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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2101/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VIVIANA Parte_1 C.F._1
GUERRIERI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Merito A.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/10/2022 formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al
100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
Il ricorrente contestava le risultanze della c.t.u. e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di “Riconoscere e dichiarare la presenza nel ricorrente dello status invalidante richiesto per potere godere dell'indennità di accompagnamento (invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore permanente, ai sensi della L.
508/88) dalla domanda amministrativa o, in subordine, in epoca anche successiva alla luce dell'allegato certificato geriatrico prodotto che sarà determinata nel corso del presente procedimento”, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore “alla CP_1 corresponsione della sopra indicata prestazione nella misura di legge e con la dovuta decorrenza, oltre agli interessi legali”. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il Persona_1
ricorrente è affetto da:
CARDIOPATIA ISCHEMICO IPERTENSIVA IN SECONDA CLASSE PIENA -PM
Come risulta dalle certificazioni cardiologiche e dalla visita geriatrica inv. civile 50 %;
ARTROSI POLIDISTRETTUALE
Come risulta dalla relazione dell'ortopedico e del geriatra che ne attesta la dipendenza da terzi nei passaggi posturali e nella deambulazione che avviene a piccoli passi solo per brevi tragitti o passaggi, es. poltrona-letto, sedia- water ecc. inv. civile 100%;
DA GRAVE DEI Parte_2 Parte_3
TSA E STENOSI SERRATA ED – DEMENZA e Parte_4 CP_3 [...]
DOCUMENTATE ALL'EEG. CP_4
Come risulta dalla relazione esibita dello specialista geriatra, dal doppler TSA agli atti e dalle indagini e riceri inv. civile 50%;
CANCRO DELLA PROSTATA IN TERAPIA ORMONALE
Come risulta dalla relazione esibita e dal pianto terapeutico 50%.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente compromettono qualsiasi attività, provocando una invalidità grave del 100% ed il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° Settembre 2023.
Non appare necessario disporre il richiamo del c.t.u., come richiesto da parte ricorrente nelle note d'udienza, posto che il c.t.u., in ordine alla decorrenza del beneficio, ha già chiarito di aver fissato la decorrenza al 01/09/2023, essendo l' epoca in cui è palesemente documentato dalla struttura pubblica un improvviso aggravamento del quadro clinico di base, già in nuce. In tale occasione il paziente presentò encefalopatia ischemica ed alterazioni evidenti al tracciato elettroencefalografico
e la tac evidenziò segni di encefalopatia multinfartuale ed iniziali di atrofia cerebrale, in paziente con cancro prostatico, documentato alla TAC dove la prostata impronta il fondo vescicale e lo infiltra. La valutazione precedente geriatrica del giugno 2022– motivo del contendere – non riteniamo sia dirimente, per altro la visita è compilata in regime libero-professionale.
Si osserva, peraltro, che la relazione geriatrica del giugno 2022 non appare perfettamente sovrapponibile a quella dell'aprile 2024, in quanto, la prima attesta: “soggetto con deficit ambulatorio in poliatrosi a discreta incidenza funzionale (visionate Xgrafie delM 19.05.21) passaggi posturali con aiuto deambulazione con stampella a piccoli passi. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Vasculopatia cerebrale cronica deficit mnesico rallentamento ideomotorio. Riduzione visus in soggetto con distacco di retina a dx. sospetta neoplasia prostatica trattata con bicalutamide (visionata relazione urologica). Ipoacusia percettiva. Incontinenza urinaria.
La seconda attesta: “marcato deficit deambulatorio in poliartrosi a marcata incidenza funzionale, passaggi posturali con aiuto di terzi. Vasculopatia cerebrale con marcato deficit mnesico con decadimento cognitivo, disorientamento temporale, stenosi critica > 70% TSA (ecodoppler
28.09.23). neoplasia prostatica in trattamento farmacologico. Cardiopatia ischemica classificata in
III° classe NYHA, portatrice di PM. Portatrice di pannolone per incontinenza urinaria. Riduzione visus in soggetto con distacco di retina dx.
Tanto considerato, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° settembre 2023.
3- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2101/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° settembre 2023, sussistono, in capo a , le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2101/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. VIVIANA Parte_1 C.F._1
GUERRIERI, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Merito A.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/10/2022 formulava opposizione avverso l' Parte_1 CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al
100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
Il ricorrente contestava le risultanze della c.t.u. e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, di “Riconoscere e dichiarare la presenza nel ricorrente dello status invalidante richiesto per potere godere dell'indennità di accompagnamento (invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore permanente, ai sensi della L.
508/88) dalla domanda amministrativa o, in subordine, in epoca anche successiva alla luce dell'allegato certificato geriatrico prodotto che sarà determinata nel corso del presente procedimento”, con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore “alla CP_1 corresponsione della sopra indicata prestazione nella misura di legge e con la dovuta decorrenza, oltre agli interessi legali”. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il Persona_1
ricorrente è affetto da:
CARDIOPATIA ISCHEMICO IPERTENSIVA IN SECONDA CLASSE PIENA -PM
Come risulta dalle certificazioni cardiologiche e dalla visita geriatrica inv. civile 50 %;
ARTROSI POLIDISTRETTUALE
Come risulta dalla relazione dell'ortopedico e del geriatra che ne attesta la dipendenza da terzi nei passaggi posturali e nella deambulazione che avviene a piccoli passi solo per brevi tragitti o passaggi, es. poltrona-letto, sedia- water ecc. inv. civile 100%;
DA GRAVE DEI Parte_2 Parte_3
TSA E STENOSI SERRATA ED – DEMENZA e Parte_4 CP_3 [...]
DOCUMENTATE ALL'EEG. CP_4
Come risulta dalla relazione esibita dello specialista geriatra, dal doppler TSA agli atti e dalle indagini e riceri inv. civile 50%;
CANCRO DELLA PROSTATA IN TERAPIA ORMONALE
Come risulta dalla relazione esibita e dal pianto terapeutico 50%.
Il consulente ha, quindi, concluso ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente compromettono qualsiasi attività, provocando una invalidità grave del 100% ed il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° Settembre 2023.
Non appare necessario disporre il richiamo del c.t.u., come richiesto da parte ricorrente nelle note d'udienza, posto che il c.t.u., in ordine alla decorrenza del beneficio, ha già chiarito di aver fissato la decorrenza al 01/09/2023, essendo l' epoca in cui è palesemente documentato dalla struttura pubblica un improvviso aggravamento del quadro clinico di base, già in nuce. In tale occasione il paziente presentò encefalopatia ischemica ed alterazioni evidenti al tracciato elettroencefalografico
e la tac evidenziò segni di encefalopatia multinfartuale ed iniziali di atrofia cerebrale, in paziente con cancro prostatico, documentato alla TAC dove la prostata impronta il fondo vescicale e lo infiltra. La valutazione precedente geriatrica del giugno 2022– motivo del contendere – non riteniamo sia dirimente, per altro la visita è compilata in regime libero-professionale.
Si osserva, peraltro, che la relazione geriatrica del giugno 2022 non appare perfettamente sovrapponibile a quella dell'aprile 2024, in quanto, la prima attesta: “soggetto con deficit ambulatorio in poliatrosi a discreta incidenza funzionale (visionate Xgrafie delM 19.05.21) passaggi posturali con aiuto deambulazione con stampella a piccoli passi. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Vasculopatia cerebrale cronica deficit mnesico rallentamento ideomotorio. Riduzione visus in soggetto con distacco di retina a dx. sospetta neoplasia prostatica trattata con bicalutamide (visionata relazione urologica). Ipoacusia percettiva. Incontinenza urinaria.
La seconda attesta: “marcato deficit deambulatorio in poliartrosi a marcata incidenza funzionale, passaggi posturali con aiuto di terzi. Vasculopatia cerebrale con marcato deficit mnesico con decadimento cognitivo, disorientamento temporale, stenosi critica > 70% TSA (ecodoppler
28.09.23). neoplasia prostatica in trattamento farmacologico. Cardiopatia ischemica classificata in
III° classe NYHA, portatrice di PM. Portatrice di pannolone per incontinenza urinaria. Riduzione visus in soggetto con distacco di retina dx.
Tanto considerato, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° settembre 2023.
3- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito.
CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2101/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° settembre 2023, sussistono, in capo a , le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 06/02/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.