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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE
n.2793/2023 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 16/12/2025, che viene riaperto alle ore 14.53 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.53, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa Simona DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di RO, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Simona Di
Nicola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al n. 2793 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Marucci ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio legale in Alatri alla via Belgio n. 12, in forza di procura in atti
-PARTE ATTRICE –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria A. Tuminelli, con questi elettivamente domiciliato presso la propria sede in RO in Piazza Gramsci n. 45, giusta procura notarile in atti
-PARTE CONVENUTA -
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2025 le parti costituite hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza (il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
l che le aveva notificato provvedimento datato 23.02.2021, comunicato in data 03.03.2021 CP_1
con racc. n. 665496937558, recante l'accertamento somme da costei indebitamente percepite per un importo di € 23.850,51, per la seguente motivazione: “per il periodo dal 01.11.2018 al 31.03.2021 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07058027 per un importo complessivo di euro
23.850,51 per i seguenti motivi: Assenza visita di revisione del 18.10.2018”. L'attrice espone di aver impugnato innanzi al Tribunale di RO - Sez. Lavoro e Previdenza- l'avviso di accertamento, con giudizio iscritto al NRG. 1599/2022 deducendo di non aver mai ricevuto la convocazione a visita da parte dell CP_1
In quel giudizio l ha eccepito che la visita di revisione era stata regolarmente comunicata CP_1
e ricevuta dalla ricorrente in data 18.9.2019 e ha prodotto l'avviso di ricevimento con la sottoscrizione della ricevente. La sig.ra disconosciuta la sottoscrizione apposta Parte_1
sull'avviso di ricevimento, ha manifestato la volontà di proporre querela di falso avverso il documento e la difesa dell' ha dichiarato di volersene avvalere. Prodotto dall' all'udienza CP_1 CP_1
del 20.07.2023 l'originale del documento, l'attrice ne ha disconosciuto la sottoscrizione personalmente come segue: “ “mi viene mostrato il doc. n.2 prodotto dall'i.n.p.s: sono sicura che non è mia la forma posta sul retro della ricevuta sopra la scritta “firma per esteso del ricevente” sicchè, richiesto termine per proporre querela di falso avverso il documento prodotto, la causa è stata rinviata.
Con l'odierna domanda l'attrice eccepisce e deduce che la firma apposta al documento di cui si richiede l'attestazione di falsità non è stata apposta da lei, è del tutto difforme dalla propria e alla sua grafia;
eccepisce peraltro che le firme apposte sull'avviso di ricevimento, sia dell'agente postale consegnante che della persona ricevente, sono entrambe incomprensibili. Ha dunque domandato: a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 64981360257-B; b) dichiarare,
a seguito dell'accoglimento della querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. n. 64981360257-B e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio, l – sede di RO contesta e resiste nel giudizio di querela CP_1
di falso relativamente all'avviso di ricevimento del 18.09.2018 recante la sottoscrizione della sig.ra relativo a provvedimento di convocazione a visita sanitaria di revisione del 18.10.2018. Pt_1 CP_1 Essa rappresenta che la controparte ha adito il Giudice del Lavoro per ottenere accertamento dell'infondatezza del provvedimento di indebito adottato in data 23.2.2021 per € 23.850.51 e, CP_1
in via subordinata, accertamento di irripetibilità di detta somma;
che la sig.ra è titolare di una Pt_1
prestazione di invalidità civile, la n. 07058027 (assegno di accompagnamento) e l'indebito di euro
23.850,51 è conseguente all'assenza alla vista di revisione che ha comportato la revoca del beneficio
(conseguenza, d'altronde, resa nota alla ricorrente dalla stessa comunicazione di invito a visita).
L'Ente espone che l'invito a visita, differentemente da quanto affermato dalla ricorrente, è stato regolarmente notificato alla stessa in data 18.9.2018 e l'attrice non offre prova della falsità della sottoscrizione dell'avviso. Chiede dunque rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.
2. Preliminarmente va rilevato che il presente procedimento, introdotto con autonomo atto di citazione dopo la riforma dell'art. 225 c.p.c., segue il rito monocratico, considerato che la notifica dell'atto di citazione (22/11/23) è successiva all'entrata in vigore della c.d. “riforma cartabia” che ha modificato le regole della composizione del giudice nei procedimenti per querela di falso.
3. Ancora in via preliminare, va accertata e dichiarata la ritualità della proposizione della querela ex art. 221 c.p.c., dato atto tanto della sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ciò che si ha in specie, con la specificazione del documento o dei documenti che la parte intende impugnare, quanto della necessaria intenzione della controparte di intendere avvalersi del documento in giudizio.
In particolare, laddove l'art. 221 C.P.C. prevede testualmente che “la querela deve contenere,
a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, va osservato che la ratio di questo particolare rigore è da ricercare nella valenza legale del documento contestato e nell'esigenza di garantire la ragionevole durata del processo. Quest'ultimo principio è stato ribadito anche dalle
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 C.P.C., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, cost.' (v. Cassazione civile sez. un.,
23/06/2010, n.15169)”. Richiamato quanto affermato dalla Cassazione Civile sezione II, 11/05/2022 n.14973, così massimata: “La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede,
a servir, cioè come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” va osservato che sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza ha evidenziato che uno strumento processuale teso a rimuovere la pubblica fede da un documento può essere concesso solo nel caso in cui sia effettivamente corroborato da un adeguato riscontro probatorio;
è per tale motivo che l'art. 221
C.P.C. impone al querelante di indicare fin dal primo atto introduttivo l'oggetto della querela e le prove che intende proporre a dimostrazione della dedotta falsità, ciò al fine di consentire al giudice di merito di compiere la valutazione preliminare di ammissibilità.
In specie, parte attrice ha specificamente individuato nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 64981360257-B del 18.09.2018 relativo al provvedimento di CP_1 convocazione a visita sanitaria di revisione del 18.10.2018, il documento impugnato la cui sottoscrizione, apparentemente riferita alla sig.ra è stata da costei disconosciuta ed ha Pt_1
indicato altresì specificamente i mezzi di prova a sostegno della domanda, sicchè la querela di falso è certamente ammissibile. Parimenti, l ha inteso avvalersi del documento impugnato a querela CP_1
di falso come risulta tanto dal verbale di udienza del 20/07/2023 innanzi al Giudice del Lavoro, quanto dalla sua costituzione in giudizio nel presente procedimento.
E' peraltro appena il caso di osservare tanto che in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cassazione civile sez. II, 28/03/2023, n.8718), quanto che l'ordinanza che autorizza la presentazione della querela di falso non è vincolante per il giudice della querela, atteso che in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante (Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18019; Cassazione civile sez. I, 28/02/2023, n.6028).
In specie sussistono dunque tutti i presupposti di ritualità, rilevanza ed ammissibilità della spiegata querela di falso.
4. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta mediante consulenza grafologica condotta sull'esame dell'originale del documento impugnato con querela di falso depositato dalla parte convenuta nel fascicolo processuale tanto con le scritture comparative offerte dalla parte attrice quanto con il saggio grafico da costei eseguito, hanno restituito la conclusione della non riferibilità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 64981360257-B del 18.09.2018 alla sig.ra
Parte_1
Tali conclusioni, non contestate dalle parti né nel contenuto né nel procedimento di verifica e nel metodo di comparazione e di giudizio, debbono essere a pieno recepite dal Tribunale per la completezza ed esaustività, per il grado di approfondimento dell'esame e per la chiarezza e ragionevolezza delle conclusioni.
In particolare, il CTU ha dato conto di aver condotto l'analisi della sottoscrizione contestata confrontandola simultaneamente “con le peculiarità grafiche proprie delle scritture autografe” della attrice querelante, ponendo particolare attenzione “verso gli elementi dinamici insiti nel gesto, verso le peculiarità caratterizzanti la personalità grafica relative alla qualità e alla conduzione del tracciato e verso gli aspetti che caratterizzano la firma: essa, infatti, scaturisce da un inconscio automatismo che ne rende molto difficoltosa una valida imitazione perché tale movimento grafico, per eccellenza spontaneo, genuino e naturale, appartiene soltanto alla persona che la produce abitualmente e a nessun altro”; dunque, ha evidenziato, nell'esame della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, che “la sigla in verifica presenta le seguenti peculiarità grafiche: • Movimento fluido e privo di stentatezze;
• Gesto scrittorio illeggibile e movimento prevalente curvilineo;
• Assi letterali disomogenei tra loro;
• Gramma finale discendente rispetto al rigo di riferimento;
Sempre in merito al tratto finale si rileva un piccolo uncino rivolto verso il basso;
• Apici disallineati lungo l'asse orizzontale;
• Tracciato grafico disomogeneo e sopraelevato rispetto al rigo di base, nella parte centrale;
• Asole con buona luce interna nella sigla”, mentre “l'analisi delle firme comparative di ha rivelato le seguenti comuni caratteristiche: • Firme solo parzialmente leggibili, Parte_1
caratterizzate da un movimento lento;
• Nelle scritture si rilevano frequenti stentatezze, tremori e tumefazioni del tracciato grafico;
• Si rilevano stacchi di penna dopo la maiuscola del nome e dopo il bi-lettero “ss” nel cognome;
• Le firme autografe sono in prevalenza al di sopra rispetto al rigo di base, reale o presunto, seppur in modo disomogeneo;
• Gli assi letterali sono disomogenei;
• Il calibro delle lettere è medio;
• La maiuscola del nome “F” è caratterizzata costantemente dal tratto orizzontale con uno o più ganci rivolti verso il basso;
• La maiuscola del cognome “R” è costantemente caratterizzata da un'ampia asola oblunga, il punto di avvio fuoriesce dall'apice del gramma stesso”. Peraltro, “• La sottoscrizione in verifica vergata in forma contratta è illeggibile, prevalentemente leggibile invece le comparative sia quando vergate per esteso che in forma contratta, quest'ultima difficilmente riproducibile dalla mano della IG.ra • La scrittura Pt_1
stentata e lenta con segni di ripresa del tratto delle firme comparative contrasta con il gesto dinamico e spontaneo della firma contestata;
• Il calibro delle lettere nella sottoscrizione in verifica è maggiore rispetto alle dimensioni dei grafemi in comparazione;
• Relativamente all'allineamento sul rigo di base, in verifica, al centro della locuzione i grafemi sono sopraelevati, nelle scritture in comparazione vi è comunque disomogeneità ma la tenuta del rigo è maggiore;
• In verifica, circa l'indice di coesione ovvero il modo di collegare le lettere all'interno delle locuzioni, non si rilevano alzate di penna dal supporto cartaceo;
invece, nelle autografe sono costanti gli stacchi di penna dopo la maiuscola del nome e dopo il bi-lettero “ss” nel cognome;
• Gli assi letterali sono disomogenei in entrambe i gruppi a confronto;
• Il buon grado di curva che caratterizza la sottoscrizione in verifica, sia alla base che all'apice, è quasi assente nelle comparative;
• Il rilevante disallineamento che si rileva negli apici della sottoscrizione in verifica non si ritrova nelle scritture certamente autografe;
• Relativamente ai singoli movimenti formativi, tra i due gruppi a confronto si rileva una diversa la modalità di vergare il tratto finale delle firme, uncino finale del tratto discendente nella verifica, curvilineo rivolto verso l'alto in comparazione;
• I tratti che caratterizzano costantemente le maiuscole nelle firme autografe non si rilevano nella sottoscrizione contestata”.
In conclusione, “I confronti effettuati tra la sottoscrizione verificata a nome IG.ra Pt_1
hanno rivelato numerose discordanze sostanziali, ampiamente documentate ed altamente
[...]
significative dal punto di vista identificatorio: la loro qualità e quantità non lasciano ombra di dubbio circa la non rapportabilità della sottoscrizione verificata alla mano di IG.ra ; le Parte_1
discordanze rilevate escludono ogni dubbio di valutazione attributiva, poiché è da ritenere impossibile che un'altra mano o altre mani possano avere, simultaneamente, e con pari modalità esecutiva, tutte le caratteristiche grafiche di natura sostanziale e non formale individuate nella presente relazione”, dal che conclude che “La sottoscrizione disconosciuta presente sulla ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 64981360257-B del 18.09.2018 non è riferibile a Pt_1
con il più alto grado di certezza, essa è certamente apocrifa.”.
[...]
Pertanto, la domanda è fondata e va accolta.
5. La regolamentazione delle spese di giudizio segue la soccombenza e viene operata in dispositivo, applicati i parametri minimi di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 come modif. dal D.M. 147/22, sullo scaglione di valore indeterminato, attesa la scarsa complessità della vicenda, ridotti di 2/3 quelli della fase istruttoria attesa la ridotta attività svolta, e vengono posti a carico di parte convenuta, con clausola di distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in I° grado iscritto al n.
2793/2023 r.g. promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del lrpt, avente ad oggetto “querela di Controparte_2
falso”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda di querela di falso e per l'effetto accerta e dichiara che la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 64981360257-B del 18.09.2018 non
è riferibile a e dichiara la falsità della sottoscrizione apparentemente riferibile a Parte_1
Parte_1
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente procedimento che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 6.412,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CAP come per Legge;
- Pone le spese di C.T.U. come separatamente liquidate definitivamente a carico di parte convenuta.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in RO il 16/12/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Simona Di Nicola
SEZIONE CIVILE
n.2793/2023 r.g.
Il Giudice
facendo seguito al processo verbale dell'odierna udienza del 16/12/2025, che viene riaperto alle ore 14.53 per dare lettura della sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nel procedimento civile in epigrafe indicato;
si dà atto che le parti si sono allontanate dopo la discussione e che alle ore 14.53, la causa è stata decisa e viene data lettura della sentenza pur nella loro assenza.
Il Giudice Dott.ssa Simona DI NICOLA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di RO, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Simona Di
Nicola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al n. 2793 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Marucci ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio legale in Alatri alla via Belgio n. 12, in forza di procura in atti
-PARTE ATTRICE –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria A. Tuminelli, con questi elettivamente domiciliato presso la propria sede in RO in Piazza Gramsci n. 45, giusta procura notarile in atti
-PARTE CONVENUTA -
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2025 le parti costituite hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza (il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
l che le aveva notificato provvedimento datato 23.02.2021, comunicato in data 03.03.2021 CP_1
con racc. n. 665496937558, recante l'accertamento somme da costei indebitamente percepite per un importo di € 23.850,51, per la seguente motivazione: “per il periodo dal 01.11.2018 al 31.03.2021 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07058027 per un importo complessivo di euro
23.850,51 per i seguenti motivi: Assenza visita di revisione del 18.10.2018”. L'attrice espone di aver impugnato innanzi al Tribunale di RO - Sez. Lavoro e Previdenza- l'avviso di accertamento, con giudizio iscritto al NRG. 1599/2022 deducendo di non aver mai ricevuto la convocazione a visita da parte dell CP_1
In quel giudizio l ha eccepito che la visita di revisione era stata regolarmente comunicata CP_1
e ricevuta dalla ricorrente in data 18.9.2019 e ha prodotto l'avviso di ricevimento con la sottoscrizione della ricevente. La sig.ra disconosciuta la sottoscrizione apposta Parte_1
sull'avviso di ricevimento, ha manifestato la volontà di proporre querela di falso avverso il documento e la difesa dell' ha dichiarato di volersene avvalere. Prodotto dall' all'udienza CP_1 CP_1
del 20.07.2023 l'originale del documento, l'attrice ne ha disconosciuto la sottoscrizione personalmente come segue: “ “mi viene mostrato il doc. n.2 prodotto dall'i.n.p.s: sono sicura che non è mia la forma posta sul retro della ricevuta sopra la scritta “firma per esteso del ricevente” sicchè, richiesto termine per proporre querela di falso avverso il documento prodotto, la causa è stata rinviata.
Con l'odierna domanda l'attrice eccepisce e deduce che la firma apposta al documento di cui si richiede l'attestazione di falsità non è stata apposta da lei, è del tutto difforme dalla propria e alla sua grafia;
eccepisce peraltro che le firme apposte sull'avviso di ricevimento, sia dell'agente postale consegnante che della persona ricevente, sono entrambe incomprensibili. Ha dunque domandato: a) accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 64981360257-B; b) dichiarare,
a seguito dell'accoglimento della querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. n. 64981360257-B e/o la relativa ricevuta di notificazione postale;
con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio, l – sede di RO contesta e resiste nel giudizio di querela CP_1
di falso relativamente all'avviso di ricevimento del 18.09.2018 recante la sottoscrizione della sig.ra relativo a provvedimento di convocazione a visita sanitaria di revisione del 18.10.2018. Pt_1 CP_1 Essa rappresenta che la controparte ha adito il Giudice del Lavoro per ottenere accertamento dell'infondatezza del provvedimento di indebito adottato in data 23.2.2021 per € 23.850.51 e, CP_1
in via subordinata, accertamento di irripetibilità di detta somma;
che la sig.ra è titolare di una Pt_1
prestazione di invalidità civile, la n. 07058027 (assegno di accompagnamento) e l'indebito di euro
23.850,51 è conseguente all'assenza alla vista di revisione che ha comportato la revoca del beneficio
(conseguenza, d'altronde, resa nota alla ricorrente dalla stessa comunicazione di invito a visita).
L'Ente espone che l'invito a visita, differentemente da quanto affermato dalla ricorrente, è stato regolarmente notificato alla stessa in data 18.9.2018 e l'attrice non offre prova della falsità della sottoscrizione dell'avviso. Chiede dunque rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.
2. Preliminarmente va rilevato che il presente procedimento, introdotto con autonomo atto di citazione dopo la riforma dell'art. 225 c.p.c., segue il rito monocratico, considerato che la notifica dell'atto di citazione (22/11/23) è successiva all'entrata in vigore della c.d. “riforma cartabia” che ha modificato le regole della composizione del giudice nei procedimenti per querela di falso.
3. Ancora in via preliminare, va accertata e dichiarata la ritualità della proposizione della querela ex art. 221 c.p.c., dato atto tanto della sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ciò che si ha in specie, con la specificazione del documento o dei documenti che la parte intende impugnare, quanto della necessaria intenzione della controparte di intendere avvalersi del documento in giudizio.
In particolare, laddove l'art. 221 C.P.C. prevede testualmente che “la querela deve contenere,
a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”, va osservato che la ratio di questo particolare rigore è da ricercare nella valenza legale del documento contestato e nell'esigenza di garantire la ragionevole durata del processo. Quest'ultimo principio è stato ribadito anche dalle
Sezioni Unite, secondo cui “in tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 C.P.C., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, cost.' (v. Cassazione civile sez. un.,
23/06/2010, n.15169)”. Richiamato quanto affermato dalla Cassazione Civile sezione II, 11/05/2022 n.14973, così massimata: “La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede,
a servir, cioè come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio” va osservato che sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza ha evidenziato che uno strumento processuale teso a rimuovere la pubblica fede da un documento può essere concesso solo nel caso in cui sia effettivamente corroborato da un adeguato riscontro probatorio;
è per tale motivo che l'art. 221
C.P.C. impone al querelante di indicare fin dal primo atto introduttivo l'oggetto della querela e le prove che intende proporre a dimostrazione della dedotta falsità, ciò al fine di consentire al giudice di merito di compiere la valutazione preliminare di ammissibilità.
In specie, parte attrice ha specificamente individuato nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 64981360257-B del 18.09.2018 relativo al provvedimento di CP_1 convocazione a visita sanitaria di revisione del 18.10.2018, il documento impugnato la cui sottoscrizione, apparentemente riferita alla sig.ra è stata da costei disconosciuta ed ha Pt_1
indicato altresì specificamente i mezzi di prova a sostegno della domanda, sicchè la querela di falso è certamente ammissibile. Parimenti, l ha inteso avvalersi del documento impugnato a querela CP_1
di falso come risulta tanto dal verbale di udienza del 20/07/2023 innanzi al Giudice del Lavoro, quanto dalla sua costituzione in giudizio nel presente procedimento.
E' peraltro appena il caso di osservare tanto che in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cassazione civile sez. II, 28/03/2023, n.8718), quanto che l'ordinanza che autorizza la presentazione della querela di falso non è vincolante per il giudice della querela, atteso che in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante (Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18019; Cassazione civile sez. I, 28/02/2023, n.6028).
In specie sussistono dunque tutti i presupposti di ritualità, rilevanza ed ammissibilità della spiegata querela di falso.
4. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta mediante consulenza grafologica condotta sull'esame dell'originale del documento impugnato con querela di falso depositato dalla parte convenuta nel fascicolo processuale tanto con le scritture comparative offerte dalla parte attrice quanto con il saggio grafico da costei eseguito, hanno restituito la conclusione della non riferibilità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 64981360257-B del 18.09.2018 alla sig.ra
Parte_1
Tali conclusioni, non contestate dalle parti né nel contenuto né nel procedimento di verifica e nel metodo di comparazione e di giudizio, debbono essere a pieno recepite dal Tribunale per la completezza ed esaustività, per il grado di approfondimento dell'esame e per la chiarezza e ragionevolezza delle conclusioni.
In particolare, il CTU ha dato conto di aver condotto l'analisi della sottoscrizione contestata confrontandola simultaneamente “con le peculiarità grafiche proprie delle scritture autografe” della attrice querelante, ponendo particolare attenzione “verso gli elementi dinamici insiti nel gesto, verso le peculiarità caratterizzanti la personalità grafica relative alla qualità e alla conduzione del tracciato e verso gli aspetti che caratterizzano la firma: essa, infatti, scaturisce da un inconscio automatismo che ne rende molto difficoltosa una valida imitazione perché tale movimento grafico, per eccellenza spontaneo, genuino e naturale, appartiene soltanto alla persona che la produce abitualmente e a nessun altro”; dunque, ha evidenziato, nell'esame della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento, che “la sigla in verifica presenta le seguenti peculiarità grafiche: • Movimento fluido e privo di stentatezze;
• Gesto scrittorio illeggibile e movimento prevalente curvilineo;
• Assi letterali disomogenei tra loro;
• Gramma finale discendente rispetto al rigo di riferimento;
Sempre in merito al tratto finale si rileva un piccolo uncino rivolto verso il basso;
• Apici disallineati lungo l'asse orizzontale;
• Tracciato grafico disomogeneo e sopraelevato rispetto al rigo di base, nella parte centrale;
• Asole con buona luce interna nella sigla”, mentre “l'analisi delle firme comparative di ha rivelato le seguenti comuni caratteristiche: • Firme solo parzialmente leggibili, Parte_1
caratterizzate da un movimento lento;
• Nelle scritture si rilevano frequenti stentatezze, tremori e tumefazioni del tracciato grafico;
• Si rilevano stacchi di penna dopo la maiuscola del nome e dopo il bi-lettero “ss” nel cognome;
• Le firme autografe sono in prevalenza al di sopra rispetto al rigo di base, reale o presunto, seppur in modo disomogeneo;
• Gli assi letterali sono disomogenei;
• Il calibro delle lettere è medio;
• La maiuscola del nome “F” è caratterizzata costantemente dal tratto orizzontale con uno o più ganci rivolti verso il basso;
• La maiuscola del cognome “R” è costantemente caratterizzata da un'ampia asola oblunga, il punto di avvio fuoriesce dall'apice del gramma stesso”. Peraltro, “• La sottoscrizione in verifica vergata in forma contratta è illeggibile, prevalentemente leggibile invece le comparative sia quando vergate per esteso che in forma contratta, quest'ultima difficilmente riproducibile dalla mano della IG.ra • La scrittura Pt_1
stentata e lenta con segni di ripresa del tratto delle firme comparative contrasta con il gesto dinamico e spontaneo della firma contestata;
• Il calibro delle lettere nella sottoscrizione in verifica è maggiore rispetto alle dimensioni dei grafemi in comparazione;
• Relativamente all'allineamento sul rigo di base, in verifica, al centro della locuzione i grafemi sono sopraelevati, nelle scritture in comparazione vi è comunque disomogeneità ma la tenuta del rigo è maggiore;
• In verifica, circa l'indice di coesione ovvero il modo di collegare le lettere all'interno delle locuzioni, non si rilevano alzate di penna dal supporto cartaceo;
invece, nelle autografe sono costanti gli stacchi di penna dopo la maiuscola del nome e dopo il bi-lettero “ss” nel cognome;
• Gli assi letterali sono disomogenei in entrambe i gruppi a confronto;
• Il buon grado di curva che caratterizza la sottoscrizione in verifica, sia alla base che all'apice, è quasi assente nelle comparative;
• Il rilevante disallineamento che si rileva negli apici della sottoscrizione in verifica non si ritrova nelle scritture certamente autografe;
• Relativamente ai singoli movimenti formativi, tra i due gruppi a confronto si rileva una diversa la modalità di vergare il tratto finale delle firme, uncino finale del tratto discendente nella verifica, curvilineo rivolto verso l'alto in comparazione;
• I tratti che caratterizzano costantemente le maiuscole nelle firme autografe non si rilevano nella sottoscrizione contestata”.
In conclusione, “I confronti effettuati tra la sottoscrizione verificata a nome IG.ra Pt_1
hanno rivelato numerose discordanze sostanziali, ampiamente documentate ed altamente
[...]
significative dal punto di vista identificatorio: la loro qualità e quantità non lasciano ombra di dubbio circa la non rapportabilità della sottoscrizione verificata alla mano di IG.ra ; le Parte_1
discordanze rilevate escludono ogni dubbio di valutazione attributiva, poiché è da ritenere impossibile che un'altra mano o altre mani possano avere, simultaneamente, e con pari modalità esecutiva, tutte le caratteristiche grafiche di natura sostanziale e non formale individuate nella presente relazione”, dal che conclude che “La sottoscrizione disconosciuta presente sulla ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 64981360257-B del 18.09.2018 non è riferibile a Pt_1
con il più alto grado di certezza, essa è certamente apocrifa.”.
[...]
Pertanto, la domanda è fondata e va accolta.
5. La regolamentazione delle spese di giudizio segue la soccombenza e viene operata in dispositivo, applicati i parametri minimi di liquidazione di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 55/2014 come modif. dal D.M. 147/22, sullo scaglione di valore indeterminato, attesa la scarsa complessità della vicenda, ridotti di 2/3 quelli della fase istruttoria attesa la ridotta attività svolta, e vengono posti a carico di parte convenuta, con clausola di distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in I° grado iscritto al n.
2793/2023 r.g. promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del lrpt, avente ad oggetto “querela di Controparte_2
falso”, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda di querela di falso e per l'effetto accerta e dichiara che la sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 64981360257-B del 18.09.2018 non
è riferibile a e dichiara la falsità della sottoscrizione apparentemente riferibile a Parte_1
Parte_1
- Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese del presente procedimento che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 6.412,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CAP come per Legge;
- Pone le spese di C.T.U. come separatamente liquidate definitivamente a carico di parte convenuta.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in RO il 16/12/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Simona Di Nicola