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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
17/01/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 951/2021 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 24/03/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario, per gli anni 2015/2016/2017/2018 per 102 giornate annue, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- Che per tali anni è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che la ricorrente apprendeva che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli CP_1
elenchi anagrafici per tali anni;
- Che, stante l'erroneità proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l' non dava CP_1
riscontro.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1
nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, revocato il provvedimento ammissivo della prova, matura per la decisione, veniva discussa e decisa. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Infatti, risulta dagli atti, vedesi allegati alla memoria di costituzione, che l' ha disconosciuto le CP_1
giornate lavorative in agricoltura della parte ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017, e, 2018, essendo stata cancellata per i suddetti anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza con l'elenco di variazione pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, dall'01/06/2020 al 15/06/2020. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1
ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017, e, 2018, essendo stata cancellata per i suddetti anni, dagli elenchi OTD del Comune di residenza con l'elenco di variazione pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, sicché dopo 30 giorni, dal 15/06/2020, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 7/70, pari a 30 giorni, che scadevano il
15/07/2020, entro cui avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate necessarie ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Pertanto, da tale data del 15/07/2020, è cominciato a decorrere il termine di 120 giorni entro cui per la normativa sopra citata, la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso giudiziario, termine che scadeva il 15/11/2020, mentre il presente ricorso è stato depositato in data 24/03/2021.
Va chiarito che la parte ricorrente ha proposto ricorso il 05/12/2020, come da allegato in atti, quando la decadenza si era ormai maturata.
Pertanto, l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Patti, 17/01/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
17/01/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 951/2021 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] cf: Parte_1
elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 24/03/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Cusmà Piccione Rosario, per gli anni 2015/2016/2017/2018 per 102 giornate annue, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- Che per tali anni è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che la ricorrente apprendeva che l' aveva proceduto alla cancellazione della stessa dagli CP_1
elenchi anagrafici per tali anni;
- Che, stante l'erroneità proponeva ricorso amministrativo (che si allega), al quale l' non dava CP_1
riscontro.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1
nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, revocato il provvedimento ammissivo della prova, matura per la decisione, veniva discussa e decisa. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Infatti, risulta dagli atti, vedesi allegati alla memoria di costituzione, che l' ha disconosciuto le CP_1
giornate lavorative in agricoltura della parte ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017, e, 2018, essendo stata cancellata per i suddetti anno, dagli elenchi OTD del Comune di residenza con l'elenco di variazione pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, dall'01/06/2020 al 15/06/2020. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della parte CP_1
ricorrente per gli anni 2015, 2016, 2017, e, 2018, essendo stata cancellata per i suddetti anni, dagli elenchi OTD del Comune di residenza con l'elenco di variazione pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, sicché dopo 30 giorni, dal 15/06/2020, sono cominciati a decorrere i termini decadenziali di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. 7/70, pari a 30 giorni, che scadevano il
15/07/2020, entro cui avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate necessarie ai fini del riconoscimento della prestazione invocata.
Pertanto, da tale data del 15/07/2020, è cominciato a decorrere il termine di 120 giorni entro cui per la normativa sopra citata, la parte ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso giudiziario, termine che scadeva il 15/11/2020, mentre il presente ricorso è stato depositato in data 24/03/2021.
Va chiarito che la parte ricorrente ha proposto ricorso il 05/12/2020, come da allegato in atti, quando la decadenza si era ormai maturata.
Pertanto, l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Patti, 17/01/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia