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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/12/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC GE LA AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2982 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Parte_1
IF ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, via A. Mazzoni 19,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 24/07/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 707/2025) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare e dichiarare che è invalida nella misura di legge, con conseguente diritto all'assegno 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e per l'effetto di condannare l' ad erogare il relativo beneficio CP_1 economico in uno agli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese e compensi della doppia fase, con distrazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità in misura pari al 100% per poter accedere alla pensione di inabilità.
Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Il CTU nominato nella prima fase ha confermato la percentuale del 60% già riconosciuta in via amministrativa, in virtù delle patologie cardiopatia ipertensiva (valutata con percentuale del 20%
1 in riferimento al codice tabellare 6441); incontinenza urinaria in esiti di pregressa isterectomia
(valutata con percentuale del 20% in riferimento al codice 6203); fibromialgia con particolare impegno della colonna (valutata con percentuale del 40% in riferimento analogico al codice 7010).
La ricorrente contesta tali conclusioni senza indicare errori od omissioni diagnostiche, ma lamentando che il CTU abbia sottovalutato le patologie da cui è affetta.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Ed invero, le conclusioni del CTU sono sorrette da una congrua e adeguata motivazione, riferita all'esame obiettivo (in cui l'ausiliare ha riscontrato, in particolare, “sindrome fibromialgica con particolar impegno funzionale della colonna e del bacino. I movimenti passivi delle grosse articolazioni manifestano modesto dolore, scroscio articolare e limitazione della escursione articolare. Deambulazione e passaggi posturali consentiti in autonomia con occasionali strategie di compenso”) e alla documentazione agli atti, dalla quale non emergono elementi che inducano a ritenerle incongrue.
Il ricorso introduttivo costituisce la pedissequa riproposizione delle osservazioni alla bozza, motivatamente disattese dal CTU. Peraltro, si osserva che i codici e le percentuali applicati dall'ausiliare sono esattamente gli stessi richiesti dalla ricorrente, tranne che per la cardiopatia ipertensiva – rispetto alla quale tuttavia l'istante non supporta con riferimenti documentali la richiesta di applicazione del codice 6442 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)) con la massima percentuale del 50% in luogo del codice
6441 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA)) con la
2 percentuale del 40%, usato dal CTU. Peraltro, il riconoscimento di tale maggiore percentuale non condurrebbe, comunque, a un'invalidità del 100% utile ai fini della prestazione richiesta. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano, avendo la parte reso una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
EC GE LA AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC GE LA AS,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2982 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Parte_1
IF ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, via A. Mazzoni 19,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 24/07/2025 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 707/2025) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare e dichiarare che è invalida nella misura di legge, con conseguente diritto all'assegno 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e per l'effetto di condannare l' ad erogare il relativo beneficio CP_1 economico in uno agli arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese e compensi della doppia fase, con distrazione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La ricorrente chiede l'accertamento dell'invalidità in misura pari al 100% per poter accedere alla pensione di inabilità.
Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
Il CTU nominato nella prima fase ha confermato la percentuale del 60% già riconosciuta in via amministrativa, in virtù delle patologie cardiopatia ipertensiva (valutata con percentuale del 20%
1 in riferimento al codice tabellare 6441); incontinenza urinaria in esiti di pregressa isterectomia
(valutata con percentuale del 20% in riferimento al codice 6203); fibromialgia con particolare impegno della colonna (valutata con percentuale del 40% in riferimento analogico al codice 7010).
La ricorrente contesta tali conclusioni senza indicare errori od omissioni diagnostiche, ma lamentando che il CTU abbia sottovalutato le patologie da cui è affetta.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Ed invero, le conclusioni del CTU sono sorrette da una congrua e adeguata motivazione, riferita all'esame obiettivo (in cui l'ausiliare ha riscontrato, in particolare, “sindrome fibromialgica con particolar impegno funzionale della colonna e del bacino. I movimenti passivi delle grosse articolazioni manifestano modesto dolore, scroscio articolare e limitazione della escursione articolare. Deambulazione e passaggi posturali consentiti in autonomia con occasionali strategie di compenso”) e alla documentazione agli atti, dalla quale non emergono elementi che inducano a ritenerle incongrue.
Il ricorso introduttivo costituisce la pedissequa riproposizione delle osservazioni alla bozza, motivatamente disattese dal CTU. Peraltro, si osserva che i codici e le percentuali applicati dall'ausiliare sono esattamente gli stessi richiesti dalla ricorrente, tranne che per la cardiopatia ipertensiva – rispetto alla quale tuttavia l'istante non supporta con riferimenti documentali la richiesta di applicazione del codice 6442 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA)) con la massima percentuale del 50% in luogo del codice
6441 (miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA)) con la
2 percentuale del 40%, usato dal CTU. Peraltro, il riconoscimento di tale maggiore percentuale non condurrebbe, comunque, a un'invalidità del 100% utile ai fini della prestazione richiesta. Per tutte le ragioni esposte il ricorso va respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino il rinnovo delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano, avendo la parte reso una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 10 dicembre 2025.
Il Giudice
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