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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 866/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 866/2023 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale - risarcimento del danno da infiltrazioni promossa DA ( ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'Avv. Sebastiano
[...] C.F._2
Mallia, come da procura in atti ATTORI CONTRO
E CP_1 C.F._3 Controparte_2
( C.F._4
CONVENUTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“piaccia al Tribunale, reiectis adversis, previa remissione della causa sul ruolo, revocare l'ordinanza del 22/12/2023, ammettendo tutti i mezzi di prova richiesti da parte attrice con l'atto introduttivo e con le memorie ex art. 171 c.p.c., e disponendo in particolare nuova c.t.u. sui luoghi, volta a stabilire le cause di tutti i danni, sia con riferimento a quelli imputabili all'allagamento del 2018 ed alle sue conseguenze nel tempo, che quelli riconducibili al complessivo stato d'incuria dell'immobile dei sig.ri e , con la valutazione e CP_1 Controparte_2 quantificazione dei danni patiti dai concludenti. Nel merito, ritenere e dichiarare i coniugi e responsabili dei CP_1 Controparte_2 danni subiti dai coniugi e a far tempo dall'inizio del Parte_1 Parte_2
2018 ad oggi nell'immobile di questi ultimi, posto in Murazzano (CN), in frazione Cornati, al n. civico 42, in ragione dei fatti meglio esposti in narrativa. Conseguentemente, condannare i convenuti, in solido, a risarcire agli attori i danni come sopra quantificati in €. 41.562,51, o nella misura che sarà ben visa all'adito Tribunale.
1 Con vittoria di spese competenze ed onorari, anche dell'a.t.p. n. 2990/2021 R.G. del Tribunale di Cuneo, incluse quelle di consulenza tecnica di parte. CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA rigettata ogni diversa eccezione o istanza, ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria: in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163- bis c.p.c.; in via principale, che vengano rigettate le domande e le richieste ivi formulate, per tutte le ragioni esposte in atti, o comunque con la migliore statuizione;
in via istruttoria:
- disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP R.G. 2990/2021, Tribunale di Cuneo, Sezione I, Giudice Dott. Tetamo e l'elaborato peritale del Geom. (prodotto come ns. doc. 14 per comodità del Giudicante) Persona_1
- senza inversione alcuna degli oneri probatori gravanti su parte attrice, solamente nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non ritenga la causa matura per la decisione, ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che l'immobile di proprietà dei signori fino all'allagamento del 2018 CP_1 era abitato regolarmente almeno una volta all'anno, ed era pulito e libero da acqua e fango e macchie di umidità su pavimenti o muri.
2) Vero che l'immobile di proprietà dei signori fino all'allagamento del 2018 CP_1 si presentava in condizioni normali in relazione all'età e alle condizioni dell'immobile.
3) Vero che le foto prodotte come ns. doc. 15 che si rammostra al teste raffigurano l'appartamento negli anni 2015, 2017 e 2018. CP_1
4) Vero che successivamente ai lavori di asciugatura del 2018 e fino ai lavori di ristrutturazione del 2021-2022 l'immobile di proprietà dei signori era pulito CP_1
e libero da acqua e fango o macchie di umidità su pavimenti o muri. 5) Vero che le foto prodotte come ns. docc. 16 e 17 che si rammostrano al teste raffigurano la proprietà prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione nel CP_1
2021. 6) Vero che durante i lavori di ristrutturazione del 2021-2022 l'immobile dei sigg.
quando non erano presenti gli operai delle ditte incaricate, era mantenuto CP_1 chiuso e protetto da infiltrazioni esterne.
7) Vero che la porta e i serramenti delle finestre dell'abitazione dei signori CP_1 prima dei lavori di ristrutturazione e della loro sostituzione recavano i normali segni di usura in relazione all'età e al materiale (legno) con cui erano costruiti.
8) Vero che la porta e le finestre dell'abitazione dei signori prima dei lavori di CP_1 ristrutturazione sono sempre state presenti e funzionali.
9) Vero che la porta e i serramenti delle finestre dell'abitazione dei signori CP_1 quando la casa non era utilizzata erano tenuti chiusi.
10) Vero che durante i lavori di ristrutturazione della proprietà le finestre e CP_1 serramenti e la porta nell'abitazione sono state sostituite contestualmente e CP_1
2 nello stesso giorno con una nuova porta e con nuove finestre e serramenti. 11) Vero che i lavori eseguiti presso la proprietà a partire dal maggio 2021 e CP_1 fino al febbraio 2022 sono stati solo quelli elencati nel preventivo prodotto come ns. doc. 18 e nei documenti prodotti come ns. docc. 19 e 20, che si rammostrano al teste. Si indicano a testi sui capitoli di prova che precedono:
− arch. c/o Studio Tecnico Associato AR & Milani Via Asilo Testimone_1
23 - 12060 - Farigliano (CN)
− c/o Rolfo Costruzioni SNC Via Lorenzo Bruno 111 Murazzano Testimone_2
(CN)
− c/o CasaABC di Via Giuseppe Garibaldi 85 Testimone_3 Testimone_3
12061 Carrù (CN)
− Witikonerstrasse 316, 8053 Zürich, Svizzera Persona_2
− Roy Keller, Talgartenstrasse 6, 8308 Illnau, Svizzera In caso di ammissione della prova orale eventualmente richiesta dagli attori, si insiste per l'ammissione della prova contraria, anche indiretta, con i testi sopra menzionati ovvero con gli altri che l'esponente si riserva di indicare nella successiva memoria di replica.
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio di merito, nonché dell'ATP Tribunale di Cuneo R.G. 2990/2021, e delle spese di consulenza tecnica di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Gli attori e , proprietari di una casa di Parte_1 Parte_2 villeggiatura in Murazzano, hanno promosso il presente giudizio nei confronti dei convenuti e proprietari dell'unità immobiliare CP_1 Controparte_2 confinante, chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento di tutti i danni occorsi al loro immobile, per un allagamento causato, nel marzo 2018, da una fuoriuscita di acqua, durata diverse settimane, per la rottura di un tubo posto all'interno dell'abitazione dei convenuti. L'allagamento aveva provocato danni agli impianti, alla struttura e al mobilio. I convenuti, a seguito di diversi solleciti, si erano attivati presso la propria compagnia assicuratrice, che tuttavia aveva respinto la richiesta risarcitoria. Nelle more, gli attori avevano provveduto alla deumidificazione del proprio immobile, sostenendo i relativi costi, sollecitando i convenuti a provvedere al ripristino del loro immobile confinante;
nondimeno, nel novembre 2019, sui muri di confine tra le due abitazioni erano ricomparse macchie di muffa e umidità; soltanto nel maggio 2020, i avevano CP_1 provveduto alla deumidificazione del loro immobile che, tuttavia era rimasto da allora in stato di degrado e abbandono.
1.1. Gli attori avevano pertanto sollecitato i convenuti a provvedere ai lavori di ripristino dell'immobile al fine di rimuovere le cause di infiltrazione e al risarcimento di tutti i danni, promuovendo procedimento per accertamento tecnico preventivo al fine di verificare le cause e l'entità dei danni subiti dall'immobile attoreo, quantificando i relativi
3 importi risarcitori. I risultati della perizia sono stati contestati dagli attori, che ne assumono l'inutilizzabilità, in ragione della lacunosità delle indagini condotte. Per l'effetto, gli attori, invocando la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c., hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni provocati dall'allagamento proveniente dal loro immobile, per un complessivo importo di euro 41.562,51 e previa ammissione di nuova ctu volta a determinare le cause dei danni e quantificarne gli importi. 2. I convenuti si sono costituiti previamente eccependo la nullità dell'atto di citazione per omessa notifica al convenuto e notificata alla sola CP_1 [...]
e peraltro eseguita tramite autorità incompetente, in violazione della CP_2 convenzione bilaterale italo-svizzera del 2 giugno 1988. Nel merito, hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto, anche in forza delle conclusioni rassegnate dal CTU nel procedimento per atp che aveva preceduto il giudizio, da cui era emersa l'insussistenza dell'allagamento proveniente dall'immobile dei convenuti medesimi, rappresentando in ogni caso di essersi attivati per risolvere il problema dell'infiltrazione proveniente dal proprio immobile, incaricando la stessa impresa indicata dagli attori;
i lavori erano terminati nel maggio 2018. All'esito, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo nel marzo 2020 per il risarcimento dei danni causati dalla rottura della tubatura, eseguito dai convenuti con l'accollo del costo dei lavori necessari per il ripristino della proprietà attorea.
2.1. Nel dicembre 2019, gli attori avevano nuovamente contestato la presenza di infiltrazioni e umidità provenienti dalla proprietà che avevano proposto un
CP_1 sopralluogo, rifiutato dagli attori. Successivamente alla completa asciugatura dell'immobile, avvenuta nel maggio 2020, i avevano avviato la ristrutturazione del
CP_1 proprio immobile, concludendo i lavori nel 2022; contestano pertanto che l'immobile fosse rimasto in stato di abbandono. Richiamando le conclusioni rese dal CTU nel procedimento per atp – che aveva escluso la provenienza dall'immobile dei convenuti delle ulteriori infiltrazioni verificatesi nel 2019 – i respingendo gli addebiti mossi
CP_1 dagli attori, hanno concluso chiedendo, preliminarmente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per omessa notifica al convenuto e, nel merito, chiedendo il
CP_1 rigetto della domanda attorea, previa acquisizione del fascicolo del procedimento per atp.
3. All'udienza fissata per la trattazione, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., dato atto della impossibilità di addivenire ad una conciliazione, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e contestazioni;
parte attrice, in particolare, ha insistito nell'ammissione di nuova CTU volta a determinare le cause degli ulteriori danni subiti dal 2019. Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e acquisito il fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.. All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. 4. La responsabilità che gli attori pretendono di addebitare ai convenuti è riconducibile al paradigma della responsabilità oggettiva delineata dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia e in forza del quale incombe sull'attore danneggiato
4 l'onere di provare unicamente in verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto di causalità con la cosa nella custodia del danneggiante, il quale a sua volta, può andar esente da responsabilità dimostrando la sussistenza di un caso fortuito, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito in recentissime pronunce: “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente sul dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (C. Civ. n. 12663/2024).
4.1. Nel caso di specie, gli attori agiscono nei confronti dei convenuti al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato all'immobile di cui sono proprietari (doc. 1 fascicolo parte attrice), adibito a casa di villeggiatura e sito in Murazzano, sito in Frazione Cornati 42 e confinante con l'immobile di proprietà dei convenuti – essendo le due proprietà parte di un unico immobile – e nel quale, nel marzo 2018, si era verificata la rottura di una tubazione, provocando un ingente sversamento di acqua che aveva allagato l'immobile confinante, provocando danni alla struttura e all'impianto elettrico. Trattasi di danni che, secondo la prospettazione attorea, si sono prodotti nel corso del tempo, a far data da tale iniziale sversamento e conseguenti alla non sufficiente deumidificazione dell'immobile di proprietà dei convenuti che non avevano provveduto alla ristrutturazione e che nel 2022 si presentava disabitato;
pertanto, la prolungata umidità avrebbe provocato danni diffusi all'immobile di proprietà attorea.
4.2. Nel dettaglio, la vicenda trae origine dal grave sversamento di acque verificatosi nel marzo 2018, per la rottura di una tubazione all'interno della proprietà dei convenuti, che nondimeno si erano attivati per rimediare ai danni, incaricando l'impresa Belfor, indicata dagli stessi attori. All'esito di sopralluogo, l'impresa aveva constatato che il bagnamento era stato provocato dalla rottura di una tubazione, ritenendo necessaria, dopo aver eseguito opere per il deflusso dell'acqua, l'installazione di deumidificatori (doc.
5 fascicolo parte convenuta). Risulta che la medesima impresa avesse quindi effettuato sopralluoghi a distanza di un mese dagli interventi: nell'aprile 2018 erano stati installati i deumidificatori;
nel mese di maggio 2018 era stata constatata l'assenza di stillicidi e la comparsa di muffe sulle pareti al piano terra (doc. 6 fascicolo parte convenuta), concludendo per l'esito positivo del primo intervento e suggerendo l'accensione dell'impianto di riscaldamento, l'esecuzione di un trattamento di sanificazione antimuffa.
4.3. Nel luglio 2018, secondo la prospettazione attorea, i convenuti avevano provveduto al risarcimento dei danni, sostenendo i costi per l'intervento della Belfor, pari ad euro 7.111,28 e dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei deumidificatori, per euro 1.773,25, corrispondendo altresì la somma forfettariamente
5 stabilita di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento per le suppellettili e i mobili danneggiati dal bagnamento, nonché euro 500,00 per rimborso delle spese di viaggio che gli attori avevano sostenuto dalla Svizzera a Murazzano per eseguire le verifiche sull'immobile. Una ulteriore deumidificazione dell'immobile dei convenuti era stata eseguita nel luglio 2019, all'esito della quale gli attori, che avevano reiteratamente sollecitato i convenuti a ristrutturare il proprio immobile, avevano provveduto ad eseguire opere nel proprio immobile, ripristinando intonaco e pitturazione delle pareti.
4.4. Tuttavia, secondo quanto allegato dagli attori, nel novembre 2019 erano state riscontrate ulteriori infiltrazioni sul muro di confine tra le due proprietà e provenienti dall'abitazione dei che avevano pertanto richiesto un nuovo sopralluogo CP_1 congiunto (doc. 7 fascicolo parte convenuta), chiedendo l'intervento dell'impresa Belfor, nel marzo 2020 (doc. 9 fascicolo parte convenuta). L'impresa aveva quindi provveduto ad eseguire un nuovo intervento di deumidificazione, dando atto, nel luglio 2020, del rientro nella norma dei valori igrometrici dell'immobile (doc. 10 fascicolo parte convenuta). In tale occasione, dato atto dell'esito positivo della deumidificazione, i convenuti avevano acconsentito a risarcire gli ulteriori danni, dichiarando che avrebbero provveduto in ogni caso alla ristrutturazione del proprio immobile. Dalla documentazione in atti risulta che i convenuti avevano raggiunto un accordo con gli attori per il pagamento degli ulteriori danni, nel marzo 2020 (doc. 8 fascicolo parte convenuta).
4.5. Tanto premesso, gli attori contestano che dal momento della deumidificazione eseguita nel maggio 2020, conclusa nel luglio 2020, e fino al gennaio 2022, l'immobile dei convenuti si presentava di fatto abbandonato e in cattivo stato;
i convenuti erano stati pertanto sollecitati a provvedere alla ristrutturazione del proprio immobile e al risarcimento di tutti i danni, previa attestazione dell'assenza di infiltrazioni, come risulta dalla diffida inviata nell'agosto 2021 (doc. 12 fascicolo parte attrice), provvedendo infine a promuovere accertamento tecnico preventivo al fine di verificare le cause dei danni provocati all'immobile di proprietà degli attori sia per effetto delle infiltrazioni verificatesi nel 2018 che successivamente e, a loro dire, derivanti dallo stato di abbandono dell'immobile dei convenuti, quantificando i danni complessivi che vengono richiesti con il presente procedimento e quantificati in complessivi euro 41.562,51, di cui: euro 3.095,00 per costi di deumidificazione eseguiti dalla impresa Belfor nell'autunno 2022; euro 2.550,00 per suppellettili danneggiate e inutilizzabili;
euro 3.300,00 la sostituzione di tre porte interne in laminato;
euro 1.553,90 per “costi e spese varie” sostenuti tra il 2020 e il 2022; euro 2.399,68 per costi dell'elettricità e riscaldamento;
euro 5.748,55 per spese tecniche per gli ulteriori interventi da eseguire;
euro 22.915,38 per l'attività di ripristino della Belfor, invocando la responsabilità dei convenuti per i danni provocati dalla cosa nella loro custodia. 5. In conformità alle coordinate interpretative in premessa richiamate, incombe pertanto sugli attori la prova del nesso causale tra l'evento dannoso provocato dalla cosa in custodia e i danni subiti. A tal fine soccorrono le risultanze della ctu resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la cui utilizzabilità non è in
6 discussione, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto: “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (C. Civ. n. 8496/2023). La ctu va pertanto integralmente recepita, in quanto resa in esente da vizi logici e di motivazione e pienamente rispondente ai quesiti posti, rendendo non necessaria un'ulteriore ctu in corso di causa.
5.1. Al ctu è stato richiesto di verificare le cause dell'infiltrazioni presso l'immobile degli attori, l'epoca dell'insorgenza, gli eventuali aggravamenti rispetto al 2018 e l'ammontare dei danni anche in ordine ai costi di ripristino, correlativamente accertando se e in che modo i problemi di umidità riscontrati presso l'immobile attoreo, potessero essere determinati dalla situazione dei luoghi circostanti e dalle caratteristiche dell'immobile. Il CTU ha effettuato due sopralluoghi. All'esito del primo sopralluogo, effettuato il 16 maggio 2022, il CTU ha accertato che la proprietà era risultata CP_1 salubre e recentemente ristrutturata e con le murature risanate;
la proprietà attorea invece era in “condizioni di inutilizzabilità dovuta alla presenza di fortissima umidità”, dando atto che “…nonostante l'immobile venga periodicamente areato … ed è rimasto aperto circa un'ora durante il sopralluogo all'interno l'aria è molto umida soprattutto nella zona di ingresso e nella zona giorno … in prossimità dei primi scalini delle scale che portano al primo piano è stata riscontrata molta acqua come pure in una parte della zona giorno … nelle altre parti dell'immobile, pur essendo ancora ben visibili all'esterno i segni del passato allagamento, non ci sono segni di umidità recenti”. 5.2. È stato quindi effettuato un sopralluogo nel corso del quale è stato eseguito uno scavo sul pavimento del sottoscala in prossimità del muro di confine, al fine di verificare la presenza di acqua, risultando asciutto il materiale estratto. Il CTU ha quindi dato atto degli interventi di deumidificazione eseguiti nel 2020 nella proprietà dei e del CP_1 ripristino dell'intonaco nella proprietà rilevando che “…se dunque la Belfor Parte_1 nel maggio 2020 ha proceduto al ripristino e ritinteggiatura di tutte le pareti nuovamente ammalorate della proprietà significa che la parete dalla parte era asciutta e avendo Parte_1 Parte_1 contemporaneamente provveduto alla deumidificazione della stessa muratura nell'altra proprietà, lo stesso si può dire per il lato per tutta l'altezza della parete perché durante il sopralluogo di Belfor sempre CP_1 del maggio 2020 il piano primo risultava salubre tanto da non dover essere oggetto di deumidificazione
… si evidenzia che il verbale di fine lavori di Belfor del 30/06/2020 definiva l'esito della verifica conforme”.
5.3. Il CTU, rappresentando infine che all'esito della deumidificazione eseguita nel 2020, non vi era più umidità sulla muratura di confine, ha concluso che la causa dell'umidità presente nell'immobile attoreo successivamente al 2020 non poteva essere riconducibile all'umidità trasferita dalla parete di confine tra i due immobili. Tanto è sufficiente per escludere la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati da parte
7 attrice e la provenienza dell'umidità dall'immobile di proprietà dei A ciò si CP_1 aggiunga, peraltro, che le stesse conclusioni del CTU smentiscono quanto rappresentato dagli attori, in ordine alla cattiva manutenzione dell'immobile dei il CTU ha difatti CP_1 rappresentato che in occasione del primo sopralluogo, nel maggio 2022, la proprietà
“risultava salubre e recentemente ristrutturata con le murature che sono state CP_1 risanate”, al contempo, il Consulente aveva altresì rilevato, in occasione del secondo sopralluogo, che i serramenti dell'abitazione degli attori, pur rimasti aperti, “non permettono un grande ricambio d'aria”.
5.4. Le chiare conclusioni del CTU inducono pertanto a ritenere che gli attori non abbiano assolto l'onere probatorio posto a loro carico, quanto alla dimostrazione del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, posto che, peraltro, risulta documentata la circostanza che i convenuti avessero provveduto alla ristrutturazione del proprio immobile tra il 2021 e il 2022: tanto risulta dalla SCIA depositata dai convenuti il 4 maggio 2021 (doc. 12 e doc. 16 fascicolo parte attrice), munita di documentazione fotografica attestante lo stato dell'immobile, che parimenti smentisce la contestazione attorea secondo cui l'immobile fosse in cattivo stato di manutenzione e si presentasse privo di persiane, così come risulta in atti il preventivo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile e le relative fatture (docc. 18 – 19 fascicolo parte convenuta). Né potevano ritenersi sussistenti i presupposti per disporre una nuova CTU;
non può ritenersi difatti in discussione la correttezza dell'operato del CTU, all'esito di due sopralluoghi, delle verifiche effettuate anche attraverso lo scavo nella pavimentazione – e all'esito della quale, come già rilevato, il materiale estratto era risultato asciutto – e posto che risulta dallo stesso elaborato peritale che l'inizio delle operazioni peritali era stato rinviato di appena un mese, smentendo la contestazione attorea secondo cui il CTU aveva “dato vita al sopralluogo solo dopo moltissimo tempo”. La domanda attorea non può pertanto essere accolta, non avendo gli attori dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Assorbita ogni conseguente questione in ordine al quantum risarcitorio.
6. Le spese vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia;
tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni trattate, le spese che gli attori, in solido tra loro, dovranno rifondere ai convenuti, vanno liquidate in complessivi euro il convenuto contumace dovrà rifondere all'attore devono essere liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi del presente giudizio, nonché euro 3.056,00 per compensi del procedimento per atp, il tutto oltre esborsi ed accessori come per legge. Spese di CTU del procedimento per atp definitivamente a carico degli attori soccombenti. Non possono essere oggetto di rimborso le spese del consulente tecnico di parte, in mancanza di idonea documentazione attestante tale esborso.
pqm
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
8 rigetta integralmente la domanda degli attori ed Parte_1 Parte_2
[...] condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e spese che si liquidano in euro 6.000,00 CP_1 Controparte_2 per compensi del presente giudizio ed euro 3.056,00 per compensi del procedimento per atp, il tutto oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Cuneo 16 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 866/2023 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale - risarcimento del danno da infiltrazioni promossa DA ( ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'Avv. Sebastiano
[...] C.F._2
Mallia, come da procura in atti ATTORI CONTRO
E CP_1 C.F._3 Controparte_2
( C.F._4
CONVENUTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“piaccia al Tribunale, reiectis adversis, previa remissione della causa sul ruolo, revocare l'ordinanza del 22/12/2023, ammettendo tutti i mezzi di prova richiesti da parte attrice con l'atto introduttivo e con le memorie ex art. 171 c.p.c., e disponendo in particolare nuova c.t.u. sui luoghi, volta a stabilire le cause di tutti i danni, sia con riferimento a quelli imputabili all'allagamento del 2018 ed alle sue conseguenze nel tempo, che quelli riconducibili al complessivo stato d'incuria dell'immobile dei sig.ri e , con la valutazione e CP_1 Controparte_2 quantificazione dei danni patiti dai concludenti. Nel merito, ritenere e dichiarare i coniugi e responsabili dei CP_1 Controparte_2 danni subiti dai coniugi e a far tempo dall'inizio del Parte_1 Parte_2
2018 ad oggi nell'immobile di questi ultimi, posto in Murazzano (CN), in frazione Cornati, al n. civico 42, in ragione dei fatti meglio esposti in narrativa. Conseguentemente, condannare i convenuti, in solido, a risarcire agli attori i danni come sopra quantificati in €. 41.562,51, o nella misura che sarà ben visa all'adito Tribunale.
1 Con vittoria di spese competenze ed onorari, anche dell'a.t.p. n. 2990/2021 R.G. del Tribunale di Cuneo, incluse quelle di consulenza tecnica di parte. CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA rigettata ogni diversa eccezione o istanza, ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria: in via preliminare, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163- bis c.p.c.; in via principale, che vengano rigettate le domande e le richieste ivi formulate, per tutte le ragioni esposte in atti, o comunque con la migliore statuizione;
in via istruttoria:
- disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP R.G. 2990/2021, Tribunale di Cuneo, Sezione I, Giudice Dott. Tetamo e l'elaborato peritale del Geom. (prodotto come ns. doc. 14 per comodità del Giudicante) Persona_1
- senza inversione alcuna degli oneri probatori gravanti su parte attrice, solamente nella denegata ipotesi in cui il Giudicante non ritenga la causa matura per la decisione, ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che l'immobile di proprietà dei signori fino all'allagamento del 2018 CP_1 era abitato regolarmente almeno una volta all'anno, ed era pulito e libero da acqua e fango e macchie di umidità su pavimenti o muri.
2) Vero che l'immobile di proprietà dei signori fino all'allagamento del 2018 CP_1 si presentava in condizioni normali in relazione all'età e alle condizioni dell'immobile.
3) Vero che le foto prodotte come ns. doc. 15 che si rammostra al teste raffigurano l'appartamento negli anni 2015, 2017 e 2018. CP_1
4) Vero che successivamente ai lavori di asciugatura del 2018 e fino ai lavori di ristrutturazione del 2021-2022 l'immobile di proprietà dei signori era pulito CP_1
e libero da acqua e fango o macchie di umidità su pavimenti o muri. 5) Vero che le foto prodotte come ns. docc. 16 e 17 che si rammostrano al teste raffigurano la proprietà prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione nel CP_1
2021. 6) Vero che durante i lavori di ristrutturazione del 2021-2022 l'immobile dei sigg.
quando non erano presenti gli operai delle ditte incaricate, era mantenuto CP_1 chiuso e protetto da infiltrazioni esterne.
7) Vero che la porta e i serramenti delle finestre dell'abitazione dei signori CP_1 prima dei lavori di ristrutturazione e della loro sostituzione recavano i normali segni di usura in relazione all'età e al materiale (legno) con cui erano costruiti.
8) Vero che la porta e le finestre dell'abitazione dei signori prima dei lavori di CP_1 ristrutturazione sono sempre state presenti e funzionali.
9) Vero che la porta e i serramenti delle finestre dell'abitazione dei signori CP_1 quando la casa non era utilizzata erano tenuti chiusi.
10) Vero che durante i lavori di ristrutturazione della proprietà le finestre e CP_1 serramenti e la porta nell'abitazione sono state sostituite contestualmente e CP_1
2 nello stesso giorno con una nuova porta e con nuove finestre e serramenti. 11) Vero che i lavori eseguiti presso la proprietà a partire dal maggio 2021 e CP_1 fino al febbraio 2022 sono stati solo quelli elencati nel preventivo prodotto come ns. doc. 18 e nei documenti prodotti come ns. docc. 19 e 20, che si rammostrano al teste. Si indicano a testi sui capitoli di prova che precedono:
− arch. c/o Studio Tecnico Associato AR & Milani Via Asilo Testimone_1
23 - 12060 - Farigliano (CN)
− c/o Rolfo Costruzioni SNC Via Lorenzo Bruno 111 Murazzano Testimone_2
(CN)
− c/o CasaABC di Via Giuseppe Garibaldi 85 Testimone_3 Testimone_3
12061 Carrù (CN)
− Witikonerstrasse 316, 8053 Zürich, Svizzera Persona_2
− Roy Keller, Talgartenstrasse 6, 8308 Illnau, Svizzera In caso di ammissione della prova orale eventualmente richiesta dagli attori, si insiste per l'ammissione della prova contraria, anche indiretta, con i testi sopra menzionati ovvero con gli altri che l'esponente si riserva di indicare nella successiva memoria di replica.
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio di merito, nonché dell'ATP Tribunale di Cuneo R.G. 2990/2021, e delle spese di consulenza tecnica di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Gli attori e , proprietari di una casa di Parte_1 Parte_2 villeggiatura in Murazzano, hanno promosso il presente giudizio nei confronti dei convenuti e proprietari dell'unità immobiliare CP_1 Controparte_2 confinante, chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento di tutti i danni occorsi al loro immobile, per un allagamento causato, nel marzo 2018, da una fuoriuscita di acqua, durata diverse settimane, per la rottura di un tubo posto all'interno dell'abitazione dei convenuti. L'allagamento aveva provocato danni agli impianti, alla struttura e al mobilio. I convenuti, a seguito di diversi solleciti, si erano attivati presso la propria compagnia assicuratrice, che tuttavia aveva respinto la richiesta risarcitoria. Nelle more, gli attori avevano provveduto alla deumidificazione del proprio immobile, sostenendo i relativi costi, sollecitando i convenuti a provvedere al ripristino del loro immobile confinante;
nondimeno, nel novembre 2019, sui muri di confine tra le due abitazioni erano ricomparse macchie di muffa e umidità; soltanto nel maggio 2020, i avevano CP_1 provveduto alla deumidificazione del loro immobile che, tuttavia era rimasto da allora in stato di degrado e abbandono.
1.1. Gli attori avevano pertanto sollecitato i convenuti a provvedere ai lavori di ripristino dell'immobile al fine di rimuovere le cause di infiltrazione e al risarcimento di tutti i danni, promuovendo procedimento per accertamento tecnico preventivo al fine di verificare le cause e l'entità dei danni subiti dall'immobile attoreo, quantificando i relativi
3 importi risarcitori. I risultati della perizia sono stati contestati dagli attori, che ne assumono l'inutilizzabilità, in ragione della lacunosità delle indagini condotte. Per l'effetto, gli attori, invocando la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c., hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni provocati dall'allagamento proveniente dal loro immobile, per un complessivo importo di euro 41.562,51 e previa ammissione di nuova ctu volta a determinare le cause dei danni e quantificarne gli importi. 2. I convenuti si sono costituiti previamente eccependo la nullità dell'atto di citazione per omessa notifica al convenuto e notificata alla sola CP_1 [...]
e peraltro eseguita tramite autorità incompetente, in violazione della CP_2 convenzione bilaterale italo-svizzera del 2 giugno 1988. Nel merito, hanno contestato la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto, anche in forza delle conclusioni rassegnate dal CTU nel procedimento per atp che aveva preceduto il giudizio, da cui era emersa l'insussistenza dell'allagamento proveniente dall'immobile dei convenuti medesimi, rappresentando in ogni caso di essersi attivati per risolvere il problema dell'infiltrazione proveniente dal proprio immobile, incaricando la stessa impresa indicata dagli attori;
i lavori erano terminati nel maggio 2018. All'esito, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo nel marzo 2020 per il risarcimento dei danni causati dalla rottura della tubatura, eseguito dai convenuti con l'accollo del costo dei lavori necessari per il ripristino della proprietà attorea.
2.1. Nel dicembre 2019, gli attori avevano nuovamente contestato la presenza di infiltrazioni e umidità provenienti dalla proprietà che avevano proposto un
CP_1 sopralluogo, rifiutato dagli attori. Successivamente alla completa asciugatura dell'immobile, avvenuta nel maggio 2020, i avevano avviato la ristrutturazione del
CP_1 proprio immobile, concludendo i lavori nel 2022; contestano pertanto che l'immobile fosse rimasto in stato di abbandono. Richiamando le conclusioni rese dal CTU nel procedimento per atp – che aveva escluso la provenienza dall'immobile dei convenuti delle ulteriori infiltrazioni verificatesi nel 2019 – i respingendo gli addebiti mossi
CP_1 dagli attori, hanno concluso chiedendo, preliminarmente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per omessa notifica al convenuto e, nel merito, chiedendo il
CP_1 rigetto della domanda attorea, previa acquisizione del fascicolo del procedimento per atp.
3. All'udienza fissata per la trattazione, all'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., dato atto della impossibilità di addivenire ad una conciliazione, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e contestazioni;
parte attrice, in particolare, ha insistito nell'ammissione di nuova CTU volta a determinare le cause degli ulteriori danni subiti dal 2019. Rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e acquisito il fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.. All'esito dell'udienza di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. 4. La responsabilità che gli attori pretendono di addebitare ai convenuti è riconducibile al paradigma della responsabilità oggettiva delineata dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia e in forza del quale incombe sull'attore danneggiato
4 l'onere di provare unicamente in verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto di causalità con la cosa nella custodia del danneggiante, il quale a sua volta, può andar esente da responsabilità dimostrando la sussistenza di un caso fortuito, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito in recentissime pronunce: “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente sul dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (C. Civ. n. 12663/2024).
4.1. Nel caso di specie, gli attori agiscono nei confronti dei convenuti al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato all'immobile di cui sono proprietari (doc. 1 fascicolo parte attrice), adibito a casa di villeggiatura e sito in Murazzano, sito in Frazione Cornati 42 e confinante con l'immobile di proprietà dei convenuti – essendo le due proprietà parte di un unico immobile – e nel quale, nel marzo 2018, si era verificata la rottura di una tubazione, provocando un ingente sversamento di acqua che aveva allagato l'immobile confinante, provocando danni alla struttura e all'impianto elettrico. Trattasi di danni che, secondo la prospettazione attorea, si sono prodotti nel corso del tempo, a far data da tale iniziale sversamento e conseguenti alla non sufficiente deumidificazione dell'immobile di proprietà dei convenuti che non avevano provveduto alla ristrutturazione e che nel 2022 si presentava disabitato;
pertanto, la prolungata umidità avrebbe provocato danni diffusi all'immobile di proprietà attorea.
4.2. Nel dettaglio, la vicenda trae origine dal grave sversamento di acque verificatosi nel marzo 2018, per la rottura di una tubazione all'interno della proprietà dei convenuti, che nondimeno si erano attivati per rimediare ai danni, incaricando l'impresa Belfor, indicata dagli stessi attori. All'esito di sopralluogo, l'impresa aveva constatato che il bagnamento era stato provocato dalla rottura di una tubazione, ritenendo necessaria, dopo aver eseguito opere per il deflusso dell'acqua, l'installazione di deumidificatori (doc.
5 fascicolo parte convenuta). Risulta che la medesima impresa avesse quindi effettuato sopralluoghi a distanza di un mese dagli interventi: nell'aprile 2018 erano stati installati i deumidificatori;
nel mese di maggio 2018 era stata constatata l'assenza di stillicidi e la comparsa di muffe sulle pareti al piano terra (doc. 6 fascicolo parte convenuta), concludendo per l'esito positivo del primo intervento e suggerendo l'accensione dell'impianto di riscaldamento, l'esecuzione di un trattamento di sanificazione antimuffa.
4.3. Nel luglio 2018, secondo la prospettazione attorea, i convenuti avevano provveduto al risarcimento dei danni, sostenendo i costi per l'intervento della Belfor, pari ad euro 7.111,28 e dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento dei deumidificatori, per euro 1.773,25, corrispondendo altresì la somma forfettariamente
5 stabilita di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento per le suppellettili e i mobili danneggiati dal bagnamento, nonché euro 500,00 per rimborso delle spese di viaggio che gli attori avevano sostenuto dalla Svizzera a Murazzano per eseguire le verifiche sull'immobile. Una ulteriore deumidificazione dell'immobile dei convenuti era stata eseguita nel luglio 2019, all'esito della quale gli attori, che avevano reiteratamente sollecitato i convenuti a ristrutturare il proprio immobile, avevano provveduto ad eseguire opere nel proprio immobile, ripristinando intonaco e pitturazione delle pareti.
4.4. Tuttavia, secondo quanto allegato dagli attori, nel novembre 2019 erano state riscontrate ulteriori infiltrazioni sul muro di confine tra le due proprietà e provenienti dall'abitazione dei che avevano pertanto richiesto un nuovo sopralluogo CP_1 congiunto (doc. 7 fascicolo parte convenuta), chiedendo l'intervento dell'impresa Belfor, nel marzo 2020 (doc. 9 fascicolo parte convenuta). L'impresa aveva quindi provveduto ad eseguire un nuovo intervento di deumidificazione, dando atto, nel luglio 2020, del rientro nella norma dei valori igrometrici dell'immobile (doc. 10 fascicolo parte convenuta). In tale occasione, dato atto dell'esito positivo della deumidificazione, i convenuti avevano acconsentito a risarcire gli ulteriori danni, dichiarando che avrebbero provveduto in ogni caso alla ristrutturazione del proprio immobile. Dalla documentazione in atti risulta che i convenuti avevano raggiunto un accordo con gli attori per il pagamento degli ulteriori danni, nel marzo 2020 (doc. 8 fascicolo parte convenuta).
4.5. Tanto premesso, gli attori contestano che dal momento della deumidificazione eseguita nel maggio 2020, conclusa nel luglio 2020, e fino al gennaio 2022, l'immobile dei convenuti si presentava di fatto abbandonato e in cattivo stato;
i convenuti erano stati pertanto sollecitati a provvedere alla ristrutturazione del proprio immobile e al risarcimento di tutti i danni, previa attestazione dell'assenza di infiltrazioni, come risulta dalla diffida inviata nell'agosto 2021 (doc. 12 fascicolo parte attrice), provvedendo infine a promuovere accertamento tecnico preventivo al fine di verificare le cause dei danni provocati all'immobile di proprietà degli attori sia per effetto delle infiltrazioni verificatesi nel 2018 che successivamente e, a loro dire, derivanti dallo stato di abbandono dell'immobile dei convenuti, quantificando i danni complessivi che vengono richiesti con il presente procedimento e quantificati in complessivi euro 41.562,51, di cui: euro 3.095,00 per costi di deumidificazione eseguiti dalla impresa Belfor nell'autunno 2022; euro 2.550,00 per suppellettili danneggiate e inutilizzabili;
euro 3.300,00 la sostituzione di tre porte interne in laminato;
euro 1.553,90 per “costi e spese varie” sostenuti tra il 2020 e il 2022; euro 2.399,68 per costi dell'elettricità e riscaldamento;
euro 5.748,55 per spese tecniche per gli ulteriori interventi da eseguire;
euro 22.915,38 per l'attività di ripristino della Belfor, invocando la responsabilità dei convenuti per i danni provocati dalla cosa nella loro custodia. 5. In conformità alle coordinate interpretative in premessa richiamate, incombe pertanto sugli attori la prova del nesso causale tra l'evento dannoso provocato dalla cosa in custodia e i danni subiti. A tal fine soccorrono le risultanze della ctu resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la cui utilizzabilità non è in
6 discussione, in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto: “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (C. Civ. n. 8496/2023). La ctu va pertanto integralmente recepita, in quanto resa in esente da vizi logici e di motivazione e pienamente rispondente ai quesiti posti, rendendo non necessaria un'ulteriore ctu in corso di causa.
5.1. Al ctu è stato richiesto di verificare le cause dell'infiltrazioni presso l'immobile degli attori, l'epoca dell'insorgenza, gli eventuali aggravamenti rispetto al 2018 e l'ammontare dei danni anche in ordine ai costi di ripristino, correlativamente accertando se e in che modo i problemi di umidità riscontrati presso l'immobile attoreo, potessero essere determinati dalla situazione dei luoghi circostanti e dalle caratteristiche dell'immobile. Il CTU ha effettuato due sopralluoghi. All'esito del primo sopralluogo, effettuato il 16 maggio 2022, il CTU ha accertato che la proprietà era risultata CP_1 salubre e recentemente ristrutturata e con le murature risanate;
la proprietà attorea invece era in “condizioni di inutilizzabilità dovuta alla presenza di fortissima umidità”, dando atto che “…nonostante l'immobile venga periodicamente areato … ed è rimasto aperto circa un'ora durante il sopralluogo all'interno l'aria è molto umida soprattutto nella zona di ingresso e nella zona giorno … in prossimità dei primi scalini delle scale che portano al primo piano è stata riscontrata molta acqua come pure in una parte della zona giorno … nelle altre parti dell'immobile, pur essendo ancora ben visibili all'esterno i segni del passato allagamento, non ci sono segni di umidità recenti”. 5.2. È stato quindi effettuato un sopralluogo nel corso del quale è stato eseguito uno scavo sul pavimento del sottoscala in prossimità del muro di confine, al fine di verificare la presenza di acqua, risultando asciutto il materiale estratto. Il CTU ha quindi dato atto degli interventi di deumidificazione eseguiti nel 2020 nella proprietà dei e del CP_1 ripristino dell'intonaco nella proprietà rilevando che “…se dunque la Belfor Parte_1 nel maggio 2020 ha proceduto al ripristino e ritinteggiatura di tutte le pareti nuovamente ammalorate della proprietà significa che la parete dalla parte era asciutta e avendo Parte_1 Parte_1 contemporaneamente provveduto alla deumidificazione della stessa muratura nell'altra proprietà, lo stesso si può dire per il lato per tutta l'altezza della parete perché durante il sopralluogo di Belfor sempre CP_1 del maggio 2020 il piano primo risultava salubre tanto da non dover essere oggetto di deumidificazione
… si evidenzia che il verbale di fine lavori di Belfor del 30/06/2020 definiva l'esito della verifica conforme”.
5.3. Il CTU, rappresentando infine che all'esito della deumidificazione eseguita nel 2020, non vi era più umidità sulla muratura di confine, ha concluso che la causa dell'umidità presente nell'immobile attoreo successivamente al 2020 non poteva essere riconducibile all'umidità trasferita dalla parete di confine tra i due immobili. Tanto è sufficiente per escludere la sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati da parte
7 attrice e la provenienza dell'umidità dall'immobile di proprietà dei A ciò si CP_1 aggiunga, peraltro, che le stesse conclusioni del CTU smentiscono quanto rappresentato dagli attori, in ordine alla cattiva manutenzione dell'immobile dei il CTU ha difatti CP_1 rappresentato che in occasione del primo sopralluogo, nel maggio 2022, la proprietà
“risultava salubre e recentemente ristrutturata con le murature che sono state CP_1 risanate”, al contempo, il Consulente aveva altresì rilevato, in occasione del secondo sopralluogo, che i serramenti dell'abitazione degli attori, pur rimasti aperti, “non permettono un grande ricambio d'aria”.
5.4. Le chiare conclusioni del CTU inducono pertanto a ritenere che gli attori non abbiano assolto l'onere probatorio posto a loro carico, quanto alla dimostrazione del nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, posto che, peraltro, risulta documentata la circostanza che i convenuti avessero provveduto alla ristrutturazione del proprio immobile tra il 2021 e il 2022: tanto risulta dalla SCIA depositata dai convenuti il 4 maggio 2021 (doc. 12 e doc. 16 fascicolo parte attrice), munita di documentazione fotografica attestante lo stato dell'immobile, che parimenti smentisce la contestazione attorea secondo cui l'immobile fosse in cattivo stato di manutenzione e si presentasse privo di persiane, così come risulta in atti il preventivo per i lavori di ristrutturazione dell'immobile e le relative fatture (docc. 18 – 19 fascicolo parte convenuta). Né potevano ritenersi sussistenti i presupposti per disporre una nuova CTU;
non può ritenersi difatti in discussione la correttezza dell'operato del CTU, all'esito di due sopralluoghi, delle verifiche effettuate anche attraverso lo scavo nella pavimentazione – e all'esito della quale, come già rilevato, il materiale estratto era risultato asciutto – e posto che risulta dallo stesso elaborato peritale che l'inizio delle operazioni peritali era stato rinviato di appena un mese, smentendo la contestazione attorea secondo cui il CTU aveva “dato vita al sopralluogo solo dopo moltissimo tempo”. La domanda attorea non può pertanto essere accolta, non avendo gli attori dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Assorbita ogni conseguente questione in ordine al quantum risarcitorio.
6. Le spese vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia;
tenuto conto della complessiva attività processuale svolta e delle questioni trattate, le spese che gli attori, in solido tra loro, dovranno rifondere ai convenuti, vanno liquidate in complessivi euro il convenuto contumace dovrà rifondere all'attore devono essere liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi del presente giudizio, nonché euro 3.056,00 per compensi del procedimento per atp, il tutto oltre esborsi ed accessori come per legge. Spese di CTU del procedimento per atp definitivamente a carico degli attori soccombenti. Non possono essere oggetto di rimborso le spese del consulente tecnico di parte, in mancanza di idonea documentazione attestante tale esborso.
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Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
8 rigetta integralmente la domanda degli attori ed Parte_1 Parte_2
[...] condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e spese che si liquidano in euro 6.000,00 CP_1 Controparte_2 per compensi del presente giudizio ed euro 3.056,00 per compensi del procedimento per atp, il tutto oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. Cuneo 16 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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