TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 20/06/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 348 del ruolo generale dell'anno
2024 di volontaria giurisdizione tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], n.1
Ricorrente
( ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...]
Resistente
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luca Mameli ed elettivamente domiciliati in Tortolì in via Del Mercatino n.15, presso lo studio dello stesso.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come riportate nel ricorso e confermate alle udienze del 14.01.2025 e del 23.04.2025, a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Loceri il 6.01.1991, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, Uff. 1,
anno 1991 (estratto del matrimonio prodotto), in regime di comunione dei beni;
- dall'unione è nato (il 26.08.1991), economicamente indipendente. Per_1
In seguito a ricorso per separazione personale proposto congiuntamente dai coniugi,
all'udienza del 14.01.2025 e del 23.04.2025, entrambi svoltesi con trattazione scritta, gli stessi confermavano le condizioni di cui al ricorso, del seguente tenore:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- la casa coniugale, sita a Loceri, vico Sassari n.1, resta assegnata al marito
; l'altro coniuge se ne è già allontanata in Parte_1 Parte_2
data 06.08.2024 asportando beni ed effetti personali e trasferendosi nell'abitazione
di proprietà di entrambi i coniugi sita in via Roma, n.2 a Loceri.
- i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra di loro i beni
mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale;
- i coniugi dichiarano di aver trovato l'accordo per la ripartizione dei beni
immobili:
a) la casa coniugale sita in Vico II Sassari, n.1 (di proprietà esclusiva di
[...]
in quanto ereditata dai genitori) rimane nell'esclusiva proprietà di Parte_1
; Parte_1
b) la casa sita in via Roma, n.2 rimane in comproprietà (50% ciascuno) tra i due
coniugi. - i coniugi, dopo la suddetta ripartizione, hanno deciso le seguenti condizioni
economiche di separazione:
- , di professione operaio (reddito da lavoro dipendente lordo Parte_1
anno 2023 € 23.081,00) mensilmente, provvederà al versamento a favore di
[...]
(reddito da lavoro dipendente lordo anno 2023 € 1.837,00) a titolo di Pt_2
mantenimento, della somma di € 400,00 (che sarà annualmente rivalutata in base
agli indici Istat), con bonifico bancario dal conto corrente – intestato CP_1
a – Codice Iban [...]. Parte_1
Le parti chiedevano altresì che venisse dichiarato che lo scioglimento della comunione dei beni fra i coniugi fosse intervenuta a far data dalla comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
La domanda non può essere accolta. Ed invero ai sensi dell'art. 191 c.c., introdotto dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, (“la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati,
ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato”) il dies a quo può essere anticipato quando le parti siano state autorizzate a vivere separatamente, cosa che nel caso di specie non è accaduto.
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi,
deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e come Parte_1 Parte_2
sopra identificati, i quali contraevano matrimonio in Loceri il 6.01.1991,
registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 1,
parte II, serie A, Uff. 1, anno 1991;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loceri con le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione sopra riportate;
- spese legali compensate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 20.6.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Nicola Caschili