Articolo 10 della Legge 18 dicembre 1981, n. 743
Articolo 9Articolo 11
Versione
19 dicembre 1981
Art. 10. Revoca dell'indulto

Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocate di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1981