Articolo 1098 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1098. Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell'avanzamento 1. Gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. 2. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che non superano le ulteriori prove concesse ai sensi del comma 1 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento non appena sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) per la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianita' di servizio; b) per la promozione a tenente colonnello e gradi corrispondenti, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianita' di servizio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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