a) per la promozione a maggiore e gradi corrispondenti, undici anni di permanenza nel grado di capitano e diciotto anni di anzianita' di servizio; b) per la promozione a tenente colonnello e gradi corrispondenti, cinque anni di permanenza nel grado e ventidue anni di anzianita' di servizio.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".