Ordinanza presidenziale 3 agosto 2020
Sentenza 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00881/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02491/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2491 del 2007, proposto da
Immobiliare Cadore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Pantaleoni, Tullio Pantaleoni, con domicilio eletto presso lo studio Federica Pantaleoni in Venezia, San Polo, 2944 - Calle Larga Frari;
NA NI RT, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Vettor Grimani, Ruggero Sonino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Vettor Grimani in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento 13.8.2007 prot n. 11166 della Soprintendenza di Venezia;
nonché del provvedimento 6 novembre 2007 prot n. 14825 e di ogni provvedimento conseguente e presupposto dagli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali - Roma - (Rm);
Vista la memoria della sig.ra NA NI RT, costituitasi in giudizio quale successore a titolo particolare nel rapporto già in capo alla Società ricorrente, con la quale la stessa dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società immobiliare Cadore s.r.l, ha impugnato il provvedimento del 13.8.2007, prot n. 11166 con cui la Soprintendenza ha negato l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 42/2004, alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria sull’immobile di sua proprietà, iscritto al fg. 15, mapp. 2468, subb. 17 e 25 del catasto comunale, nonché il provvedimento del 6 novembre 2007 prot n. 14825, emesso a seguito di istanza di riesame, di conferma del precedente diniego.
Con memoria depositata il 29.9.2020 si è costituita la sig.ra NA NI RT dichiarandosi successore a titolo particolare nel rapporto controverso e provando di essendo divenuta proprietaria esclusiva dell’immobile oggetto dei provvedimenti impugnati, a seguito di recesso dalla società.
Con memoria depositata il 20 maggio 2021, la sig.ra NA NI RT ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e chiesto che ne fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Visto l’articolo 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
Considerato che dagli atti risulta che l’immobile oggetto dei provvedimenti impugnati è stato ceduto dalla società originaria ricorrente alla sig.ra NA NI RT e che in assenza di ulteriori difese spiegate dalla società originaria ricorrente, deve ritenersi la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso del successore a titolo particolare nel rapporto controverso, sufficiente a far ritenere provato il venir meno di ogni interesse alla decisione nel merito del presente ricorso anche da parte della società originaria ricorrente;
Pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
Tenuto conto della risalenza della controversia le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 23 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO