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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7582/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Di Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 7582/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 25.02.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to DI BENEDETTO Parte_1
NICOLA;
RICORRENTE
DI , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti SCOGNAMIGLIO CP_1
GIOVANNI e SCOGNAMIGLIO MARCO;
RESISTENTE
; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 316 bis c.c. ritualmente notificato, il ricorrente riferiva che in data 30.08.2001 aveva contratto matrimonio concordatario con la IG.ra ; che dall'unione coniugale Controparte_3
erano nati i figli (il 24.05.2004) e (il 30.03.2009); che con ordinanza presidenziale, Per_1 Per_2
emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10.04.2019 nel giudizio avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, veniva stabilito, a carico della IG.ra , l'obbligo Controparte_3
di corresponsione di un assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori ma con collocazione privilegiata presso il padre;
che in data 29.04.2021 la suddetta ordinanza veniva munita della formula esecutiva e notificata alla IG.ra , congiuntamente all'atto di precetto in data 15.05.2021; che Controparte_3
la IG.ra non aveva mai versato nulla in favore dei figli;
che il pignoramento Controparte_3
richiesto dal ricorrente risultava infruttuoso;
che la debitoria complessiva della IG. ra CP_3
ammontava ad € 12.000,00. Chiedeva, pertanto, ai sensi dell'art.316 bis c.c. di ordinare alla
[...]
IG.ra , madre della IG.ra di versare al ricorrente, a titolo di Controparte_2 Controparte_3
concorso per il mantenimento dei minori e un assegno mensile di € 400,00, Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, eventualmente anche direttamente dagli Enti previdenziali eroganti eventuali trattamenti pensionistici goduti dall'ascendente medesima. Con condanna delle resistenti al pagamento delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 26.01.2022 si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale Controparte_3
rappresentava di non percepire alcun redito ma di aver sempre provveduto, nel limite delle sue possibilità, al sostentamento dei propri figli;
che sua madre, la IG.ra , godeva della Controparte_2
sola pensione, insufficiente a soddisfare le sue stesse eIGenze;
che il ricorrente aveva già esperito procedimenti esecutivi nei confronti della resistente e presentato denuncia penale per le medesime ragioni e che lo stesso era proprietario di immobili oltre a lavorare stabilmente presso una ditta familiare. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata da parte ricorrente, in via gradata, rigettarla per manifesta infondatezza nonché condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La resistente non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'udienza di prima comparizione il ricorrente, presente personalmente, rappresentava di essere stato costretto ad agire in giudizio in quanto disoccupato;
il difensore, per la IG.ra , riferiva CP_3
che la sua assistita non possedeva alcun reddito e la stessa era in arretrato con il canone mentre la IG.ra , madre della IG.ra , percepiva la pensione ed era invalida. Il giudice autorizzava CP_2 CP_3
il ricorrente al deposito del certificato storico di famiglia per dimostrare il decesso degli ascendenti paterni e si riserva. Con successiva ordinanza fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 10.01.2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.85/2024, a definizione del giudizio di separazione giudiziale n.5473/2018, confermava a carico della IG.ra , Controparte_3
l'obbligo di corrispondere, in favore del genitore collocatario, il IG. , l'assegno Parte_1
mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e . Per_1 Per_2
Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025 il ricorrente, si riportava integralmente al ricorso, alla documentazione prodotta ed alle deduzioni difensive articolate in corso di causa, di cui ne chiedeva l'accoglimento integrale.
Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025 la resistente si riportava integralmente a quanto dedotto con la comparsa di costituzione e CP_3
risposta impugnando l'avversa domanda.
All'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 316 bis c.c. co I, seconda parte, dispone che, quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro eIGenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno
e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.”(Cass. Sez. 1, 16/05/2023, n. 13345, Rv. 667899 -
01).
Come è noto, l'art. 147 c.c. impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su questi ultimi in modo primario ed integrale, sicché, se, per una qualsiasi ragione, uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro eIGenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti dell'inadempiente. Da ciò discende che l'espressione "Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti... "(usata dal legislatore nella seconda parte del 1° comma dell'art. 316 bis c.c. per riconnettervi l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli) va intesa non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è, nonostante ciò, in grado di mantenerli “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148
c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro eIGenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10419 del 02/05/2018,
Rv. 648281 - 01)
In sostanza, gli ascendenti intanto possono essere chiamati a subentrare per fornire i mezzi necessari al mantenimento in quanto, oltre al genitore inadempiente, anche il genitore istante il mantenimento sia nell'impossibilità di provvedervi autonomamente. Ne consegue che, ai fini dell'imposizione agli ascendenti dell'obbligo sussidiario occorre che il genitore ricorrente non solo dia prova dell'inadempimento - volontario o involontario - dell'obbligo di mantenimento da parte dell'altro genitore, ma dimostri anche la propria impossibilità di provvedere al mantenimento della prole.
Ciò detto, ritiene la scrivente che, nel caso in esame, parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova gravante sullo stesso. Ed invero l'istante non ha dimostrato l'impossibilità di provvedere da solo al mantenimento dei figli, non fornendo prova della propria situazione reddituale e patrimoniale anche a fronte delle contestazioni di parte resistente, che, costituendosi in giudizio, ha eccepito che la titolarità da parte del ricorrente di diversi immobili e l'impiego in una ditta familiare. Ed invero, lo stesso si è limitato ad affermare di essere disoccupato, non allegando alcun certificato, né documentazione reddituale o attestazione ISEE. Pertanto, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della propria impossibilità di fare fronte autonomamente all'obbligo impostogli dalle norme di legge suindicate.
Le spese seguono il principio della soccombenza con l'applicazione dei compensi minimi tenendo conto che la fase istruttoria non si è svolta;
p.q.m.
dichiara la contumacia di;
Controparte_2
rigetta la domanda formulata da parte ricorrente;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituitasi in giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.700,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, oltre IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Santa Maria Capua Vetere, 7.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Di Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 7582/2021 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 25.02.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to DI BENEDETTO Parte_1
NICOLA;
RICORRENTE
DI , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti SCOGNAMIGLIO CP_1
GIOVANNI e SCOGNAMIGLIO MARCO;
RESISTENTE
; Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 316 bis c.c. ritualmente notificato, il ricorrente riferiva che in data 30.08.2001 aveva contratto matrimonio concordatario con la IG.ra ; che dall'unione coniugale Controparte_3
erano nati i figli (il 24.05.2004) e (il 30.03.2009); che con ordinanza presidenziale, Per_1 Per_2
emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 10.04.2019 nel giudizio avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, veniva stabilito, a carico della IG.ra , l'obbligo Controparte_3
di corresponsione di un assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori ma con collocazione privilegiata presso il padre;
che in data 29.04.2021 la suddetta ordinanza veniva munita della formula esecutiva e notificata alla IG.ra , congiuntamente all'atto di precetto in data 15.05.2021; che Controparte_3
la IG.ra non aveva mai versato nulla in favore dei figli;
che il pignoramento Controparte_3
richiesto dal ricorrente risultava infruttuoso;
che la debitoria complessiva della IG. ra CP_3
ammontava ad € 12.000,00. Chiedeva, pertanto, ai sensi dell'art.316 bis c.c. di ordinare alla
[...]
IG.ra , madre della IG.ra di versare al ricorrente, a titolo di Controparte_2 Controparte_3
concorso per il mantenimento dei minori e un assegno mensile di € 400,00, Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese, eventualmente anche direttamente dagli Enti previdenziali eroganti eventuali trattamenti pensionistici goduti dall'ascendente medesima. Con condanna delle resistenti al pagamento delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 26.01.2022 si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale Controparte_3
rappresentava di non percepire alcun redito ma di aver sempre provveduto, nel limite delle sue possibilità, al sostentamento dei propri figli;
che sua madre, la IG.ra , godeva della Controparte_2
sola pensione, insufficiente a soddisfare le sue stesse eIGenze;
che il ricorrente aveva già esperito procedimenti esecutivi nei confronti della resistente e presentato denuncia penale per le medesime ragioni e che lo stesso era proprietario di immobili oltre a lavorare stabilmente presso una ditta familiare. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata da parte ricorrente, in via gradata, rigettarla per manifesta infondatezza nonché condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La resistente non si costituiva in giudizio. Controparte_2
All'udienza di prima comparizione il ricorrente, presente personalmente, rappresentava di essere stato costretto ad agire in giudizio in quanto disoccupato;
il difensore, per la IG.ra , riferiva CP_3
che la sua assistita non possedeva alcun reddito e la stessa era in arretrato con il canone mentre la IG.ra , madre della IG.ra , percepiva la pensione ed era invalida. Il giudice autorizzava CP_2 CP_3
il ricorrente al deposito del certificato storico di famiglia per dimostrare il decesso degli ascendenti paterni e si riserva. Con successiva ordinanza fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 10.01.2024 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.85/2024, a definizione del giudizio di separazione giudiziale n.5473/2018, confermava a carico della IG.ra , Controparte_3
l'obbligo di corrispondere, in favore del genitore collocatario, il IG. , l'assegno Parte_1
mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e . Per_1 Per_2
Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025 il ricorrente, si riportava integralmente al ricorso, alla documentazione prodotta ed alle deduzioni difensive articolate in corso di causa, di cui ne chiedeva l'accoglimento integrale.
Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025 la resistente si riportava integralmente a quanto dedotto con la comparsa di costituzione e CP_3
risposta impugnando l'avversa domanda.
All'udienza cd. cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
L'art. 316 bis c.c. co I, seconda parte, dispone che, quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro eIGenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno
e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.”(Cass. Sez. 1, 16/05/2023, n. 13345, Rv. 667899 -
01).
Come è noto, l'art. 147 c.c. impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su questi ultimi in modo primario ed integrale, sicché, se, per una qualsiasi ragione, uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro eIGenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di agire in regresso nei confronti dell'inadempiente. Da ciò discende che l'espressione "Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti... "(usata dal legislatore nella seconda parte del 1° comma dell'art. 316 bis c.c. per riconnettervi l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli) va intesa non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è, nonostante ciò, in grado di mantenerli “L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148
c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro eIGenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;
così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10419 del 02/05/2018,
Rv. 648281 - 01)
In sostanza, gli ascendenti intanto possono essere chiamati a subentrare per fornire i mezzi necessari al mantenimento in quanto, oltre al genitore inadempiente, anche il genitore istante il mantenimento sia nell'impossibilità di provvedervi autonomamente. Ne consegue che, ai fini dell'imposizione agli ascendenti dell'obbligo sussidiario occorre che il genitore ricorrente non solo dia prova dell'inadempimento - volontario o involontario - dell'obbligo di mantenimento da parte dell'altro genitore, ma dimostri anche la propria impossibilità di provvedere al mantenimento della prole.
Ciò detto, ritiene la scrivente che, nel caso in esame, parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova gravante sullo stesso. Ed invero l'istante non ha dimostrato l'impossibilità di provvedere da solo al mantenimento dei figli, non fornendo prova della propria situazione reddituale e patrimoniale anche a fronte delle contestazioni di parte resistente, che, costituendosi in giudizio, ha eccepito che la titolarità da parte del ricorrente di diversi immobili e l'impiego in una ditta familiare. Ed invero, lo stesso si è limitato ad affermare di essere disoccupato, non allegando alcun certificato, né documentazione reddituale o attestazione ISEE. Pertanto, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della propria impossibilità di fare fronte autonomamente all'obbligo impostogli dalle norme di legge suindicate.
Le spese seguono il principio della soccombenza con l'applicazione dei compensi minimi tenendo conto che la fase istruttoria non si è svolta;
p.q.m.
dichiara la contumacia di;
Controparte_2
rigetta la domanda formulata da parte ricorrente;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituitasi in giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.700,00, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, oltre IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Santa Maria Capua Vetere, 7.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo