Articolo 124 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 123Articolo 125
Versione
27 marzo 1963
Art. 124.
Agli effetti del procedimento disciplinare, per il militare residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima, da lui avuta nei territorio della, Repubblica.
Il militare deferito alla Commissione distrettuale di disciplina e che sia residente all'estero, qualora, ritenga di non potersi presentare alla, Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far pervenire una memoria difensiva ed i documenti che ritiene utili a sua discolpa.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963