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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Efisia Gaviano Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere nel processo n. 1082 /2025 avente ad oggetto “reclamo ex art. 35 bis D.lgs 25/2008” proposto da
, elettivamente domiciliata in VIALE PRINCIPE DI NAPOLI, 118 82100 Parte_1
BENEVENTO presso lo studio dell'avv. RUSSO JACOPO, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RECLAMANTE nei confronti di
_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t.,
RECLAMATO
Con ricorso del 24 febbraio 2025, , cittadino nigeriano, ha impugnato innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli la decisione del 7 febbraio 2025 con la quale la
[...]
ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione _1 internazionale da lui presentata, ai sensi dell'art. 29, comma uno, lettera b) del D.lgs. 25/2008, ed ha concluso, previa sospensione del provvedimento, affinché gli venga riconosciuto lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, o il diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1.
L'adito tribunale, con decreto depositato il 10 marzo 2025, non ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento.
Nel motivare questa decisione ha osservato quanto segue:
a)Nel paese da cui proveniva il ricorrente, l'Edo State, non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato, interno o internazionale, come emergeva dalle COI aggiornate al mese di luglio 2024, dal coevo rapporto di Amnesty International e da altre fonti internazionali. Ne discendeva che non avevano fondamento le questioni poste a base della nuova domanda di protezione internazionale, inerenti il timore di subire trattamenti inumani o degradanti, di essere persino ucciso, poiché vittima di accadimenti drammatici, che integrano veri e propri atti persecutori aventi matrice ed origine, sociale, politica e religiosa che da lungo tempo involgono la regione di origine e provenienza dello , connessi all'integralismo che caratterizza la zona e contestualizzati Pt_1 nella condizione di violenza indiscriminata sussistente in Nigeria;
b)Il ricorrente non aveva fornito dimostrazione di essersi integrato nel territorio nazionale, atteso che aveva allegato una mera promessa di una futura assunzione.
Per la riforma di tale provvedimento, con ricorso depositato il 12 marzo 2025, il richiedente ha proposto reclamo innanzi a questa Corte, chiedendo, previa revoca dell'impugnato decreto, che venga sospesa la decisione della suindicata Commissione, con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti, il , in persona del legale rappresentante p.t., _1 non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 19 marzo 2025 la Corte ha riservato la decisione.
1.Con il primo motivo di reclamo, lo lamenta che il tribunale avrebbe rigettato l'istanza di Pt_1 sospensione, da lui proposta in via meramente cautelativa, nonostante dalla lettura combinata dei commi
3 e 5 dell'art. 35 bis del D.lgs. 25/2008 si evincesse che, nella specie, la proposizione del ricorso produceva l'effetto di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
In sostanza, l'esclusione dell'effetto sospensivo automatico dell'istanza cautelare era prevista solo in relazione al provvedimento della di rigetto o di inammissibilità emesso per la _1 seconda volta.
Il motivo è infondato.
Giova precisare che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2013, n. 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), pone un principio generale secondo cui la proposizione del ricorso giurisdizionale sospende sempre in modo automatico l'esecuzione del provvedimento impugnato, tranne che in casi tassativi.
L'art. 46 della Direttiva prevede, infatti, che fatto salvo il paragrafo 6, gli Stati membri autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa del suo esito.
Per quel che qui interessa, fra le ipotesi di deroga al principio indicate dal paragrafo 6 vi è, con richiamo espresso all'art. 33, paragrafo 2, lettera d), quella della domanda reiterata qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell'esame volto ad accertare se a questi possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva
2011/95/UE. La normativa interna applicabile al caso in esame (D.Lvo n. 25/2008) dispone all'art. 35 bis terzo comma che la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto.... b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale.
Risulta, quindi, chiara, anche nella normativa interna, la presenza di un principio generale di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento qualora lo stesso sia impugnato con ricorso giurisdizionale.
Anche in tale ambito sono espressamente disciplinate le ipotesi di deroga a detto principio e tra esse, per quanto qui in rilievo, quella dell'impugnazione del provvedimento di inammissibilità, di cui all'art. 29, comma uno lett. b) del d.lgs. 25/2008, qualora sia svolta e osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri, nei casi espressamente previsti, come avvenuto nella specie e ritenuto dal primo giudice. Il paragrafo 8 dell'art. 46 della citata direttiva prevede, in sostanza, poi, che anche la presentazione dell'istanza di sospensione determina, nelle more della decisione, il medesimo effetto (<Gli stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possano rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7>>).
Tale ultimo effetto, tuttavia, sulla base delle disposizioni eurounitarie, potrebbe non estendersi qualora il richiedente abbia manifestato la volontà di presentare nuovamente una domanda reiterata (art. 41, comma due, lettera c).
Infatti, nelle ipotesi suindicate è proprio il comma cinque dell'art. 35 bis D.lgs 25/2008 a prevedere la deroga all'effetto sospensivo della presentazione del ricorso nonché dell'istanza proposta ai sensi del comma 4, così dovendosi interpretare la disposizione, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente.
2. Con ulteriore motivo di reclamo, il richiedente lamenta che il primo giudice avrebbe, in sostanza, erroneamente ritenuto che la domanda presentata fosse identica alla precedente, atteso che egli aveva per la prima volta denunciato di aver subito trattamenti inumani e degradanti poiché vittima di atti persecutori di origine sociale, politica e religiosa, di essere stato preda delle organizzazioni criminali che operano la tratta di essere umani e di essere stato, altresì, sottoposto ad abusi e torture durante la permanenza in
Libia e di essersi, comunque, integrato nel territorio nazionale, ove aveva intrapreso un percorso di inserimento culturale, sociale e lavorativo.
Anche questo motivo non può accogliersi.
La suindicata disciplina europea prevede all'art. 40 che la domanda di asilo reiterata sia anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente, o dopo che sia stata presa la decisione su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi, rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato.
Pertanto, solo se la suindicata verifica permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.
Stabilisce, altresì, al paragrafo 4 che gli stati membri possono prevedere che il novello esame sia effettuato nella mera ipotesi in cui il richiedente, senza sua colpa, non sia riuscito a far valere, nel procedimento precedente i nuovi elementi o risultanze.
In conformità, l'art. 29, comma uno lett. b), d.lgs. 25/2008 dispone che la domanda è dichiarata inammissibile dalla commissione allorché non vengano addotti nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale <salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale>>.
Al riguardo, la S.C. ha avuto modo in proposito di affermare che i <nuovi elementi>>, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente che il ricorrente non aveva CP_1 potuto prospettare, senza sua colpa, in difetto di prove alla commissione, nè davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D.Lgs. citato, ove è anche possibile integrare le deduzioni svolte in sede amministrativa, atteso che quest'ultimo ha ad oggetto non già l'impugnazione del provvedimento di diniego da parte della , ma il riconoscimento del proprio _1 diritto soggettivo alla protezione invocata (Cass. 5089/2013; Cass. 4522/2015).
Orbene, nella specie, anche a voler ritenere la novità delle deduzioni, il ricorrente omette totalmente di dimostrare, e anche solo indicare, le ragioni, che, a suo dire, avrebbero giustificato la mancata allegazione delle nuove circostanze in sede di prima domanda e soprattutto nell'ambito del giudizio di cognizione attinente il riconoscimento della protezione internazionale, da lui introdotto con ministero e assistenza legale di un difensore abilitato.
Occorre, comunque, considerare il contesto ambientale della Nigeria quale risulta da fonti internazionali accreditate (da ultimo report Amnesty International e il sito ecoi.net), da cui emerge che situazioni di rischio non sono presenti nell'Edo State, da dove proviene il reclamante, sicuramente ben al riparo dalle residue vampate del conflitto.
Né, quanto alla allegata integrazione, sono stati indicati specifici elementi che facciano ritenere che lo si sia realmente inserito nel territorio nazionale, non apparendo idoneo a tal fine la mera proposta Pt_1 di assunzione.
Le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)rigetta il reclamo;
b)dichiara compensate le spese processuali.
Così deciso in Napoli, in data 19 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente