Articolo 32 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 31Articolo 33
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15 maggio 1980
Art. 32.
Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1980, e' stabilito in 100.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980