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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/07/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 770/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. V.G. 770/2025, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Bari sez. fallimentare in data 31.3.2025;
TRA
con sede legale in Bitonto (Ba) alla via Mons. F.sco Calamita, n. Parte_1
101, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Parte_2 C.F._1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Lovascio (c.f. ) e
[...] CodiceFiscale_2
Giovanni de Leo (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_3 legale in Bitonto (Ba) alla via Crocifisso nn. 54/56;
Reclamante - contro
Curatela della Liquidazione giudiziale della in persona del Parte_1 curatore fallimentare Avv. Augusto di Cagno;
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Bari al viale De Controparte_1
Blasio, nn. 11-13, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sergio;
- Reclamate - nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 1°.7.2025.
Fatto.
Con reclamo depositato in data 30.4.2025, la società in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n.
94/2025 emessa dal Tribunale di Bari, sezione fallimentare, in data 31.3.2025, eccependo pagina 1 di 6 l'insussistenza dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII.
All'uopo, esponeva che, come reso evidente dalla contabilità regolarmente depositata (relativa agli anni 2010, 2011 e 2012) e dall'assenza di alcun movimento contabile nell'ultimo triennio (2022
2023-2024), aveva di fatto cessato ogni attività imprenditoriale da molto tempo (quantomeno dal
2016) e, nei suoi pochi anni di esercizio effettivo, dal 2010 al 2014, non aveva sviluppato volumi d'affarii rilevanti, né contratto debiti il cui ammontare fosse sufficiente a giustificarne l'apertura della liquidazione giudiziale, né, da ultimo, aveva mai registrato attivi patrimoniali consistenti.
Pertanto, pur avendo ancora partita Iva formalmente attiva, era sostanzialmente inattiva e cessata da oltre tre anni, essendosi limitata nel recente periodo solo al pagamento di una contenuta residua esposizione debitoria.
Nelle dichiarazioni dei redditi depositate nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, aveva dichiarato un attivo patrimoniale inferiore ad € 300.000,00, ricavi lordi inferiori ad € 200.000,00 e debiti inferiori ad € 500.000,00, sicchè non poteva essere assoggettata a liquidazione giudiziale.
Ed, infatti, era stata addirittura cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 35
DPR n. 633/1972 in data 22.4.2024, per accertata inattività come risultante dall'anagrafe tributaria;
il dato trovava riscontro nella chiusura del conto corrente presso MPS in data
23.4.2019, con decorrenza 29.11.2016, con assenza di movimentazioni di sorta né dal lato attivo, né da quello passivo, se non, come detto e come si dirà appresso, il pagamento di alcuni residui creditori con finanze della compagine sociale.
Tenuto conto che l'istanza di fallimento era stata depositata solo nell'anno 2025, come risultava dalla relazione tecnico-contabile allegata al reclamo, aveva chiuso ogni rapporto bancario già dall'anno 2019 – con decorrenza dal 2016 – e non aveva di fatto realizzato alcun ricavo nel triennio di riferimento, non avendo incassato alcunché da allora;
aveva avuto un attivo patrimoniale per il triennio di riferimento inferiore ai limiti di legge e pari a non più di €.
229.263,00.
Così ricostruita la situazione contabile, non aveva debiti scaduti superiori alla soglia di legge, anche in considerazione dell'esiguità degli importi riportati nel risalente bilancio per l'anno 2012 e avuto riguardo alle somme per cui il creditore procedente aveva attivato la procedura concorsuale, nonché per gli intervenuti pagamenti dei debiti erariali, come da rottamazione allegata.
Pertanto, alla data della presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte della non possedeva affatto, avuto riguardo al triennio precedente l'istanza Controparte_1 stessa, i requisiti per poter essere assoggettata alla dichiarata procedura concorsuale, come indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. 5.
Con un ulteriore motivo di reclamo, deduceva l'assenza di qualsivoglia motivazione sulla sussistenza dello stato di insolvenza e che, quanto all'entità della debitoria, si trattava di un solo pagina 2 di 6 debito esiguo nei confronti della creditrice procedente per €. 9.426,96 (di cui, Controparte_1 solo €. 4.224,11 per sorte capitale) e di debiti tributari per cui l'amministratore della Parte_1 aveva chiesto e ottenuto la rottamazione e stava provvedendo al pagamento delle relative rate con regolarità, come da documentazione che pure si allegava, con fondi della compagine sociale.
Inoltre, proprio con il creditore procedente erano state avviate trattative per la definizione della contenuta residua debitoria.
Ritualmente notificato il reclamo ed il decreto di convocazione delle parti, si costituiva per la curatela, che chiedeva il rigetto del reclamo.
Il Sostituto Procuratore Generale, con nota del 20.11.2024, chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 1°.7.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Il reclamo è infondato.
Va premesso che la novella legislativa ha confermato i precedenti [di cui al d.l.vo n. 5/06, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 169/08, (art. 1, c. 2, lett. a, b e c)] requisiti di non fallibilità e, in particolare:
(a) un attivo patrimoniale, da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
22150 del 29/10/2010; nello specifico l'attivo patrimoniale ricomprende, a tal fine, le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti;
cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 05/09/2018, n. 21647), di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. a, l.f.;
b) ricavi superiori annualmente ad euro 200.000,00 ex art. 1, co.2, lett. b, l.f., per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 -«ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 -
«altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, 10/12/2018, n. 31825; Sez. 6 - 1, n. 4526 del
05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013;
c) una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. c., legge fallimentare (cfr., quanto alla nozione di debiti scaduti, Cass. civ., Sez. I, 9.10.2015, n.20296).
E sia l'attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di fallimento (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14-01-2016, n. 501); quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.10.2015, n.20296).
Com'è noto, la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità incombe sull'imprenditore debitore (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/02/2019, n. 4245; Sez. 1, n. 625 del 15/01/2016; Sez. 1, n.
14790 del 30/06/2014), tant'è vero che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del pagina 3 di 6 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall., sostituito dal d.lgs. n. 169 cit. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31/05/2012, n.
8769).
Ciò premesso, il Tribunale ha desunto lo stato di insolvenza della società non solo dalla esistenza del credito (derivante da titolo giudiziario definitivo) fatto valere dalla creditrice per un ammontare di € 9.426,96, bensì anche da un debito erariale complessivo di € 46.554,67, denotante l'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, tradotta in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (ex plurimis Cass.
29913/2018), 26217/2005, 2830/2001).
Quanto alla situazione contabile prodotta, relative alle annualità 2010 – 2012, a prescindere dalla considerazione che solo i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono il mezzo privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. n. 9045 del
2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019), sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può "motivatamente" non tenere conto dei bilanci prodotti (Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 33091 del 2018), va detto che la relazione tecnico-contabile prodotta non chiarisce né prova alcunchè, posto che, per il bilancio di esercizio
2011, risultavano ricavi per un totale di € 370.742,00, sicchè risultavano comunque superate le soglie dimensionali per l'apertura del fallimento pur volendo considerare tali documenti prodotti, risalenti oltretutto ad oltre 12 anni prima.
Ne deriva che il debitore non ha affatto dimostrato la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità avvalendosi di scritture contabili o di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 31188 del 2020; Cass. n. 6991 del
2019; Cass. n. 30541 del 2018; Cass. n. 16067 del 2018).
Peraltro, la relazione tecnico-contabile prodotta non ha tenuto in alcun conto della ingente esposizione tributaria, ammontante ad € 46.554,67 e risultano ulteriori debitorie – a seguito di informative acquisite ex art. 42 CCII - verso (per € 33.820,42) Controparte_2 ed INPS (per € 12.734,25).
Quanto alla rottamazione quater con pagamenti del debito erariale regolarmente adempiuti alle rispettive scadenze sino alla data del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, sul rilievo che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto scaduto il debito erariale di euro 46.554,67 che, per effetto della domanda di accesso alla cd. "rottamazione ", avrebbe dovuto essere considerato invece non esigibile sino a quando non fosse maturata la scadenza dei versamenti, reputa la Corte che tale argomentazione sia infondata, posto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore pagina 4 di 6 commerciale - quale presupposto per la dichiarazione di fallimento - si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Detto altrimenti e, per quanto già precisato, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni a suo carico (cd. insolvenza dinamica: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018).
Pertanto, la valutazione dello stato di insolvenza, nel senso e nei termini sopra chiariti, non può che essere affidato - come già sopra evidenziato - ad un giudizio di tipo prognostico diretto ad accertare, anche in una visione prospettica proiettata nel futuro prossimo dell'attività economica, la capacità dell'impresa ad assicurarsi una redditività dei vari fattori produttivi tale da garantirle la possibilità di coprire per lo meno i costi di produzione, anche attraverso il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
E ciò anche attraverso la verifica della possibile facile liquidabilità dei beni patrimoniali costituenti l'attivo patrimoniale dell'impresa, e cioè attraverso lo scrutinio della compatibilità temporale della liquidazione dei beni dell'impresa con la permanenza di quest'ultima sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte.
Ai principi sopra enunciati si è allineata la decisione del tribunale che, in una valutazione prospettica, pur con motivazione assai stringata, ha evidentemente ritenuto che l'ingente debito tributario accumulato dalla società fallita, sebbene dilazionato secondo la normativa sopra ricordata come "rottamazione quater", non potesse essere adempiuto correttamente dalla debitrice nemmeno nella sua scadenza dilazionata, in ragione della assenza di liquidità (non dimostrata) e della indisponibile liquidabilità dei beni costituenti l'attivo patrimoniale
(anch'essa non dimostrata).
Ne deriva che il reclamo non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; valore indeterminabile complessità bassa, fase di studio, di introduzione, trattazione e decisoria) in favore della curatela, mentre nulla deve essere disposto per le spese (in assenza di costituzione), per la creditrice procedente.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al pagamento a favore della parte reclamata costituita delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.996,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore della curatela per fattane anticipazione;
nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
pagina 5 di 6 pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 1.7.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. V.G. 770/2025, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Bari sez. fallimentare in data 31.3.2025;
TRA
con sede legale in Bitonto (Ba) alla via Mons. F.sco Calamita, n. Parte_1
101, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Parte_2 C.F._1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Lovascio (c.f. ) e
[...] CodiceFiscale_2
Giovanni de Leo (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio CodiceFiscale_3 legale in Bitonto (Ba) alla via Crocifisso nn. 54/56;
Reclamante - contro
Curatela della Liquidazione giudiziale della in persona del Parte_1 curatore fallimentare Avv. Augusto di Cagno;
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Bari al viale De Controparte_1
Blasio, nn. 11-13, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sergio;
- Reclamate - nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 1°.7.2025.
Fatto.
Con reclamo depositato in data 30.4.2025, la società in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n.
94/2025 emessa dal Tribunale di Bari, sezione fallimentare, in data 31.3.2025, eccependo pagina 1 di 6 l'insussistenza dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII.
All'uopo, esponeva che, come reso evidente dalla contabilità regolarmente depositata (relativa agli anni 2010, 2011 e 2012) e dall'assenza di alcun movimento contabile nell'ultimo triennio (2022
2023-2024), aveva di fatto cessato ogni attività imprenditoriale da molto tempo (quantomeno dal
2016) e, nei suoi pochi anni di esercizio effettivo, dal 2010 al 2014, non aveva sviluppato volumi d'affarii rilevanti, né contratto debiti il cui ammontare fosse sufficiente a giustificarne l'apertura della liquidazione giudiziale, né, da ultimo, aveva mai registrato attivi patrimoniali consistenti.
Pertanto, pur avendo ancora partita Iva formalmente attiva, era sostanzialmente inattiva e cessata da oltre tre anni, essendosi limitata nel recente periodo solo al pagamento di una contenuta residua esposizione debitoria.
Nelle dichiarazioni dei redditi depositate nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, aveva dichiarato un attivo patrimoniale inferiore ad € 300.000,00, ricavi lordi inferiori ad € 200.000,00 e debiti inferiori ad € 500.000,00, sicchè non poteva essere assoggettata a liquidazione giudiziale.
Ed, infatti, era stata addirittura cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 35
DPR n. 633/1972 in data 22.4.2024, per accertata inattività come risultante dall'anagrafe tributaria;
il dato trovava riscontro nella chiusura del conto corrente presso MPS in data
23.4.2019, con decorrenza 29.11.2016, con assenza di movimentazioni di sorta né dal lato attivo, né da quello passivo, se non, come detto e come si dirà appresso, il pagamento di alcuni residui creditori con finanze della compagine sociale.
Tenuto conto che l'istanza di fallimento era stata depositata solo nell'anno 2025, come risultava dalla relazione tecnico-contabile allegata al reclamo, aveva chiuso ogni rapporto bancario già dall'anno 2019 – con decorrenza dal 2016 – e non aveva di fatto realizzato alcun ricavo nel triennio di riferimento, non avendo incassato alcunché da allora;
aveva avuto un attivo patrimoniale per il triennio di riferimento inferiore ai limiti di legge e pari a non più di €.
229.263,00.
Così ricostruita la situazione contabile, non aveva debiti scaduti superiori alla soglia di legge, anche in considerazione dell'esiguità degli importi riportati nel risalente bilancio per l'anno 2012 e avuto riguardo alle somme per cui il creditore procedente aveva attivato la procedura concorsuale, nonché per gli intervenuti pagamenti dei debiti erariali, come da rottamazione allegata.
Pertanto, alla data della presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte della non possedeva affatto, avuto riguardo al triennio precedente l'istanza Controparte_1 stessa, i requisiti per poter essere assoggettata alla dichiarata procedura concorsuale, come indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. 5.
Con un ulteriore motivo di reclamo, deduceva l'assenza di qualsivoglia motivazione sulla sussistenza dello stato di insolvenza e che, quanto all'entità della debitoria, si trattava di un solo pagina 2 di 6 debito esiguo nei confronti della creditrice procedente per €. 9.426,96 (di cui, Controparte_1 solo €. 4.224,11 per sorte capitale) e di debiti tributari per cui l'amministratore della Parte_1 aveva chiesto e ottenuto la rottamazione e stava provvedendo al pagamento delle relative rate con regolarità, come da documentazione che pure si allegava, con fondi della compagine sociale.
Inoltre, proprio con il creditore procedente erano state avviate trattative per la definizione della contenuta residua debitoria.
Ritualmente notificato il reclamo ed il decreto di convocazione delle parti, si costituiva per la curatela, che chiedeva il rigetto del reclamo.
Il Sostituto Procuratore Generale, con nota del 20.11.2024, chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 1°.7.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Il reclamo è infondato.
Va premesso che la novella legislativa ha confermato i precedenti [di cui al d.l.vo n. 5/06, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 169/08, (art. 1, c. 2, lett. a, b e c)] requisiti di non fallibilità e, in particolare:
(a) un attivo patrimoniale, da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n.
22150 del 29/10/2010; nello specifico l'attivo patrimoniale ricomprende, a tal fine, le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti;
cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 05/09/2018, n. 21647), di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. a, l.f.;
b) ricavi superiori annualmente ad euro 200.000,00 ex art. 1, co.2, lett. b, l.f., per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 -«ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 -
«altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, 10/12/2018, n. 31825; Sez. 6 - 1, n. 4526 del
05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del 27/12/2013;
c) una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. c., legge fallimentare (cfr., quanto alla nozione di debiti scaduti, Cass. civ., Sez. I, 9.10.2015, n.20296).
E sia l'attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di fallimento (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14-01-2016, n. 501); quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.10.2015, n.20296).
Com'è noto, la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità incombe sull'imprenditore debitore (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/02/2019, n. 4245; Sez. 1, n. 625 del 15/01/2016; Sez. 1, n.
14790 del 30/06/2014), tant'è vero che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del pagina 3 di 6 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall., sostituito dal d.lgs. n. 169 cit. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31/05/2012, n.
8769).
Ciò premesso, il Tribunale ha desunto lo stato di insolvenza della società non solo dalla esistenza del credito (derivante da titolo giudiziario definitivo) fatto valere dalla creditrice per un ammontare di € 9.426,96, bensì anche da un debito erariale complessivo di € 46.554,67, denotante l'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, tradotta in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (ex plurimis Cass.
29913/2018), 26217/2005, 2830/2001).
Quanto alla situazione contabile prodotta, relative alle annualità 2010 – 2012, a prescindere dalla considerazione che solo i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono il mezzo privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. n. 9045 del
2021; Cass. n. 25025 del 2020; Cass. n. 10509 del 2019), sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può "motivatamente" non tenere conto dei bilanci prodotti (Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 33091 del 2018), va detto che la relazione tecnico-contabile prodotta non chiarisce né prova alcunchè, posto che, per il bilancio di esercizio
2011, risultavano ricavi per un totale di € 370.742,00, sicchè risultavano comunque superate le soglie dimensionali per l'apertura del fallimento pur volendo considerare tali documenti prodotti, risalenti oltretutto ad oltre 12 anni prima.
Ne deriva che il debitore non ha affatto dimostrato la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità avvalendosi di scritture contabili o di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. n. 21188 del 2021; Cass. n. 31188 del 2020; Cass. n. 6991 del
2019; Cass. n. 30541 del 2018; Cass. n. 16067 del 2018).
Peraltro, la relazione tecnico-contabile prodotta non ha tenuto in alcun conto della ingente esposizione tributaria, ammontante ad € 46.554,67 e risultano ulteriori debitorie – a seguito di informative acquisite ex art. 42 CCII - verso (per € 33.820,42) Controparte_2 ed INPS (per € 12.734,25).
Quanto alla rottamazione quater con pagamenti del debito erariale regolarmente adempiuti alle rispettive scadenze sino alla data del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, sul rilievo che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto scaduto il debito erariale di euro 46.554,67 che, per effetto della domanda di accesso alla cd. "rottamazione ", avrebbe dovuto essere considerato invece non esigibile sino a quando non fosse maturata la scadenza dei versamenti, reputa la Corte che tale argomentazione sia infondata, posto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore pagina 4 di 6 commerciale - quale presupposto per la dichiarazione di fallimento - si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Detto altrimenti e, per quanto già precisato, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni a suo carico (cd. insolvenza dinamica: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018).
Pertanto, la valutazione dello stato di insolvenza, nel senso e nei termini sopra chiariti, non può che essere affidato - come già sopra evidenziato - ad un giudizio di tipo prognostico diretto ad accertare, anche in una visione prospettica proiettata nel futuro prossimo dell'attività economica, la capacità dell'impresa ad assicurarsi una redditività dei vari fattori produttivi tale da garantirle la possibilità di coprire per lo meno i costi di produzione, anche attraverso il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
E ciò anche attraverso la verifica della possibile facile liquidabilità dei beni patrimoniali costituenti l'attivo patrimoniale dell'impresa, e cioè attraverso lo scrutinio della compatibilità temporale della liquidazione dei beni dell'impresa con la permanenza di quest'ultima sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte.
Ai principi sopra enunciati si è allineata la decisione del tribunale che, in una valutazione prospettica, pur con motivazione assai stringata, ha evidentemente ritenuto che l'ingente debito tributario accumulato dalla società fallita, sebbene dilazionato secondo la normativa sopra ricordata come "rottamazione quater", non potesse essere adempiuto correttamente dalla debitrice nemmeno nella sua scadenza dilazionata, in ragione della assenza di liquidità (non dimostrata) e della indisponibile liquidabilità dei beni costituenti l'attivo patrimoniale
(anch'essa non dimostrata).
Ne deriva che il reclamo non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; valore indeterminabile complessità bassa, fase di studio, di introduzione, trattazione e decisoria) in favore della curatela, mentre nulla deve essere disposto per le spese (in assenza di costituzione), per la creditrice procedente.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al pagamento a favore della parte reclamata costituita delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.996,00 oltre r.f.s.g. Iva e Cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore della curatela per fattane anticipazione;
nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
pagina 5 di 6 pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 1.7.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
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