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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3126/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F.: ) società di diritto belga con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, in persona del rappresentante per l'Italia di
Lloyd's dr.ssa Nicoletta ANDREOTTI – quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli associati al che hanno assunto il rischio derivante dal Parte_2 Parte_3
Certificato di Assicurazione n. 1903964 – rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. Gerardo ROMANO CASAREO (C.F.:
), presso il cui studio in Roma, Via Oslavia n. 12, risulta elettivamente C.F._1
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere qualsiasi eventuale comunicazione relativa al presente procedimento al numero di fax 06/45445305 o all'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE in riassunzione contro pagina 1 di 24 (C.F. ), con sede legale in Como, Via Belvedere n. 2/a, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale dr. , rappresentata e difesa, giusta delega in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, dall'Avv. Giuseppe DI MASI (C. F.
) e dall'Avv. Laura Maria GIAMMARRUSTO (C. F. C.F._2
), presso lo studio dei quali, in Milano, Corso Italia n. 13, risulta elettivamente C.F._3
domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere qualsiasi eventuale comunicazione relativa al presente procedimento al numero di fax 02.76024561 o agli indirizzi pec
Email_2
Email_3
APPELLATA in riassunzione nonché contro
(C. F. ) e (C. F. P_ C.F._4 CP_4
), ambedue residenti in [...], rappresentati e difesi, C.F._5
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, dall'Avv. Giancarla
CASTELNOVO (C. F. ) e dall'Avv. Cesare TENTORI (C. F. C.F._6
), presso lo studio dei quali, in Lecco, Piazza XX Settembre n. 7, risultano CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliati, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere qualsiasi eventuale comunicazione relativa al presente procedimento al numero di fax 0341/373191 o agli indirizzi pec
Email_4
[...]
APPELLATI in riassunzione
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni avversa eccezione, domanda e deduzione, accogliere l'appello e, all'effetto, rigettare la domanda di indennizzo di nei confronti di CP_1
pagina 2 di 24 perché inammissibile ed infondata, per le ragioni dedotte nell'atto di Parte_1 citazione in riassunzione e, per l'effetto, condannare al pagamento/restituzione di quanto CP_1 versato da in esecuzione della sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco e della sentenza n. Pt_1
2493/2021 della Corte di Appello di Milano (cfr. doc. 15/16 depositati all'atto della iscrizione a ruolo
e doc. 17 depositato con le note 4/9/2024), con condanna di al pagamento delle Controparte_1
spese e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre a quelle del giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione e a quelle dei due gradi precedenti di giudizio”.
per Controparte_1
“Rigettare i motivi di impugnazione avanzati da ei confronti Parte_1 di e per l'effetto confermare la sentenza della Corte d'Appello di Milano Controparte_1
n. 2493/2021 pubblicata il 2 agosto 2021 in ordine alla operatività della Polizza 1903964.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali IVA e CPA”.
per e P_ CP_4
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzioni
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: accettare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, l'inammissibilità, in fatto ed in diritto, delle conclusioni sub B) con riferimento ai capi 3
e 4 del dispositivo della sentenza e sub C) con riferimento al capo 1 del dispositivo della sentenza di cui all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc (si veda pagina 31), conclusioni riguardanti il merito della sentenza n. 2943/2021 (emessa il 30.06.2021 dalla Corte d'Appello di Milano Sezione IV
Civile, pubblicata il 02.08.2021) coperto da giudicato, e per l'effetto rigettare le conclusioni sub B) e sub C) della e confermare nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 P_
la sentenza n. 762/2018 emessa dal Tribunale di Lecco in data 28.11.2018, pubblicata in CP_4
data 03.12.2018, R.G. n. 2118/2016, rep. N. 1553/2018 del 03.12.2018 e la sentenza n. 2943/2021 emessa il 30.06.2021 dalla Corte d'Appello di Milano Se-zione IV Civile, pubblicata il 02.08.2021.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si procedesse ad una nuova “pronuncia nel merito del gravame proposto avverso la suindicata sentenza (di appello) n. 2492/2021” (si veda pag. 31, punto
pagina 3 di 24
1.2.6 atto di citazione in riassunzione), si riportano le conclusioni precisate nel giudizio d'appello R.G.
2157/19 avanti la Corte d'Appello di Milano e si insiste come in esso nel presente giudizio:
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzioni, così giudicare:
NEL MERITO:
- accettare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 09.12.2019, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'appello proposto dal Sindacato
[...]
quale Assicuratore dei nei confronti dei sigg.ri e Parte_4 Pt_1 P_ CP_4
(conclusioni B con riferimento ai capi 3 e 4 del dispositivo della sentenza e C con riferimento al capo 1 del dispositivo della sentenza, pagine 23 e 24 atto di citazione in appello);
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 09.12.2019, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. e di tutte le sue domande proposte dalla nei con-fronti dei sigg.ri e Controparte_1 P_ CP_4
(pagine 33-34 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale)e per l'effetto rigettare le impugnazioni del Sindacato qua-le Assicuratore e della Parte_4 Parte_2
confermare la sentenza n. 762/2018 emessa dal Tribunale di Lecco in data Controparte_1
28.11.2018, pubblicata in data 03.12.2018, R.G. n. 2118/2016, rep. N. 1553/2018 del 03.12.2018.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze istruttorie richieste in appello dal Sindacato quale Parte_4
Assicuratore dei (vedi pag. 24) in quanto il giudizio sulla loro non ammissione in primo grado Pt_1
non è stata oggetto di alcun motivo d'appello.
- rigettare le istanze istruttorie richieste in appello dalla in quanto, dopo la loro Controparte_1
non ammissione da parte del Giudice di I grado, non sono state reiterate al momento della precisazione delle conclusioni, quindi rinunciate e non riproponibili in appello.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dell'appellante e della convenuta appellata incidentale, si insiste - sulla scorta della richiesta istruttoria della CP_1
contenuta solo nella comparsa di costituzione con appello incidentale - nell'assunzione delle
[...]
prove non ammesse ed esperite nella memoria ex art. 183, 6 co, n. 2 c.p.c. e reiterate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 09.07.2018:
1) Vero che nell'anno 2013 i coniugi sottoscrivevano con la con sede CP_4 Controparte_1
legale in Como, la proposta di incarico per servizi di vigilanza avente ad oggetto, a far data dal
pagina 4 di 24 01.01.2014, la sorveglianza della propria abitazione sita in Lecco alla Via Ai Poggi n. 102, costituita da una villa con circostante giardino, come da doc. 2 che si rammostra al teste?
2) Vero che nell'incarico di vigilanza stipulato nell'anno 2013 con la era previsto il Controparte_1
servizio di ricezione di segnalazione d'allarme proveniente dalla proprietà e diretta alla Centrale
Operativa con avvertimento delle Forze dell'Ordine non-ché il servizio di pronto intervento in loco con funzioni ispettive a seguito di ricezione di segnalazione di allarme da svolgere mediante le Guardie
Giurate sulle 24 ore, come da doc. 2 che si rammostra al teste?
3) Vero che nella serata del 25.04.2015, mentre i sigg.ri si trovavano in Veneto a Lazise (VR), CP_4
presso la loro abitazione sita in Lecco Via Poggi n. 102 si è verificato un furto, come da doc. 24 che si rammostra al teste?
4) Vero che nella serata del 25.04.15, alle ore 21.30 circa, quando le Guardie Giurate della Vigilanza sono giunte, su segnalazione della centrale operativa, presso l'abitazione dei signori sita in CP_4
Lecco alla Via ai Poggi n. 102 la sirena d'allarme suonava?
5) Vero che alle ore 21.35 del 25.04.2015 gli operatori della centrale operativa della Vigilanza effettuavano una telefonata al numero fisso dell'abitazione dei sigg.ri senza ottenere risposta CP_4
in quanto assenti da casa?
6) Vero che alle ore 21.49 del 25.04.2015 gli operatori della centrale operativa della Vigilanza effettuavano una telefonata al numero mobile 335.7163231 della sig.ra senza ottenere risposta P_
dalla stessa, come da docc. 21-22 che si rammostrano al teste?
7) Vero che alle ore 21.51 del 25.04.2015 gli operatori della centrale operativa della Vigilanza effettuavano una telefonata al numero mobile 335.7163232 del sig. notiziandolo che CP_4 nella sua abitazione sita in Lecco alla Via ai Poggi n. 102 era entrato in funzione l'allarme?
8) Vero che nella telefonata delle ore 21.51 effettuata sul telefono cellulare 335.7163232 del sig.
, la Centrale Operativa tranquillizzava i sigg.ri comunicando loro che le CP_4 Controparte_5
Guardie Giurate avevano eseguito un giro ispettivo intorno alla casa e che tutto era in ordine?
9) Vero che per il giro ispettivo effettuato intorno alle 9.30 del 25.04.2015 le Guardie Giurate in servizio, tra cui il sig. , hanno omesso di stendere immediatamente un rapporto di Parte_5 servizio e di informare le Forze dell'Ordine?
10) Vero che la sig.ra stante l'attivazione dell'allarme, con telefonata delle ore 21.53 del P_
25.04.2015 chiedeva agli operatori della centrale operativa della Vigilanza altri due giri ispettivi per verificare l'assenza di segni di effrazione, come da doc. 23 che si rammostra al teste?
pagina 5 di 24 11) Vero che le Guardie Giurate della , sigg.ri e in data CP_1 Controparte_6 Persona_1
25.04.2015, dopo il giro ispettivo delle ore 23.10, stilavano il rapporto di servizio n. 756654, come da doc. 3 che si rammostra al teste?
12) Vero che nel rapporto di servizio n. 756654 del 25.04.15 le Guardie Giurate della , Controparte_1
sigg.ri e attestavano che nel giro ispettivo delle ore 23.10 richiesto Controparte_6 Persona_1
dalla sig.ra avevano riscontrato una finestra aperta con segni di scasso ed intrusione, come da P_
docc.
3-29 che si rammostrano al teste?
13) Vero che alle ore 23.44 del 25.04.2015 gli operatori della centrale operativa della
Vigilanzaeffettuavano una telefonata al numero mobile 335.7163231 della sig.ra P_ comunicandole l'avvenuto furto con scasso dalla finestra del bagno, come da docc. 2bis-23-29 che si rammostrano al teste?
14) Vero che il furto del 25.04.2015 verificatosi presso l'abitazione dei sigg.ri sita in Controparte_5
Lecco alla Via Ai Poggi n. 102 si è consumato con lo scasso della finestra del bagno posta al secondo piano raggiunta con una scala, come da docc. 2bis-24-29 che si rammostrano al teste?
15) Vero che la sig.ra con telefonata delle ore 00.02 del 26.04.2015, doc. 25 che si rammostra P_
al teste, comunicava agli operatori della centrale operativa della che sarebbe Controparte_1
rientrata a casa e che si sarebbe fatta precedere dalla sorella sig.ra residente Controparte_7
nei pressi della sua abitazione?
16) Vero che i coniugi , quando dopo l'una e mezza circa del 26.04.15 sono ritornati a Lecco, CP_4 le Guardie Giurate della avevano già lasciato l'abitazione dei sigg.ri senza Controparte_1 CP_4
attenderli?
17) Vero nella sera del 25.04.15 la sirena d'allarme dell'abitazione dei sigg.ri è suonata CP_4
ininterrottamente dalle ore 21.30 circa sino alle ore 00.30 quando è stata disinserita dalla sorella della sig.ra P_
18) Vero che le Guardie Giurate della , sigg.ri e hanno avvertito le Forze CP_1 CP_6 Per_1 dell'Ordine intorno alla mezzanotte del 25.04.15 comunicando l'avvenuto furto, come da doc. 24 che si rammostra al teste?
20) Vero che alcuni beni indicati in denuncia di furto del 04.05.15 – collane e bracciali di bigiotteria epurati dall'oro presente - sono stati successivamente rinvenuti in un terreno di proprietà del sig.
sito alla Via ai Poggi n. 118 e restituiti dai Carabinieri di Lecco alla sig.ra Parte_6 P_
in data 04.05.15, come da docc. 4-26-27-28 che si rammostrano al teste?
pagina 6 di 24 21) Vero che le garanzie dei gioielli trovate dal sig. in data 01.05.15 in un terreno CP_8 Pt_6
di sua proprietà e restituiti alla sig.ra in data 04.05.15 erano rovinate ed illeggibili in quanto P_
esposte alle piogge cadute nei giorni successivi al furto del 25.04.15, come da docc. 26-28 che si rammostrano al teste?
22) Vero che le collane, i bracciali, gli anelli e gli orologi sottratti col furto del 25.04.15 ai sigg.ri indicati nel doc. 5 che si rammostra al teste erano autentici ed avevano un valore di Controparte_5 complessivi €. 40.650,00,=?
23) Vero che la collana di perle Mikawa - Casa Damiani con fermaglio in oro bianco rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 6.000,00=, come da docc.
5-6 che si rammostrano al teste?
24) Vero che il girocollo e gli orecchini a stile monete rubati nel furto del 25.04.15 erano autentici ed avevano un valore di €. 2.300,00,=, come da docc.
5-7 che si rammostrano al teste?
25) Vero che il pendente per girocollo (moneta antica + bordo in oro) rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 400,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
26) Vero che il girocollo in cordoncino nero con grande croce in oro giallo rubato nel furto del
25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 800,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
27) Vero che la collana lunga oro giallo con pendente a fiore e parte centrale madreperla rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 1.200,00,= come da doc. 5 che si rammostra al teste?
28) Vero che la catena oro con medaglia africa rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 1.500,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
29) Vero che la catena oro con croce ad inserti di topazio rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 1.500,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
30) Vero che le 3 collane in argento rubate nel furto del 25.04.15 erano autentiche ed ave-vano un valore di €. 200,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
31) Vero che la collana oro giallo con catena a maglie rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 2.850,00,=, come da docc.
5-8 che si rammostrano al teste?
32) Vero che il bracciale in oro a 10 cerchi rigidi con pendente sterlina oro rubato nel furto del
25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 1.800,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
33) Vero che i 4 bracciali rigidi in oro rubati nel furto del 25.04.15 erano autentici ed avevano un valore di €. 2.500,00,= come da docc. 5-9-10 che si rammostrano al teste?
pagina 7 di 24 34) Vero che l'anello in oro giallo ovale con brillantini – garanzia ct 1,13 rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 3.800,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
35) Vero che l'anello oro giallo “R” di brillanti rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 1.700,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
36) Vero che l'anello oro giallo a maglia catena con brillanti e smeraldo rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 2.250,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
37) Vero che l'anello oro giallo con perla bianca ovale rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 800,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
38) Vero che l'anello oro giallo con ametista viola rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 600,00,= come da docc.
5-11 che si rammostrano al te-ste?
39) Vero che le n. 2 fedi nuziali rubate nel furto del 25.04.15 avevano un valore di €. 600,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
40) Vero che l'orologio Eberhard oro con cinturino pelle beige rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 1.650,00,= come da docc.
5-10 che si rammostrano al teste?
41) Vero che l'orologio Rolex acciaio date just con fondo rosa rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 5.000,00,= come da docc. 5-8-12 che si rammostrano al teste?
42) Vero che l'orologio AU & CI in oro, rettangolare con cinturino Coccodrillo rosso rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 3.200,00,=, come da docc.
5-13 che si rammostrano al teste?
43) Vero che nel furto del 25.04.15 sono state rubate borse, due penne MO, due accendini
d'argento di AR e un portachiavi argento AR del valore di complessi-vi€. 5.480,00,=, come da docc. 4-14-15-16-17 che si rammostrano al teste?
44) Vero che la borsa EE 30 con tracolla IS ON rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €, 995,00,= come da doc. 14 che si rammostra al teste?
45) Vero che la borsa TE IS ON rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 750,00,= come da doc. 15 che si rammostra al teste?
46) Vero che la borsa RT mm IS ON rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 1.460,00,=, come da doc. 16 che si rammostra al teste?
47) Vero che la borsa LL ZZ rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di
€. 200,00,=?
pagina 8 di 24 48) Vero che le penne MO classica roller e argento (refil matita) rubate nel furto del 25.04.15 erano autentiche ed avevano rispettivamente un valore di €. 475,00,= ed €. 400,00,=?
49) Vero che i 2 accendini AR argento rubati nel furto del 25.04.15 erano autentici ed avevano un valore cadauno di €. 470,00,= come da doc. 17 che si rammostrano al teste?
50) Vero che il portachiavi AR argento rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 260,00,=?
Si indicano a testi: Sig.ra residente in [...]; Sig. Controparte_7
residente in [...]; Sig.ra residente in [...]
Lecco alla Via Montegrappa n. 10; Sig. residente in [...]
12; sig.ra residente in [...]; Sig. Testimone_2 Parte_5
presso con sede in Como alla Via Belvedere 2/a; Sig. residente in [...]
Dolzago alla Via Provinciale n. 54/b; Sig. residente in [...]
4/c; Assistente Capo presso Questura di Lecco con sede in Lecco al Corso Testimone_3
Promessi Sposi n. 40; Agente Scelto Arcuri presso Questura di Lecco con sede in Lecco al Tes_4
Corso Promessi Sposi n. 40; Agente presso Legione Carabinieri Lombardia Testimone_5
Stazione di Lecco con sede in C.so Martiri della Liberazione n. 22; Luogotenente Persona_2
presso Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Lecco con sede in C.so Martiri della Liberazione n.
22; Sig. residente in [...]; Appuntato scelto Parte_6 [...]
presso Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Lecco con sede in C.so Martiri della Per_3
Liberazione n. 22; Car. presso Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Lecco Controparte_11
con sede in C.so Martiri della Liberazione n. 22; Sig. presso Gioielleria MDM Controparte_12
con sede in Valmadrera alla Piaz-za Mons. Citterio n. 8; Sig.ra presso LL con Testimone_6
sede in Lecco alla Via F.lli Cairoli n. 9; , in persona del Controparte_13 Controparte_14
legale rappresentante pro tempore, con sede in Lecco alla Via Roma n. 52; , in Controparte_15
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Oggiono alla Via I Maggio n. 67. Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria – diretta e indiretta – sulle eventuali capitolazioni e produzioni avversarie, con espressa riserva di articolare nuovi mezzi di prova indiretta
e indicare testi.
Si chiede, qualora ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudice, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei tabulati telefonici e del traffico, in entrata ed in uscita, intercorso tra il n. 02.66223377 ( e i Controparte_1
Co numeri mobili 335.7163231-335.7163232 (sig.ra e sig. ) delle giornate 25.04.15 e P_ CP_4
pagina 9 di 24 26.04.15, documento non reperibile dalle parti in quanto supera il periodo massimo (da 6 a 24 mesi) di conservazione da parte di Telecom Italia a disposizione dell'utente-cliente.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese ed onorari.
IN OGNI CASO: rigettare la conclusione D) dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. della e con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di Cassazione a Pt_1 carico della parte soccombente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 762/2018, pubblicata in data 03.12.2018, il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- condanna a corrispondere a e la Controparte_1 P_ CP_4 somma di € 41.517,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna il IN a tenere Controparte_17
indenne dagli effetti delle statuizioni di condanna (per risarcimento danni Controparte_1
e per rifusione di spese di lite) della presente sentenza, dedotta la franchigia di € 20.000,00;
- condanna a rifondere a e le spese Controparte_1 P_ CP_4 di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
- condanna il IN a rifondere a Controparte_17 le spese di lite, liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con atto di citazione notificato in data 15.07.2016, e P_ CP_4
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Lecco allegando di aver Controparte_1
subito, in data 25.04.2015, un furto nella propria abitazione, pur avendo sottoscritto un contratto per pagina 10 di 24 servizi di vigilanza con la convenuta, della quale domandavano la condanna al risarcimento dei danni subiti, pari al valore degli oggetti rubati, sull'assunto che il furto fosse dipeso da negligenza e colpa grave della società di vigilanza.
Con comparsa del 7.11.2016 si costituiva in giudizio negando ogni Controparte_1
responsabilità rispetto al furto subito dagli attori e chiedendo in ogni caso il differimento della prima udienza per la chiamata in causa, ai fini della manleva, della propria compagnia assicuratrice della Par responsabilità civile, gli Assicuratori di Londra. Pt_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il
[...]
quale Assicuratore dei chiedendo il rigetto Controparte_18 Pt_1 della domanda attorea ed eccependo, in ogni caso, l'inoperatività della polizza sottoscritta dalla convenuta n ragione dell'omessa informazione di circostanze rilevanti per Controparte_1 la valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 1892 c.c.
Ammessi i mezzi istruttori ed espletata prova per testi, all'udienza del 10.7.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era decisa con sentenza del tribunale di Lecco n. 762/2018 del 3.12.2018.
***
Con la predetta sentenza l'organo giudicante di primo grado, ritenuto che la società convenuta non avesse correttamente adempiuto alla prestazione ispettiva oggetto del contratto per servizi di vigilanza, condannava al risarcimento del danno patito dagli attori, quantificato, in Controparte_1 via equitativa, in complessivi € 41.517,00.
Con specifico riferimento all'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla terza chiamata, il giudice di prime cure ne rilevava l'irritualità, argomentando che l'ipotesi di annullamento del contratto prevista dall'art. 1892 c.c. per il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato presupporrebbe in realtà un'apposita domanda, in difetto della quale alla violazione della norma non potrebbe conseguire la sanzione di inoperatività invocata dalla compagnia assicuratrice. Conseguentemente condannava il IN a tenere indenne Controparte_17
dagli effetti delle statuizioni di condanna portate dalla sentenza, dedotta la Controparte_1 franchigia di € 20.000,00, rispetto alla quale l'assicurata non contestava alcunché.
In applicazione del principio di soccombenza, veniva condannata, pur con Controparte_1
diritto a essere manlevata dalla terza chiamata, a rifondere ad e le P_ CP_4
spese di lite liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese anticipate, oltre pagina 11 di 24 rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, mentre il IN veniva a sua volta Controparte_17
condannato a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 2.800,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
***
- Avverso tale sentenza interponeva gravame il Parte_7
deducendo in particolare l'operatività dell'art. 1892 comma 1 c.c., con conseguente
[...] perdita, da parte della società assicurata, del diritto all'indennizzo, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il meccanismo di cui all'art. 1892 c.c. avrebbe potuto operare anche in assenza di un'autonoma domanda e che, in ogni caso, avrebbe taciuto Controparte_1
fatti rilevanti avvenuti prima della decorrenza del contratto di assicurazione e cioè, segnatamente,
l'avvenuto furto e la nota di contestazione ricevuta da in data 29.04.2015. P_
L'appellante principale censurava altresì la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto di poter configurare una responsabilità contrattuale in capo a Controparte_1 nonostante l'addetto alla sorveglianza avesse svolto con esattezza le prestazioni rese oggetto del
[...]
contratto.
Da ultimo, il lamentava Parte_8
l'erroneità della quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, che avrebbe affidato la relativa valutazione a elementi inidonei ad assurgere a rango di prova della proprietà, in capo ai signori
, dei preziosi di cui lamentavano il furto, nonché del loro effettivo valore. P_ CP_4
- Si costituiva nel giudizio di appello contestando la fondatezza del gravame Controparte_1
interposto dal limitatamente ai CP_18 Controparte_17 capi relativi all'inoperatività del rapporto di manleva e spiegando a sua volta appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dai signori e , P_ CP_4
sostenendo di aver in realtà correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di vigilanza.
- Si costituivano altresì nel giudizio di appello e contestando la P_ CP_4
fondatezza dei gravami avversari, di cui chiedevano il rigetto, conseguentemente instando per la conferma della sentenza appellata.
pagina 12 di 24 Con sentenza n. 2492/2021, pubblicata in data 02.08.2021, la Corte d'Appello di Milano rigettava gli appelli proposti dal e da Parte_8
confermando, con diversa motivazione, la sentenza gravata e Controparte_1 condannando l'appellante principale e l'appellante incidentale, in solido, al pagamento delle spese del grado d'appello in favore di e liquidate in € 1.960,00 per fase di P_ CP_4 studio, € 1.350,00 per fase introduttiva ed € 3.305,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1 comma 2 D.M. 55/2014 nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione e ulteriore condanna del Parte_8
a rifondere a e spese di lite liquidate.
[...] Controparte_1
Segnatamente, la Corte d'Appello reputava che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'eccezione formulata ex art. 1892 comma 1 c.c. dalla compagnia assicuratrice fosse da ritenersi in effetti validamente sollevata, ma comunque infondata nel merito, non potendosi ravvisare nella condotta posta in essere da gli estremi della omessa dichiarazione e della Controparte_1 colpevole reticenza rilevanti ai sensi dell'art. 1892 comma 1 c.c., dovendosi invero considerare che, alla data di stipula del contratto di assicurazione, la società di vigilanza non avrebbe potuto
<presagire, dopo ben sette mesi di quiescenza, un'azione giudiziaria da parte dei signori e P_
, anche considerando che la loro comunicazione datata 29.04.2015 aveva un tenore più che CP_4 altro interlocutorio “un reclamo in merito alla gestione del primo intervento” che non poteva avere la stessa rilevanza di una espressa ed univoca richiesta risarcitoria da parte dell' . Parte_9
***
- Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1 avendo assunto il rischio, già facente capo agli derivante dal certificato di Parte_2
assicurazione n. 1903964.
Con il primo motivo di gravame, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 comma 1 c.c., per avere la corte territoriale errato nel non ravvisare, in quella tenuta da una condotta qualificata dagli elementi prescritti dalla legge come Controparte_1 necessari ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione.
Segnatamente, la Corte territoriale avrebbe, anzitutto, errato nel sovrapporre i concetti di “sinistro” e di “circostanza”: oggetto della condotta reticente rilevante ai sensi dell'art. 1892 comma 1 c.c. non sarebbe, infatti, l'omissione della notizia della richiesta di risarcimento del danno – nella specie integrante la nozione di sinistro in quanto trattasi di polizza assicurativa del tipo claims made –, bensì
pagina 13 di 24 l'“insieme di quei fatti, che non costituiscono ancora sinistro […] ma sono di per sé suscettibili, secondo un oggettivo giudizio prognostico, di provocare future richieste di risarcimento”.
In secondo luogo, la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere incidente, sulla genuina formazione del consenso manifestato dall'assicurazione in sede di conclusione del contratto, le lamentate reticenze, le quali avrebbero peraltro dovuto essere imputate a titolo Controparte_1
di dolo o colpa grave, in considerazione del grado di professionalità dalla stessa maturato nel settore dei servizi di vigilanza, che le consentirebbe di comprendere a pieno le finalità delle richieste informative degli Assicuratori, nonché le avvertenze riportate nel questionario somministrato.
Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente prospettava altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe “giustificato” l'omissione informativa della società assicurata in ragione della non prevedibilità, da parte di quest'ultima, di un'azione giudiziaria “dopo ben sette mesi di quiescenza” del reclamo: ad assumere rilievo ex art. 1892 c.c. nel caso di specie non sarebbe, invero, il tempo decorso tra la ricezione del reclamo e la domanda giudiziale, bensì il brevissimo tempo (di soli due mesi) decorso tra la ricezione del reclamo
(29.04.2015) e la sottoscrizione del questionario somministrato dalla compagnia assicuratrice
(08.06.2015).
Del resto, concludeva la ricorrente, quello di fornire informazioni inerenti a circostanze rilevanti ai fini della individuazione del rischio oggetto del contratto di assicurazione non potrebbe essere interpretato come obbligo condizionato da valutazioni soggettive dell'assicurato.
- Resistevano, con due distinti controricorsi, nonché e Controparte_1 P_
CP_4
***
Con ordinanza del 18.07.2023 (numero sezionale 2206/2023 – numero raccolta generale 20997/2023), il Supremo consesso nomofilattico, ritenuti fondati ambedue i motivi di ricorso, congiuntamente trattati, annullava con rinvio la sentenza gravata.
In primo luogo, richiamata la propria pregressa giurisprudenza sul punto, la Corte di legittimità remittente precisava che l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, i quali, nell'ambito dei contratti di assicurazione fondati sul modello claims made, coincidono con tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per pagina 14 di 24 l'assicuratore necessaria al fine determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato.
In secondo luogo, la Corte di legittimità ha altresì chiarito che, per accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1892 comma 1 c.c., il giudice di appello avrebbe dovuto operare un giudizio di prognosi postuma, ex ante, al momento in cui l'assicurata ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa e accertare se, in quelle circostanze di fatto (valutando quali indici di riferimento, il tempo trascorso tra la data della stipula del contratto e la ricezione del reclamo, il contenuto del reclamo, le dichiarazioni fornite all'interno del questionario, etc.), il
“sinistro” (ossia, nella specie, la richiesta di risarcimento in conseguenza del furto consumato in abitazione vigilata dalla società fosse prevedibile, con conseguente Controparte_1
legittimo addebito a titolo di colpa. Sul punto, la Corte di legittimità remittente precisava ulteriormente che, per consolidato principio di diritto, posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, abbiano alterato in maniera determinante detta coincidenza e, conseguentemente, tratto in errore l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892
c.c., non avendo l'assicuratore l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione.
Su tali basi, il Supremo Consesso di giustizia, rilevato che nel caso di specie l'insoddisfazione circa l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di vigilanza, manifestata dai signori e P_
nel reclamo inoltrato a in data 29.04.2015 a seguito del furto CP_4 Controparte_1
avvenuto in data 25.04.2015, si palesava con caratteristiche tali da poter essere ricompresa nel concetto di “circostanza” di cui all'art. 1892 comma 1 c.c., annullava la sentenza gravata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto, esteso anche alla regolamentazione delle spese del grado di legittimità.
***
Con atto di citazione in riassunzione nstaurava il presente Parte_1
giudizio di rinvio, riportando integralmente il contenuto del proprio precedente atto di citazione in appello e richiamando le statuizioni di cui alla sentenza rescindente della Corte di legittimità remittente, concludendo, come da foglio di precisazione delle conclusioni, per il rigetto della domanda pagina 15 di 24 di indennizzo svolta da nei suoi confronti perché inammissibile e Controparte_1
infondata per le medesime ragioni già dedotte nel precedente atto di appello, con conseguente condanna di al pagamento/restituzione di quanto versato da Controparte_1 [...]
in esecuzione della sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco e Parte_1
della sentenza n. 2493/2021 della Corte di Appello di Milano, nonché al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre a quelle del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e a quelle dei due gradi precedenti di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio contestando la fondatezza del Controparte_1
gravame avversario e conseguentemente instando per la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2493/2021 in ordine all'operatività della polizza.
Si costituivano nel presente giudizio altresì e eccependo P_ CP_4
l'inammissibilità delle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione riguardanti il merito della sentenza n. 2493/2021 della Corte d'Appello di Milano coperto da giudicato, con conseguente rigetto delle conclusioni sub B) e sub C) di cui al medesimo atto di citazione in riassunzione e conferma nei loro confronti della sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco e della sentenza n. 2493/2021 della
Corte d'Appello di Milano.
All'udienza del 28.03.2024, verificata la costituzione delle parti, era fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 19.09.2024, rinviata, a seguito dell'applicazione fino al 31.12.2024 del consigliere istruttore designato ad altra sezione della Corte, a quella del 09.01.2025 in esito alla quale la Corte, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. VI
26.04.2017 n. 10213), il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, non dà origine ad un nuovo ed autonomo giudizio, costituendo una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Ne consegue che le parti conservano le medesime posizioni processuali che avevano nel procedimento concluso con la sentenza cassata ed il giudice investito del giudizio di rinvio in ordine ai punti e capi cassati è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto al riguardo enunciato dalla corte remittente, atteso che oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa nei capi e punti cassati della sentenza di pagina 16 di 24 merito e in quelli eventualmente dipendenti, restando ferme le questioni già decise e non fatte oggetto di gravame in sede di legittimità.
Tanto premesso, procedendosi in sede di rinvio disposto dalla Corte di legittimità remittente, il thema decidedum del presente giudizio di rinvio resta individuato nel principio di diritto enunciato dal
Supremo Consesso nomofilattico, in base al quale, premesso che <l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità (Cass. n. 23961/2022)>> e che <tali – nell'ambito dei contratti di assicurazione fondati sul modello claims made – sono, quindi, tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per
l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato>>, il giudice di merito <avrebbe dovuto operare tramite un giudizio di prognosi postuma, ex ante, al momento in cui l'assicurata ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa e accertare se, in quelle circostanze di fatto (valutando quali indici di riferimento, il tempo trascorso tra la data della stipula del contratto e la ricezione del reclamo, il contenuto del reclamo, le dichiarazioni fornite all'interno del questionario, etc.), il “sinistro” (ossia, nella specie, la richiesta di risarcimento in conseguenza del furto consumato in abitazione vigilata dalla società ) fosse prevedibile, CP_1
con conseguente legittimo addebito a titolo di colpa>> (cfr. ordinanza Corte di Cassazione, pp. 10-11).
Pertanto, è nell'ambito del thema decidendum così delineato – e, dunque, circoscritto all'operatività del rapporto di manleva – che devono essere valutate le domande precisate dalla riassumente
[...]
nel foglio di precisazioni delle conclusioni, ove chiedeva il rigetto Parte_1
della domanda di indennizzo svolta da nei suoi confronti perché Controparte_1
inammissibile e infondata per le medesime ragioni già dedotte nel precedente atto di appello, con conseguente condanna di al pagamento/restituzione di quanto versato da Controparte_1
n esecuzione della sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Parte_1
Lecco e della sentenza n. 2493/2021 della Corte di Appello di Milano, nonché al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre a quelle del giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione e a quelle dei due gradi precedenti di giudizio.
Così delimitato il perimetro di cognizione del presente giudizio di rinvio, va in primis rilevato come sia ormai definitivamente acquisita al giudizio la ricostruzione fattuale della vicenda de qua, in quanto non sottoposta a gravame.
pagina 17 di 24 È pertanto dato processualmente definitivamente acquisito che, in data 25.04.2015, i signori P_
e subivano un furto presso la propria abitazione sita in Lecco, Via Ai Poggi
[...] CP_4
n. 102, nonostante con contratto stipulato in data 30.10.2013 e decorrente dal 1.01.2014 (cfr. doc. n. 2, fascicolo di primo grado gli stessi avessero incaricato Controparte_1 CP_1
della fornitura di servizi di vigilanza presso il medesimo immobile.
[...]
Parimenti acquisita, e in ogni caso documentata in atti (cfr. doc. n. 7, fascicolo I grado
[...]
), è la circostanza per la quale in data 29.04.2015 Parte_1 P_
faceva pervenire a mezzo pec a una nota di contestazione, nella quale Controparte_1
lamentava essenzialmente le modalità di gestione del primo intervento da parte della società di vigilanza, in occasione del quale la guardia giurata recatasi sul posto a seguito dell'attivazione del segnale di allarme antifurto non riscontrava alcuna anomalia e/o alcun segno di effrazione, di cui, nonostante l'allarme continuasse a scattare, la stessa si avvedeva solamente oltre un'ora più tardi.
Sul punto, va evidenziato che la responsabilità di in ordine all'evento Controparte_1 furto, in ragione dell'inadempimento della società medesima rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto per servizi di vigilanza stipulato con i signori e , è stata accertata con P_ CP_4
efficacia di giudicato attesa la mancata impugnazione dei capi della sentenza n. 2493/2021 della Corte di Appello di Milano, che hanno confermato sul punto la sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco, non oggetto del presente giudizio di rinvio circoscritto, come già evidenziato in premessa, all'operatività del rapporto di manleva.
È del pari acquisito al giudizio che del furto perpetrato, nonché della successiva nota di contestazione, non dava comunicazione alcuna a Controparte_1 Parte_1
[...
, omettendo invero di farne menzione al momento della compilazione del questionario sottoscritto in data 8.06.2015 in sede di presentazione di richiesta di assicurazione, nel quale la società di vigilanza dichiarava all'opposto “di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento” (cfr. doc. n. 6 fascicolo I grado
Parte_1
Così richiamata, per ciò che qui rileva, la ricostruzione fattuale della vicenda de qua definitivamente cristallizzatasi in giudizio, si tratta di applicare a essa i principi di diritto enunciati dal Supremo
Consesso di giustizia, segnatamente qualificando alla luce di esso la mancata comunicazione, da parte della società assicurata alla compagnia di assicurazione, dell'evento furto e della successiva nota di contestazione.
pagina 18 di 24 ***
A tali fini, il vaglio di fondatezza del gravame interposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco, devoluto a questa Corte in sede di rinvio,
[...] non può evidentemente prescindere dall'esegesi dell'art. 1892 c.c., da condursi, per l'appunto, in conformità con i principi di diritto formulati dal Supremo Consesso nomofilattico nell'ordinanza di rinvio.
Come ribadito dalla stessa Corte di legittimità remittente, l'art. 1892 comma 1 c.c. costituisce strumento di tutela fondamentale per l'assicuratore che, attesa l'aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato ai fini della valutazione del rischio e della conseguente determinazione del premio assicurativo, con la conseguenza che le circostanze da rendere oggetto di dichiarazione sono definite dalla legge in via funzionale e corrispondono a quelle che, se fossero state conosciute dall'assicuratore, non lo avrebbero determinato a contrarre ovvero avrebbero condotto alla stipula del contratto a diverse condizioni.
Così delineata la ratio dell'art. 1892 comma 1 c.c. risulta del tutto evidente che le circostanze rilevanti ivi evocate non possono essere individuate ex ante e in via tassativa, sicché, come ribadito dalla Corte di legittimità remittente, la previsione normativa è da intendersi generativa di un onere, gravante in capo all'assicurato, di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la precisazione che se, come nel caso di specie, il modello assicurativo pattuito tra le parti è di tipo claims made, tali fatti coincidono con <tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato>> (ordinanza della Corte di legittimità remittente, p. 10).
Con riferimento alla fattispecie de qua, per l'assunto, la nota di contestazione, trasmessa a mezzo pec da a cinque giorni dopo il furto, costituisce circostanza P_ Controparte_1 assolutamente rilevante ai sensi dell'art. 1892 comma 1 c.c. in quanto detto, tempestivo, reclamo, di per sé già oggettivamente sufficiente a lasciar presagire una futura pretesa risarcitoria (a nulla rilevando, nel rispetto dei termini prescrizionali, l'imminenza o meno della medesima), è elemento fortemente incisivo sul rischio assicurato, costituente l'anima del contratto assicurativo e conseguentemente decisamente incidente nella determinazione del premio.
L'idoneità di tale accadimento fattuale oggettivamente incidente sulla parametrazione del rischio assicurato, quale antecedente del sinistro, assume rilievo ancora maggiore considerata la tipologia del pagina 19 di 24 contratto assicurativo nell'economia del quale, come si è già innanzi evidenziato, il concetto di sinistro coincide proprio con la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'assicurato, la quale può ben essere anticipata da un reclamo informale.
In ordine alla imputabilità soggettiva a titolo di dolo o colpa grave, prescritta dalla norma de qua affinché alla reticenza o inesatta dichiarazione delle circostanze rilevanti ut supra determinate possa conseguire l'annullamento del contratto assicurativo, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità remittente la valutazione del giudice di merito va condotta con giudizio di prognosi postuma, ex ante, nel momento in cui l'assicurato ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa, al fine di accertare se, in quelle circostanze di fatto – nell'ambito delle quali possono assurgere a indici di riferimento il tempo trascorso tra la ricezione del reclamo e la stipula del contratto
(e non già tra l'azione giudiziale e la stipula del contratto), il contenuto del reclamo e le dichiarazioni fornite nel questionario – il sinistro fosse prevedibile.
Proprio l'assai ristretto lasso temporale intercorso tra la ricezione del reclamo (29.04.2025) e la stipula del contratto preceduta dalla compilazione del questionario (08.06.2025) rendeva, per CP_1
doverosa, ai sensi del dettato di cui all'art. 1892 comma 1 c.c., la segnalazione alla
[...]
Compagnia assicuratrice della relativa circostanza in occasione della compilazione del questionario da quest'ultima somministrato, tanto più se si considera che con la nota di contestazione – quand'anche le si volesse riconoscere un tenore interlocutorio, il quale non varrebbe tuttavia a escludere l'eventualità di una successiva azione giudiziale – era articolatamente censurato l'intervento delle guardie giurate di in occasione del primo intervento, concludendo con una dichiarazione di Controparte_1
espressa insoddisfazione per lo svolgimento della prestazione alla quale la società di vigilanza era contrattualmente obbligata, sicché, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, la prevedibilità di una futura richiesta risarcitoria non poteva certo dirsi esclusa né, tantomeno, remota.
***
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto enunciati dal Supremo Consesso nomofilattico, nel caso di specie risultano soddisfatti, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva, i presupposti cui l'art. 1892 comma 1 c.c. subordina l'annullabilità del contratto assicurativo, atteso che la circostanza non comunicata da a Controparte_1 [...]
uò essere qualificata come rilevante e che la reticenza sul punto può Parte_1
dirsi imputabile alla società assicurata quantomeno a titolo di colpa grave, da intendersi, con riferimento alla norma in parola, quale grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza pagina 20 di 24 della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni (cfr., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III n. 12086/2015). ha evidentemente omesso di dichiarare una circostanza assolutamente Controparte_1 rilevante ai sensi dell'art. 1892 comma 1 c.c., essendone la relativa assoluta rilevanza inequivocabilmente rimarcata dal questionario predisposto, in sede di richiesta di assicurazione, dalla stessa nell'ambito del quale Parte_1 Controparte_1 sottoscrivendo l'apposito modulo, dichiarava “di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento” (cfr. doc. n. 6 fascicolo I grado p. 13). Contrariamente a quanto assunto Parte_1 dalla società di vigilanza, nessuna rilevanza assume la circostanza che quest'ultima avesse selezionato risposta affermativa al quesito “Negli ultimi cinque anni Vi è mai pervenuta richiesta di risarcimento?” apponendovi manualmente a margine la dicitura, il cui significato risulta per il vero poco chiaro,
“Elenco sino al 30/06/2014. Dal 30/06/2014 in vostre mani”, atteso che il contenuto di tale elenco non
è mai stato reso oggetto, nel corso dell'intero giudizio, di specifica allegazione né, tantomeno, di prova.
All'accertamento della sussistenza, nel caso di specie, delle cause di annullamento del contratto di assicurazione di cui all'art. 1892 comma 1 c.c. consegue la fondatezza del gravame interposto da atteso che, come precisato dalla Corte di legittimità Parte_1
remittente, <posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, abbiano alterato in maniera determinante detta coincidenza e, conseguentemente, tratto in errore
l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano
l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c., non avendo l'assicuratore
l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione (Cass. n. 224/1965; Cass. n.
348/1979; Cass. n. 7456/1990)>> (cfr. ordinanza Corte di Cassazione, pp. 12-13).
***
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da vverso Parte_1
la sentenza n. 762/2018 del 03.12.2018 del Tribunale di Lecco, deve essere respinta la domanda di manleva proposta da (già nei confronti di Controparte_1 Controparte_1
pagina 21 di 24 con conseguente condanna di Parte_1 Controparte_1
alla restituzione di ogni somma corrispostale dalla predetta Compagnia assicuratrice in esecuzione dell'appellata sentenza, oltre interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento all'effettivo soddisfo.
***
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che il Supremo Consesso di giustizia ha al riguardo affermato che quando la Corte di Cassazione abbia rimesso la causa al giudice del rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio deve provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza, da applicarsi all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro singolo risultato (Cass. Civ.
Sez. II, 13.06.2018).
Nel caso di specie, la Corte di legittimità remittente ha rimesso al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, pertanto, in applicazione dei principi ora richiamati, in ragione dell'accoglimento dell'appello proposto da ei confronti di Parte_1
le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la regola della Controparte_1
soccombenza.
Ne consegue che va condannata alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
elle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio, le quali, in ragione Parte_1 dell'attività difensiva svolta, della tipologia delle questioni e della complessità della causa, tenuto conto del valore della stessa, vanno liquidate quanto a quelle del primo grado, in € 7.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto a quelle del susseguente grado di appello in € 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al giudizio per cassazione in
€ 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di rinvio in € 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Invece, quanto alla posizione di e va rilevato che gli stessi sono P_ CP_4 stati citati da tanto nel giudizio innanzi alla Corte di Parte_1
Cassazione quanto nel presente giudizio di rinvio, sebbene in ambedue le sedi i motivi di gravame pagina 22 di 24 fossero unicamente circoscritti all'operatività del rapporto di manleva, rispetto al quale i due odierni convenuti in riassunzione si collocano evidentemente in posizione di estraneità.
Ne consegue che eve essere condannata alla rifusione in Parte_1
favore di e delle spese di lite del giudizio per cassazione, che P_ CP_4 vanno liquidate in € 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge e del presente giudizio di rinvio, che vanno liquidate in € 6.500,00, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, a nulla rilevando che, nel presente giudizio di rinvio, la Compagnia assicuratrice abbia poi rinunciato alle domande erroneamente reiterate stante l'intervenuto giudicato nei loro confronti, atteso che tale rinuncia veniva formalizzata solo tramite il foglio di precisazione delle conclusioni e, dunque, quando la causa era già entrata in fase decisoria, con conseguente diritto dei signori e P_ CP_4
alla rifusione delle spese di lite relative a tutte le fasi del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, procedendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18.07.2023 in ordine all'appello proposto da Parte_1
(già avverso la sentenza n. Parte_8
762/2018 del 03.12.2018 del Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione così provvede:
- rigetta la domanda di manleva proposta da (già Controparte_1 CP_1
nei confronti di e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_1
alla restituzione di ogni somma corrispostale dalla predetta Controparte_1 compagnia assicuratrice in esecuzione dell'appellata sentenza n. 762/2018 del 03.12.2018 del
Tribunale di Lecco oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al soddisfo;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio, Controparte_1
del susseguente giudizio di appello, del giudizio per cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di che liquida, quanto a quelle del Parte_1 primo grado, in € 7.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA
(se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al susseguente grado di appello in € 6.500,00
pagina 23 di 24 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al giudizio per cassazione in € 5.000,00 oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge e quanto a quelle relative al presente giudizio di rinvio in € 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
- condanna a rifondere in favore di Parte_1 P_
e le spese di lite del giudizio per cassazione, che liquida in € 5.000,00
[...] CP_4
oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge e del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 6.500,00, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3126/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F.: ) società di diritto belga con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Bruxelles Bastion Tower, Marsveldplein 5, in persona del rappresentante per l'Italia di
Lloyd's dr.ssa Nicoletta ANDREOTTI – quale successore in tutti i rapporti contrattuali facenti capo agli associati al che hanno assunto il rischio derivante dal Parte_2 Parte_3
Certificato di Assicurazione n. 1903964 – rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'Avv. Gerardo ROMANO CASAREO (C.F.:
), presso il cui studio in Roma, Via Oslavia n. 12, risulta elettivamente C.F._1
domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere qualsiasi eventuale comunicazione relativa al presente procedimento al numero di fax 06/45445305 o all'indirizzo pec
Email_1
APPELLANTE in riassunzione contro pagina 1 di 24 (C.F. ), con sede legale in Como, Via Belvedere n. 2/a, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del procuratore speciale dr. , rappresentata e difesa, giusta delega in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, dall'Avv. Giuseppe DI MASI (C. F.
) e dall'Avv. Laura Maria GIAMMARRUSTO (C. F. C.F._2
), presso lo studio dei quali, in Milano, Corso Italia n. 13, risulta elettivamente C.F._3
domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere qualsiasi eventuale comunicazione relativa al presente procedimento al numero di fax 02.76024561 o agli indirizzi pec
Email_2
Email_3
APPELLATA in riassunzione nonché contro
(C. F. ) e (C. F. P_ C.F._4 CP_4
), ambedue residenti in [...], rappresentati e difesi, C.F._5
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente giudizio, dall'Avv. Giancarla
CASTELNOVO (C. F. ) e dall'Avv. Cesare TENTORI (C. F. C.F._6
), presso lo studio dei quali, in Lecco, Piazza XX Settembre n. 7, risultano CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliati, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere qualsiasi eventuale comunicazione relativa al presente procedimento al numero di fax 0341/373191 o agli indirizzi pec
Email_4
[...]
APPELLATI in riassunzione
Avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
Sulle seguenti conclusioni:
per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni avversa eccezione, domanda e deduzione, accogliere l'appello e, all'effetto, rigettare la domanda di indennizzo di nei confronti di CP_1
pagina 2 di 24 perché inammissibile ed infondata, per le ragioni dedotte nell'atto di Parte_1 citazione in riassunzione e, per l'effetto, condannare al pagamento/restituzione di quanto CP_1 versato da in esecuzione della sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco e della sentenza n. Pt_1
2493/2021 della Corte di Appello di Milano (cfr. doc. 15/16 depositati all'atto della iscrizione a ruolo
e doc. 17 depositato con le note 4/9/2024), con condanna di al pagamento delle Controparte_1
spese e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre a quelle del giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione e a quelle dei due gradi precedenti di giudizio”.
per Controparte_1
“Rigettare i motivi di impugnazione avanzati da ei confronti Parte_1 di e per l'effetto confermare la sentenza della Corte d'Appello di Milano Controparte_1
n. 2493/2021 pubblicata il 2 agosto 2021 in ordine alla operatività della Polizza 1903964.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali IVA e CPA”.
per e P_ CP_4
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzioni
IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO: accettare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, l'inammissibilità, in fatto ed in diritto, delle conclusioni sub B) con riferimento ai capi 3
e 4 del dispositivo della sentenza e sub C) con riferimento al capo 1 del dispositivo della sentenza di cui all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc (si veda pagina 31), conclusioni riguardanti il merito della sentenza n. 2943/2021 (emessa il 30.06.2021 dalla Corte d'Appello di Milano Sezione IV
Civile, pubblicata il 02.08.2021) coperto da giudicato, e per l'effetto rigettare le conclusioni sub B) e sub C) della e confermare nei confronti dei sigg.ri e Parte_1 P_
la sentenza n. 762/2018 emessa dal Tribunale di Lecco in data 28.11.2018, pubblicata in CP_4
data 03.12.2018, R.G. n. 2118/2016, rep. N. 1553/2018 del 03.12.2018 e la sentenza n. 2943/2021 emessa il 30.06.2021 dalla Corte d'Appello di Milano Se-zione IV Civile, pubblicata il 02.08.2021.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si procedesse ad una nuova “pronuncia nel merito del gravame proposto avverso la suindicata sentenza (di appello) n. 2492/2021” (si veda pag. 31, punto
pagina 3 di 24
1.2.6 atto di citazione in riassunzione), si riportano le conclusioni precisate nel giudizio d'appello R.G.
2157/19 avanti la Corte d'Appello di Milano e si insiste come in esso nel presente giudizio:
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzioni, così giudicare:
NEL MERITO:
- accettare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 09.12.2019, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'appello proposto dal Sindacato
[...]
quale Assicuratore dei nei confronti dei sigg.ri e Parte_4 Pt_1 P_ CP_4
(conclusioni B con riferimento ai capi 3 e 4 del dispositivo della sentenza e C con riferimento al capo 1 del dispositivo della sentenza, pagine 23 e 24 atto di citazione in appello);
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 09.12.2019, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'appello incidentale ex art. 343 c.p.c. e di tutte le sue domande proposte dalla nei con-fronti dei sigg.ri e Controparte_1 P_ CP_4
(pagine 33-34 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale)e per l'effetto rigettare le impugnazioni del Sindacato qua-le Assicuratore e della Parte_4 Parte_2
confermare la sentenza n. 762/2018 emessa dal Tribunale di Lecco in data Controparte_1
28.11.2018, pubblicata in data 03.12.2018, R.G. n. 2118/2016, rep. N. 1553/2018 del 03.12.2018.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare le istanze istruttorie richieste in appello dal Sindacato quale Parte_4
Assicuratore dei (vedi pag. 24) in quanto il giudizio sulla loro non ammissione in primo grado Pt_1
non è stata oggetto di alcun motivo d'appello.
- rigettare le istanze istruttorie richieste in appello dalla in quanto, dopo la loro Controparte_1
non ammissione da parte del Giudice di I grado, non sono state reiterate al momento della precisazione delle conclusioni, quindi rinunciate e non riproponibili in appello.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dell'appellante e della convenuta appellata incidentale, si insiste - sulla scorta della richiesta istruttoria della CP_1
contenuta solo nella comparsa di costituzione con appello incidentale - nell'assunzione delle
[...]
prove non ammesse ed esperite nella memoria ex art. 183, 6 co, n. 2 c.p.c. e reiterate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 09.07.2018:
1) Vero che nell'anno 2013 i coniugi sottoscrivevano con la con sede CP_4 Controparte_1
legale in Como, la proposta di incarico per servizi di vigilanza avente ad oggetto, a far data dal
pagina 4 di 24 01.01.2014, la sorveglianza della propria abitazione sita in Lecco alla Via Ai Poggi n. 102, costituita da una villa con circostante giardino, come da doc. 2 che si rammostra al teste?
2) Vero che nell'incarico di vigilanza stipulato nell'anno 2013 con la era previsto il Controparte_1
servizio di ricezione di segnalazione d'allarme proveniente dalla proprietà e diretta alla Centrale
Operativa con avvertimento delle Forze dell'Ordine non-ché il servizio di pronto intervento in loco con funzioni ispettive a seguito di ricezione di segnalazione di allarme da svolgere mediante le Guardie
Giurate sulle 24 ore, come da doc. 2 che si rammostra al teste?
3) Vero che nella serata del 25.04.2015, mentre i sigg.ri si trovavano in Veneto a Lazise (VR), CP_4
presso la loro abitazione sita in Lecco Via Poggi n. 102 si è verificato un furto, come da doc. 24 che si rammostra al teste?
4) Vero che nella serata del 25.04.15, alle ore 21.30 circa, quando le Guardie Giurate della Vigilanza sono giunte, su segnalazione della centrale operativa, presso l'abitazione dei signori sita in CP_4
Lecco alla Via ai Poggi n. 102 la sirena d'allarme suonava?
5) Vero che alle ore 21.35 del 25.04.2015 gli operatori della centrale operativa della Vigilanza effettuavano una telefonata al numero fisso dell'abitazione dei sigg.ri senza ottenere risposta CP_4
in quanto assenti da casa?
6) Vero che alle ore 21.49 del 25.04.2015 gli operatori della centrale operativa della Vigilanza effettuavano una telefonata al numero mobile 335.7163231 della sig.ra senza ottenere risposta P_
dalla stessa, come da docc. 21-22 che si rammostrano al teste?
7) Vero che alle ore 21.51 del 25.04.2015 gli operatori della centrale operativa della Vigilanza effettuavano una telefonata al numero mobile 335.7163232 del sig. notiziandolo che CP_4 nella sua abitazione sita in Lecco alla Via ai Poggi n. 102 era entrato in funzione l'allarme?
8) Vero che nella telefonata delle ore 21.51 effettuata sul telefono cellulare 335.7163232 del sig.
, la Centrale Operativa tranquillizzava i sigg.ri comunicando loro che le CP_4 Controparte_5
Guardie Giurate avevano eseguito un giro ispettivo intorno alla casa e che tutto era in ordine?
9) Vero che per il giro ispettivo effettuato intorno alle 9.30 del 25.04.2015 le Guardie Giurate in servizio, tra cui il sig. , hanno omesso di stendere immediatamente un rapporto di Parte_5 servizio e di informare le Forze dell'Ordine?
10) Vero che la sig.ra stante l'attivazione dell'allarme, con telefonata delle ore 21.53 del P_
25.04.2015 chiedeva agli operatori della centrale operativa della Vigilanza altri due giri ispettivi per verificare l'assenza di segni di effrazione, come da doc. 23 che si rammostra al teste?
pagina 5 di 24 11) Vero che le Guardie Giurate della , sigg.ri e in data CP_1 Controparte_6 Persona_1
25.04.2015, dopo il giro ispettivo delle ore 23.10, stilavano il rapporto di servizio n. 756654, come da doc. 3 che si rammostra al teste?
12) Vero che nel rapporto di servizio n. 756654 del 25.04.15 le Guardie Giurate della , Controparte_1
sigg.ri e attestavano che nel giro ispettivo delle ore 23.10 richiesto Controparte_6 Persona_1
dalla sig.ra avevano riscontrato una finestra aperta con segni di scasso ed intrusione, come da P_
docc.
3-29 che si rammostrano al teste?
13) Vero che alle ore 23.44 del 25.04.2015 gli operatori della centrale operativa della
Vigilanzaeffettuavano una telefonata al numero mobile 335.7163231 della sig.ra P_ comunicandole l'avvenuto furto con scasso dalla finestra del bagno, come da docc. 2bis-23-29 che si rammostrano al teste?
14) Vero che il furto del 25.04.2015 verificatosi presso l'abitazione dei sigg.ri sita in Controparte_5
Lecco alla Via Ai Poggi n. 102 si è consumato con lo scasso della finestra del bagno posta al secondo piano raggiunta con una scala, come da docc. 2bis-24-29 che si rammostrano al teste?
15) Vero che la sig.ra con telefonata delle ore 00.02 del 26.04.2015, doc. 25 che si rammostra P_
al teste, comunicava agli operatori della centrale operativa della che sarebbe Controparte_1
rientrata a casa e che si sarebbe fatta precedere dalla sorella sig.ra residente Controparte_7
nei pressi della sua abitazione?
16) Vero che i coniugi , quando dopo l'una e mezza circa del 26.04.15 sono ritornati a Lecco, CP_4 le Guardie Giurate della avevano già lasciato l'abitazione dei sigg.ri senza Controparte_1 CP_4
attenderli?
17) Vero nella sera del 25.04.15 la sirena d'allarme dell'abitazione dei sigg.ri è suonata CP_4
ininterrottamente dalle ore 21.30 circa sino alle ore 00.30 quando è stata disinserita dalla sorella della sig.ra P_
18) Vero che le Guardie Giurate della , sigg.ri e hanno avvertito le Forze CP_1 CP_6 Per_1 dell'Ordine intorno alla mezzanotte del 25.04.15 comunicando l'avvenuto furto, come da doc. 24 che si rammostra al teste?
20) Vero che alcuni beni indicati in denuncia di furto del 04.05.15 – collane e bracciali di bigiotteria epurati dall'oro presente - sono stati successivamente rinvenuti in un terreno di proprietà del sig.
sito alla Via ai Poggi n. 118 e restituiti dai Carabinieri di Lecco alla sig.ra Parte_6 P_
in data 04.05.15, come da docc. 4-26-27-28 che si rammostrano al teste?
pagina 6 di 24 21) Vero che le garanzie dei gioielli trovate dal sig. in data 01.05.15 in un terreno CP_8 Pt_6
di sua proprietà e restituiti alla sig.ra in data 04.05.15 erano rovinate ed illeggibili in quanto P_
esposte alle piogge cadute nei giorni successivi al furto del 25.04.15, come da docc. 26-28 che si rammostrano al teste?
22) Vero che le collane, i bracciali, gli anelli e gli orologi sottratti col furto del 25.04.15 ai sigg.ri indicati nel doc. 5 che si rammostra al teste erano autentici ed avevano un valore di Controparte_5 complessivi €. 40.650,00,=?
23) Vero che la collana di perle Mikawa - Casa Damiani con fermaglio in oro bianco rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 6.000,00=, come da docc.
5-6 che si rammostrano al teste?
24) Vero che il girocollo e gli orecchini a stile monete rubati nel furto del 25.04.15 erano autentici ed avevano un valore di €. 2.300,00,=, come da docc.
5-7 che si rammostrano al teste?
25) Vero che il pendente per girocollo (moneta antica + bordo in oro) rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 400,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
26) Vero che il girocollo in cordoncino nero con grande croce in oro giallo rubato nel furto del
25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 800,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
27) Vero che la collana lunga oro giallo con pendente a fiore e parte centrale madreperla rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 1.200,00,= come da doc. 5 che si rammostra al teste?
28) Vero che la catena oro con medaglia africa rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 1.500,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
29) Vero che la catena oro con croce ad inserti di topazio rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 1.500,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
30) Vero che le 3 collane in argento rubate nel furto del 25.04.15 erano autentiche ed ave-vano un valore di €. 200,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
31) Vero che la collana oro giallo con catena a maglie rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 2.850,00,=, come da docc.
5-8 che si rammostrano al teste?
32) Vero che il bracciale in oro a 10 cerchi rigidi con pendente sterlina oro rubato nel furto del
25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 1.800,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
33) Vero che i 4 bracciali rigidi in oro rubati nel furto del 25.04.15 erano autentici ed avevano un valore di €. 2.500,00,= come da docc. 5-9-10 che si rammostrano al teste?
pagina 7 di 24 34) Vero che l'anello in oro giallo ovale con brillantini – garanzia ct 1,13 rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 3.800,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
35) Vero che l'anello oro giallo “R” di brillanti rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 1.700,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
36) Vero che l'anello oro giallo a maglia catena con brillanti e smeraldo rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 2.250,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
37) Vero che l'anello oro giallo con perla bianca ovale rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 800,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
38) Vero che l'anello oro giallo con ametista viola rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 600,00,= come da docc.
5-11 che si rammostrano al te-ste?
39) Vero che le n. 2 fedi nuziali rubate nel furto del 25.04.15 avevano un valore di €. 600,00,=, come da doc. 5 che si rammostra al teste?
40) Vero che l'orologio Eberhard oro con cinturino pelle beige rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 1.650,00,= come da docc.
5-10 che si rammostrano al teste?
41) Vero che l'orologio Rolex acciaio date just con fondo rosa rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 5.000,00,= come da docc. 5-8-12 che si rammostrano al teste?
42) Vero che l'orologio AU & CI in oro, rettangolare con cinturino Coccodrillo rosso rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 3.200,00,=, come da docc.
5-13 che si rammostrano al teste?
43) Vero che nel furto del 25.04.15 sono state rubate borse, due penne MO, due accendini
d'argento di AR e un portachiavi argento AR del valore di complessi-vi€. 5.480,00,=, come da docc. 4-14-15-16-17 che si rammostrano al teste?
44) Vero che la borsa EE 30 con tracolla IS ON rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €, 995,00,= come da doc. 14 che si rammostra al teste?
45) Vero che la borsa TE IS ON rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 750,00,= come da doc. 15 che si rammostra al teste?
46) Vero che la borsa RT mm IS ON rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di €. 1.460,00,=, come da doc. 16 che si rammostra al teste?
47) Vero che la borsa LL ZZ rubata nel furto del 25.04.15 era autentica ed aveva un valore di
€. 200,00,=?
pagina 8 di 24 48) Vero che le penne MO classica roller e argento (refil matita) rubate nel furto del 25.04.15 erano autentiche ed avevano rispettivamente un valore di €. 475,00,= ed €. 400,00,=?
49) Vero che i 2 accendini AR argento rubati nel furto del 25.04.15 erano autentici ed avevano un valore cadauno di €. 470,00,= come da doc. 17 che si rammostrano al teste?
50) Vero che il portachiavi AR argento rubato nel furto del 25.04.15 era autentico ed aveva un valore di €. 260,00,=?
Si indicano a testi: Sig.ra residente in [...]; Sig. Controparte_7
residente in [...]; Sig.ra residente in [...]
Lecco alla Via Montegrappa n. 10; Sig. residente in [...]
12; sig.ra residente in [...]; Sig. Testimone_2 Parte_5
presso con sede in Como alla Via Belvedere 2/a; Sig. residente in [...]
Dolzago alla Via Provinciale n. 54/b; Sig. residente in [...]
4/c; Assistente Capo presso Questura di Lecco con sede in Lecco al Corso Testimone_3
Promessi Sposi n. 40; Agente Scelto Arcuri presso Questura di Lecco con sede in Lecco al Tes_4
Corso Promessi Sposi n. 40; Agente presso Legione Carabinieri Lombardia Testimone_5
Stazione di Lecco con sede in C.so Martiri della Liberazione n. 22; Luogotenente Persona_2
presso Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Lecco con sede in C.so Martiri della Liberazione n.
22; Sig. residente in [...]; Appuntato scelto Parte_6 [...]
presso Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Lecco con sede in C.so Martiri della Per_3
Liberazione n. 22; Car. presso Legione Carabinieri Lombardia Stazione di Lecco Controparte_11
con sede in C.so Martiri della Liberazione n. 22; Sig. presso Gioielleria MDM Controparte_12
con sede in Valmadrera alla Piaz-za Mons. Citterio n. 8; Sig.ra presso LL con Testimone_6
sede in Lecco alla Via F.lli Cairoli n. 9; , in persona del Controparte_13 Controparte_14
legale rappresentante pro tempore, con sede in Lecco alla Via Roma n. 52; , in Controparte_15
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Oggiono alla Via I Maggio n. 67. Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria – diretta e indiretta – sulle eventuali capitolazioni e produzioni avversarie, con espressa riserva di articolare nuovi mezzi di prova indiretta
e indicare testi.
Si chiede, qualora ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudice, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei tabulati telefonici e del traffico, in entrata ed in uscita, intercorso tra il n. 02.66223377 ( e i Controparte_1
Co numeri mobili 335.7163231-335.7163232 (sig.ra e sig. ) delle giornate 25.04.15 e P_ CP_4
pagina 9 di 24 26.04.15, documento non reperibile dalle parti in quanto supera il periodo massimo (da 6 a 24 mesi) di conservazione da parte di Telecom Italia a disposizione dell'utente-cliente.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese ed onorari.
IN OGNI CASO: rigettare la conclusione D) dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. della e con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di Cassazione a Pt_1 carico della parte soccombente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 762/2018, pubblicata in data 03.12.2018, il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:
- condanna a corrispondere a e la Controparte_1 P_ CP_4 somma di € 41.517,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna il IN a tenere Controparte_17
indenne dagli effetti delle statuizioni di condanna (per risarcimento danni Controparte_1
e per rifusione di spese di lite) della presente sentenza, dedotta la franchigia di € 20.000,00;
- condanna a rifondere a e le spese Controparte_1 P_ CP_4 di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
- condanna il IN a rifondere a Controparte_17 le spese di lite, liquidate in € 2.800,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con atto di citazione notificato in data 15.07.2016, e P_ CP_4
convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Lecco allegando di aver Controparte_1
subito, in data 25.04.2015, un furto nella propria abitazione, pur avendo sottoscritto un contratto per pagina 10 di 24 servizi di vigilanza con la convenuta, della quale domandavano la condanna al risarcimento dei danni subiti, pari al valore degli oggetti rubati, sull'assunto che il furto fosse dipeso da negligenza e colpa grave della società di vigilanza.
Con comparsa del 7.11.2016 si costituiva in giudizio negando ogni Controparte_1
responsabilità rispetto al furto subito dagli attori e chiedendo in ogni caso il differimento della prima udienza per la chiamata in causa, ai fini della manleva, della propria compagnia assicuratrice della Par responsabilità civile, gli Assicuratori di Londra. Pt_1
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il
[...]
quale Assicuratore dei chiedendo il rigetto Controparte_18 Pt_1 della domanda attorea ed eccependo, in ogni caso, l'inoperatività della polizza sottoscritta dalla convenuta n ragione dell'omessa informazione di circostanze rilevanti per Controparte_1 la valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 1892 c.c.
Ammessi i mezzi istruttori ed espletata prova per testi, all'udienza del 10.7.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era decisa con sentenza del tribunale di Lecco n. 762/2018 del 3.12.2018.
***
Con la predetta sentenza l'organo giudicante di primo grado, ritenuto che la società convenuta non avesse correttamente adempiuto alla prestazione ispettiva oggetto del contratto per servizi di vigilanza, condannava al risarcimento del danno patito dagli attori, quantificato, in Controparte_1 via equitativa, in complessivi € 41.517,00.
Con specifico riferimento all'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla terza chiamata, il giudice di prime cure ne rilevava l'irritualità, argomentando che l'ipotesi di annullamento del contratto prevista dall'art. 1892 c.c. per il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato presupporrebbe in realtà un'apposita domanda, in difetto della quale alla violazione della norma non potrebbe conseguire la sanzione di inoperatività invocata dalla compagnia assicuratrice. Conseguentemente condannava il IN a tenere indenne Controparte_17
dagli effetti delle statuizioni di condanna portate dalla sentenza, dedotta la Controparte_1 franchigia di € 20.000,00, rispetto alla quale l'assicurata non contestava alcunché.
In applicazione del principio di soccombenza, veniva condannata, pur con Controparte_1
diritto a essere manlevata dalla terza chiamata, a rifondere ad e le P_ CP_4
spese di lite liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, € 545,00 per spese anticipate, oltre pagina 11 di 24 rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, mentre il IN veniva a sua volta Controparte_17
condannato a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 2.800,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
***
- Avverso tale sentenza interponeva gravame il Parte_7
deducendo in particolare l'operatività dell'art. 1892 comma 1 c.c., con conseguente
[...] perdita, da parte della società assicurata, del diritto all'indennizzo, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il meccanismo di cui all'art. 1892 c.c. avrebbe potuto operare anche in assenza di un'autonoma domanda e che, in ogni caso, avrebbe taciuto Controparte_1
fatti rilevanti avvenuti prima della decorrenza del contratto di assicurazione e cioè, segnatamente,
l'avvenuto furto e la nota di contestazione ricevuta da in data 29.04.2015. P_
L'appellante principale censurava altresì la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto di poter configurare una responsabilità contrattuale in capo a Controparte_1 nonostante l'addetto alla sorveglianza avesse svolto con esattezza le prestazioni rese oggetto del
[...]
contratto.
Da ultimo, il lamentava Parte_8
l'erroneità della quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, che avrebbe affidato la relativa valutazione a elementi inidonei ad assurgere a rango di prova della proprietà, in capo ai signori
, dei preziosi di cui lamentavano il furto, nonché del loro effettivo valore. P_ CP_4
- Si costituiva nel giudizio di appello contestando la fondatezza del gravame Controparte_1
interposto dal limitatamente ai CP_18 Controparte_17 capi relativi all'inoperatività del rapporto di manleva e spiegando a sua volta appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dai signori e , P_ CP_4
sostenendo di aver in realtà correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di vigilanza.
- Si costituivano altresì nel giudizio di appello e contestando la P_ CP_4
fondatezza dei gravami avversari, di cui chiedevano il rigetto, conseguentemente instando per la conferma della sentenza appellata.
pagina 12 di 24 Con sentenza n. 2492/2021, pubblicata in data 02.08.2021, la Corte d'Appello di Milano rigettava gli appelli proposti dal e da Parte_8
confermando, con diversa motivazione, la sentenza gravata e Controparte_1 condannando l'appellante principale e l'appellante incidentale, in solido, al pagamento delle spese del grado d'appello in favore di e liquidate in € 1.960,00 per fase di P_ CP_4 studio, € 1.350,00 per fase introduttiva ed € 3.305,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1 comma 2 D.M. 55/2014 nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione e ulteriore condanna del Parte_8
a rifondere a e spese di lite liquidate.
[...] Controparte_1
Segnatamente, la Corte d'Appello reputava che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l'eccezione formulata ex art. 1892 comma 1 c.c. dalla compagnia assicuratrice fosse da ritenersi in effetti validamente sollevata, ma comunque infondata nel merito, non potendosi ravvisare nella condotta posta in essere da gli estremi della omessa dichiarazione e della Controparte_1 colpevole reticenza rilevanti ai sensi dell'art. 1892 comma 1 c.c., dovendosi invero considerare che, alla data di stipula del contratto di assicurazione, la società di vigilanza non avrebbe potuto
<presagire, dopo ben sette mesi di quiescenza, un'azione giudiziaria da parte dei signori e P_
, anche considerando che la loro comunicazione datata 29.04.2015 aveva un tenore più che CP_4 altro interlocutorio “un reclamo in merito alla gestione del primo intervento” che non poteva avere la stessa rilevanza di una espressa ed univoca richiesta risarcitoria da parte dell' . Parte_9
***
- Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione Parte_1 avendo assunto il rischio, già facente capo agli derivante dal certificato di Parte_2
assicurazione n. 1903964.
Con il primo motivo di gravame, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 comma 1 c.c., per avere la corte territoriale errato nel non ravvisare, in quella tenuta da una condotta qualificata dagli elementi prescritti dalla legge come Controparte_1 necessari ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione.
Segnatamente, la Corte territoriale avrebbe, anzitutto, errato nel sovrapporre i concetti di “sinistro” e di “circostanza”: oggetto della condotta reticente rilevante ai sensi dell'art. 1892 comma 1 c.c. non sarebbe, infatti, l'omissione della notizia della richiesta di risarcimento del danno – nella specie integrante la nozione di sinistro in quanto trattasi di polizza assicurativa del tipo claims made –, bensì
pagina 13 di 24 l'“insieme di quei fatti, che non costituiscono ancora sinistro […] ma sono di per sé suscettibili, secondo un oggettivo giudizio prognostico, di provocare future richieste di risarcimento”.
In secondo luogo, la Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere incidente, sulla genuina formazione del consenso manifestato dall'assicurazione in sede di conclusione del contratto, le lamentate reticenze, le quali avrebbero peraltro dovuto essere imputate a titolo Controparte_1
di dolo o colpa grave, in considerazione del grado di professionalità dalla stessa maturato nel settore dei servizi di vigilanza, che le consentirebbe di comprendere a pieno le finalità delle richieste informative degli Assicuratori, nonché le avvertenze riportate nel questionario somministrato.
Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente prospettava altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 1892 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe “giustificato” l'omissione informativa della società assicurata in ragione della non prevedibilità, da parte di quest'ultima, di un'azione giudiziaria “dopo ben sette mesi di quiescenza” del reclamo: ad assumere rilievo ex art. 1892 c.c. nel caso di specie non sarebbe, invero, il tempo decorso tra la ricezione del reclamo e la domanda giudiziale, bensì il brevissimo tempo (di soli due mesi) decorso tra la ricezione del reclamo
(29.04.2015) e la sottoscrizione del questionario somministrato dalla compagnia assicuratrice
(08.06.2015).
Del resto, concludeva la ricorrente, quello di fornire informazioni inerenti a circostanze rilevanti ai fini della individuazione del rischio oggetto del contratto di assicurazione non potrebbe essere interpretato come obbligo condizionato da valutazioni soggettive dell'assicurato.
- Resistevano, con due distinti controricorsi, nonché e Controparte_1 P_
CP_4
***
Con ordinanza del 18.07.2023 (numero sezionale 2206/2023 – numero raccolta generale 20997/2023), il Supremo consesso nomofilattico, ritenuti fondati ambedue i motivi di ricorso, congiuntamente trattati, annullava con rinvio la sentenza gravata.
In primo luogo, richiamata la propria pregressa giurisprudenza sul punto, la Corte di legittimità remittente precisava che l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, i quali, nell'ambito dei contratti di assicurazione fondati sul modello claims made, coincidono con tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per pagina 14 di 24 l'assicuratore necessaria al fine determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato.
In secondo luogo, la Corte di legittimità ha altresì chiarito che, per accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1892 comma 1 c.c., il giudice di appello avrebbe dovuto operare un giudizio di prognosi postuma, ex ante, al momento in cui l'assicurata ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa e accertare se, in quelle circostanze di fatto (valutando quali indici di riferimento, il tempo trascorso tra la data della stipula del contratto e la ricezione del reclamo, il contenuto del reclamo, le dichiarazioni fornite all'interno del questionario, etc.), il
“sinistro” (ossia, nella specie, la richiesta di risarcimento in conseguenza del furto consumato in abitazione vigilata dalla società fosse prevedibile, con conseguente Controparte_1
legittimo addebito a titolo di colpa. Sul punto, la Corte di legittimità remittente precisava ulteriormente che, per consolidato principio di diritto, posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, abbiano alterato in maniera determinante detta coincidenza e, conseguentemente, tratto in errore l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892
c.c., non avendo l'assicuratore l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione.
Su tali basi, il Supremo Consesso di giustizia, rilevato che nel caso di specie l'insoddisfazione circa l'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di vigilanza, manifestata dai signori e P_
nel reclamo inoltrato a in data 29.04.2015 a seguito del furto CP_4 Controparte_1
avvenuto in data 25.04.2015, si palesava con caratteristiche tali da poter essere ricompresa nel concetto di “circostanza” di cui all'art. 1892 comma 1 c.c., annullava la sentenza gravata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto, esteso anche alla regolamentazione delle spese del grado di legittimità.
***
Con atto di citazione in riassunzione nstaurava il presente Parte_1
giudizio di rinvio, riportando integralmente il contenuto del proprio precedente atto di citazione in appello e richiamando le statuizioni di cui alla sentenza rescindente della Corte di legittimità remittente, concludendo, come da foglio di precisazione delle conclusioni, per il rigetto della domanda pagina 15 di 24 di indennizzo svolta da nei suoi confronti perché inammissibile e Controparte_1
infondata per le medesime ragioni già dedotte nel precedente atto di appello, con conseguente condanna di al pagamento/restituzione di quanto versato da Controparte_1 [...]
in esecuzione della sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco e Parte_1
della sentenza n. 2493/2021 della Corte di Appello di Milano, nonché al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre a quelle del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione e a quelle dei due gradi precedenti di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio contestando la fondatezza del Controparte_1
gravame avversario e conseguentemente instando per la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2493/2021 in ordine all'operatività della polizza.
Si costituivano nel presente giudizio altresì e eccependo P_ CP_4
l'inammissibilità delle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione riguardanti il merito della sentenza n. 2493/2021 della Corte d'Appello di Milano coperto da giudicato, con conseguente rigetto delle conclusioni sub B) e sub C) di cui al medesimo atto di citazione in riassunzione e conferma nei loro confronti della sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco e della sentenza n. 2493/2021 della
Corte d'Appello di Milano.
All'udienza del 28.03.2024, verificata la costituzione delle parti, era fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 19.09.2024, rinviata, a seguito dell'applicazione fino al 31.12.2024 del consigliere istruttore designato ad altra sezione della Corte, a quella del 09.01.2025 in esito alla quale la Corte, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. Sez. VI
26.04.2017 n. 10213), il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, non dà origine ad un nuovo ed autonomo giudizio, costituendo una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Ne consegue che le parti conservano le medesime posizioni processuali che avevano nel procedimento concluso con la sentenza cassata ed il giudice investito del giudizio di rinvio in ordine ai punti e capi cassati è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto al riguardo enunciato dalla corte remittente, atteso che oggetto del giudizio di rinvio è la decisione della causa nei capi e punti cassati della sentenza di pagina 16 di 24 merito e in quelli eventualmente dipendenti, restando ferme le questioni già decise e non fatte oggetto di gravame in sede di legittimità.
Tanto premesso, procedendosi in sede di rinvio disposto dalla Corte di legittimità remittente, il thema decidedum del presente giudizio di rinvio resta individuato nel principio di diritto enunciato dal
Supremo Consesso nomofilattico, in base al quale, premesso che <l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità (Cass. n. 23961/2022)>> e che <tali – nell'ambito dei contratti di assicurazione fondati sul modello claims made – sono, quindi, tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per
l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato>>, il giudice di merito <avrebbe dovuto operare tramite un giudizio di prognosi postuma, ex ante, al momento in cui l'assicurata ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa e accertare se, in quelle circostanze di fatto (valutando quali indici di riferimento, il tempo trascorso tra la data della stipula del contratto e la ricezione del reclamo, il contenuto del reclamo, le dichiarazioni fornite all'interno del questionario, etc.), il “sinistro” (ossia, nella specie, la richiesta di risarcimento in conseguenza del furto consumato in abitazione vigilata dalla società ) fosse prevedibile, CP_1
con conseguente legittimo addebito a titolo di colpa>> (cfr. ordinanza Corte di Cassazione, pp. 10-11).
Pertanto, è nell'ambito del thema decidendum così delineato – e, dunque, circoscritto all'operatività del rapporto di manleva – che devono essere valutate le domande precisate dalla riassumente
[...]
nel foglio di precisazioni delle conclusioni, ove chiedeva il rigetto Parte_1
della domanda di indennizzo svolta da nei suoi confronti perché Controparte_1
inammissibile e infondata per le medesime ragioni già dedotte nel precedente atto di appello, con conseguente condanna di al pagamento/restituzione di quanto versato da Controparte_1
n esecuzione della sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Parte_1
Lecco e della sentenza n. 2493/2021 della Corte di Appello di Milano, nonché al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre a quelle del giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione e a quelle dei due gradi precedenti di giudizio.
Così delimitato il perimetro di cognizione del presente giudizio di rinvio, va in primis rilevato come sia ormai definitivamente acquisita al giudizio la ricostruzione fattuale della vicenda de qua, in quanto non sottoposta a gravame.
pagina 17 di 24 È pertanto dato processualmente definitivamente acquisito che, in data 25.04.2015, i signori P_
e subivano un furto presso la propria abitazione sita in Lecco, Via Ai Poggi
[...] CP_4
n. 102, nonostante con contratto stipulato in data 30.10.2013 e decorrente dal 1.01.2014 (cfr. doc. n. 2, fascicolo di primo grado gli stessi avessero incaricato Controparte_1 CP_1
della fornitura di servizi di vigilanza presso il medesimo immobile.
[...]
Parimenti acquisita, e in ogni caso documentata in atti (cfr. doc. n. 7, fascicolo I grado
[...]
), è la circostanza per la quale in data 29.04.2015 Parte_1 P_
faceva pervenire a mezzo pec a una nota di contestazione, nella quale Controparte_1
lamentava essenzialmente le modalità di gestione del primo intervento da parte della società di vigilanza, in occasione del quale la guardia giurata recatasi sul posto a seguito dell'attivazione del segnale di allarme antifurto non riscontrava alcuna anomalia e/o alcun segno di effrazione, di cui, nonostante l'allarme continuasse a scattare, la stessa si avvedeva solamente oltre un'ora più tardi.
Sul punto, va evidenziato che la responsabilità di in ordine all'evento Controparte_1 furto, in ragione dell'inadempimento della società medesima rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto per servizi di vigilanza stipulato con i signori e , è stata accertata con P_ CP_4
efficacia di giudicato attesa la mancata impugnazione dei capi della sentenza n. 2493/2021 della Corte di Appello di Milano, che hanno confermato sul punto la sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco, non oggetto del presente giudizio di rinvio circoscritto, come già evidenziato in premessa, all'operatività del rapporto di manleva.
È del pari acquisito al giudizio che del furto perpetrato, nonché della successiva nota di contestazione, non dava comunicazione alcuna a Controparte_1 Parte_1
[...
, omettendo invero di farne menzione al momento della compilazione del questionario sottoscritto in data 8.06.2015 in sede di presentazione di richiesta di assicurazione, nel quale la società di vigilanza dichiarava all'opposto “di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento” (cfr. doc. n. 6 fascicolo I grado
Parte_1
Così richiamata, per ciò che qui rileva, la ricostruzione fattuale della vicenda de qua definitivamente cristallizzatasi in giudizio, si tratta di applicare a essa i principi di diritto enunciati dal Supremo
Consesso di giustizia, segnatamente qualificando alla luce di esso la mancata comunicazione, da parte della società assicurata alla compagnia di assicurazione, dell'evento furto e della successiva nota di contestazione.
pagina 18 di 24 ***
A tali fini, il vaglio di fondatezza del gravame interposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 762/2018 del Tribunale di Lecco, devoluto a questa Corte in sede di rinvio,
[...] non può evidentemente prescindere dall'esegesi dell'art. 1892 c.c., da condursi, per l'appunto, in conformità con i principi di diritto formulati dal Supremo Consesso nomofilattico nell'ordinanza di rinvio.
Come ribadito dalla stessa Corte di legittimità remittente, l'art. 1892 comma 1 c.c. costituisce strumento di tutela fondamentale per l'assicuratore che, attesa l'aleatorietà tipica del contratto di assicurazione, fa affidamento sulle dichiarazioni dell'assicurato ai fini della valutazione del rischio e della conseguente determinazione del premio assicurativo, con la conseguenza che le circostanze da rendere oggetto di dichiarazione sono definite dalla legge in via funzionale e corrispondono a quelle che, se fossero state conosciute dall'assicuratore, non lo avrebbero determinato a contrarre ovvero avrebbero condotto alla stipula del contratto a diverse condizioni.
Così delineata la ratio dell'art. 1892 comma 1 c.c. risulta del tutto evidente che le circostanze rilevanti ivi evocate non possono essere individuate ex ante e in via tassativa, sicché, come ribadito dalla Corte di legittimità remittente, la previsione normativa è da intendersi generativa di un onere, gravante in capo all'assicurato, di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la precisazione che se, come nel caso di specie, il modello assicurativo pattuito tra le parti è di tipo claims made, tali fatti coincidono con <tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato>> (ordinanza della Corte di legittimità remittente, p. 10).
Con riferimento alla fattispecie de qua, per l'assunto, la nota di contestazione, trasmessa a mezzo pec da a cinque giorni dopo il furto, costituisce circostanza P_ Controparte_1 assolutamente rilevante ai sensi dell'art. 1892 comma 1 c.c. in quanto detto, tempestivo, reclamo, di per sé già oggettivamente sufficiente a lasciar presagire una futura pretesa risarcitoria (a nulla rilevando, nel rispetto dei termini prescrizionali, l'imminenza o meno della medesima), è elemento fortemente incisivo sul rischio assicurato, costituente l'anima del contratto assicurativo e conseguentemente decisamente incidente nella determinazione del premio.
L'idoneità di tale accadimento fattuale oggettivamente incidente sulla parametrazione del rischio assicurato, quale antecedente del sinistro, assume rilievo ancora maggiore considerata la tipologia del pagina 19 di 24 contratto assicurativo nell'economia del quale, come si è già innanzi evidenziato, il concetto di sinistro coincide proprio con la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'assicurato, la quale può ben essere anticipata da un reclamo informale.
In ordine alla imputabilità soggettiva a titolo di dolo o colpa grave, prescritta dalla norma de qua affinché alla reticenza o inesatta dichiarazione delle circostanze rilevanti ut supra determinate possa conseguire l'annullamento del contratto assicurativo, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità remittente la valutazione del giudice di merito va condotta con giudizio di prognosi postuma, ex ante, nel momento in cui l'assicurato ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa, al fine di accertare se, in quelle circostanze di fatto – nell'ambito delle quali possono assurgere a indici di riferimento il tempo trascorso tra la ricezione del reclamo e la stipula del contratto
(e non già tra l'azione giudiziale e la stipula del contratto), il contenuto del reclamo e le dichiarazioni fornite nel questionario – il sinistro fosse prevedibile.
Proprio l'assai ristretto lasso temporale intercorso tra la ricezione del reclamo (29.04.2025) e la stipula del contratto preceduta dalla compilazione del questionario (08.06.2025) rendeva, per CP_1
doverosa, ai sensi del dettato di cui all'art. 1892 comma 1 c.c., la segnalazione alla
[...]
Compagnia assicuratrice della relativa circostanza in occasione della compilazione del questionario da quest'ultima somministrato, tanto più se si considera che con la nota di contestazione – quand'anche le si volesse riconoscere un tenore interlocutorio, il quale non varrebbe tuttavia a escludere l'eventualità di una successiva azione giudiziale – era articolatamente censurato l'intervento delle guardie giurate di in occasione del primo intervento, concludendo con una dichiarazione di Controparte_1
espressa insoddisfazione per lo svolgimento della prestazione alla quale la società di vigilanza era contrattualmente obbligata, sicché, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, la prevedibilità di una futura richiesta risarcitoria non poteva certo dirsi esclusa né, tantomeno, remota.
***
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto enunciati dal Supremo Consesso nomofilattico, nel caso di specie risultano soddisfatti, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva, i presupposti cui l'art. 1892 comma 1 c.c. subordina l'annullabilità del contratto assicurativo, atteso che la circostanza non comunicata da a Controparte_1 [...]
uò essere qualificata come rilevante e che la reticenza sul punto può Parte_1
dirsi imputabile alla società assicurata quantomeno a titolo di colpa grave, da intendersi, con riferimento alla norma in parola, quale grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza pagina 20 di 24 della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni (cfr., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III n. 12086/2015). ha evidentemente omesso di dichiarare una circostanza assolutamente Controparte_1 rilevante ai sensi dell'art. 1892 comma 1 c.c., essendone la relativa assoluta rilevanza inequivocabilmente rimarcata dal questionario predisposto, in sede di richiesta di assicurazione, dalla stessa nell'ambito del quale Parte_1 Controparte_1 sottoscrivendo l'apposito modulo, dichiarava “di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento” (cfr. doc. n. 6 fascicolo I grado p. 13). Contrariamente a quanto assunto Parte_1 dalla società di vigilanza, nessuna rilevanza assume la circostanza che quest'ultima avesse selezionato risposta affermativa al quesito “Negli ultimi cinque anni Vi è mai pervenuta richiesta di risarcimento?” apponendovi manualmente a margine la dicitura, il cui significato risulta per il vero poco chiaro,
“Elenco sino al 30/06/2014. Dal 30/06/2014 in vostre mani”, atteso che il contenuto di tale elenco non
è mai stato reso oggetto, nel corso dell'intero giudizio, di specifica allegazione né, tantomeno, di prova.
All'accertamento della sussistenza, nel caso di specie, delle cause di annullamento del contratto di assicurazione di cui all'art. 1892 comma 1 c.c. consegue la fondatezza del gravame interposto da atteso che, come precisato dalla Corte di legittimità Parte_1
remittente, <posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, abbiano alterato in maniera determinante detta coincidenza e, conseguentemente, tratto in errore
l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano
l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c., non avendo l'assicuratore
l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione (Cass. n. 224/1965; Cass. n.
348/1979; Cass. n. 7456/1990)>> (cfr. ordinanza Corte di Cassazione, pp. 12-13).
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Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da vverso Parte_1
la sentenza n. 762/2018 del 03.12.2018 del Tribunale di Lecco, deve essere respinta la domanda di manleva proposta da (già nei confronti di Controparte_1 Controparte_1
pagina 21 di 24 con conseguente condanna di Parte_1 Controparte_1
alla restituzione di ogni somma corrispostale dalla predetta Compagnia assicuratrice in esecuzione dell'appellata sentenza, oltre interessi nella misura legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento all'effettivo soddisfo.
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In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che il Supremo Consesso di giustizia ha al riguardo affermato che quando la Corte di Cassazione abbia rimesso la causa al giudice del rinvio anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, il giudice del rinvio deve provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza, da applicarsi all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro singolo risultato (Cass. Civ.
Sez. II, 13.06.2018).
Nel caso di specie, la Corte di legittimità remittente ha rimesso al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, pertanto, in applicazione dei principi ora richiamati, in ragione dell'accoglimento dell'appello proposto da ei confronti di Parte_1
le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la regola della Controparte_1
soccombenza.
Ne consegue che va condannata alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
elle spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio, le quali, in ragione Parte_1 dell'attività difensiva svolta, della tipologia delle questioni e della complessità della causa, tenuto conto del valore della stessa, vanno liquidate quanto a quelle del primo grado, in € 7.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
quanto a quelle del susseguente grado di appello in € 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al giudizio per cassazione in
€ 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di rinvio in € 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Invece, quanto alla posizione di e va rilevato che gli stessi sono P_ CP_4 stati citati da tanto nel giudizio innanzi alla Corte di Parte_1
Cassazione quanto nel presente giudizio di rinvio, sebbene in ambedue le sedi i motivi di gravame pagina 22 di 24 fossero unicamente circoscritti all'operatività del rapporto di manleva, rispetto al quale i due odierni convenuti in riassunzione si collocano evidentemente in posizione di estraneità.
Ne consegue che eve essere condannata alla rifusione in Parte_1
favore di e delle spese di lite del giudizio per cassazione, che P_ CP_4 vanno liquidate in € 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge e del presente giudizio di rinvio, che vanno liquidate in € 6.500,00, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, a nulla rilevando che, nel presente giudizio di rinvio, la Compagnia assicuratrice abbia poi rinunciato alle domande erroneamente reiterate stante l'intervenuto giudicato nei loro confronti, atteso che tale rinuncia veniva formalizzata solo tramite il foglio di precisazione delle conclusioni e, dunque, quando la causa era già entrata in fase decisoria, con conseguente diritto dei signori e P_ CP_4
alla rifusione delle spese di lite relative a tutte le fasi del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, procedendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 18.07.2023 in ordine all'appello proposto da Parte_1
(già avverso la sentenza n. Parte_8
762/2018 del 03.12.2018 del Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione così provvede:
- rigetta la domanda di manleva proposta da (già Controparte_1 CP_1
nei confronti di e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_1
alla restituzione di ogni somma corrispostale dalla predetta Controparte_1 compagnia assicuratrice in esecuzione dell'appellata sentenza n. 762/2018 del 03.12.2018 del
Tribunale di Lecco oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al soddisfo;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna a rifondere le spese di lite del primo grado di giudizio, Controparte_1
del susseguente giudizio di appello, del giudizio per cassazione, nonché del presente giudizio di rinvio in favore di che liquida, quanto a quelle del Parte_1 primo grado, in € 7.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA
(se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al susseguente grado di appello in € 6.500,00
pagina 23 di 24 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, quanto a quelle relative al giudizio per cassazione in € 5.000,00 oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge e quanto a quelle relative al presente giudizio di rinvio in € 6.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
- condanna a rifondere in favore di Parte_1 P_
e le spese di lite del giudizio per cassazione, che liquida in € 5.000,00
[...] CP_4
oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge e del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 6.500,00, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
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