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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 605/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5568/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013975771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013975771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Restava contumace AdER.
Il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate Riscossione).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249013975771000, limitatamente alla sola cartella di pagamento n. 094201400240019969000, ente creditore: Regione Calabria, anno di riferimento del debito: 2009-2010, notifica: 15.05.2015, tipologia di tributo: tassa automobilistica.
Eccepiva l'illegittimità della richiesta atteso che la cartella di pagamento n. 09420140024001969000 è stata annullata nell'ambito del ricorso spiegato nell'interesse della sig.ra Ricorrente_1 ed assunto al n. 1830/20 RGR dalla sentenza n. 2765/2024, emessa dalla sez. n. 6 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Reggio Calabria il 28.05.2021.
Non si costituiva l'Agente per la Riscossione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, l'annullamento della cartella prodromica e presupposto dell'intimazione impugnata, caduca, ovviamente, l'intimazione limitatamente alla cartella annullata (la n. 09420140024001969000).
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5568/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013975771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013975771000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Restava contumace AdER.
Il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate Riscossione).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n.
09420249013975771000, limitatamente alla sola cartella di pagamento n. 094201400240019969000, ente creditore: Regione Calabria, anno di riferimento del debito: 2009-2010, notifica: 15.05.2015, tipologia di tributo: tassa automobilistica.
Eccepiva l'illegittimità della richiesta atteso che la cartella di pagamento n. 09420140024001969000 è stata annullata nell'ambito del ricorso spiegato nell'interesse della sig.ra Ricorrente_1 ed assunto al n. 1830/20 RGR dalla sentenza n. 2765/2024, emessa dalla sez. n. 6 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Reggio Calabria il 28.05.2021.
Non si costituiva l'Agente per la Riscossione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In particolare, l'annullamento della cartella prodromica e presupposto dell'intimazione impugnata, caduca, ovviamente, l'intimazione limitatamente alla cartella annullata (la n. 09420140024001969000).
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.