Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00637/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Giugni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Quarato e Teresa Ascesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, A.R.P.A. Puglia e Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR/1, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’ordinanza dirigenziale della Provincia di Brindisi n. -OMISSIS- del 20.12.2021, notificata il 24.12.2021 - recante il seguente oggetto “Discarica rifiuti solidi urbani ubicata alla -OMISSIS- in agro di Brindisi- -OMISSIS- S.p.A, (incorporante -OMISSIS- S.r.l.) - Sig. -OMISSIS- -Procedura fallimentare n. -OMISSIS-. Ordinanza di bonifica ex art. 244 D. Lvo. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, con cui è stato intimato al ricorrente l’esecuzione di interventi di bonifica del predetto sito inquinato, inclusa la ricostituzione delle garanzie finanziarie prescritte, nonché di ogni altro atto connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente il 25.10.2023:
dell’Ordinanza della Provincia di Brindisi – Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ecologia - -OMISSIS-, notificata il 27.7.2023, recante in oggetto discarica rifiuti solidi urbani ubicata alla -OMISSIS- in agro Brindisi – -OMISSIS- S.p.A. (incorporante -OMISSIS- s.r.l. – signor -OMISSIS- – procedura fallimentare n. -OMISSIS-. Esiti indagini di cui al piano di caratterizzazione finanziato con fondi P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020/Asse VI – Azione 6.2.a. Pozzo SMD - Ordinanza di bonifica ex art. 244 D.L.vo n. 152/2006 e ss. mm. ii. Prot. n. -OMISSIS- del 20.12.2021 – Diffida e di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o, comunque, ad esso collegato, ancorché non cognito, in quanto illegittimo e lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi e del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. D. Giugni per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21.02.2022 e depositato in data 22.02.2022, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale della Provincia di Brindisi n. -OMISSIS- del 20.12.2021, notificata il 24.12.2021 - recante il seguente oggetto “Discarica rifiuti solidi urbani ubicata alla -OMISSIS- in agro di Brindisi- -OMISSIS- S.p.A, (incorporante -OMISSIS- S.r.l.) - Sig. -OMISSIS- -Procedura fallimentare n. -OMISSIS-. Ordinanza di bonifica ex art. 244 D. Lvo. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”, con cui è stato intimato al ricorrente l’esecuzione di interventi di bonifica del predetto sito inquinato, inclusa la ricostituzione delle garanzie finanziarie prescritte, nonché di ogni altro atto connesso.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - INSUSSISTENZA DI OGNI PRESUPPOSTO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL DOTTOR STEFANO -OMISSIS- QUALE RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO, OVVERO QUALE PROPRIETARIO DELL’AREA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 240, 242, 250 E 253 D.LGS. N. 152/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2462, 2475 BIS E 2487 C.C. . DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.
II - PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA CURATELA DEL FALLIMENTO DI -OMISSIS- S.P.A. . VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 E DELL’ART. 104 TER L. N. 267/1942 IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 242, 250 E 253 D.LGS. N. 152/2006. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.
III - ULTERIORE PROFILO DELL’IMPOSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE RESPONSABILITÀ ESTRANEE ALLA CURATELA FALLIMENTARE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 244 D.LGS. N. 152/2006. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.
IV - OMESSO RISCONTRO DEL SUPERAMENTO DEI VALORI SOGLIA. ULTERIORE PROFILO DI VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 244 D.LGS. N. 152/2006. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO.
Il 18.03.2022 si è costituita in giudizio la Provincia di Brindisi, depositando brevi note di costituzione, chiedendo di dichiarare inammissibile o in subordine rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, ed ogni altra richiesta ex adverso formulata in quanto inammissibile ed infondata. Successivamente ha depositato delle memorie difensive, chiedendo di rigettare l’istanza cautelare ex adverso formulata perché inammissibile ed infondata per ogni altra richiesta formulata
Il 21.03.2022, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo per la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto gravato.
Con ordinanza cautelare n. 138/2022, pubblicata il 23.03.2022, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.Ritenuto che la Provincia di Brindisi abbia esaustivamente accertato che la discarica allocata nel sito oggetto dell’ordinanza di bonifica epigrafata (e dismessa da tempo) risulta essere stata, sia pure a diverso titolo e per diversi periodi, gestita dal ricorrente (a partire dal 1998), con la qualifica di amministratore o comunque soggetto gestore sostanziale del cd. fattore della produzione, stante la legale rappresentanza dello stesso della -OMISSIS- e, a seguito dell’incorporazione di quest’ultima, della -OMISSIS- S.p.A (ancora iscritta nel Registro delle Imprese e all’interno della quale il sig. -OMISSIS- è stato dal 4.3.2008 Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 19.04.2011 nominato Liquidatore della Società), nonchè della -OMISSIS- in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico della medesima Società dal 2.1.2018 (oggi -OMISSIS- S.p.A.). Da tanto discende che, verificatosi il danno ambientale, secondo il principio del “più probabile che non” allo stesso ricorrente correttamente risulta imputata, da parte della Provincia di Brindisi, la responsabilità “commissiva” del danno medesimo, non emergendo evidenti o ragionevoli cause di esclusione di tale responsabilità; Osservato che, anche nel caso di fusione per incorporazione di Società di capitali, l’acquirente subentra negli obblighi gravanti sul precedente titolare (Ad. Plen. Consiglio di Stato n. 10/2019) e, quanto alla responsabilità dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., gli amministratori in conseguenza del potere di rappresentanza generale, ai sensi dell’art. 2476 c.c. sono solidalmente responsabili verso la Società e verso terzi soggetti dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, fra cui anche gli obblighi ambientali e, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, appare evidente il ruolo attivo e gestorio svolto dal sig. -OMISSIS- senza soluzione di continuità nelle varie compagini societarie (madri e operative) che si sono succedute nel tempo; quanto alla eventuale dedotta responsabilità della Curatela fallimentare della -OMISSIS- S.p.A. a far data dal 23.7.2015 (data di dichiarazione del fallimento) sino al 12.06.2018 (data di rinuncia all’acquisizione del terreno de quo ai sensi dell’art.104 - ter L.F.), la stessa (ove esistente), comunque, “non elide la responsabilità della società o dei soggetti che, agendo per essa, hanno materialmente commesso, contribuito o agevolato la verificazione della situazione di danno o di pericolo per l’ambiente” (in tal senso Consiglio di Stato n.4383/2021), tanto più che non risulta affatto che la Curatela fallimentare (peraltro non intimata nel presente giudizio) abbia gestito o si sia intromessa in alcun modo nella gestione della discarica de qua. Considerato che, quanto alla contestata richiesta di ricostituzione delle garanzie finanziarie nella misura stabilita con le deliberazioni di Giunta Provinciale n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, l’art.9 del D. Lgs. n. 36/2003 stabilisce la necessità della prestazione, da parte del gestore della discarica, di idonee garanzie finanziarie al fine di assicurare oltre che l'attivazione e la gestione operativa della discarica, anche le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica al fine di assicurare una elevata protezione ambientale; nella fattispecie, l’escussione della polizza nei confronti del fidejussore -OMISSIS-non è andata a buon fine; Ritenuto altresì che l’accertamento dell’inquinamento della falda sottostante la discarica de qua risulta sufficientemente dimostrato da parte della Provincia di Brindisi tramite il richiamo alle analisi effettuate (nel 2017) da A.R.P.A. Puglia; Ritenuto che appare del tutto irrilevante ai fini di causa la circostanza, dedotta da parte ricorrente, secondo cui la titolarità del capitale sociale di -OMISSIS- S.p.A. sarebbe pervenuta a -OMISSIS- S.r.l nel dicembre 2018; a ciò aggiungasi che l’inquinamento accertato dalla Provincia di Brindisi appare ragionevolmente imputabile a periodi pregressi. Ritenuto che stante la ragionevolezza del costrutto argomentativo seguito dalla P.A. Provinciale, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba prevalere quello di carattere ambientale. “
Avverso quest’ultima ordinanza cautelare è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n. 2773 del 2022, ha respinto l’appello cautelare con la seguente motivazione: “Considerato che non si ravvisano i concorrenti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora stabiliti dall’art. 55, commi 1 e 9, c.p.a. per la concessione della misura cautelare richiesta in quanto:a) tutte le censure poste a sostegno del gravame non appaiono suscettibili di favorevole esame alla luce delle risultanze istruttorie in atti e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla individuazione dei soggetti – succedutisi nella proprietà dei siti interessati da contaminazioni storiche – obbligati, a vario titolo, alle misure di messa in sicurezza, caratterizzazione, analisi del rischio, bonifica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4588 del 2022, n. 3426 del 2022, n. 3424 del 2022, n. 8032 del 2021, n. 1658 del 2021, n. 2301 del 2020, ad. plen. n. 10 del 2019); b) non è stata utilmente allegata l’attualità del pregiudizio grave e irreparabile.”.
Il 28.05.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi, riportandosi al contenuto della Relazione del Settore Ambiente del 9.3.2022 e chiedendo di rigettare il ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 25.10.2023 e depositato in data 07.11.2023, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’Ordinanza della Provincia di Brindisi – Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ecologia - -OMISSIS-, notificata il 27.7.2023, recante in oggetto discarica rifiuti solidi urbani ubicata alla -OMISSIS- in agro Brindisi – -OMISSIS- S.p.A. (incorporante -OMISSIS- s.r.l. – signor -OMISSIS- – procedura fallimentare n. -OMISSIS-. Esiti indagini di cui al piano di caratterizzazione finanziato con fondi P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020/Asse VI – Azione 6.2.a. Pozzo SMD - Ordinanza di bonifica ex art. 244 D.L.vo n. 152/2006 e ss. mm. ii. Prot. n. -OMISSIS- del 20.12.2021 – Diffida e di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso o, comunque, ad esso collegato, ancorché non cognito, in quanto illegittimo e lesivo.
A sostegno dei motivi aggiunti ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 240, 242, 250 E 253 D.LGS. N. 152/2006, NONCHÉ IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2462, 2475 BIS E 2487 C.C.; ULTERIORE VIOLAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 42 ED ALL’ART. 104 TER L.F.; ULTERIORE VIOLAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 244 D.LGS. N. 152/2006; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE; ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEI PRESUPPOSTI; ECCESSO DI POTERE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; SVIAMENTO.
Il 13.03.2025, l’avv. Maria Quarato, per la Provincia di Brindisi, ha depositato una nota con la quale ha comunicato che “L’Avv. Teresa Ascesi ha rinunciato al mandato relativo al giudizio de quo e di conseguenza con il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. -OMISSIS- è stato nominato lo scrivente Avv. Maria Quarato, quale Legale dell’Ente, conferendoLe idoneo mandato con ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa o eccettuata, al fine di subentrare nel contenzioso in oggetto (…)”.
Il 13.03.2026, il Comune di Brindisi ha depositato una memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
Il 13.03.2026, il dott. -OMISSIS- ha depositato una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti.
Il 14.03.2026, la Provincia di Brindisi ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di rigettare il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché i motivi aggiunti.
Il 25.03.2026, sia la Provincia di Brindisi che la parte ricorrente hanno depositato delle memorie di replica, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti interposti in corso di causa, è sicuramente infondato nel merito e deve, quindi, essere rigettato.
Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 138/2022, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la articolata motivazione sopra riportata.
A tanto vi è solo da aggiungere che l’identificazione del responsabile costituisce un’attività doverosa in capo alla Provincia, posta a presidio del primario interesse alla rimozione della fonte dell’inquinamento, con la conseguenza che “fintanto che siffatto interesse non trovi piena soddisfazione con la completa rimozione delle passività ambientali, permane il dovere, sancito dall’art. 244, co. 2, cod. amb., di identificare il soggetto autore della contaminazione” (Tar Milano, Sez. IV, n. 1879 del 18.7.2023).
Secondo condivisibile giurisprudenza, inoltre, le disposizioni in materia di bonifica trovano applicazione anche in ipotesi di cd. contaminazioni storiche, dal momento che l’applicazione della disciplina “non avviene in via retroattiva, sanzionando ora per allora condotte risalenti e lecite al momento della loro commissione, ma pone attuale rimedio alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi” (da ultimo, C.d.S., Sez. IV, n. 7442 del 22.9.2025), e che “in materia ambientale, l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti…si basa sul criterio del << più probabile che non >>, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione (in questo senso la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019; successivamente, sez. IV, 7 gennaio 2021 n. 172). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il principio << chi inquina paga >> (che consiste nell’addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento” (C.d.S., sez. IV, n. 1776 del 21.2.2023).
Infatti, per la presunzione del nesso di causalità tra l’attività svolta e l’inquinamento “l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d’applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione" (Corte giust. UE, n. 534 del 2015; cfr. anche, in precedenza, la decisione del 9.3.2010, in causa C - 378/08)”: in definitiva, quindi “la prova può, quindi, essere data "in via diretta o indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c." (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885) e il soggetto individuato come responsabile, inoltre, "non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi" ma deve "provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento" (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 5668 del 2017)” (C.d.S., Sez. IV, n. 5506 del 25.6.2025).
Nel caso di specie, la Provincia di Brindisi, con le impugnate ordinanze ha ritenuto l’odierno ricorrente - risultato a diverso ruolo, titolare dell’area in questione, in quanto dallo stesso gestita a partire dal 1998, sia pure a diverso titolo e per diversi periodi – quale responsabile, alla luce delle verifiche effettuate secondo il soprarichiamato principio del “più probabile che non” e “chi inquina paga”, “dello stato di inquinamento dell’area di ubicazione della ex discarica dismessa (accertato con le indagini effettuate dal DAP di Brindisi dell’Arpa Puglia, con riguardo al superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nelle acque sotterranee previste dalla norma) e di non aver posto in essere alcuna misura di prevenzione necessaria, atta a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti rivenienti dalla discarica, nelle acque di falda sottostanti, mediante la realizzazione di idonei interventi di Messa in Sicurezza d’Emergenza”, così ordinandogli (tra l’altro) di attuare tutte le misure di prevenzione necessarie atte a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti, rivenienti dalla discarica dismessa e abbandonata, nelle acque di falda sottostanti mediante la realizzazione di idonei interventi di Messa in Sicurezza d’Emergenza; elaborare e presentare alla Regione Puglia, al Comune, alla Provincia e all’ARPA Puglia, per la relativa approvazione, un Piano di Caratterizzazione e un successivo progetto finalizzato all’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alle lettere p) e q) dell’art. 240 del richiamato Decreto n. 152/2006; ricostituire le garanzie finanziarie nella misura stabilita con le deliberazioni di Giunta Provinciale n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- come in premessa indicate; nominare un responsabile del sito, al fine anche di garantire l’accesso agli organi di controllo, per lo svolgimento delle attività di competenza.
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il ruolo attivo e gestorio svolto dal sig. -OMISSIS- senza soluzione di continuità nelle varie compagini societarie (madri e operative) che si sono succedute nel tempo, che erge dalle verifiche espletate dalla provincia di Brindisi dalle verifiche effettuate presso gli archivi delle competenti Camere di Commercio Industria e Artigianato interessate, per la definizione della titolarità della discarica di cui trattasi, nonché dalle visure dell’Agenzia delle Entrate-Servizi Catastali (in cui si è rilevato che le particelle nn. -OMISSIS- del Foglio di Mappa n. -OMISSIS- catasto Terreni del comune di Brindisi, sulle quali insiste la ex discarica dismessa, che risultano allo stato intestate alla -OMISSIS- a.r.l.- -OMISSIS-), costituiscono, ad avviso di questo Tribunale, elementi sufficienti a dimostrare la titolarità della gestione della discarica allocata nel sito oggetto dell’ordinanza di bonifica epigrafata (e dismessa da tempo) in capo all’odierno ricorrente, anche tenuto conto che, come già messo in evidenza dalla giurisprudenza, anche nel caso di fusione per incorporazione di Società di capitali, l’acquirente subentra negli obblighi gravanti sul precedente titolare (Ad. Plen. Consiglio di Stato n. 10/2019) e, quanto alla responsabilità dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., che gli amministratori in conseguenza del potere di rappresentanza generale, ai sensi dell’art. 2476 c.c., sono solidalmente responsabili verso la Società e verso terzi soggetti dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, fra cui anche gli obblighi ambientali.
Ne consegue che, verificatosi il danno ambientale, secondo il principio del “più probabile che non”, all’odierno ricorrente correttamente è stata imputata, da parte della Provincia di Brindisi, la responsabilità “commissiva” del danno medesimo, non emergendo evidenti o ragionevoli cause di esclusione di tale responsabilità, e ciò anche tenuto conto che – ad ogni modo - sarebbe stato onere della parte ricorrente fornire una prova liberatoria, rispetto alla quale non può essere ritenuto sufficiente ventilare – in modo del tutto generico - il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività (quali, nel caso di specie, la dichiarazione del fallimento di -OMISSIS- S.p.A. che vi è stata il 29.2.2012 ad opera del Tribunale di Napoli; la gestione dell’area già oggetto di discarica ad opera della Curatela fallimentare; la nomina di terzi quali liquidatori di -OMISSIS- S.p.A.; la cessione, alla luce del contratto del 13.12.2018, da parte di -OMISSIS- s.r.l. e del dottor -OMISSIS- in favore di altra società, denominata -OMISSIS- s.r.l., delle azioni costituenti l’intero capitale sociale di -OMISSIS- S.p.A.), bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti ed indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell’inquinamento, vieppiù considerando che “nelle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori” (C.d.S., Sez. IV, n. 4587 del 6.6.2022).
Né, al riguardo, risulta condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, se era stato avviato un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 244 del Decreto legislativo n. 152/2006, definito con Ordinanza di bonifica n. -OMISSIS-, indirizzata alla Curatela fallimentare della Società -OMISSIS- S.p.A., e se il 28.2.2018 gli Organi della procedura erano stati destinatari di un tale provvedimento (l’Ordinanza di bonifica), non poteva avere alcun rilievo la circostanza che il successivo 10.07.2018 vi era stata la decisione di non dare corso alla liquidazione dell’area già adibita a discarica, con la conseguenza che, a suo dire, ogni responsabilità era già maturata in capo agli Organi della procedura, che non potevano certo dismetterla per il tramite del provvedimento ex art. 104 ter L.F., e che, sempre secondo quanto asserito dall’odierno ricorrente, l’Ente procedente “avrebbe semmai dovuto individuare il responsabile dell’inquinamento nella Curatela del Fallimento di -OMISSIS- S.p.A., con tutto ciò che ne consegue in termini di applicazione delle disposizioni dettate dagli artt.. 242, 250 e 253 D.Lgs. n. 152/2006.” (secondo e terzo motivo di ricorso).
In senso contrario, infatti, occorre osservare che, come già messo in evidenza da questo Tribunale nella soprarichiamata ordinanza cautelare n. 138/2022, quanto alla dedotta responsabilità della Curatela fallimentare della -OMISSIS- S.p.A. a far data dal 23.07.2015 (data di dichiarazione del fallimento) sino al 12.06.2018 (data di rinuncia all’acquisizione del terreno de quo ai sensi dell’art.104 - ter L.F.), la stessa (ove esistente), comunque, “non elide la responsabilità della società o dei soggetti che, agendo per essa, hanno materialmente commesso, contribuito o agevolato la verificazione della situazione di danno o di pericolo per l’ambiente” (in tal senso Consiglio di Stato n.4383/2021), tanto più che non risulta affatto che la Curatela fallimentare abbia gestito o si sia intromessa in alcun modo nella gestione della discarica de qua, con l’aggiunta che, l’obbligazione di ripristino ambientale derivante dalla condotta inquinante costituisce un’obbligazione personale che sorge in capo al soggetto che ha causato il danno, di cui segue in via ambulatoria le sorti e le vicende, slegate dalle sorti della res e che, come affermato da condivisibile giurisprudenza, la perdita della materiale detenzione del sito non assume rilievo alcuno ai fini dell’individuazione del responsabile dell’inquinamento e non inficia la legittimità dell’ordine di messa in sicurezza e di bonifica, atteso che, in caso di inadempimento per impossibilità giuridica di intervento sul sito per fatti sopravvenuti, l’Amministrazione potrà comunque provvedere in via diretta, con diritto di rivalsa sul responsabile (cfr., C.d.S., Sez. IV, n. 1542 del 14.2.2023).
Né, infine, risulta fondata la tesi sostenuta dal ricorrente con il quarto motivo di ricorso, secondo cui, il rapporto di ARPA Puglia sarebbe risalente al 2017 e che, dunque, il requisito dedotto (la sussistenza della contaminazione) avrebbe necessitato di essere ricondotto all’attualità, se del caso per il tramite di nuove ed ulteriori indagini, e ciò in quanto, in senso contrario, occorre rilevare che, nella memoria della Provincia di Brindisi depositata in data 14.03.2026, si legge, tra l’altro, che “Con la nota del DAP di Brindisi dell’ARPA Puglia, prot. n. -OMISSIS- del 20.07.203, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con prot. n. -OMISSIS-, con la quale, tra l’altro, è stato trasmesso il Rapporto di Prova n. -OMISSIS- relativo agli esiti delle determinazioni analitiche effettuate da ARPA sul campione di acque di falda prelevate dal “Pozzo SMD” in data 15.05.2023, nonché la Relazione di validazione analitica (confronto puntuale con i risultati ottenuti dal Laboratorio di analisi incaricato dalla Provincia), si rileva che il campione di acque di falda prelevate dal pozzo SMD, risulta non conforme ai valori limite di accettabilità previsti dalla Tab. 2 dell’All. 5 alla Parte Quarta del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., per i parametri “Ferro” e “Manganese” e con valori anomali di “COD”.”, con la conseguenza che, nel caso di specie, non può essere ulteriormente messa in dubbio la sussistenza della contaminazione dell’area in questione.
Da quanto precede, dunque, emerge con ogni evidenza l’assenza dei profili di illegittimità sollevati dal ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con la conseguenza che, lo stesso, deve essere respinto perché infondato nel merito.
Per quanto attiene, invece, ai motivi aggiunti proposti in corso di causa, si rileva che, il rigetto del ricorso principale, per le ragioni sopra evidenziate, determina anche il rigetto dei motivi aggiunti, posto che, l’atto da ultimo impugnato dall’odierno ricorrente con motivi aggiunti del 25 ottobre 2023, ovverosia l’Ordinanza della Provincia di Brindisi n. -OMISSIS- del 27.07.2023, recante ad oggetto discarica rifiuti solidi urbani ubicata alla -OMISSIS- in agro Brindisi – -OMISSIS- S.p.A. (incorporante -OMISSIS- s.r.l. – signor -OMISSIS- – procedura fallimentare n. -OMISSIS-. Esiti indagini di cui al piano di caratterizzazione finanziato con fondi P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020/Asse VI – Azione 6.2.a. Pozzo SMD - Ordinanza di bonifica ex art. 244 D.L.vo n. 152/2006 e ss. mm. ii. Prot. n. -OMISSIS- del 20.12.2021, è stato impugnato per le medesime ragioni e con le medesime censure articolate nell’originario ricorso introduttivo rivolto avvero l’Ordinanza di bonifica del 20.12.2021, che, a dire del ricorrente, inficerebbe per illegittimità derivata anche la successiva ordinanza della Provincia di Brindisi n. -OMISSIS- del 27.07.2023 impugnata con motivi aggiunti, con la conseguenza che, il respingimento del ricorso introduttivo del presente giudizio, per le ragioni evidenziate, determina logicamente e conseguentemente, il respingimento, perché parimenti infondato nel merito, anche dei motivi aggiunti interposti in corso di causa.
A tanto resta solo da aggiungere che, del pari infondato, si rivela l’ulteriore assunto sollevato dalla parte ricorrente con i sopracitati motivi aggiunti, secondo cui la responsabilità dell’inquinamento sarebbe riferita al fatto che, nel periodo successivo alla cessazione dell’attività della discarica, non vi sarebbe stata l’esecuzione delle direttive impartite dall’Ente stesso, con note del 2015 e del 2016, a chi, a dire del ricorrente, all’epoca aveva la gestione dell’area stessa, ovvero la Curatela del Fallimento -OMISSIS- S.p.A. e che, sempre a dire del ricorrente, la Curatela del Fallimento di -OMISSIS- S.p.A. sarebbe individuabile quale unico soggetto responsabile, e ciò in quanto, in senso contrario. occorre osservare che, come già rilevato nell’esame del ricorso introduttivo, oltre a trovare applicazione il principio secondo cui elle materie tecnico scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori che, nel caso di specie, risultano assenti, posto che l’inquinamento accertato dalla Provincia di Brindisi appare ragionevolmente imputabile a periodi pregressi, occorre rilevare che, ad ogni modo, seppure si volesse addebitare una eventuale responsabilità alla Curatela, la stessa, comunque, “non elide la responsabilità della società o dei soggetti che, agendo per essa, hanno materialmente commesso, contribuito o agevolato la verificazione della situazione di danno o di pericolo per l’ambiente” (in tal senso Consiglio di Stato n.4383/2021).
3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere respinto.
4. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti interposti in corso di causa, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | IA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.