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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 145/2019
Pendente tra e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ed altri
[...]
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
per gli attori nessuno compare;
per l'Avv. AT Marco il quale si riporta alle note conclusive depositate ed insiste CP_1
per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
per l'Avv. Luca Zetti anche in sostituzione dell'avv.to Sara Mosconi il quale si Controparte_2 riporta alle note conclusive depositate ed insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
per l'Avv. Betti Vittorio il quale si riporta alle note conclusive depositate ed insiste per CP_3 l'accoglimento delle rassegnate conclusioni insistendo per il rigetto della domanda attorea;
Per l'Avv. Andrea Giuliani anche in sostituzione dell'avv.to Fagioli Gabriele il Controparte_4 quale si riporta alle note conclusive depositate ed insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
per l'Avv. Corrado Zaganelli sostituito dall'Avv. Silvia Ruggiero la quale si Controparte_5 riporta alle note conclusive depositate ed insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed eccepisce la tardività del deposito della sentenza da parte di , che non fa stato nei Controparte_1 confronti di Controparte_5
per l'Avv. Lorenzo Semeraro in sostituzione dell'Avv. Carlo Moroni il quale si riporta alle note CP_6 conclusive e depositate ed insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
I procuratori delle procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 17,52, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice On.
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 145/2019 promossa da:
nato a [...] [...] residente in [...], CF Parte_1 CP_2 CP_2
( e (C.F. nata a [...] il C.F._1 Parte_2 C.F._2
16.08.1948 e residente in [...]-bis ( ), entrambi CP_2 elettivamente domiciliati in , alla Via Pieve di Campo 132, presso e nello studio CP_2 dell'Avv. Alessia Nunzi che li rappresenta e difende giusta delega apposta a margine dell'atto di citazione – comunicazioni PEC all'indirizzo: Email_1
- attori
nei confronti di: di (PI.: ) in persona della omonima Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 titolare, con sede in AL AT (PG), Via Madonna del Puglia n. 11, elettivamente domiciliata in IA MB (PG), P.zza Cavour n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Marco
AT che la rappresenta ed assiste giusto mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta - comunicazioni: fax 075/8000486; PEC
Email_2
– convenuta, terza chiamata e chiamante in causa
(C.F.: ) nata a [...] [...], ivi Controparte_4 C.F._3 CP_2 residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gabriele Fagioli e dall'Avv. Andrea Giuliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in , Piazza Danti n. 7, come da procura da considerarsi in calce CP_2
pagina 2 di 22 alla comparsa di costituzione e risposta – comunicazioni: fax 075.5728162, fax 075.5837505,
PEC: Email_3
– convenuta chiamante in causa con sede legale e direzione generale in Roma, Viale Controparte_7
RE SE n. 385, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
P.IVA , in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_8 elettivamente domiciliato in Via Bartolo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Betti CP_2 dal quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti in atti – comunicazioni:
Email_4
– convenuta
(C.F. ), corrente in , in persona della Sindaca pro Controparte_2 P.IVA_4 CP_2 tempore (C.F. , domiciliata in , via Oberdan 50 Controparte_9 C.F._4 CP_2
– Avvocatura comunale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta su foglio separato, anche disgiuntamente dall'avv. Sara Mosconi e dall'avv. Luca Zetti
– convenuto e chiamante in causa con sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, Codice Controparte_10
Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano - REA P.IVA_5
Milano n. 54871, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa il suo procuratore speciale Avv. Corrado Zaganelli di , in virtù dei poteri a lui conferiti con CP_2 procura autenticata in atti, che la rappresenta e difende in giudizio ed elegge domicilio presso il suo Studio in , Via Bontempi n. 1. CP_2
- chiamata in causa
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_11 P.IVA_6 sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa per procura alle liti estesa su separato documento, dall'Avv. Carlo Moroni del Foro di Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Terni, Via RE Battisti n. 7 – comunicazioni: fax 0744.403005, PEC
Email_5
- chiamata in causa
Conclusioni per gli attori e : “... respinta e disattesa ogni avversa Parte_1 Parte_2 istanza, eccezione domanda ed allegazione
pagina 3 di 22 Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2050 c.c., ovvero 2051 c.c. ovvero 2043 c.c. la responsabilità esclusiva, ovvero prevalente e comunque nella percentuale che verrà ritenuta di giustizia, come accertata nel corso del giudizio, nella causazione del sinistro del 28.12.2016 meglio descritto in premessa, della , P.IVA Controparte_1
in persona del legale rappresentate p.t., corrente in Via Madonna del Puglia P.IVA_1
n.11, 06035 AL AT (PG) per aver omesso il rispetto delle norme fondamentali vigenti ovvero per aver creato insidia e trabocchetto con la propria condotta nonché del
in p. del Sindaco p.t. con essa in solido obbligato in qualità di titolare Controparte_2 della strada ove è accaduto il sinistro e per l'effetto
Condannare solidalmente , P.IVA Controparte_1
in persona del legale rappresentate p.t., corrente in Via Madonna del Puglia P.IVA_1
n.11, 06035 AL AT (PG) e in persona del sindaco p.t., per la Controparte_2 percentuale come sopra determinata al risarcimento di tutti i danni subiti da e Parte_1
così come descritti in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro Parte_2 al saldo;
Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2054 c.c., ovvero 2043 c.c. la responsabilità esclusiva, ovvero prevalente e comunque nella percentuale che verrà ritenuta di giustizia, come accertata nel corso del giudizio, nella causazione del sinistro del 28.12.2016 meglio descritto in premessa, , nata a [...] [...], residente in , Controparte_4 CP_2 CP_2
Via Gisa Giani n. 6 e per l'effetto
CONDANNARE C.F. e P.IV in persona del Controparte_7 P.IVA_7 legale rappresentate p.t., corrente in Via RE SE, 385, 00144 Roma, e CP_4
, nata a [...] [...], residente in [...] in
[...] CP_2 CP_2 solido obbligati per la percentuale come sopra determinata al risarcimento di tutti i danni subiti da e così come descritti in narrativa, oltre interessi e Parte_1 Parte_2 rivalutazione dal dì del sinistro al saldo
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali;
”.
Conclusioni per la parte convenuta “... Voglia l'On.le Tribunale Controparte_1 adito, e per quanto di sua competenza al G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) in rito: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'alt.
269 c.p.c;
pagina 4 di 22 2) in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'ari. 3 del d.l.
132 del 2014;
3) nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese, competenze e onorali di causa.
4) Dichiarare che la chiamata in causa, Spett.le in persona del legale CP_11 rappresentante p.t, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano sia tenuta a manlevare la convenuta , in persona della Controparte_1 omonima titolare, da ogni avversa pretesa condannando la suddetta compagnia assicurativa a rifondere alla medesima quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore o al convenuto .”. Controparte_2
Conclusioni per la parte convenuta “ … disattesa ogni Controparte_7
contraria istanza, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, o comunque non essendo ascrivibile alcuna responsabilità alla convenuta
[...]
d alla Compagnia CP_4 Controparte_7
Con conseguente condanna dell'attrice al pagamento di spese e compensi di lite.
In via meramente subordinata determinare le responsabilità delle parti convenute, con quantificazione residuale e minima a carico della convenuta ed alla Controparte_4
Compagnia Controparte_7
Con vittoria di spese o compensazione anche parziale delle stesse.”.
Conclusioni per la parte convenuta “… Nel merito: Controparte_4
In via principale:
Rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
In via riconvenzionale ed in via diretta (nei confronti del terzo chiamato): accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del conducente della Audi S6 SW targata DD963BN nella causazione dell'incidente di cui è causa e, per l'effetto, condannare la sig.ra , il sig. e la società in solido tra Parte_2 Parte_1 Controparte_10 loro come per legge, al risarcimento in favore della sig.ra dei danni Controparte_4 dalla stessa subiti e pari ad euro 12.846,67 a titolo di danno non patrimoniale, ad euro 427,00
a titolo di rimborso spese mediche sostenute, ad euro 5.736,26 a titolo di danno patrimoniale,
pagina 5 di 22 per un totale complessivo di euro 19.009,93 oltre interessi e rivalutazione e/o comunque al pagamento di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta giusta, congrua ed equa.
In via subordinata:
Rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
In via riconvenzionale ed in via diretta (nei confronti del terzo chiamato): accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della Audi S6 SW targata DD963BN, di e del nella causazione Controparte_1 Controparte_2 dell'incidente di cui è causa, nelle misure e secondo le percentuali che saranno ritenute legittime e di giustizia da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice e, per l'effetto, condannare la sig.ra
, il sig. la società - in solido tra loro come Parte_2 Parte_1 Controparte_10 per legge -, la ed il al risarcimento in Controparte_1 Controparte_2 favore della sig.ra ei danni dalla stessa subiti e pari ad euro 12.846,67 Controparte_4
a titolo di danno non patrimoniale, ad euro 427,00 a titolo di rimborso spese mediche sostenute, ad euro 5.736,26 a titolo di danno patrimoniale, per un totale complessivo di euro
19.009,93 oltre interessi e rivalutazione e/o comunque al pagamento di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta giusta, congrua ed equa.”.
Conclusioni per la parte convenuta : “… IN VIA PREGIUDIZIALE;
Controparte_2
-dichiarare improcedibile ex art. 3 DL 132/2014 la domanda avversaria non avendo controparte promosso ti procedimento di negoziazione assistita o comunque rinviare la trattazione del presente giudizio, con salvezza dei diritti di prima udienza;
IN VIA PRELIMINARE:
- autorizzare il a chiamare in causa la società Controparte_2 Controparte_12
), in persona del legale rappresentante p.t, con sede a
[...] P.IVA_1
(06035) AL AT, via Madonna del Puglia n. 11, e differire, ove ritenuto necessario, la prima udienza allo scopo di consentire alla civica amministrazione chiamante l'evocazione della predetta nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c;
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere ogni domanda attorea, in quanto infondata ed indimostrata sotto tutti i profili, oggettivo e soggettivo, nell'an e nel quantum dovendosi il sinistro ascriversi integralmente o prevalentemente alla condotta di guida del signor e/o della signora Parte_1 CP_4
;
[...]
pagina 6 di 22 IN VIA SUBORDINATA E CP_13
- accertare e dichiarare il concorso colposo del signor e/o della signora Parte_1
ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa, con Controparte_4 conseguente esclusione o proporzionale riduzione del risarcimento in ipotesi dovuto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro ai
[...] sensi degli artt. 2043, 2051 e 2050 c.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultima a rifondere il pregiudizio asseritamente patito nella vicenda dal signor anche in concorso, con Pt_1 quest'ultimo e/o con la signora;
Parte_2
IN OGNI CASO: in denegata ipotesi di accertamento, anche solo parziale, della responsabilità del
[...]
nella vicenda in parola, condannare la società CP_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere definitivamente Controparte_1 indenne da tali pretese, anche con condanna diretta di detta ditta al pagamento di tutte le somme che il fosse condannato a versare a qualunque titolo a parte attorea. CP_2
Con vittoria delle spese di lite.”.
Conclusioni per la chiamata in causa : “… contrariis reiectis Controparte_10
In via preliminare
Accertare e dichiarare le domande promosse in via riconvenzionale ed in via diretta dalla
Sig.ra sono improponibili e/o improcedibili e/o inammissibili, non Controparte_4 essendo stato correttamente proposto l'obbligatorio invito alla negoziazione assistita.
In tesi
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della F. B. Segnaletica AD di CP_1
e del nella causazione del sinistro o, in subordine, accertare e
[...] Controparte_2 dichiarare il concorso colposo anche della Sig.ra e, per l'effetto, rigettare le CP_4 domande proposte nei confronti di . Controparte_10
In ulteriore subordine
Accertare e dichiarare il prevalente concorso colposo a carico della Sig.ra
[...] ella causazione del sinistro. Accertare e dichiarare la congruità del risarcimento CP_4 già corrisposto da parte di a favore della stessa Sig.ra Controparte_10 CP_4 tenuto conto anche delle somme liquidate dall'INAIL, e per l'effetto rigettare la domanda proposta da parte della stessa Sig.ra ei confronti di CP_4 Controparte_5
pagina 7 di 22 In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto ad un ulteriore risarcimento in favore della Sig.ra accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità a Controparte_4 carico della e del , e ripartire Controparte_1 Controparte_2 conseguentemente i risarcimenti che risulteranno dovuti in proporzione alle responsabilità che saranno accertate in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare la prevalente responsabilità nella causazione del sinistro nei confronti della AD di e del , e per l'effetto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 ridurre proporzionalmente le ulteriori somme che dovesse essere liquidate in favore della
Sig.ra detratto in ogni caso l'importo già corrisposto in fase Controparte_4 stragiudiziale.
In ogni caso
Con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre il rimborso forfetario.”.
Conclusioni per la chiamata in causa “disattesa ogni contraria istanza e CP_11 deduzione:
1) in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'insussistenza, in capo alla convenuta AD di , di ogni Controparte_1 Controparte_1 responsabilità derivante dal sinistro per cui è causa;
per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande di risarcimento formulate nei suoi confronti a diverso titolo e, in via derivata, la domanda di manleva formulata nei confronti della CP_11
2) in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c., rispettivamente, dei sigg.ri , Parte_1
e nella produzione dei danni dai medesimi subiti a Parte_2 Controparte_4 diverso titolo nell'evento per cui è causa;
per l'effetto, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità concorsuale della , ridurre l'eventuale risarcimento a Controparte_1 cui sarebbe tenuta la in misura proporzionale al rispettivo grado di colpa CP_11 attribuibile ai danneggiati, eventualmente accertato all'esito dell'espletanda istruttoria.
Con condanna delle controparti soccombenti alla rifusione di compensi e spese di lite.”.
Oggetto: risarcimento danni da illecito extracontrattuale
Fatto.
pagina 8 di 22 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, e , Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la , la Sig.ra la Controparte_7 Controparte_4 [...]
ed il , chiedendo che fossero Controparte_1 Controparte_2 condannate al risarcimento del danno subito nel corso dell'incidente avvenuto tra l'autovettura Audi S6 SW tg. DD963BN, condotta dal e di proprietà della sig.ra , e Pt_1 Pt_2 la Toyota RI Tg. BV450XS, condotta dalla proprietaria . Controparte_4
Deducevano gli attori che in data 28 dicembre 2016 il signor alla guida della Audi Parte_1
S6 percorreva la Via Antinori di in in direzione Elce e che, all'altezza della rotonda, si CP_2 immetteva nella prima uscita, allorquando, compiuta la svolta, si avvedeva della presenza della Toyota RI che stava impegnando la corsia di pertinenza del all'altezza Pt_1 dell'attraversamento pedonale (davanti alla scuola materna), cosicché la collisione avveniva nella parte anteriore sinistra, per il veicolo condotto dal e nella parte anteriore Pt_1 destra, per l'autovettura Toyota RI, che veniva a sua volta sbalzata all'indietro sino a urtare un'altra auto in sosta.
L'invasione della corsia opposta al proprio senso di marcia da parte della era CP_4 dovuta all'ingombro della adiacente carreggiata di un cantiere allestito dai dipendenti della ditta , sigg.ri , Controparte_1 Controparte_14 Per_1
, , i quali stavano effettuando lavori di rifacimento della segnaletica
[...] Persona_2 orizzontale (attraversamento pedonale) sulla suddetta strada comunale, impedendo in tal modo alla Toyota RI di utilizzare la corsia di propria pertinenza per accedere alla rotonda posta in prossimità.
Il signor secondo gli attori, non si avvedeva in alcun modo della presenza dei lavori, Pt_1 stante l'assenza di apposita segnaletica e di moviere, non potendo quindi prevedere che la propria corsia fosse impegnata da altro veicolo proveniente in senso contrario, mentre la sig.ra non si avvedeva, a sua volta, della presenza della Audi, omettendo di CP_4 dargli la precedenza.
Ritenevano dunque che il sinistro fosse conseguenza di una serie di concause che avevano diversamente contribuito alla causazione dell'evento dannoso ed in dettaglio:
- che la principale, se non esclusiva, responsabilità era sicuramente da attribuirsi alla condotta colposa ex art. 2051, 2050 2043 c.c. della ditta , per avere Controparte_1 omesso di rispettare le regole e le norme di sicurezza vigenti in materia, avendo svolto i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, che determinavano l'inaccessibilità di una delle corsie di marcia, senza collocare un moviere per regolamentare la circolazione alternata, pagina 9 di 22 cosicché l'attore era del tutto inconsapevole della compromessa situazione stradale e della circostanza che la propria corsia di marcia avrebbe potuto essere occupata da altro veicolo proveniente dal lato opposto;
- che, essendo stata la strada adibita al traffico, nonostante la presenza del cantiere, doveva rispondere dei danni anche l'Ente che ne era titolare;
Controparte_2
- che, inoltre, anche la sig.ra oveva ritenersi corresponsabile del sinistro, avendo CP_4 raggiunto la rotatoria senza utilizzare la prudenza necessaria in relazione alle condizioni della strada, poiché, nell'occupare la corsia opposta al proprio senso di marcia al fine di raggiungere la rotatoria, avrebbe dovuto verificare con maggior attenzione l'entità del traffico prima di invadere la carreggiata ove era avvenuto il sinistro.
Non avendo gli attori ottenuto ristoro per i danni subiti dalla compagnia di assicurazione con la quale era in essere polizza assicurativa del veicolo Toyota RI, si CP_3 risolvevano a chiamare in giudizio anche la medesima compagnia assicuratrice, producendo copia del preventivo pari ad euro 9.897,31, cui doveva aggiungersi il danno conseguente al mancato utilizzo del mezzo durante il fermo tecnico, da quantificarsi equitativamente, oltre agli accessori di legge, rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma dovuta complessivamente e rivalutata dal dì del sinistro al saldo.
Concludevano dunque come sopra.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra la quale chiedeva, preliminarmente, di Controparte_4 essere autorizzata a chiamare in causa la e nel merito, chiedeva il Controparte_10 rigetto della domanda degli attori, nonché, in via riconvenzionale la condanna in solido dei
Sig.ri e e della al risarcimento di tutti i Parte_1 Parte_2 Controparte_10 danni dalla stessa subiti, che venivano quantificati in € 19.009,93.
In subordine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna in solido dei Sig.ri e Parte_1
, della , della e del Parte_2 Controparte_10 Controparte_1
, al risarcimento dei danni subiti, quantificati sempre in € 19.009,93. Controparte_2
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva di essere autorizzato alla Controparte_2 chiamata in causa del terzo, già convenuto, , Controparte_1 formulando contestuale domanda riconvenzionale.
Si costituivano inoltre in giudizio le convenute e Controparte_7 [...]
, che chiedeva, a sua volta, di essere autorizzata a chiamare in Controparte_1 causa la , quale propria Compagnia assicuratrice. Controparte_15
pagina 10 di 22 Autorizzate le chiamate in causa, previo differimento della udienza di comparizione delle parti, si costituivano infine nel giudizio la e la Controparte_15 Controparte_10
.
[...]
I convenuti ed i chiamati in causa rassegnavano le conclusioni riprodotte all'inizio.
La causa veniva istruita sulla base delle prove testimoniali e documentali richieste ed ammesse e, assegnata a questo giudicante, viene oggi decisa ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, come di seguito.
Diritto.
Tre specifiche circostanze appaiono rilevanti ai fini della decisione della causa.
Nel tratto di strada interessato dall'incidente che consentiva di accedere alla rotonda, posta all'incrocio tra la via Antinori e la via HI in , la corsia di destra era occupata dai CP_2 lavori di rifacimento delle strisce pedonali e, pur rimanendo libera la sola corsia di sinistra, la società incaricata del rifacimento della segnaletica orizzontale non aveva disposto la presenza di un “moviere” che potesse regolare il traffico, benché si trattasse di un percorso a senso unico alternato.
Il sig. procedeva a velocità eccessiva e non tenendo conto delle segnalazioni di Pt_1 pericolo poste sia nella strada dalla quale proveniva (via Antinori), sia in prossimità della rotonda, che sul breve tratto di strada che aveva imboccato dopo ave percorso la rotonda
(via HI), andava a collidere con l'auto della signora provocandone CP_4
l'arretramento di quest'ultima auto per oltre 11 metri.
La Toyota RI di proprietà di quest'ultima si trovava indubitabilmente, causa la presenza del cantiere e della segnaletica che le imponeva di occupare la corsia di sinistra, sulla corsia opposta di quella che avrebbe dovuto occupare normalmente.
Quanto alla dinamica dell'impatto tra la Audi S6 SW, condotta dal sig. e la Toyota RI, Pt_1 condotta dalla sig,ra sono in atti i verbali della Polizia Municipale con la CP_4 rappresentazione grafica dei luoghi e con la trascrizione delle dichiarazioni assunte, sia sul posto che a successive sommarie informazioni ed inoltre sono state assunte in corso di causa alcune testimonianze in grado di meglio chiarire i fatti.
Quanto alla necessità della presenza del “moviere”.
È ampiamente dimostrato che, sullo specifico tratto di strada interessato dall'incidente, non fosse presente il moviere e ciò emerge sia dalle spontanee dichiarazioni rese dalle persone pagina 11 di 22 presenti al momento dell'incidente che dalle sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti, come assunte dagli agenti della Polizia Municipale su delega della Procura della Repubblica.
Tuttavia, quanto all'obbligo di predisporre tale misura di sicurezza stradale, deve rilevarsi che la presenza dei movieri in prossimità dell'incrocio non era obbligatoria, ferma restando la necessità di dotare l'area interessata di idonea segnalazione.
L'art. 42 del D.P.R.16/12/1992 n.495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
Codice della Strada, dispone infatti che:
“Art. 42 (Strettoie e sensi unici alternati)
1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo
STRETTOIA in una delle tre versioni previste (figg. II.384, II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia.
2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3.
3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi:
a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA.
Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO
(fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente
l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
b) Controparte_16
Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. … (omissis) …;
c) TRANSITO ALTERNATO A EZ … (omissis) …”. CP_17
Gli operatori della società impegnata nel rifacimento delle strisce pedonali, evidentemente, anche in base alla ridotta lunghezza del cantiere, avevano ritenuto di predisporre, a presidio della sicurezza delle auto in transito, la sola segnaletica orizzontale, in alternativa all'impiego di movieri, posto che la norma ritiene tale obbligo facoltativo.
pagina 12 di 22 Del resto, la segnaletica presente in loco, sebbene integralmente rimossa successivamente al verificarsi dell'incidente prima dell'arrivo degli accertatori, per motivi legati sia al termine dei lavori che per consentire il decongestionamento del traffico conseguente all'incidente stesso, non può ritenersi inadeguata.
Non è peraltro in contestazione, da parte degli attori, la circostanza per la quale la segnaletica provvisoria predisposta dalla ditta fosse insufficiente, avendo costoro solo rappresentato che non fosse presente il . CP_16
Ampi riscontri in tal senso forniscono le dichiarazioni acquisite e le prove testimoniali esperite.
Da quanto precede consegue che sia la convenuta F.B. , che il Controparte_1
, committente dei lavori chiamato a rispondere in solido con la predetta, Controparte_2 nonché le società assicuratrici chiamate in garanzia o in manleva, debbono ritenersi indenni da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata a vario titolo nei loro confronti.
Sulla scorta di quanto precede deve pertanto ritenersi che la verifica della sussistenza della responsabilità della causazione dell'incidente non possa che essere circoscritta alla verifica del comportamento dei conducenti delle auto coinvolte, posto che la terza macchina contro la quale la Toyota era andata a collidere dopo l'arretramento provocato dal forte impatto con l'Audi S6 SW, è rimasta inerte.
La posizione delle auto fornisce, a parere di chi scrive, un rilevante elemento di valutazione se si considera che, come emerge chiaramente dalla planimetria in atti che la Polizia
Municipale ha redatto, le auto coinvolte, pur considerando la superiore massa dell'Audi, si trovavano in posizione di riposo a distanza tra loro di ben 11,40 metri, segno evidente che la velocità tenuta dal conducente era estremamente elevata e sicuramente Pt_1 incompatibile sia con la velocità di norma consentita in quel tratto (si tratta di una strada urbana) sia a maggior ragione con quella indicata dai cartelli posizionati dagli operatori prima di iniziare il rifacimento delle strisce pedonali.
Il sig. procedeva dunque a velocità eccessiva e non teneva conto delle segnalazioni di Pt_1 pericolo poste sia nella strada dalla quale proveniva (via Antinori), sia in prossimità della rotonda, che sul breve tratto di strada che aveva imboccato (via HI) dopo aver percorso la rotonda, cosicché andava inevitabilmente a collidere con l'auto della signora provocando peraltro l'arretramento di quest'ultima auto per oltre 11 metri. CP_4
È lo stesso che, nel rendere le dichiarazioni spontanee agli accertatori sopravvenuti in Pt_1 loco, ammette che una qualche segnaletica era presente: “Domanda: ha notato la pagina 13 di 22 presenza del cantiere sulla rotonda e sulla via A. HI per l'effettuazione della segnaletica stradale?
Risposta: ho notato i birilli ma non ho visto il moviere perché non c'era.
Domanda: ha visto la segnaletica mobile su via Antinori indicante il pericolo lavori e il segnale del limite della velocità?
Risposta: era presente la segnaletica ma non il moviere. ".
Ed i cartelli presenti, non solo sulla via A. HI ove si era verificato l'impatto, ma anche sulla via Antinori dalla quale il proveniva prima di immettersi sulla rotonda, indicavano Pt_1 non il comune limite di 50 km orari, ma il limite di 30 km orari.
Sul punto , dipendente della , ebbe a dichiarare: “A protezione Tes_1 Controparte_1 del nostro lavoro vi erano dei coni che delimitavano lo spazio in cui lavoravamo preceduto a distanza di 150 metri dai segnali di: "lavori in corso", "limite di velocità di 30 km/h", "divieto di sorpasso" e "strettoia".”.
Peraltro, è lo stesso attore che, si potrebbe dire lealmente, ammette in sede di Pt_1 interrogatorio formale in risposta al cap. 2): “… che lungo la via Antinori … percorsa vi era apposta la segnaletica di “lavori in corso”, “limite di velocità di 30 km/h”, “divieto di sorpasso” e “strettoia”.
Dunque la condotta tenuta dal predetto non può trovare giustificazione alcuna perché, nonostante la presenza dei cartelli statali di pericolo e dei segnali di limitazione della velocità presenti nell'intera area e persino presenti già a partire dalla via Antinori dalla quale proveniva, attraversava la rotonda a forte velocità per poi immettersi nella via HI, ove trovava già occupata la propria corsia di marcia dalla Toyota della sig.ra CP_4 costretta ad immettersi nella corsia di marcia opposta alla propria, perché occupata dal cantiere.
Il altro lavoratore impegnato nel cantiere, riferiva in proposito: “Ad un tratto ho CP_14 notato un Audi provenire dalla direzione San Galigano che marciava a velocità sostenuta tanto che gli facevo cenno con le mani di rallentare. Detto veicolo, arrivato nei pressi del cantiere, sterzava bruscamente verso sinistra al fine di evitare la delimitazione del cantiere ed accelerava in direzione della Rotatoria di Elce;
lo seguivo con lo sguardo fino a che lo stesso entrava in Rotatoria senza mai rallentare. Poco dopo ho sentito un urto forte ...”.
Quel “poco dopo” intercorso tra il momento in cui il superava il cantiere la rotatoria per Pt_1 immettersi nella via A. HI, nonostante fosse già presente sul tratto di strada già percorsa pagina 14 di 22 un altro cantiere delle stesso tipo, fa ragionevolmente supporre che se l'Audi avesse tenuto la velocità consentita l'impatto non si sarebbe verificato, poiché la RI, che aveva occupato, solo per il brevissimo tratto, la corsia opposta alla sua (il cantiere occupava lo spazio necessario al rifacimento delle strisce pedonali), avrebbe avuto il tempo sufficiente per liberarla.
E, del resto, la sig.ra on avrebbe potuto comportarsi diversamente, essendosi CP_4 attenuta alle prescrizioni imposte dalla cartellonistica stradale che le imponeva, al fine di raggiungere la rotonda verso la quale era diretta, di passare dalla propria corsia di marcia a quella opposta, che in quel momento non era occupata dall'auto del e che dunque Pt_1 era libera.
Sul punto appare inoltre significativa, al fine della verifica della eccessiva velocita tenuta dall'Audi, la prova testimoniale resa dallo stesso lavoratore come indotta dalla CP_14 difesa della medesima convenuta: “Cap. 2): “Sì, è vero” - 2)”Vero che in data 28.12.2016 alle ore 16,00 notava un veicolo Audi S6 SW targato DD963BN che, nonostante la predetta segnaletica, stava percorrendo a forte velocità la via Antinori in direzione della rotatoria di
Elce?”; Cap. 3): “Sì, è vero, ho invitato il conducente a rallentare e ad arrestarsi, gli ho dato anche l'alt” - 3)”Vero che, posto in prossimità della rotatoria di Elce e visto il sopraggiungere del veicolo Audi, invitava espressamente il conducente del predetto veicolo a rallentare la propria velocità di marcia?”; Cap. 4): “Sì, è vero” - 4)”Vero che, nonostante la presenza della segnaletica attestante l'esistenza del cantiere e nonostante il suo invito a rallentare la marcia proprio per l'esistenza del cantiere, il conducente del veicolo Audi ha sterzato verso la sua sinistra per evitare la delimitazione del cantiere e poi ha accelerato in direzione della rotatoria di Elce?”; Cap. 5): “Sì, è vero” - 5)”Vero che il conducente del veicolo Audi, nonostante la segnaletica e nonostante il suo predetto intervento, è entrato direttamente all'interno della rotatoria di Elce senza fermarsi e senza verificare che la strada fosse libera da veicoli?”; Cap. 6): “Sì, è vero” - 6)”Vero che il conducente del veicolo Audi ha attraversato la rotatoria di Elce ed ha imboccato a forte velocità la corsia di marcia in direzione di via
AN HI?”; Cap. 10): “Sì, è vero” - 10)”Vero che in particolare la corsia di marcia in senso discendente di via AN HI in direzione della rotatoria di Elce, all'altezza del civico n. 36, era interamente occupata da un cantiere stradale predisposto per il rifacimento della segnaletica orizzontale (ritinteggiatura delle strisce pedonali ivi esistenti)?”; Cap. 11):
“Sì, è vero” - 11)”Vero che tale cantiere era preceduto dalla apposizione - nella corsia discendente in direzione della rotatoria di Elce - di coni e del segnale “freccia direzionale di
pagina 15 di 22 obbligo di svolta a sinistra” i quali obbligavano i veicoli provenienti da Via Innamorati-Via
HI ad immettersi nella opposta corsia di marcia?”; Cap. 13): “Sì, è vero” - 13)”Dica il teste se, al momento di verificazione del sinistro di cui è causa, lungo via AN HI, in prossimità della rotatoria di Elce, vi era almeno uno degli un operai presenti in loco che era appositamente preposto al controllo ed alla regolazione della circolazione lungo la via
AN HI in direzione della rotatoria di Elce”; Cap. 14): “No, c'era la segnaletica di cantiere” - 14)”Vero che al momento di verificazione del sinistro di cui è causa, lungo via
AN HI, in prossimità della rotatoria di Elce, vi era solo il cartello con la freccia di obbligo di svolta a sinistra che incanalava nella adiacente corsia di marcia?”; Cap. 15): “Era chiusa sola la parte interessata che stavamo dipingendo” ADR: “il tratto chiuso era di tre metri circa” -15)”Vero che il predetto cartello incanalava i veicoli che percorrevano la via
AN HI in direzione della rotatoria di Elce in una corsia di marcia lunga diversi metri
e che terminava all'ingresso della rotatoria, all'altezza dell'attraversamento pedonale?”;
La signora presupponendo ragionevolmente che al momento in cui si è CP_4 apprestata a superare il tratto occupato dal cantiere, non aveva potuto vedere altre macchine provenire in senso opposto (l'Audi ha percorso la rotatoria a forte velocità tale da far supporre che la sua presenza non poteva essere avvertita, anche in considerazione del fatto che, dall'esame della planimetria, si può ritenere che il tratto percorso dall'Audi all'interno della rotatoria fosse di pochissimi metri e che subito dopo ha svoltato a destra per immettersi per un brevissimo tratto sulla via A. HI), per il semplice motivo che mentre si apprestava al cambio di corsia l'Audi non necessariamente stava già impegnando la rotatoria e quindi non poteva essere vista in tempo utile per evitare che la RI occupasse la corsia di marcia di sinistra.
La RI aveva infatti due sole alternative: verificare, come anche riferisce di aver fatto la conducente del veicolo, che il brevissimo spazio intercorrente tra la rotatoria e l'inizio del cantiere fosse libero da altre auto provenienti in senso opposto o, in alternativa, pur avendo verificato che non sopraggiungeva nessuno, rimanere ferma sino alla rimozione del cantiere sulla propria corsia di pertinenza, evitando di occupare la corsia opposta al proprio senso di marcia.
Dichiarava infatti la predetta agli accertatori, II giorno 28/12/2016, presso il pronto soccorso ove era stata ricoverata: "… ero diretta in via Antinori. Provenivo da via A. HI. Giunta all'altezza del civico 34 ho visto la segnaletica mobile presente sulla mia corsia di marcia indicante lavori di cantiere con la freccia di obbligo a sinistra. Non vedendo alcun veicolo pagina 16 di 22 nell'opposto senso di marcia ho impegnato l'altra corsia (nella mia oltre alla segnaletica sopracitata vi erano anche i coni sull'attraversamento) Giunto all'attraversamento pedonale ho visto un veicolo audi arrivare a forte (velocità n.d.r.) incurante dei lavori stradali e della, segnaletica. C'è stato l'urto frontale…”.
Per contro il dichiarava a sua volta nell'immediatezza del fatto: “… provenivo da via Pt_1
Antinori ero diretto in via A. HI. Giunto alla rotonda di Elce ho svoltato a destra in direzione di via A. HI. Quando ho impegnato il primo tratto della via sopracitata all'altezza dell'attraversamento pedonale ho visto un veicolo toyota yaris di fronte a me nella mia corsia. C'è stato l'urto frontale con questo veicolo. …”.
La circostanza per la quale la sig.ra non avesse visto (o potuto vedere) arrivare CP_4 nessuno dalla rotatoria è dunque confermata anche dalla dichiarazione del che, Pt_1 mentre era alla guida dell'Audi, non si avvedeva in tempo utile della presenza della RI collocata lungo il breve tratto che procede dalla rotonda al luogo dell'impatto, perché diversamente si sarebbe arrestato o quantomeno avrebbe cercato di farlo, non essendovi prove che abbia azionato il freno.
La Polizia municipale riferisce infatti che il suolo era “… asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti.” E dunque l'Audi non aveva avuto nemmeno il tempo di tentare di arrestare il veicolo ed il fatto che nessuno dei due conducenti avesse potuto avvedersi della presenza dell'altro in tempo utile per evitare l'impatto non può che essere giustificato dall'eccessiva velocità tenuta dal conducente dell'Audi.
Del resto, il si è accorto della presenza della RI, non nel momento in cui percorreva la Pt_1 rotonda, ma solo quando già aveva imboccato la via A. HI: “ho impegnato il primo tratto della via sopracitata all'altezza dell'attraversamento pedonale ho visto un veicolo toyota yaris di fronte a me nella mia corsia”, segno evidente che la repentina svolta a destra posta in essere dal conducente, unitamente all'alta velocità tenuta, incompatibile con le condizioni della strada e con la brevità del percorso che separa la rotatoria dal punto di impatto, hanno fatto sì che il non si sia accorto che la corsia alla quale accedeva era Pt_1 già occupata e, per contro, che la conducente della RI aveva iniziato, a sua volta, la propria manovra di cambio “obbligatorio” di corsia, proprio nel momento in cui il tratto di strada interessato non era occupato da altri veicoli e dunque era libero.
Ulteriore elemento che fa ritenere che la manovra di cambio di corsia posta in essere dalla sig.ra era già stata completata al momento dell'impatto (avvenuto si ripete CP_4 pagina 17 di 22 nell'immediata prossimità della rotatoria) e che dunque l'Audi era sopraggiunta all'improvviso e senza poter essere vista, è costituito dalla circostanza che le auto, nel collidere approssimativamente in corrispondenza delle strisce pedonali poste al termine della curvatura della rotonda, quasi continuità con la curva stessa, hanno subito danni rispettivamente sul lato destro la sul lato sinistro la RI, segno evidente che la RI Pt_3 aveva già percorso la via A. HI sino al limite della curva della rotatoria e che, quando è sopraggiunta l'Audi, aveva già concluso la manovra di cambio di corsia.
Peraltro l'Audi non stava “completamente” impegnando il primo tratto della via A. HI, come riferisce il ma, al contrario, si stava appena solo accingendo ad impegnarlo a Pt_1 giudicare dal punto di collisione della macchine (destro l'Audi e sinistro la RI), nonostante che in stato di quiete l'Audi si trovasse per circa due terzi sulla via, tenuto conto della necessaria prosecuzione della marcia per inerzia del veicolo successivamente all'impatto che peraltro, data la consistente differenza di massa, aveva anche fatto arretrare la RI di oltre 11 metri.
Dunque, nessuna responsabilità può ascriversi alla conducente della RI, che, obbligata dalla segnaletica presente, aveva già completato, nel rispetto della segnaletica presente, la manovra di cambio di corsia nel momento in cui il breve tratto esistente tra l'inizio della deviazione e la rotatoria era libero da altri veicoli benché, mentre superava il cantiere, sopraggiungesse a forte velocità l'Audi che la investiva: “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.” (Cass. Civ. Sez.
6-3 n.13672 del 21.05.2019.
Se dunque la convenuta e gli altri soggetti convenuti nel giudizio debbono CP_4 ritenersi esenti da colpa, la responsabilità dell'incidente va interamente ascritta al solo conducente Pt_1
Da quanto precede consegue che nulla è dovuto alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno dalle parti convenute , Controparte_4 Controparte_7 [...]
e , Controparte_1 Controparte_2
pagina 18 di 22 Allo stesso modo vanno tenute indenni dall'obbligo di risarcimento le ulteriori chiamate in causa, oltre alla medesima quanto alla chiamata in CP_11 Controparte_1 causa del Controparte_2
La responsabilità del conducente della Audi sig. nella causazione dell'incidente, oltre a Pt_1 fondare il rigetto delle domande avanzate dalla medesima parte attrice, impone di riconoscere il diritto al risarcimento dei danni in favore della sig.ra da Controparte_4 porsi a carico del sig. della sig.ra e della società Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro che vengono determinati come di seguito. Controparte_10
Quanto al danno non patrimoniale subito deve ritenersi idonea al fine della sua quantificazione la CTU medica disposta dal Giudice al tempo assegnatario della causa, che ha fornito i seguenti elementi di valutazione:
- le lesioni lamentate da parte attrice sussistono;
- Ie lesioni hanno nesso causale con l'accaduto;
- le lesioni descritte determinano postumi invalidanti in misura del 4% (quattro%);
- i giorni di inabilità temporanea sono valutabili in giorni 6 (sei) al 100%, giorni 30 (trenta) al
75%, giorni 24 (ventiquattro) al 50% e ulteriori 20 (venti) giorni al 25%.
Dette valutazioni, ritenendo questo giudicante di fare proprie le conclusioni del CTU e considerato che il consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, inducono a quantificare il danno non patrimoniale subito in € 8.844,72, comprensivo di danno morale
(33%) e di spese mediche pari ad € 427,00, calcolato sulla base degli importi previsti per la liquidazione del danno biologico, come aggiornati dal D.M. 18/07/2025, avendo la convenuta 60 anni alla data del sinistro.
Tale importo deve essere tuttavia ridotto in considerazione della avvenuta corresponsione di
€ 366,00 a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale da parte della compagnia assicurativa della e che dunque deve essere definitivamente Pt_3 Controparte_10 quantificato in € 8.508,72.
In ordine al danno patrimoniale subito dalla convenuta, come documentato (doc. n. 8 parte attesa la demolizione della Toyota RI targata BV450XS, debbono ritenersi CP_4 congrue le seguenti voci:
- di euro 305,00 quale costo sostenuto per il soccorso stradale e la custodia del mezzo;
pagina 19 di 22 - di euro 308,66 quale costo sostenuto per l'auto sostitutiva;
- di euro 90,00 quale quota del bollo auto;
- di euro 3.800,00 quale valore del veicolo al momento del fatto;
- di euro 150,00 quale costo sostenuto per la demolizione;
- di euro 352,60 quale costo sostenuto per la immatricolazione del nuovo veicolo;
per un totale complessivo di euro 5.006,26.
Altresì congrua può ritenersi la quantificazione proposta dalla parte con riferimento alla impossibilità della sig.ra di attendere alle proprie occupazioni lavorative, che CP_4 possono essere liquidate in via equitativa in ulteriori € 1.000,00.
Ai 6.006,26 euro che ne derivano, corrispondenti al danno patrimoniale subito, vanno detratti i 270,00 euro anticipati dalla per cui residuano € 5.736,26. Controparte_10
In definitiva affermarsi quindi che l'importo complessivamente risarcibile, di natura patrimoniale e non, ammonta a complessivi € 14.244,98 (€ 5.736,26 - € 8.508,72), oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria da porsi a carico degli attori e della Controparte_5
Quanto precede con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che vengono liquidate come di seguito ai sensi del D.M. 55/14 e s.m.i. coerentemente con il valore della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, domanda e deduzione disattesa:
- rigetta integralmente le domande tutte degli attori e , Parte_1 Parte_2 unitamente a quelle svolte da Controparte_10
- in accoglimento delle domande svolte dalle convenute sig.ra e Controparte_4
accerta e dichiara la responsabilità unica ed esclusiva Controparte_7 del conducente della Audi S6 SW targata DD963BN nella causazione dell'incidente di cui è causa e, per l'effetto, condanna la sig.ra , il sig. e la Parte_2 Parte_1 società in solido tra loro, al risarcimento in favore della Controparte_10 sig.ra dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa Controparte_4 subiti, come residuati dalle somme già percepite in acconto, pari ad euro € 14.244,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in accoglimento delle domande della convenuta e della Controparte_1 chiamata accerta e dichiara l'insussistenza di ogni responsabilità della CP_11 medesima convenuta derivante dal sinistro per cui è causa;
pagina 20 di 22 - in accoglimento delle domande svolte dal convenuto rigetta le Controparte_2 domande avanzate nei suoi confronti dagli attori e;
Parte_1 Parte_2
- rigetta inoltre le domande svolte dal nei confronti della società Controparte_2 [...]
; Controparte_1
- rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta
[...] nei confronti di e del CP_4 Controparte_1 CP_2
;
[...]
- pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2 Controparte_10
in solido tra loro le spese di CTU, come già separatamente liquidate;
[...]
- pone a carico a carico di , e in Parte_1 Parte_2 Controparte_10 solido tra loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore di in € Controparte_4
4.100,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e
CAP come per legge;
- pone a carico a carico di , e in Parte_1 Parte_2 Controparte_10 solido tra loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore di Controparte_7 in € 4.100,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M.
[...]
55/14, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico di , e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_10 loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore di Controparte_1 in € 4.100,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA
e CAP come per legge;
- pone a carico di , e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_10 loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore del in € 4.100,00 Controparte_2 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico di , e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_10 loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore di in € 4.100,00 per CP_11 compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra ed Controparte_2 [...]
; Controparte_1
pagina 21 di 22 - compensa integralmente le spese di lite tra ed Controparte_4 [...]
; Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra il e Controparte_2 CP_4
.
[...]
Perugia, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
pagina 22 di 22
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 145/2019
Pendente tra e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ed altri
[...]
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 12,00 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
per gli attori nessuno compare;
per l'Avv. AT Marco il quale si riporta alle note conclusive depositate ed insiste CP_1
per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
per l'Avv. Luca Zetti anche in sostituzione dell'avv.to Sara Mosconi il quale si Controparte_2 riporta alle note conclusive depositate ed insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
per l'Avv. Betti Vittorio il quale si riporta alle note conclusive depositate ed insiste per CP_3 l'accoglimento delle rassegnate conclusioni insistendo per il rigetto della domanda attorea;
Per l'Avv. Andrea Giuliani anche in sostituzione dell'avv.to Fagioli Gabriele il Controparte_4 quale si riporta alle note conclusive depositate ed insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni;
per l'Avv. Corrado Zaganelli sostituito dall'Avv. Silvia Ruggiero la quale si Controparte_5 riporta alle note conclusive depositate ed insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed eccepisce la tardività del deposito della sentenza da parte di , che non fa stato nei Controparte_1 confronti di Controparte_5
per l'Avv. Lorenzo Semeraro in sostituzione dell'Avv. Carlo Moroni il quale si riporta alle note CP_6 conclusive e depositate ed insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
I procuratori delle procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 14,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alle ore 17,52, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata, quale parte integrante del presente verbale.
Il Giudice On.
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, pronuncia e pubblica, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 145/2019 promossa da:
nato a [...] [...] residente in [...], CF Parte_1 CP_2 CP_2
( e (C.F. nata a [...] il C.F._1 Parte_2 C.F._2
16.08.1948 e residente in [...]-bis ( ), entrambi CP_2 elettivamente domiciliati in , alla Via Pieve di Campo 132, presso e nello studio CP_2 dell'Avv. Alessia Nunzi che li rappresenta e difende giusta delega apposta a margine dell'atto di citazione – comunicazioni PEC all'indirizzo: Email_1
- attori
nei confronti di: di (PI.: ) in persona della omonima Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 titolare, con sede in AL AT (PG), Via Madonna del Puglia n. 11, elettivamente domiciliata in IA MB (PG), P.zza Cavour n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Marco
AT che la rappresenta ed assiste giusto mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta - comunicazioni: fax 075/8000486; PEC
Email_2
– convenuta, terza chiamata e chiamante in causa
(C.F.: ) nata a [...] [...], ivi Controparte_4 C.F._3 CP_2 residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Gabriele Fagioli e dall'Avv. Andrea Giuliani ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in , Piazza Danti n. 7, come da procura da considerarsi in calce CP_2
pagina 2 di 22 alla comparsa di costituzione e risposta – comunicazioni: fax 075.5728162, fax 075.5837505,
PEC: Email_3
– convenuta chiamante in causa con sede legale e direzione generale in Roma, Viale Controparte_7
RE SE n. 385, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
P.IVA , in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_8 elettivamente domiciliato in Via Bartolo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Betti CP_2 dal quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti in atti – comunicazioni:
Email_4
– convenuta
(C.F. ), corrente in , in persona della Sindaca pro Controparte_2 P.IVA_4 CP_2 tempore (C.F. , domiciliata in , via Oberdan 50 Controparte_9 C.F._4 CP_2
– Avvocatura comunale, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta su foglio separato, anche disgiuntamente dall'avv. Sara Mosconi e dall'avv. Luca Zetti
– convenuto e chiamante in causa con sede legale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, Codice Controparte_10
Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano - REA P.IVA_5
Milano n. 54871, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa il suo procuratore speciale Avv. Corrado Zaganelli di , in virtù dei poteri a lui conferiti con CP_2 procura autenticata in atti, che la rappresenta e difende in giudizio ed elegge domicilio presso il suo Studio in , Via Bontempi n. 1. CP_2
- chiamata in causa
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_11 P.IVA_6 sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa per procura alle liti estesa su separato documento, dall'Avv. Carlo Moroni del Foro di Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Terni, Via RE Battisti n. 7 – comunicazioni: fax 0744.403005, PEC
Email_5
- chiamata in causa
Conclusioni per gli attori e : “... respinta e disattesa ogni avversa Parte_1 Parte_2 istanza, eccezione domanda ed allegazione
pagina 3 di 22 Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2050 c.c., ovvero 2051 c.c. ovvero 2043 c.c. la responsabilità esclusiva, ovvero prevalente e comunque nella percentuale che verrà ritenuta di giustizia, come accertata nel corso del giudizio, nella causazione del sinistro del 28.12.2016 meglio descritto in premessa, della , P.IVA Controparte_1
in persona del legale rappresentate p.t., corrente in Via Madonna del Puglia P.IVA_1
n.11, 06035 AL AT (PG) per aver omesso il rispetto delle norme fondamentali vigenti ovvero per aver creato insidia e trabocchetto con la propria condotta nonché del
in p. del Sindaco p.t. con essa in solido obbligato in qualità di titolare Controparte_2 della strada ove è accaduto il sinistro e per l'effetto
Condannare solidalmente , P.IVA Controparte_1
in persona del legale rappresentate p.t., corrente in Via Madonna del Puglia P.IVA_1
n.11, 06035 AL AT (PG) e in persona del sindaco p.t., per la Controparte_2 percentuale come sopra determinata al risarcimento di tutti i danni subiti da e Parte_1
così come descritti in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro Parte_2 al saldo;
Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2054 c.c., ovvero 2043 c.c. la responsabilità esclusiva, ovvero prevalente e comunque nella percentuale che verrà ritenuta di giustizia, come accertata nel corso del giudizio, nella causazione del sinistro del 28.12.2016 meglio descritto in premessa, , nata a [...] [...], residente in , Controparte_4 CP_2 CP_2
Via Gisa Giani n. 6 e per l'effetto
CONDANNARE C.F. e P.IV in persona del Controparte_7 P.IVA_7 legale rappresentate p.t., corrente in Via RE SE, 385, 00144 Roma, e CP_4
, nata a [...] [...], residente in [...] in
[...] CP_2 CP_2 solido obbligati per la percentuale come sopra determinata al risarcimento di tutti i danni subiti da e così come descritti in narrativa, oltre interessi e Parte_1 Parte_2 rivalutazione dal dì del sinistro al saldo
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali;
”.
Conclusioni per la parte convenuta “... Voglia l'On.le Tribunale Controparte_1 adito, e per quanto di sua competenza al G.I., disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
1) in rito: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'alt.
269 c.p.c;
pagina 4 di 22 2) in via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'ari. 3 del d.l.
132 del 2014;
3) nel merito: respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese, competenze e onorali di causa.
4) Dichiarare che la chiamata in causa, Spett.le in persona del legale CP_11 rappresentante p.t, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano sia tenuta a manlevare la convenuta , in persona della Controparte_1 omonima titolare, da ogni avversa pretesa condannando la suddetta compagnia assicurativa a rifondere alla medesima quanto sarà eventualmente tenuta a pagare all'attore o al convenuto .”. Controparte_2
Conclusioni per la parte convenuta “ … disattesa ogni Controparte_7
contraria istanza, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, o comunque non essendo ascrivibile alcuna responsabilità alla convenuta
[...]
d alla Compagnia CP_4 Controparte_7
Con conseguente condanna dell'attrice al pagamento di spese e compensi di lite.
In via meramente subordinata determinare le responsabilità delle parti convenute, con quantificazione residuale e minima a carico della convenuta ed alla Controparte_4
Compagnia Controparte_7
Con vittoria di spese o compensazione anche parziale delle stesse.”.
Conclusioni per la parte convenuta “… Nel merito: Controparte_4
In via principale:
Rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
In via riconvenzionale ed in via diretta (nei confronti del terzo chiamato): accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del conducente della Audi S6 SW targata DD963BN nella causazione dell'incidente di cui è causa e, per l'effetto, condannare la sig.ra , il sig. e la società in solido tra Parte_2 Parte_1 Controparte_10 loro come per legge, al risarcimento in favore della sig.ra dei danni Controparte_4 dalla stessa subiti e pari ad euro 12.846,67 a titolo di danno non patrimoniale, ad euro 427,00
a titolo di rimborso spese mediche sostenute, ad euro 5.736,26 a titolo di danno patrimoniale,
pagina 5 di 22 per un totale complessivo di euro 19.009,93 oltre interessi e rivalutazione e/o comunque al pagamento di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta giusta, congrua ed equa.
In via subordinata:
Rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
In via riconvenzionale ed in via diretta (nei confronti del terzo chiamato): accertare e dichiarare la responsabilità del conducente della Audi S6 SW targata DD963BN, di e del nella causazione Controparte_1 Controparte_2 dell'incidente di cui è causa, nelle misure e secondo le percentuali che saranno ritenute legittime e di giustizia da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice e, per l'effetto, condannare la sig.ra
, il sig. la società - in solido tra loro come Parte_2 Parte_1 Controparte_10 per legge -, la ed il al risarcimento in Controparte_1 Controparte_2 favore della sig.ra ei danni dalla stessa subiti e pari ad euro 12.846,67 Controparte_4
a titolo di danno non patrimoniale, ad euro 427,00 a titolo di rimborso spese mediche sostenute, ad euro 5.736,26 a titolo di danno patrimoniale, per un totale complessivo di euro
19.009,93 oltre interessi e rivalutazione e/o comunque al pagamento di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta giusta, congrua ed equa.”.
Conclusioni per la parte convenuta : “… IN VIA PREGIUDIZIALE;
Controparte_2
-dichiarare improcedibile ex art. 3 DL 132/2014 la domanda avversaria non avendo controparte promosso ti procedimento di negoziazione assistita o comunque rinviare la trattazione del presente giudizio, con salvezza dei diritti di prima udienza;
IN VIA PRELIMINARE:
- autorizzare il a chiamare in causa la società Controparte_2 Controparte_12
), in persona del legale rappresentante p.t, con sede a
[...] P.IVA_1
(06035) AL AT, via Madonna del Puglia n. 11, e differire, ove ritenuto necessario, la prima udienza allo scopo di consentire alla civica amministrazione chiamante l'evocazione della predetta nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c;
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere ogni domanda attorea, in quanto infondata ed indimostrata sotto tutti i profili, oggettivo e soggettivo, nell'an e nel quantum dovendosi il sinistro ascriversi integralmente o prevalentemente alla condotta di guida del signor e/o della signora Parte_1 CP_4
;
[...]
pagina 6 di 22 IN VIA SUBORDINATA E CP_13
- accertare e dichiarare il concorso colposo del signor e/o della signora Parte_1
ex art. 1227 c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa, con Controparte_4 conseguente esclusione o proporzionale riduzione del risarcimento in ipotesi dovuto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare la responsabilità della società Controparte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro ai
[...] sensi degli artt. 2043, 2051 e 2050 c.c. e, per l'effetto, condannare quest'ultima a rifondere il pregiudizio asseritamente patito nella vicenda dal signor anche in concorso, con Pt_1 quest'ultimo e/o con la signora;
Parte_2
IN OGNI CASO: in denegata ipotesi di accertamento, anche solo parziale, della responsabilità del
[...]
nella vicenda in parola, condannare la società CP_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere definitivamente Controparte_1 indenne da tali pretese, anche con condanna diretta di detta ditta al pagamento di tutte le somme che il fosse condannato a versare a qualunque titolo a parte attorea. CP_2
Con vittoria delle spese di lite.”.
Conclusioni per la chiamata in causa : “… contrariis reiectis Controparte_10
In via preliminare
Accertare e dichiarare le domande promosse in via riconvenzionale ed in via diretta dalla
Sig.ra sono improponibili e/o improcedibili e/o inammissibili, non Controparte_4 essendo stato correttamente proposto l'obbligatorio invito alla negoziazione assistita.
In tesi
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della F. B. Segnaletica AD di CP_1
e del nella causazione del sinistro o, in subordine, accertare e
[...] Controparte_2 dichiarare il concorso colposo anche della Sig.ra e, per l'effetto, rigettare le CP_4 domande proposte nei confronti di . Controparte_10
In ulteriore subordine
Accertare e dichiarare il prevalente concorso colposo a carico della Sig.ra
[...] ella causazione del sinistro. Accertare e dichiarare la congruità del risarcimento CP_4 già corrisposto da parte di a favore della stessa Sig.ra Controparte_10 CP_4 tenuto conto anche delle somme liquidate dall'INAIL, e per l'effetto rigettare la domanda proposta da parte della stessa Sig.ra ei confronti di CP_4 Controparte_5
pagina 7 di 22 In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto ad un ulteriore risarcimento in favore della Sig.ra accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità a Controparte_4 carico della e del , e ripartire Controparte_1 Controparte_2 conseguentemente i risarcimenti che risulteranno dovuti in proporzione alle responsabilità che saranno accertate in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata
Accertare e dichiarare la prevalente responsabilità nella causazione del sinistro nei confronti della AD di e del , e per l'effetto Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 ridurre proporzionalmente le ulteriori somme che dovesse essere liquidate in favore della
Sig.ra detratto in ogni caso l'importo già corrisposto in fase Controparte_4 stragiudiziale.
In ogni caso
Con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre il rimborso forfetario.”.
Conclusioni per la chiamata in causa “disattesa ogni contraria istanza e CP_11 deduzione:
1) in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'insussistenza, in capo alla convenuta AD di , di ogni Controparte_1 Controparte_1 responsabilità derivante dal sinistro per cui è causa;
per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande di risarcimento formulate nei suoi confronti a diverso titolo e, in via derivata, la domanda di manleva formulata nei confronti della CP_11
2) in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c., rispettivamente, dei sigg.ri , Parte_1
e nella produzione dei danni dai medesimi subiti a Parte_2 Controparte_4 diverso titolo nell'evento per cui è causa;
per l'effetto, nella denegata ipotesi di accertata responsabilità concorsuale della , ridurre l'eventuale risarcimento a Controparte_1 cui sarebbe tenuta la in misura proporzionale al rispettivo grado di colpa CP_11 attribuibile ai danneggiati, eventualmente accertato all'esito dell'espletanda istruttoria.
Con condanna delle controparti soccombenti alla rifusione di compensi e spese di lite.”.
Oggetto: risarcimento danni da illecito extracontrattuale
Fatto.
pagina 8 di 22 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, e , Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la , la Sig.ra la Controparte_7 Controparte_4 [...]
ed il , chiedendo che fossero Controparte_1 Controparte_2 condannate al risarcimento del danno subito nel corso dell'incidente avvenuto tra l'autovettura Audi S6 SW tg. DD963BN, condotta dal e di proprietà della sig.ra , e Pt_1 Pt_2 la Toyota RI Tg. BV450XS, condotta dalla proprietaria . Controparte_4
Deducevano gli attori che in data 28 dicembre 2016 il signor alla guida della Audi Parte_1
S6 percorreva la Via Antinori di in in direzione Elce e che, all'altezza della rotonda, si CP_2 immetteva nella prima uscita, allorquando, compiuta la svolta, si avvedeva della presenza della Toyota RI che stava impegnando la corsia di pertinenza del all'altezza Pt_1 dell'attraversamento pedonale (davanti alla scuola materna), cosicché la collisione avveniva nella parte anteriore sinistra, per il veicolo condotto dal e nella parte anteriore Pt_1 destra, per l'autovettura Toyota RI, che veniva a sua volta sbalzata all'indietro sino a urtare un'altra auto in sosta.
L'invasione della corsia opposta al proprio senso di marcia da parte della era CP_4 dovuta all'ingombro della adiacente carreggiata di un cantiere allestito dai dipendenti della ditta , sigg.ri , Controparte_1 Controparte_14 Per_1
, , i quali stavano effettuando lavori di rifacimento della segnaletica
[...] Persona_2 orizzontale (attraversamento pedonale) sulla suddetta strada comunale, impedendo in tal modo alla Toyota RI di utilizzare la corsia di propria pertinenza per accedere alla rotonda posta in prossimità.
Il signor secondo gli attori, non si avvedeva in alcun modo della presenza dei lavori, Pt_1 stante l'assenza di apposita segnaletica e di moviere, non potendo quindi prevedere che la propria corsia fosse impegnata da altro veicolo proveniente in senso contrario, mentre la sig.ra non si avvedeva, a sua volta, della presenza della Audi, omettendo di CP_4 dargli la precedenza.
Ritenevano dunque che il sinistro fosse conseguenza di una serie di concause che avevano diversamente contribuito alla causazione dell'evento dannoso ed in dettaglio:
- che la principale, se non esclusiva, responsabilità era sicuramente da attribuirsi alla condotta colposa ex art. 2051, 2050 2043 c.c. della ditta , per avere Controparte_1 omesso di rispettare le regole e le norme di sicurezza vigenti in materia, avendo svolto i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, che determinavano l'inaccessibilità di una delle corsie di marcia, senza collocare un moviere per regolamentare la circolazione alternata, pagina 9 di 22 cosicché l'attore era del tutto inconsapevole della compromessa situazione stradale e della circostanza che la propria corsia di marcia avrebbe potuto essere occupata da altro veicolo proveniente dal lato opposto;
- che, essendo stata la strada adibita al traffico, nonostante la presenza del cantiere, doveva rispondere dei danni anche l'Ente che ne era titolare;
Controparte_2
- che, inoltre, anche la sig.ra oveva ritenersi corresponsabile del sinistro, avendo CP_4 raggiunto la rotatoria senza utilizzare la prudenza necessaria in relazione alle condizioni della strada, poiché, nell'occupare la corsia opposta al proprio senso di marcia al fine di raggiungere la rotatoria, avrebbe dovuto verificare con maggior attenzione l'entità del traffico prima di invadere la carreggiata ove era avvenuto il sinistro.
Non avendo gli attori ottenuto ristoro per i danni subiti dalla compagnia di assicurazione con la quale era in essere polizza assicurativa del veicolo Toyota RI, si CP_3 risolvevano a chiamare in giudizio anche la medesima compagnia assicuratrice, producendo copia del preventivo pari ad euro 9.897,31, cui doveva aggiungersi il danno conseguente al mancato utilizzo del mezzo durante il fermo tecnico, da quantificarsi equitativamente, oltre agli accessori di legge, rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma dovuta complessivamente e rivalutata dal dì del sinistro al saldo.
Concludevano dunque come sopra.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra la quale chiedeva, preliminarmente, di Controparte_4 essere autorizzata a chiamare in causa la e nel merito, chiedeva il Controparte_10 rigetto della domanda degli attori, nonché, in via riconvenzionale la condanna in solido dei
Sig.ri e e della al risarcimento di tutti i Parte_1 Parte_2 Controparte_10 danni dalla stessa subiti, che venivano quantificati in € 19.009,93.
In subordine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna in solido dei Sig.ri e Parte_1
, della , della e del Parte_2 Controparte_10 Controparte_1
, al risarcimento dei danni subiti, quantificati sempre in € 19.009,93. Controparte_2
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva di essere autorizzato alla Controparte_2 chiamata in causa del terzo, già convenuto, , Controparte_1 formulando contestuale domanda riconvenzionale.
Si costituivano inoltre in giudizio le convenute e Controparte_7 [...]
, che chiedeva, a sua volta, di essere autorizzata a chiamare in Controparte_1 causa la , quale propria Compagnia assicuratrice. Controparte_15
pagina 10 di 22 Autorizzate le chiamate in causa, previo differimento della udienza di comparizione delle parti, si costituivano infine nel giudizio la e la Controparte_15 Controparte_10
.
[...]
I convenuti ed i chiamati in causa rassegnavano le conclusioni riprodotte all'inizio.
La causa veniva istruita sulla base delle prove testimoniali e documentali richieste ed ammesse e, assegnata a questo giudicante, viene oggi decisa ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, come di seguito.
Diritto.
Tre specifiche circostanze appaiono rilevanti ai fini della decisione della causa.
Nel tratto di strada interessato dall'incidente che consentiva di accedere alla rotonda, posta all'incrocio tra la via Antinori e la via HI in , la corsia di destra era occupata dai CP_2 lavori di rifacimento delle strisce pedonali e, pur rimanendo libera la sola corsia di sinistra, la società incaricata del rifacimento della segnaletica orizzontale non aveva disposto la presenza di un “moviere” che potesse regolare il traffico, benché si trattasse di un percorso a senso unico alternato.
Il sig. procedeva a velocità eccessiva e non tenendo conto delle segnalazioni di Pt_1 pericolo poste sia nella strada dalla quale proveniva (via Antinori), sia in prossimità della rotonda, che sul breve tratto di strada che aveva imboccato dopo ave percorso la rotonda
(via HI), andava a collidere con l'auto della signora provocandone CP_4
l'arretramento di quest'ultima auto per oltre 11 metri.
La Toyota RI di proprietà di quest'ultima si trovava indubitabilmente, causa la presenza del cantiere e della segnaletica che le imponeva di occupare la corsia di sinistra, sulla corsia opposta di quella che avrebbe dovuto occupare normalmente.
Quanto alla dinamica dell'impatto tra la Audi S6 SW, condotta dal sig. e la Toyota RI, Pt_1 condotta dalla sig,ra sono in atti i verbali della Polizia Municipale con la CP_4 rappresentazione grafica dei luoghi e con la trascrizione delle dichiarazioni assunte, sia sul posto che a successive sommarie informazioni ed inoltre sono state assunte in corso di causa alcune testimonianze in grado di meglio chiarire i fatti.
Quanto alla necessità della presenza del “moviere”.
È ampiamente dimostrato che, sullo specifico tratto di strada interessato dall'incidente, non fosse presente il moviere e ciò emerge sia dalle spontanee dichiarazioni rese dalle persone pagina 11 di 22 presenti al momento dell'incidente che dalle sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti, come assunte dagli agenti della Polizia Municipale su delega della Procura della Repubblica.
Tuttavia, quanto all'obbligo di predisporre tale misura di sicurezza stradale, deve rilevarsi che la presenza dei movieri in prossimità dell'incrocio non era obbligatoria, ferma restando la necessità di dotare l'area interessata di idonea segnalazione.
L'art. 42 del D.P.R.16/12/1992 n.495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
Codice della Strada, dispone infatti che:
“Art. 42 (Strettoie e sensi unici alternati)
1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo
STRETTOIA in una delle tre versioni previste (figg. II.384, II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia.
2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3.
3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi:
a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA.
Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO
(fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente
l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
b) Controparte_16
Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. … (omissis) …;
c) TRANSITO ALTERNATO A EZ … (omissis) …”. CP_17
Gli operatori della società impegnata nel rifacimento delle strisce pedonali, evidentemente, anche in base alla ridotta lunghezza del cantiere, avevano ritenuto di predisporre, a presidio della sicurezza delle auto in transito, la sola segnaletica orizzontale, in alternativa all'impiego di movieri, posto che la norma ritiene tale obbligo facoltativo.
pagina 12 di 22 Del resto, la segnaletica presente in loco, sebbene integralmente rimossa successivamente al verificarsi dell'incidente prima dell'arrivo degli accertatori, per motivi legati sia al termine dei lavori che per consentire il decongestionamento del traffico conseguente all'incidente stesso, non può ritenersi inadeguata.
Non è peraltro in contestazione, da parte degli attori, la circostanza per la quale la segnaletica provvisoria predisposta dalla ditta fosse insufficiente, avendo costoro solo rappresentato che non fosse presente il . CP_16
Ampi riscontri in tal senso forniscono le dichiarazioni acquisite e le prove testimoniali esperite.
Da quanto precede consegue che sia la convenuta F.B. , che il Controparte_1
, committente dei lavori chiamato a rispondere in solido con la predetta, Controparte_2 nonché le società assicuratrici chiamate in garanzia o in manleva, debbono ritenersi indenni da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata a vario titolo nei loro confronti.
Sulla scorta di quanto precede deve pertanto ritenersi che la verifica della sussistenza della responsabilità della causazione dell'incidente non possa che essere circoscritta alla verifica del comportamento dei conducenti delle auto coinvolte, posto che la terza macchina contro la quale la Toyota era andata a collidere dopo l'arretramento provocato dal forte impatto con l'Audi S6 SW, è rimasta inerte.
La posizione delle auto fornisce, a parere di chi scrive, un rilevante elemento di valutazione se si considera che, come emerge chiaramente dalla planimetria in atti che la Polizia
Municipale ha redatto, le auto coinvolte, pur considerando la superiore massa dell'Audi, si trovavano in posizione di riposo a distanza tra loro di ben 11,40 metri, segno evidente che la velocità tenuta dal conducente era estremamente elevata e sicuramente Pt_1 incompatibile sia con la velocità di norma consentita in quel tratto (si tratta di una strada urbana) sia a maggior ragione con quella indicata dai cartelli posizionati dagli operatori prima di iniziare il rifacimento delle strisce pedonali.
Il sig. procedeva dunque a velocità eccessiva e non teneva conto delle segnalazioni di Pt_1 pericolo poste sia nella strada dalla quale proveniva (via Antinori), sia in prossimità della rotonda, che sul breve tratto di strada che aveva imboccato (via HI) dopo aver percorso la rotonda, cosicché andava inevitabilmente a collidere con l'auto della signora provocando peraltro l'arretramento di quest'ultima auto per oltre 11 metri. CP_4
È lo stesso che, nel rendere le dichiarazioni spontanee agli accertatori sopravvenuti in Pt_1 loco, ammette che una qualche segnaletica era presente: “Domanda: ha notato la pagina 13 di 22 presenza del cantiere sulla rotonda e sulla via A. HI per l'effettuazione della segnaletica stradale?
Risposta: ho notato i birilli ma non ho visto il moviere perché non c'era.
Domanda: ha visto la segnaletica mobile su via Antinori indicante il pericolo lavori e il segnale del limite della velocità?
Risposta: era presente la segnaletica ma non il moviere. ".
Ed i cartelli presenti, non solo sulla via A. HI ove si era verificato l'impatto, ma anche sulla via Antinori dalla quale il proveniva prima di immettersi sulla rotonda, indicavano Pt_1 non il comune limite di 50 km orari, ma il limite di 30 km orari.
Sul punto , dipendente della , ebbe a dichiarare: “A protezione Tes_1 Controparte_1 del nostro lavoro vi erano dei coni che delimitavano lo spazio in cui lavoravamo preceduto a distanza di 150 metri dai segnali di: "lavori in corso", "limite di velocità di 30 km/h", "divieto di sorpasso" e "strettoia".”.
Peraltro, è lo stesso attore che, si potrebbe dire lealmente, ammette in sede di Pt_1 interrogatorio formale in risposta al cap. 2): “… che lungo la via Antinori … percorsa vi era apposta la segnaletica di “lavori in corso”, “limite di velocità di 30 km/h”, “divieto di sorpasso” e “strettoia”.
Dunque la condotta tenuta dal predetto non può trovare giustificazione alcuna perché, nonostante la presenza dei cartelli statali di pericolo e dei segnali di limitazione della velocità presenti nell'intera area e persino presenti già a partire dalla via Antinori dalla quale proveniva, attraversava la rotonda a forte velocità per poi immettersi nella via HI, ove trovava già occupata la propria corsia di marcia dalla Toyota della sig.ra CP_4 costretta ad immettersi nella corsia di marcia opposta alla propria, perché occupata dal cantiere.
Il altro lavoratore impegnato nel cantiere, riferiva in proposito: “Ad un tratto ho CP_14 notato un Audi provenire dalla direzione San Galigano che marciava a velocità sostenuta tanto che gli facevo cenno con le mani di rallentare. Detto veicolo, arrivato nei pressi del cantiere, sterzava bruscamente verso sinistra al fine di evitare la delimitazione del cantiere ed accelerava in direzione della Rotatoria di Elce;
lo seguivo con lo sguardo fino a che lo stesso entrava in Rotatoria senza mai rallentare. Poco dopo ho sentito un urto forte ...”.
Quel “poco dopo” intercorso tra il momento in cui il superava il cantiere la rotatoria per Pt_1 immettersi nella via A. HI, nonostante fosse già presente sul tratto di strada già percorsa pagina 14 di 22 un altro cantiere delle stesso tipo, fa ragionevolmente supporre che se l'Audi avesse tenuto la velocità consentita l'impatto non si sarebbe verificato, poiché la RI, che aveva occupato, solo per il brevissimo tratto, la corsia opposta alla sua (il cantiere occupava lo spazio necessario al rifacimento delle strisce pedonali), avrebbe avuto il tempo sufficiente per liberarla.
E, del resto, la sig.ra on avrebbe potuto comportarsi diversamente, essendosi CP_4 attenuta alle prescrizioni imposte dalla cartellonistica stradale che le imponeva, al fine di raggiungere la rotonda verso la quale era diretta, di passare dalla propria corsia di marcia a quella opposta, che in quel momento non era occupata dall'auto del e che dunque Pt_1 era libera.
Sul punto appare inoltre significativa, al fine della verifica della eccessiva velocita tenuta dall'Audi, la prova testimoniale resa dallo stesso lavoratore come indotta dalla CP_14 difesa della medesima convenuta: “Cap. 2): “Sì, è vero” - 2)”Vero che in data 28.12.2016 alle ore 16,00 notava un veicolo Audi S6 SW targato DD963BN che, nonostante la predetta segnaletica, stava percorrendo a forte velocità la via Antinori in direzione della rotatoria di
Elce?”; Cap. 3): “Sì, è vero, ho invitato il conducente a rallentare e ad arrestarsi, gli ho dato anche l'alt” - 3)”Vero che, posto in prossimità della rotatoria di Elce e visto il sopraggiungere del veicolo Audi, invitava espressamente il conducente del predetto veicolo a rallentare la propria velocità di marcia?”; Cap. 4): “Sì, è vero” - 4)”Vero che, nonostante la presenza della segnaletica attestante l'esistenza del cantiere e nonostante il suo invito a rallentare la marcia proprio per l'esistenza del cantiere, il conducente del veicolo Audi ha sterzato verso la sua sinistra per evitare la delimitazione del cantiere e poi ha accelerato in direzione della rotatoria di Elce?”; Cap. 5): “Sì, è vero” - 5)”Vero che il conducente del veicolo Audi, nonostante la segnaletica e nonostante il suo predetto intervento, è entrato direttamente all'interno della rotatoria di Elce senza fermarsi e senza verificare che la strada fosse libera da veicoli?”; Cap. 6): “Sì, è vero” - 6)”Vero che il conducente del veicolo Audi ha attraversato la rotatoria di Elce ed ha imboccato a forte velocità la corsia di marcia in direzione di via
AN HI?”; Cap. 10): “Sì, è vero” - 10)”Vero che in particolare la corsia di marcia in senso discendente di via AN HI in direzione della rotatoria di Elce, all'altezza del civico n. 36, era interamente occupata da un cantiere stradale predisposto per il rifacimento della segnaletica orizzontale (ritinteggiatura delle strisce pedonali ivi esistenti)?”; Cap. 11):
“Sì, è vero” - 11)”Vero che tale cantiere era preceduto dalla apposizione - nella corsia discendente in direzione della rotatoria di Elce - di coni e del segnale “freccia direzionale di
pagina 15 di 22 obbligo di svolta a sinistra” i quali obbligavano i veicoli provenienti da Via Innamorati-Via
HI ad immettersi nella opposta corsia di marcia?”; Cap. 13): “Sì, è vero” - 13)”Dica il teste se, al momento di verificazione del sinistro di cui è causa, lungo via AN HI, in prossimità della rotatoria di Elce, vi era almeno uno degli un operai presenti in loco che era appositamente preposto al controllo ed alla regolazione della circolazione lungo la via
AN HI in direzione della rotatoria di Elce”; Cap. 14): “No, c'era la segnaletica di cantiere” - 14)”Vero che al momento di verificazione del sinistro di cui è causa, lungo via
AN HI, in prossimità della rotatoria di Elce, vi era solo il cartello con la freccia di obbligo di svolta a sinistra che incanalava nella adiacente corsia di marcia?”; Cap. 15): “Era chiusa sola la parte interessata che stavamo dipingendo” ADR: “il tratto chiuso era di tre metri circa” -15)”Vero che il predetto cartello incanalava i veicoli che percorrevano la via
AN HI in direzione della rotatoria di Elce in una corsia di marcia lunga diversi metri
e che terminava all'ingresso della rotatoria, all'altezza dell'attraversamento pedonale?”;
La signora presupponendo ragionevolmente che al momento in cui si è CP_4 apprestata a superare il tratto occupato dal cantiere, non aveva potuto vedere altre macchine provenire in senso opposto (l'Audi ha percorso la rotatoria a forte velocità tale da far supporre che la sua presenza non poteva essere avvertita, anche in considerazione del fatto che, dall'esame della planimetria, si può ritenere che il tratto percorso dall'Audi all'interno della rotatoria fosse di pochissimi metri e che subito dopo ha svoltato a destra per immettersi per un brevissimo tratto sulla via A. HI), per il semplice motivo che mentre si apprestava al cambio di corsia l'Audi non necessariamente stava già impegnando la rotatoria e quindi non poteva essere vista in tempo utile per evitare che la RI occupasse la corsia di marcia di sinistra.
La RI aveva infatti due sole alternative: verificare, come anche riferisce di aver fatto la conducente del veicolo, che il brevissimo spazio intercorrente tra la rotatoria e l'inizio del cantiere fosse libero da altre auto provenienti in senso opposto o, in alternativa, pur avendo verificato che non sopraggiungeva nessuno, rimanere ferma sino alla rimozione del cantiere sulla propria corsia di pertinenza, evitando di occupare la corsia opposta al proprio senso di marcia.
Dichiarava infatti la predetta agli accertatori, II giorno 28/12/2016, presso il pronto soccorso ove era stata ricoverata: "… ero diretta in via Antinori. Provenivo da via A. HI. Giunta all'altezza del civico 34 ho visto la segnaletica mobile presente sulla mia corsia di marcia indicante lavori di cantiere con la freccia di obbligo a sinistra. Non vedendo alcun veicolo pagina 16 di 22 nell'opposto senso di marcia ho impegnato l'altra corsia (nella mia oltre alla segnaletica sopracitata vi erano anche i coni sull'attraversamento) Giunto all'attraversamento pedonale ho visto un veicolo audi arrivare a forte (velocità n.d.r.) incurante dei lavori stradali e della, segnaletica. C'è stato l'urto frontale…”.
Per contro il dichiarava a sua volta nell'immediatezza del fatto: “… provenivo da via Pt_1
Antinori ero diretto in via A. HI. Giunto alla rotonda di Elce ho svoltato a destra in direzione di via A. HI. Quando ho impegnato il primo tratto della via sopracitata all'altezza dell'attraversamento pedonale ho visto un veicolo toyota yaris di fronte a me nella mia corsia. C'è stato l'urto frontale con questo veicolo. …”.
La circostanza per la quale la sig.ra non avesse visto (o potuto vedere) arrivare CP_4 nessuno dalla rotatoria è dunque confermata anche dalla dichiarazione del che, Pt_1 mentre era alla guida dell'Audi, non si avvedeva in tempo utile della presenza della RI collocata lungo il breve tratto che procede dalla rotonda al luogo dell'impatto, perché diversamente si sarebbe arrestato o quantomeno avrebbe cercato di farlo, non essendovi prove che abbia azionato il freno.
La Polizia municipale riferisce infatti che il suolo era “… asciutto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli coinvolti.” E dunque l'Audi non aveva avuto nemmeno il tempo di tentare di arrestare il veicolo ed il fatto che nessuno dei due conducenti avesse potuto avvedersi della presenza dell'altro in tempo utile per evitare l'impatto non può che essere giustificato dall'eccessiva velocità tenuta dal conducente dell'Audi.
Del resto, il si è accorto della presenza della RI, non nel momento in cui percorreva la Pt_1 rotonda, ma solo quando già aveva imboccato la via A. HI: “ho impegnato il primo tratto della via sopracitata all'altezza dell'attraversamento pedonale ho visto un veicolo toyota yaris di fronte a me nella mia corsia”, segno evidente che la repentina svolta a destra posta in essere dal conducente, unitamente all'alta velocità tenuta, incompatibile con le condizioni della strada e con la brevità del percorso che separa la rotatoria dal punto di impatto, hanno fatto sì che il non si sia accorto che la corsia alla quale accedeva era Pt_1 già occupata e, per contro, che la conducente della RI aveva iniziato, a sua volta, la propria manovra di cambio “obbligatorio” di corsia, proprio nel momento in cui il tratto di strada interessato non era occupato da altri veicoli e dunque era libero.
Ulteriore elemento che fa ritenere che la manovra di cambio di corsia posta in essere dalla sig.ra era già stata completata al momento dell'impatto (avvenuto si ripete CP_4 pagina 17 di 22 nell'immediata prossimità della rotatoria) e che dunque l'Audi era sopraggiunta all'improvviso e senza poter essere vista, è costituito dalla circostanza che le auto, nel collidere approssimativamente in corrispondenza delle strisce pedonali poste al termine della curvatura della rotonda, quasi continuità con la curva stessa, hanno subito danni rispettivamente sul lato destro la sul lato sinistro la RI, segno evidente che la RI Pt_3 aveva già percorso la via A. HI sino al limite della curva della rotatoria e che, quando è sopraggiunta l'Audi, aveva già concluso la manovra di cambio di corsia.
Peraltro l'Audi non stava “completamente” impegnando il primo tratto della via A. HI, come riferisce il ma, al contrario, si stava appena solo accingendo ad impegnarlo a Pt_1 giudicare dal punto di collisione della macchine (destro l'Audi e sinistro la RI), nonostante che in stato di quiete l'Audi si trovasse per circa due terzi sulla via, tenuto conto della necessaria prosecuzione della marcia per inerzia del veicolo successivamente all'impatto che peraltro, data la consistente differenza di massa, aveva anche fatto arretrare la RI di oltre 11 metri.
Dunque, nessuna responsabilità può ascriversi alla conducente della RI, che, obbligata dalla segnaletica presente, aveva già completato, nel rispetto della segnaletica presente, la manovra di cambio di corsia nel momento in cui il breve tratto esistente tra l'inizio della deviazione e la rotatoria era libero da altri veicoli benché, mentre superava il cantiere, sopraggiungesse a forte velocità l'Audi che la investiva: “Nel caso di scontro tra veicoli,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.” (Cass. Civ. Sez.
6-3 n.13672 del 21.05.2019.
Se dunque la convenuta e gli altri soggetti convenuti nel giudizio debbono CP_4 ritenersi esenti da colpa, la responsabilità dell'incidente va interamente ascritta al solo conducente Pt_1
Da quanto precede consegue che nulla è dovuto alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno dalle parti convenute , Controparte_4 Controparte_7 [...]
e , Controparte_1 Controparte_2
pagina 18 di 22 Allo stesso modo vanno tenute indenni dall'obbligo di risarcimento le ulteriori chiamate in causa, oltre alla medesima quanto alla chiamata in CP_11 Controparte_1 causa del Controparte_2
La responsabilità del conducente della Audi sig. nella causazione dell'incidente, oltre a Pt_1 fondare il rigetto delle domande avanzate dalla medesima parte attrice, impone di riconoscere il diritto al risarcimento dei danni in favore della sig.ra da Controparte_4 porsi a carico del sig. della sig.ra e della società Parte_1 Parte_2 [...]
in solido tra loro che vengono determinati come di seguito. Controparte_10
Quanto al danno non patrimoniale subito deve ritenersi idonea al fine della sua quantificazione la CTU medica disposta dal Giudice al tempo assegnatario della causa, che ha fornito i seguenti elementi di valutazione:
- le lesioni lamentate da parte attrice sussistono;
- Ie lesioni hanno nesso causale con l'accaduto;
- le lesioni descritte determinano postumi invalidanti in misura del 4% (quattro%);
- i giorni di inabilità temporanea sono valutabili in giorni 6 (sei) al 100%, giorni 30 (trenta) al
75%, giorni 24 (ventiquattro) al 50% e ulteriori 20 (venti) giorni al 25%.
Dette valutazioni, ritenendo questo giudicante di fare proprie le conclusioni del CTU e considerato che il consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, inducono a quantificare il danno non patrimoniale subito in € 8.844,72, comprensivo di danno morale
(33%) e di spese mediche pari ad € 427,00, calcolato sulla base degli importi previsti per la liquidazione del danno biologico, come aggiornati dal D.M. 18/07/2025, avendo la convenuta 60 anni alla data del sinistro.
Tale importo deve essere tuttavia ridotto in considerazione della avvenuta corresponsione di
€ 366,00 a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale da parte della compagnia assicurativa della e che dunque deve essere definitivamente Pt_3 Controparte_10 quantificato in € 8.508,72.
In ordine al danno patrimoniale subito dalla convenuta, come documentato (doc. n. 8 parte attesa la demolizione della Toyota RI targata BV450XS, debbono ritenersi CP_4 congrue le seguenti voci:
- di euro 305,00 quale costo sostenuto per il soccorso stradale e la custodia del mezzo;
pagina 19 di 22 - di euro 308,66 quale costo sostenuto per l'auto sostitutiva;
- di euro 90,00 quale quota del bollo auto;
- di euro 3.800,00 quale valore del veicolo al momento del fatto;
- di euro 150,00 quale costo sostenuto per la demolizione;
- di euro 352,60 quale costo sostenuto per la immatricolazione del nuovo veicolo;
per un totale complessivo di euro 5.006,26.
Altresì congrua può ritenersi la quantificazione proposta dalla parte con riferimento alla impossibilità della sig.ra di attendere alle proprie occupazioni lavorative, che CP_4 possono essere liquidate in via equitativa in ulteriori € 1.000,00.
Ai 6.006,26 euro che ne derivano, corrispondenti al danno patrimoniale subito, vanno detratti i 270,00 euro anticipati dalla per cui residuano € 5.736,26. Controparte_10
In definitiva affermarsi quindi che l'importo complessivamente risarcibile, di natura patrimoniale e non, ammonta a complessivi € 14.244,98 (€ 5.736,26 - € 8.508,72), oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria da porsi a carico degli attori e della Controparte_5
Quanto precede con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, che vengono liquidate come di seguito ai sensi del D.M. 55/14 e s.m.i. coerentemente con il valore della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore eccezione, domanda e deduzione disattesa:
- rigetta integralmente le domande tutte degli attori e , Parte_1 Parte_2 unitamente a quelle svolte da Controparte_10
- in accoglimento delle domande svolte dalle convenute sig.ra e Controparte_4
accerta e dichiara la responsabilità unica ed esclusiva Controparte_7 del conducente della Audi S6 SW targata DD963BN nella causazione dell'incidente di cui è causa e, per l'effetto, condanna la sig.ra , il sig. e la Parte_2 Parte_1 società in solido tra loro, al risarcimento in favore della Controparte_10 sig.ra dei danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa Controparte_4 subiti, come residuati dalle somme già percepite in acconto, pari ad euro € 14.244,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in accoglimento delle domande della convenuta e della Controparte_1 chiamata accerta e dichiara l'insussistenza di ogni responsabilità della CP_11 medesima convenuta derivante dal sinistro per cui è causa;
pagina 20 di 22 - in accoglimento delle domande svolte dal convenuto rigetta le Controparte_2 domande avanzate nei suoi confronti dagli attori e;
Parte_1 Parte_2
- rigetta inoltre le domande svolte dal nei confronti della società Controparte_2 [...]
; Controparte_1
- rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta
[...] nei confronti di e del CP_4 Controparte_1 CP_2
;
[...]
- pone definitivamente a carico di , e Parte_1 Parte_2 Controparte_10
in solido tra loro le spese di CTU, come già separatamente liquidate;
[...]
- pone a carico a carico di , e in Parte_1 Parte_2 Controparte_10 solido tra loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore di in € Controparte_4
4.100,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e
CAP come per legge;
- pone a carico a carico di , e in Parte_1 Parte_2 Controparte_10 solido tra loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore di Controparte_7 in € 4.100,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M.
[...]
55/14, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico di , e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_10 loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore di Controparte_1 in € 4.100,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA
e CAP come per legge;
- pone a carico di , e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_10 loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore del in € 4.100,00 Controparte_2 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge;
- pone a carico di , e in solido tra Parte_1 Parte_2 Controparte_10 loro, le spese di lite che qui si liquidano in favore di in € 4.100,00 per CP_11 compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra ed Controparte_2 [...]
; Controparte_1
pagina 21 di 22 - compensa integralmente le spese di lite tra ed Controparte_4 [...]
; Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra il e Controparte_2 CP_4
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Perugia, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE ON. DI TRIBUNALE
Dott. Carlo GAMBUCCI
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