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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1417/2020 R.G., avente ad oggetto: appello
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Talarico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via delle Medaglie d'Oro n.106, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
, 87030 DO ZI (CS), (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Miceli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Cosenza, alla Via Piave n.67, in virtù di mandato in atti del giudizio di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 22.1.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.11.20, la IG.ra proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 303/2020, depositata il 30.9.20, con la quale il Giudice di Pace di Paola dichiarava cessata la materia del contendere e condannava la stessa al pagamento delle spese di lite.
L'appellante chiedeva, previa sospensione della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi che il pagamento con bonifico delle somme ingiunte e precettate è avvenuto in data 14 dicembre 2017 e che l'iscrizione a ruolo è avvenuta successivamente in data 15 dicembre 2017; per l'effetto, accogliersi
1 l'appello, procedendo alla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, o procedendo a rilevare d'ufficio la nullità della delibera d'approvazione del bilancio preventivo del
10.04.2017 perché in violazione dell'art. 1123 c.c. e conseguentemente a procedere in ogni caso, o in via subordinata, ove si ritenga di poter procedere al rilievo d'ufficio della nullità del verbale assembleare in contestazione, procedersi a revocare il decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di una delibera nulla con conseguente condanna del;
condannarsi il CP_1 CP_1
alle spese di lite del giudizio con distrazione.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 11.5.21, si costituiva in giudizio l'appellato il quale chiedeva rigettarsi la spiegata impugnazione;
Controparte_1
confermarsi quanto disposto dalla sentenza di primo grado;
condannarsi alle spese e competenze professionali difensive di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo ai motivi di gravame, parte appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure ha proceduto alla condanna della stessa su un unico ed erroneo presupposto, cioè l'aver parte opponente proceduto al pagamento delle somme ingiunte e precettate successivamente all'iscrizione della causa a ruolo, nonostante il pagamento del precettato con le spese successive fosse avvenuto in data 14.12.2017, giorno precedente all'iscrizione al ruolo, avvenuta in data 15.12.2017.
Parte appellante eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 1123 c.c. aggiungendo che il Giudice di Pace, ancorché non competente, avrebbe dovuto, proprio perché vi erano eccezioni di nullità della delibera condominiale d'approvazione delle spese preventive nel separato giudizio recante n. 1961/2017 di
R.G. dinanzi al Tribunale di Paola, verificarne la possibile fondatezza, dove il numero dei proprietari non copriva il 100%, ma era presente solo una parte di essi.
La IG.ra deduceva inoltre che, dal momento che la delibera assembleare, posta a sostegno Pt_1 del monitorio risultava adottata in deroga ai criteri di proporzionalità di spesa indicati nell'art 1123
c.c., senza la necessaria unanimità dei consensi di tutti i partecipanti al condominio, sarebbe dovuta risultare senz'altro nulla, con la conseguenza che le spese di lite del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere compensate.
All'udienza del 12.10.22 il Giudice onerava l'appellato di produrre procura ed autorizzazione assembleare relative a tale grado di giudizio e con note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.6.23 il depositava il verbale di assemblea del 5.2.18 in cui, al punto 5, veniva Controparte_1
ratificata la costituzione del suo difensore nel primo grado del giudizio di opposizione al decreto
2 ingiuntivo, giusta procura ritualmente conferita dall'amministratore (...in ogni fase e grado ... CP_2 compreso ogni eventuale ulteriore grado di giudizio...) e contenente l'incarico di proseguire nel giudizio di impugnazione.
Comunque, si rileva che;
la procura in calce alla comparsa di costituzione del in primo CP_1 grado si riferisce “ad ogni fase e grado del presente giudizio di opposizione”; “nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio…avendo la stessa parte comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
27302 del 30/11/2020).
Va evidenziato che l'appellante ha riportato la “parte della sentenza di cui si chiede la riforma ed inerente la ragione della condanna alle spese di lite”, deducendo che “le ragioni dell'impugnativa della sentenza riguardano proprio il punto inerente alle spese di lite cui parte opponente è stata condannata”.
Tanto precisato, va rigettata l'eccezione di nullità della “delibera d'approvazione del bilancio preventivo del 10.04.2017 perché in violazione dell'art. 1123 c.c.”, in quanto, “in tema di condominio l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai Parte_2
sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge
o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
Invece, il motivo di gravame secondo cui il Giudice di prime cure ha proceduto alla condanna della alle spese di lite su un unico ed erroneo presupposto, cioè l'aver parte opponente proceduto Pt_1
3 al pagamento delle somme ingiunte e precettate successivamente all'iscrizione della causa a ruolo, appare fondato.
Il Giudice di pace, infatti, dopo aver rilevato che le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, ha fondato le spese sul criterio della soccombenza, “tenuto conto che la IG.ra
[...] provvedeva a saldare l'importo dovuto successivamente all'iscrizione del presente Parte_1 giudizio”.
Quest'ultimo rilievo è errato e smentito dalla documentazione allegata, precisamente dalla copia del bonifico del 14.12.2017 al dell'importo precettato di € 1.964,90 e recante valuta CP_1
14.12.2017, a dimostrazione che il pagamento era stato effettuato in data anteriore all'iscrizione a ruolo, avvenuta il 15.12.2017, del procedimento di opposizione n. 1147/2017 R.G.A.C., a cui si è riferito il Giudice (“iscrizione del presente giudizio”).
Il Giudice di prime cure non ha ulteriormente motivato ed esplicitato le ragioni della soccombenza virtuale dell'opponente.
In ogni caso, sul capo della sentenza inerente alla condanna alle spese di lite incide la sopravvenuta caducazione parziale, con efficacia retroattiva, della delibera del 9-10/4/2017.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.10.22, la IG.ra allegava la sentenza n. Pt_1
808/2021, emessa il 22.11.21 e pubblicata il 24.11.21, con la quale il Tribunale di Paola “annulla la delibera del 9-10/4/2017 del Controparte_3 limitatamente al punto 3 dell'ordine del giorno”.
Il debito di € 1.218,00 derivava dalla delibera con cui l'assemblea condominiale, riunitasi il giorno
10.4.2017, aveva approvato, al punto 2, il bilancio preventivo 2017 con il relativo riparto, nonché, al punto 3, i lavori di messa in sicurezza del fabbricato.
Come dedotto dalla stessa opponente a pag. 4 dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, il credito vantato dal si fondava “sul mancato pagamento di quote ordinarie e straordinarie CP_1
(messa in sicurezza) per l'anno 2017 deliberate nell'Assemblea del 9-10 aprile 2017”.
Indi, si è verificato l'annullamento non dell'intero titolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto, ma di parte di esso, essendo stata la predetta delibera annullata “limitatamente al punto 3 dell'ordine del giorno” (“lavori straordinari urgenti messa in sicurezza approvazione preventivo di spesa e ripartizione”) e non anche rispetto al punto 2 del medesimo (“approvazione bilancio preventivo 2017
e ripartizione”, cui, peraltro, è seguita l'approvazione del “bilancio consuntivo 2017”, punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale riunitasi in data 5.2.2018).
Tali rilievi inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, nonché a revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del appellato, in p.l.r.p.t., alla restituzione all'appellante di quanto dalla stessa corrisposto CP_1
4 in base “al punto 3 dell'ordine del giorno” (“lavori straordinari urgenti messa in sicurezza approvazione preventivo di spesa e ripartizione”) della menzionata delibera.
Va rammentato, al riguardo, che “proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l'esecuzione del provvedimento dell'assemblea condominiale sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, dichiarato l'invalidità della delibera. Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell'impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il divieto dell'art. 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto…Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un'opposizione all'esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un'azione di ripetizione dell'indebito” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19938 del 2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 1417/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del appellato, in p.l.r.p.t., alla CP_1
restituzione all'appellante di quanto dalla stessa corrisposto in base “al punto 3 dell'ordine del giorno”
(“lavori straordinari urgenti messa in sicurezza approvazione preventivo di spesa e ripartizione”) della delibera menzionata in parte motiva
Paola, lì 26.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1417/2020 R.G., avente ad oggetto: appello
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Talarico ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Cosenza, alla Via delle Medaglie d'Oro n.106, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLANTE
E
, 87030 DO ZI (CS), (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Miceli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Cosenza, alla Via Piave n.67, in virtù di mandato in atti del giudizio di primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 22.1.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20.11.20, la IG.ra proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 303/2020, depositata il 30.9.20, con la quale il Giudice di Pace di Paola dichiarava cessata la materia del contendere e condannava la stessa al pagamento delle spese di lite.
L'appellante chiedeva, previa sospensione della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi che il pagamento con bonifico delle somme ingiunte e precettate è avvenuto in data 14 dicembre 2017 e che l'iscrizione a ruolo è avvenuta successivamente in data 15 dicembre 2017; per l'effetto, accogliersi
1 l'appello, procedendo alla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, o procedendo a rilevare d'ufficio la nullità della delibera d'approvazione del bilancio preventivo del
10.04.2017 perché in violazione dell'art. 1123 c.c. e conseguentemente a procedere in ogni caso, o in via subordinata, ove si ritenga di poter procedere al rilievo d'ufficio della nullità del verbale assembleare in contestazione, procedersi a revocare il decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di una delibera nulla con conseguente condanna del;
condannarsi il CP_1 CP_1
alle spese di lite del giudizio con distrazione.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 11.5.21, si costituiva in giudizio l'appellato il quale chiedeva rigettarsi la spiegata impugnazione;
Controparte_1
confermarsi quanto disposto dalla sentenza di primo grado;
condannarsi alle spese e competenze professionali difensive di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Venendo ai motivi di gravame, parte appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure ha proceduto alla condanna della stessa su un unico ed erroneo presupposto, cioè l'aver parte opponente proceduto al pagamento delle somme ingiunte e precettate successivamente all'iscrizione della causa a ruolo, nonostante il pagamento del precettato con le spese successive fosse avvenuto in data 14.12.2017, giorno precedente all'iscrizione al ruolo, avvenuta in data 15.12.2017.
Parte appellante eccepiva, inoltre, la violazione dell'art. 1123 c.c. aggiungendo che il Giudice di Pace, ancorché non competente, avrebbe dovuto, proprio perché vi erano eccezioni di nullità della delibera condominiale d'approvazione delle spese preventive nel separato giudizio recante n. 1961/2017 di
R.G. dinanzi al Tribunale di Paola, verificarne la possibile fondatezza, dove il numero dei proprietari non copriva il 100%, ma era presente solo una parte di essi.
La IG.ra deduceva inoltre che, dal momento che la delibera assembleare, posta a sostegno Pt_1 del monitorio risultava adottata in deroga ai criteri di proporzionalità di spesa indicati nell'art 1123
c.c., senza la necessaria unanimità dei consensi di tutti i partecipanti al condominio, sarebbe dovuta risultare senz'altro nulla, con la conseguenza che le spese di lite del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere compensate.
All'udienza del 12.10.22 il Giudice onerava l'appellato di produrre procura ed autorizzazione assembleare relative a tale grado di giudizio e con note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.6.23 il depositava il verbale di assemblea del 5.2.18 in cui, al punto 5, veniva Controparte_1
ratificata la costituzione del suo difensore nel primo grado del giudizio di opposizione al decreto
2 ingiuntivo, giusta procura ritualmente conferita dall'amministratore (...in ogni fase e grado ... CP_2 compreso ogni eventuale ulteriore grado di giudizio...) e contenente l'incarico di proseguire nel giudizio di impugnazione.
Comunque, si rileva che;
la procura in calce alla comparsa di costituzione del in primo CP_1 grado si riferisce “ad ogni fase e grado del presente giudizio di opposizione”; “nel giudizio in cui sia costituito un condominio, il mutamento della persona dell'amministratore in corso di causa non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest'ultimo, nell'interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio…avendo la stessa parte comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
27302 del 30/11/2020).
Va evidenziato che l'appellante ha riportato la “parte della sentenza di cui si chiede la riforma ed inerente la ragione della condanna alle spese di lite”, deducendo che “le ragioni dell'impugnativa della sentenza riguardano proprio il punto inerente alle spese di lite cui parte opponente è stata condannata”.
Tanto precisato, va rigettata l'eccezione di nullità della “delibera d'approvazione del bilancio preventivo del 10.04.2017 perché in violazione dell'art. 1123 c.c.”, in quanto, “in tema di condominio l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai Parte_2
sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge
o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
Invece, il motivo di gravame secondo cui il Giudice di prime cure ha proceduto alla condanna della alle spese di lite su un unico ed erroneo presupposto, cioè l'aver parte opponente proceduto Pt_1
3 al pagamento delle somme ingiunte e precettate successivamente all'iscrizione della causa a ruolo, appare fondato.
Il Giudice di pace, infatti, dopo aver rilevato che le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, ha fondato le spese sul criterio della soccombenza, “tenuto conto che la IG.ra
[...] provvedeva a saldare l'importo dovuto successivamente all'iscrizione del presente Parte_1 giudizio”.
Quest'ultimo rilievo è errato e smentito dalla documentazione allegata, precisamente dalla copia del bonifico del 14.12.2017 al dell'importo precettato di € 1.964,90 e recante valuta CP_1
14.12.2017, a dimostrazione che il pagamento era stato effettuato in data anteriore all'iscrizione a ruolo, avvenuta il 15.12.2017, del procedimento di opposizione n. 1147/2017 R.G.A.C., a cui si è riferito il Giudice (“iscrizione del presente giudizio”).
Il Giudice di prime cure non ha ulteriormente motivato ed esplicitato le ragioni della soccombenza virtuale dell'opponente.
In ogni caso, sul capo della sentenza inerente alla condanna alle spese di lite incide la sopravvenuta caducazione parziale, con efficacia retroattiva, della delibera del 9-10/4/2017.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.10.22, la IG.ra allegava la sentenza n. Pt_1
808/2021, emessa il 22.11.21 e pubblicata il 24.11.21, con la quale il Tribunale di Paola “annulla la delibera del 9-10/4/2017 del Controparte_3 limitatamente al punto 3 dell'ordine del giorno”.
Il debito di € 1.218,00 derivava dalla delibera con cui l'assemblea condominiale, riunitasi il giorno
10.4.2017, aveva approvato, al punto 2, il bilancio preventivo 2017 con il relativo riparto, nonché, al punto 3, i lavori di messa in sicurezza del fabbricato.
Come dedotto dalla stessa opponente a pag. 4 dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, il credito vantato dal si fondava “sul mancato pagamento di quote ordinarie e straordinarie CP_1
(messa in sicurezza) per l'anno 2017 deliberate nell'Assemblea del 9-10 aprile 2017”.
Indi, si è verificato l'annullamento non dell'intero titolo posto a base del decreto ingiuntivo opposto, ma di parte di esso, essendo stata la predetta delibera annullata “limitatamente al punto 3 dell'ordine del giorno” (“lavori straordinari urgenti messa in sicurezza approvazione preventivo di spesa e ripartizione”) e non anche rispetto al punto 2 del medesimo (“approvazione bilancio preventivo 2017
e ripartizione”, cui, peraltro, è seguita l'approvazione del “bilancio consuntivo 2017”, punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale riunitasi in data 5.2.2018).
Tali rilievi inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, nonché a revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del appellato, in p.l.r.p.t., alla restituzione all'appellante di quanto dalla stessa corrisposto CP_1
4 in base “al punto 3 dell'ordine del giorno” (“lavori straordinari urgenti messa in sicurezza approvazione preventivo di spesa e ripartizione”) della menzionata delibera.
Va rammentato, al riguardo, che “proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l'esecuzione del provvedimento dell'assemblea condominiale sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, dichiarato l'invalidità della delibera. Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell'impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il divieto dell'art. 372 cod. proc. civ., infatti, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto…Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un'opposizione all'esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un'azione di ripetizione dell'indebito” (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 19938 del 2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 1417/2020 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite tra le parti, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del appellato, in p.l.r.p.t., alla CP_1
restituzione all'appellante di quanto dalla stessa corrisposto in base “al punto 3 dell'ordine del giorno”
(“lavori straordinari urgenti messa in sicurezza approvazione preventivo di spesa e ripartizione”) della delibera menzionata in parte motiva
Paola, lì 26.4.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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