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Sentenza breve 7 febbraio 2026
Sentenza breve 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 07/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00126 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00204/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 204 del 2025, proposto da SI RI, rappresentata e difesa dall'avvocato
Marcello Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'istruzione e del merito in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro n.
Sentenza n. 20/2024 pubbl. il 11/01/2024 RG n. 2255/2023 avente ad oggetto il diritto di RI SI al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli N. 00204/2025 REG.RIC.
anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22 (Carta del Docente) con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a mettere a disposizione della medesima RI SI la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ha dichiarato il diritto di SI RI di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e per l'effetto ha condannato il
Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della medesima la stessa carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione N. 00204/2025 REG.RIC.
del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”; che la sentenza è, senza contestazioni sul punto, passata in giudicato, ma l'Amministrazione resistente non risulta avervi prestato osservanza, sicché se ne chiesta innanzi a questo Giudice l'esecuzione con il nuovo ricorso in esame, proposto ai sensi di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.; che, in difetto di specifiche eccezioni di rito e di merito, il ricorso per ottemperanza deve ritenersi fondato (cfr. art. 64, II comma, c.p.a. e 115 c.p.c.) e va accolto: il
Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non vi avesse comunque già provveduto, anche parzialmente, è condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione,
o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo gli interessi legali dalla formazione del giudicato in relazione al capo di sentenza avente ad oggetto la statuizione di condanna del Ministero al pagamento della sorte capitale, sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.; che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale agirà, su semplice richiesta degli interessati, quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta; che il commissario ad acta così nominato darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, nel termine di novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l'intervento dalla parte ricorrente: va ricordato come il commissario ad acta possa essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso
– in specie – l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito N. 00204/2025 REG.RIC.
https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando e caricando la carta elettronica del docente; che le spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, secondo quanto stabilito in motivazione;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l'intervento dalla parte ricorrente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 (seicento) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati: N. 00204/2025 REG.RIC.
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/02/2026
N. 00126 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00204/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm. Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 204 del 2025, proposto da SI RI, rappresentata e difesa dall'avvocato
Marcello Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'istruzione e del merito in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione Lavoro n.
Sentenza n. 20/2024 pubbl. il 11/01/2024 RG n. 2255/2023 avente ad oggetto il diritto di RI SI al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli N. 00204/2025 REG.RIC.
anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22 (Carta del Docente) con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a mettere a disposizione della medesima RI SI la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ha dichiarato il diritto di SI RI di fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e per l'effetto ha condannato il
Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della medesima la stessa carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione N. 00204/2025 REG.RIC.
del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”; che la sentenza è, senza contestazioni sul punto, passata in giudicato, ma l'Amministrazione resistente non risulta avervi prestato osservanza, sicché se ne chiesta innanzi a questo Giudice l'esecuzione con il nuovo ricorso in esame, proposto ai sensi di cui all'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.; che, in difetto di specifiche eccezioni di rito e di merito, il ricorso per ottemperanza deve ritenersi fondato (cfr. art. 64, II comma, c.p.a. e 115 c.p.c.) e va accolto: il
Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non vi avesse comunque già provveduto, anche parzialmente, è condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione,
o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo gli interessi legali dalla formazione del giudicato in relazione al capo di sentenza avente ad oggetto la statuizione di condanna del Ministero al pagamento della sorte capitale, sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.; che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale agirà, su semplice richiesta degli interessati, quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa si è sottratta; che il commissario ad acta così nominato darà corso all'esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, nel termine di novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l'intervento dalla parte ricorrente: va ricordato come il commissario ad acta possa essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso
– in specie – l'ordine alla struttura tecnica responsabile d'includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito N. 00204/2025 REG.RIC.
https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando e caricando la carta elettronica del docente; che le spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, e sono liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, secondo quanto stabilito in motivazione;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dal momento in cui ne sarà richiesto l'intervento dalla parte ricorrente, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, darà corso all'esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00 (seicento) oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 28 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati: N. 00204/2025 REG.RIC.
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO