Art. 1.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in lire 7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, n. 413 , e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a lire 30.000.000.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in lire 7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, n. 413 , e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a lire 30.000.000.