Articolo 1 della Legge 9 aprile 1953, n. 262
Articolo 2
Versione
12 maggio 1953
Art. 1.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il medio ed estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in lire 7.500.000 con la legge 27 maggio 1950, n. 413 , e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 a lire 30.000.000.
Entrata in vigore il 12 maggio 1953