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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3268/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.RG. 3268/2023 a cui risulta riunito il procedimento N.RG.
3302.2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. LITRENTA KATIA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCA GIUSEPPE Parte_2
OPPONENTI contro e per essa rappresenta e difesa dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
CORINA FRANCESCO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari
CONCLUSIONI: parte opponente come da foglio di precisazione ex art. 189, comma 1, n. 1 Pt_1 cpc del 13.1.2025 (Avv. Litrenta); parte opponente : come da foglio di precisazione ex art. 189 , comma 1, n. 1 cpc depositato il Parte_2
27.12.2024 (Avv. De Luca); parte opposta: come da foglio di precisione ex art. 189, comma 1, n. 1 cpc depositato il 17.1.2025 (Avv.
Corina)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , quale debitore principale, si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 836/2023 (n.r.g. 2441/2023) emesso dall'Intestato Tribunale in favore dell'odierna opposta ed avente ad oggetto l'ingiunzione al pagamento della somma di € 36.267,97, oltre pagina 1 di 6 interessi convenzionali fino al saldo, nonché le spese e competenze professionali del monitorio, oltre accessori come per legge, dovuti in forza di un credito nascente dal contratto di conto corrente n.6590
40143862, seguito da successiva apertura di credito, stipulato con CA CA e trasferito alla cessionaria nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti pubblicata sulla Gazzetta CP_1 ufficiale del 12.12.2020. L'opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della per mancanza di prova circa l'asserita cessione del credito da CA CA, poi Ubi CA, Controparte_1 alla non reputando sufficiente l'avviso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione Controparte_1 stessa nonché il difetto di rappresentanza degli ulteriori procuratori dell'opposta; nel merito, chiedeva di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza probatoria e sempre nel merito eccepiva l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione. Vinte le spese e competenze di lite.
Con distinto atto di citazione la sig.ra del 17.10.2023 in qualità di fidejussore, , si opponeva Parte_2 al medesimo decreto ingiuntivo, nel giudizio iscritto al nRG 3302/2023, eccependo la carenza di legittimazione attiva della nonché la carenza probatoria relativa al credito vantato da parte CP_1 opposta;
altresì, eccepiva la violazione della normativa antitrust che ha dichiarato nulle alcune clausole del
Modello Abi invece presenti nel contratto di fidejussione, nella specie clausola 6 sulla rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.; per l'effetto, sollevava eccezione riconvenzionale di nullità ex art. 1419 cc della fidejussione in relazione alla clausola 6 del contratto fideiussorio, con conseguente piena operatività dell'art. 1957 c.c. non avendo il creditore agito nel rispetto dei termini imposti dalla citata norma;
chiedeva di dichiarare estinta la obbligazione fideiussoria azionata e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n.836/2023). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in entrambi i giudizi con comparsa del 28.12.2023, chiedendo, preliminarmente, CP_1 la riunione del giudizio iscritto al NRG 3302/2023 introdotto dalla sig.ra , in qualità di Parte_2 fideiussione, del medesimo decreto ingiuntivo RG N. 836/2023; al presente giudizio, in ragione della causa precedentemente iscritta;
sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare le richieste di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 14.1.2024, in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis cpc, il G.I. confermava l'udienza di prima comparizione al 12 marzo 2024, e ritenuti sussistenti le ragioni di connessione tra il presente procedimento e quello iscritto al n.3302/23 in quanto aventi ad oggetto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, disponeva la riunione dei procedimenti.
Con successiva ordinanza del 07.05.2024, il Giudice assegnava alle parti il termine di 20 giorni per il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni in merito alla questione, ritenuta preliminare, circa pagina 2 di 6 la validità della clausola di capitalizzazione periodica degli interessi passivi in difetto di specifica approvazione del correntista ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.00.
All'udienza del 25.06.2024 il Giudice, vista la rilevanza della questione della nullità della clausola nei termini evidenziati alla precedente udienza del 7 maggio, rigettava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto assegnando alle parti termine di 15 giorni per intraprendere la procedura di mediazione, conclusasi negativamente.
All'udienza del 19.11.2024, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 189 cpc e rimetteva la causa in decisione alla successiva udienza del 18.03.2025.
La domanda va accolta.
Va premesso che il presente giudizio trae origine dal rapporto di contro corrente n. 6590 40143862 stipulato dal sig. intrattenuto con UB CA CA SP (cfr. doc. n. 5 fasc. monitorio), con Pt_1 successiva apertura di credito concessa in data 01.08.2007 n. 6590 40143862 (cfr. doc. 7);
In relazione a tale rapporto, in data 16.11.2004, la sig.ra prestava fideiussione per le Parte_2 obbligazioni assunte dal debitore principale, fino alla concorrenza di €.26.000,00 (cfr. doc. n. 6).
La UB CA CA, in data 07/01/2015, in conseguenza del mancato pagamento della rilevata esposizione, a mezzo di lettere racc. a/r n. 1705430, comunicava la decadenza del beneficio ai debitori, senza esito (cfr. doc. 8);
Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del
12.12.2020, la diveniva titolare pro soluto di un portafoglio dei crediti pecuniari di Ubi CP_1
CA SP (già incorporante di CA CA per atto di fusione Notar Carlini del 02.02.17), tra i quali ricompreso quello relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
Alla data del 4.12.2020, l'esposizione debitoria facente capo al debitore risultava essere pari ad €.36.267,97, per come risulta dalla certificazione ex art. 50 TUB L.B (cfr. doc. 9) portata a base del monitorio.
Va osservato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato: instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
pagina 3 di 6 Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In altre parole, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va preliminarmente esaminata l'eccepita carenza di legittimazione sostanziale del creditore . CP_1
Parte opponente si duole che per provare la propria legittimazione ad agire, parte opposta, in occasione del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto, quale unico documento (cfr. Allegato 3), l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.12 2020 relativo alla cessione di crediti in blocco effettuata da UB CA S.p.A. in favore della società Controparte_1
Orbene, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr., tra le altre, Cass. 24798/20).
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che e', pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, dare adeguata prova e, in tal ipotesi, la suddetta pubblicazione potrà essere valutata -al più- assieme ad altri elementi quale indizio (da ultimo Cass. Civ. sez. III 22 giugno 2023 n. 17944; Cass. N.
3405/2024); Cass. Civ sez. I 8 novembre 2024, n. 28790).
Nella specie, parte opposta all'atto della sua costituzione in giudizio ha produtto dichiarazione dell'avvenuta cessione relativa proprio al credito vantato nei confronti del sig. in relazione al Pt_1 rapporto di conto corrente che occupa (cfr. doc. 2) da parte di ES AN OL quale società che, con successivo atto di fusione del 26.03.21, ha incorporato NI . Controparte_3
pagina 4 di 6 Trattasi di produzione documentale che vale come indizio e comunque insufficiente ai fini della prova della titolarità del credito nel caso di specie.
All'uopo, si evidenzia che nell'avviso di pubblicazione del contratto di cessione in blocco prodotto in giudizio si legge che sono inclusi nella cessione di NI di Banche Italiane tutti i crediti “derivanti da contratto di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019 , i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”ai sensi della Circolare della
CA di Italia n. 272/2008”….”I crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato , con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nel confronti del relativo debitore ceduto”.
L'ampiezza della formula utilizzata indicata nell'avviso, pure in presenza della dichiarazione della cedente recante numeri identificativi, non fonda la legittimazione ad agire in capo alla odierna cessionaria in uno al difetto di prova stessa del credito azionato sollevata dalle parti opponenti e che si passa ad esaminare.
Entrambe le parti opponenti difatti eccepiscono che in occasione del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la al fine di provare l'ammontare del proprio credito non ha prodotto gli estratti CP_1 conto completi dall'inizio del rapporto essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti.
Orbene, l'opposto, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso in esame, l'opposta in sede monitoria produce il contratto di conto corrente del 19.07.2005 n.
6028; la Fideiussione prestata dalla sig.ra dell'16.11.2004; l'Apertura di credito in c/c del Parte_2
1.08.2007; la Certificazione ex art. 50 TUB.
Dalla documentazione posta a corredo della domanda di ingiunzione si rileva che in data 06.11.2006 la
CA CA filiale 6590-Spezzano della Sila apre in favore di Parte_3
un rapporto di conto corrente-ordinario residenti n. 10281 (doc 5 monitorio).
[...]
In data 30.07.2007 la banca accorda l'apertura di credito in c/c di € 7.088,00 su conto corrente ordinario n.6590/52000537 , ( doc. 7 monitorio).
Non riscontrabile di contro in atti l'apertura di credito per il conto n. 10281, né in sede monitoria risultano allegati gli estratti conto.
pagina 5 di 6 Nel giudizio iscritto al n. rg 3302/2023 in sede di memorie ex art. 171 ter n. 2 cpc l'opposta deposita i documenti n. 7 (visura ) e n. 8 ovvero estratto conto - ultimo trimestre anno 2013, anno 2014, CP_2 primo secondo e terzo trimestre anno 2015 - relativi ad un rapporto bancario recante n.537, non oggetto del monitorio opposto e, pertanto, privi di ogni rilevanza ed efficacia.
Nel presente fascicolo in sede di costituzione parte opposta depositava i documenti del monitorio ed in sede di memorie ex art. 171 ter cpc dell'8.2.2024 non allegava alcun estratto conto seppure indicati in allegato (n. 4 copia estratti di conto corrente) ma non rinvenibili.
Pertanto, la CA nell'odierno giudizio di opposizione, non ha prodotto alcuna apertura di credito né estratti conto del rapporto di conto corrente n.10281; il contratto del rapporto di conto corrente n. 537 mentre i parziali estratti conto -ultimo trimestre anno 2013, anno 2014, primo, secondo e terzo trimestre anno 2015 – (cfr. doc.8 memoria 171 ter n.2 di controparte) afferiscono a rapporto bancario recante n.537, non oggetto del monitorio opposto.
Su tali basi, la domanda deve trovare accoglimento con assorbimento delle ulteriori questioni ed eccezioni.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 per la fase studio, introduttiva e decisionale sul valore rispettivamente dichiarato ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 836/2023;
-condanna la parte opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opponente
, che si liquidano per ciascuno in € 259 per spese e € 5.810 per onorari, oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
.condanna parte opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opponente che si liquidano in € 145,00 per spese ed € 3.397 per onorari, oltre rimborso forfettario al Parte_2
15%, via a cpa;
- distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Katia Litrenta, procuratore dichiaratosi antistatario.
Cosenza, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.RG. 3268/2023 a cui risulta riunito il procedimento N.RG.
3302.2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. LITRENTA KATIA Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. DE LUCA GIUSEPPE Parte_2
OPPONENTI contro e per essa rappresenta e difesa dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
CORINA FRANCESCO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari
CONCLUSIONI: parte opponente come da foglio di precisazione ex art. 189, comma 1, n. 1 Pt_1 cpc del 13.1.2025 (Avv. Litrenta); parte opponente : come da foglio di precisazione ex art. 189 , comma 1, n. 1 cpc depositato il Parte_2
27.12.2024 (Avv. De Luca); parte opposta: come da foglio di precisione ex art. 189, comma 1, n. 1 cpc depositato il 17.1.2025 (Avv.
Corina)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. , quale debitore principale, si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 836/2023 (n.r.g. 2441/2023) emesso dall'Intestato Tribunale in favore dell'odierna opposta ed avente ad oggetto l'ingiunzione al pagamento della somma di € 36.267,97, oltre pagina 1 di 6 interessi convenzionali fino al saldo, nonché le spese e competenze professionali del monitorio, oltre accessori come per legge, dovuti in forza di un credito nascente dal contratto di conto corrente n.6590
40143862, seguito da successiva apertura di credito, stipulato con CA CA e trasferito alla cessionaria nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti pubblicata sulla Gazzetta CP_1 ufficiale del 12.12.2020. L'opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della per mancanza di prova circa l'asserita cessione del credito da CA CA, poi Ubi CA, Controparte_1 alla non reputando sufficiente l'avviso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della cessione Controparte_1 stessa nonché il difetto di rappresentanza degli ulteriori procuratori dell'opposta; nel merito, chiedeva di annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza probatoria e sempre nel merito eccepiva l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione. Vinte le spese e competenze di lite.
Con distinto atto di citazione la sig.ra del 17.10.2023 in qualità di fidejussore, , si opponeva Parte_2 al medesimo decreto ingiuntivo, nel giudizio iscritto al nRG 3302/2023, eccependo la carenza di legittimazione attiva della nonché la carenza probatoria relativa al credito vantato da parte CP_1 opposta;
altresì, eccepiva la violazione della normativa antitrust che ha dichiarato nulle alcune clausole del
Modello Abi invece presenti nel contratto di fidejussione, nella specie clausola 6 sulla rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.; per l'effetto, sollevava eccezione riconvenzionale di nullità ex art. 1419 cc della fidejussione in relazione alla clausola 6 del contratto fideiussorio, con conseguente piena operatività dell'art. 1957 c.c. non avendo il creditore agito nel rispetto dei termini imposti dalla citata norma;
chiedeva di dichiarare estinta la obbligazione fideiussoria azionata e, conseguentemente, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n.836/2023). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva in entrambi i giudizi con comparsa del 28.12.2023, chiedendo, preliminarmente, CP_1 la riunione del giudizio iscritto al NRG 3302/2023 introdotto dalla sig.ra , in qualità di Parte_2 fideiussione, del medesimo decreto ingiuntivo RG N. 836/2023; al presente giudizio, in ragione della causa precedentemente iscritta;
sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, rigettare le richieste di parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 14.1.2024, in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis cpc, il G.I. confermava l'udienza di prima comparizione al 12 marzo 2024, e ritenuti sussistenti le ragioni di connessione tra il presente procedimento e quello iscritto al n.3302/23 in quanto aventi ad oggetto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, disponeva la riunione dei procedimenti.
Con successiva ordinanza del 07.05.2024, il Giudice assegnava alle parti il termine di 20 giorni per il deposito di memorie integrative contenenti osservazioni in merito alla questione, ritenuta preliminare, circa pagina 2 di 6 la validità della clausola di capitalizzazione periodica degli interessi passivi in difetto di specifica approvazione del correntista ai sensi dell'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.00.
All'udienza del 25.06.2024 il Giudice, vista la rilevanza della questione della nullità della clausola nei termini evidenziati alla precedente udienza del 7 maggio, rigettava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto assegnando alle parti termine di 15 giorni per intraprendere la procedura di mediazione, conclusasi negativamente.
All'udienza del 19.11.2024, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 189 cpc e rimetteva la causa in decisione alla successiva udienza del 18.03.2025.
La domanda va accolta.
Va premesso che il presente giudizio trae origine dal rapporto di contro corrente n. 6590 40143862 stipulato dal sig. intrattenuto con UB CA CA SP (cfr. doc. n. 5 fasc. monitorio), con Pt_1 successiva apertura di credito concessa in data 01.08.2007 n. 6590 40143862 (cfr. doc. 7);
In relazione a tale rapporto, in data 16.11.2004, la sig.ra prestava fideiussione per le Parte_2 obbligazioni assunte dal debitore principale, fino alla concorrenza di €.26.000,00 (cfr. doc. n. 6).
La UB CA CA, in data 07/01/2015, in conseguenza del mancato pagamento della rilevata esposizione, a mezzo di lettere racc. a/r n. 1705430, comunicava la decadenza del beneficio ai debitori, senza esito (cfr. doc. 8);
Nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del
12.12.2020, la diveniva titolare pro soluto di un portafoglio dei crediti pecuniari di Ubi CP_1
CA SP (già incorporante di CA CA per atto di fusione Notar Carlini del 02.02.17), tra i quali ricompreso quello relativo al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
Alla data del 4.12.2020, l'esposizione debitoria facente capo al debitore risultava essere pari ad €.36.267,97, per come risulta dalla certificazione ex art. 50 TUB L.B (cfr. doc. 9) portata a base del monitorio.
Va osservato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato: instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
pagina 3 di 6 Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In altre parole, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va preliminarmente esaminata l'eccepita carenza di legittimazione sostanziale del creditore . CP_1
Parte opponente si duole che per provare la propria legittimazione ad agire, parte opposta, in occasione del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto, quale unico documento (cfr. Allegato 3), l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12.12 2020 relativo alla cessione di crediti in blocco effettuata da UB CA S.p.A. in favore della società Controparte_1
Orbene, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr., tra le altre, Cass. 24798/20).
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è da solo sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che e', pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima viene specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, dare adeguata prova e, in tal ipotesi, la suddetta pubblicazione potrà essere valutata -al più- assieme ad altri elementi quale indizio (da ultimo Cass. Civ. sez. III 22 giugno 2023 n. 17944; Cass. N.
3405/2024); Cass. Civ sez. I 8 novembre 2024, n. 28790).
Nella specie, parte opposta all'atto della sua costituzione in giudizio ha produtto dichiarazione dell'avvenuta cessione relativa proprio al credito vantato nei confronti del sig. in relazione al Pt_1 rapporto di conto corrente che occupa (cfr. doc. 2) da parte di ES AN OL quale società che, con successivo atto di fusione del 26.03.21, ha incorporato NI . Controparte_3
pagina 4 di 6 Trattasi di produzione documentale che vale come indizio e comunque insufficiente ai fini della prova della titolarità del credito nel caso di specie.
All'uopo, si evidenzia che nell'avviso di pubblicazione del contratto di cessione in blocco prodotto in giudizio si legge che sono inclusi nella cessione di NI di Banche Italiane tutti i crediti “derivanti da contratto di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019 , i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”ai sensi della Circolare della
CA di Italia n. 272/2008”….”I crediti ceduti sono specificamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato , con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nel confronti del relativo debitore ceduto”.
L'ampiezza della formula utilizzata indicata nell'avviso, pure in presenza della dichiarazione della cedente recante numeri identificativi, non fonda la legittimazione ad agire in capo alla odierna cessionaria in uno al difetto di prova stessa del credito azionato sollevata dalle parti opponenti e che si passa ad esaminare.
Entrambe le parti opponenti difatti eccepiscono che in occasione del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la al fine di provare l'ammontare del proprio credito non ha prodotto gli estratti CP_1 conto completi dall'inizio del rapporto essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti.
Orbene, l'opposto, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso in esame, l'opposta in sede monitoria produce il contratto di conto corrente del 19.07.2005 n.
6028; la Fideiussione prestata dalla sig.ra dell'16.11.2004; l'Apertura di credito in c/c del Parte_2
1.08.2007; la Certificazione ex art. 50 TUB.
Dalla documentazione posta a corredo della domanda di ingiunzione si rileva che in data 06.11.2006 la
CA CA filiale 6590-Spezzano della Sila apre in favore di Parte_3
un rapporto di conto corrente-ordinario residenti n. 10281 (doc 5 monitorio).
[...]
In data 30.07.2007 la banca accorda l'apertura di credito in c/c di € 7.088,00 su conto corrente ordinario n.6590/52000537 , ( doc. 7 monitorio).
Non riscontrabile di contro in atti l'apertura di credito per il conto n. 10281, né in sede monitoria risultano allegati gli estratti conto.
pagina 5 di 6 Nel giudizio iscritto al n. rg 3302/2023 in sede di memorie ex art. 171 ter n. 2 cpc l'opposta deposita i documenti n. 7 (visura ) e n. 8 ovvero estratto conto - ultimo trimestre anno 2013, anno 2014, CP_2 primo secondo e terzo trimestre anno 2015 - relativi ad un rapporto bancario recante n.537, non oggetto del monitorio opposto e, pertanto, privi di ogni rilevanza ed efficacia.
Nel presente fascicolo in sede di costituzione parte opposta depositava i documenti del monitorio ed in sede di memorie ex art. 171 ter cpc dell'8.2.2024 non allegava alcun estratto conto seppure indicati in allegato (n. 4 copia estratti di conto corrente) ma non rinvenibili.
Pertanto, la CA nell'odierno giudizio di opposizione, non ha prodotto alcuna apertura di credito né estratti conto del rapporto di conto corrente n.10281; il contratto del rapporto di conto corrente n. 537 mentre i parziali estratti conto -ultimo trimestre anno 2013, anno 2014, primo, secondo e terzo trimestre anno 2015 – (cfr. doc.8 memoria 171 ter n.2 di controparte) afferiscono a rapporto bancario recante n.537, non oggetto del monitorio opposto.
Su tali basi, la domanda deve trovare accoglimento con assorbimento delle ulteriori questioni ed eccezioni.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 per la fase studio, introduttiva e decisionale sul valore rispettivamente dichiarato ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 836/2023;
-condanna la parte opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opponente
, che si liquidano per ciascuno in € 259 per spese e € 5.810 per onorari, oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
.condanna parte opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, in favore dell'opponente che si liquidano in € 145,00 per spese ed € 3.397 per onorari, oltre rimborso forfettario al Parte_2
15%, via a cpa;
- distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Katia Litrenta, procuratore dichiaratosi antistatario.
Cosenza, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
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