CA
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/08/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1423/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 28/07/2022 al numero 1423/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 421/2022 emessa dal
Tribunale di PISTOIA il 9.5.2022 pendente fra
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'Avv. CAVERA GERARDO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), in persona del legale NT P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BRUGIONI MASSIMO
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza impugnata, respinte
1 integralmente le domande, eccezioni e istanze ex adverso eventualmente proposte, condannare la a restituire alla OR NT
, anche quale creditrice in solido con il signor , la Parte_1 Controparte_2 somma di euro 23.810,70 oltre IVA al 10%, o il diverso importo che sarà ritenuto dovuto, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo. In subordine, rideterminare la somma eventualmente dovuta a saldo dai signori alla . Oltre alla vittoria delle spese legali del Parte_1 NT giudizio di primo grado, anche nella misura già liquidata dal Tribunale di Pistoia in favore della Oltre alla ripetizione delle somme pagate NT in ragione della sentenza impugnata. Tutto ciò con vittoria di spese, diritti, onorari
e rimborso ex art. 15 legge professionale. “
Parte appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni altra istanza,
a) rigettare l'appello proposto;
d) ci si oppone e si chiede il rigetto della sospensiva richiesta dagli appellanti in quanto immotivata, infondata e priva di qualsiasi presupposto. Con vittoria di compensi e spese oltre rimborso forfettario 15% Iva
e Cpa. “
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado e stipulavano due contratti di appalto, Parte_1 Parte_2 rispettivamente in data 17.10.2012 e in data 23.9.2013, con NT
(di seguito, per brevità, solo ), commissionando a quest'ultima
[...] CP_1
l'esecuzione di lavori relativi alla costruzione di un edificio a due livelli ad uso rimessa e legnaia e alla ristrutturazione di un fabbricato di vecchia costruzione, entrambi siti in Abetone.
Essi convenivano dinanzi al Tribunale di Livorno la società appaltatrice al fine di ottenere l'accertamento di quanto ad essa dovuto sulla base dei lavori concretamente eseguiti, tenendo conto dei vizi e difetti dell'opera, dei ritardi nell'esecuzione dei lavori e dei danni causati ai vicini, con condanna della CP_1 alla restituzione dei maggiori importi già versati dai committenti, in ogni caso subordinando l'eventuale pagamento di ulteriori somme alla impresa appaltatrice alla consegna del DURC o dei documenti attestanti la regolarità fiscale e contributiva che essa era tenuta a consegnare per legge.
2 costituendosi, contestava le domande avversarie e NT agiva in via riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo dei lavori eseguiti, per l'importo di € 65.401,14 oltre Iva, salvo quanto ritenuto di giustizia.
Con sentenza n. 421/2022, il Tribunale di Livorno così statuiva: “1) rigetta le domande attoree;
2) accoglie parzialmente la domanda della convenuta e, per
l'effetto, condanna e in solido tra di loro, a Parte_1 Parte_2 corrispondere a la somma di € 58.543,18, oltre iva, ed NT oltre interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. dal 21.7.2018 al 10.9.2019, ed interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dal 11.9.2019 al saldo;
3) condanna e Parte_1 Parte_2
in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] [...]
liquidate in € 6.562,00 per esborsi ed € 11.225,00 per compensi NT di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4) pone le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio a carico di parte attrice, con diritto di di ripetere le somme già versate a tale titolo.” NT
Il primo giudice motivava, per quanto di rilievo, nel modo seguente:
“
2.2. Al fine di ottenere la corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti, nel pieno contraddittorio delle parti, veniva svolta consulenza tecnica d'ufficio, con il ctu nominato
Ing. . Il consulente tecnico, a seguito dei rilievi svolti, verificava Persona_1
l'esecuzione di lavori relativi alla rimessa per € 49.949,90 (di cui € 33.392,38 quali opere da contratto ed € 16.557,52 quali opera extra contratto) e di lavori relativi all'abitazione per € 90.593,28 (di cui € 59.640,53 quali opere da contratto ed € 30.952,75, quali opere extracontratto), importi vicini, anche se non identici, a quelli richiesti dalla convenuta (cfr. conteggi della convenuta di cui alla pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Parte attrice ha censurato la consulenza tecnica nella parte in cui il ctu ha preso visione di documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta agli atti di causa. Sul punto, va chiarito che il consulente tecnico, tramite rilievi sui luoghi di causa, ha provveduto ad eseguire la contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite, verificando l'esecuzione delle stesse per l'ammontare sopra riportato. Ebbene, detta contabilizzazione, così come già precisato,
è risultata pressappoco convergente con quella operata dalla convenuta, la quale, già in data 16.7.2018, inoltrava ai committenti missiva includente la contabilità finale, nella quale
i lavori venivano quantificati in € 90.105,30 quanto all'abitazione, allegando il SAL redatto dal direttore dei lavori e dettagliato riepilogo di tutte le altre lavorazioni, ed in € 57.385,84 quanto alla rimessa, allegando due dettagliati riepiloghi di tutte le lavorazioni eseguite (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice). A fronte della ricezione di detta dettagliata contabilità, gli attori, con missiva del 26.7.2018, evidenziavano le problematiche insorte con i vicini
(da cui sorgeva altro contenzioso giudiziario), senza, però, operare alcuna specifica contestazione dei riepiloghi inviati dalla convenuta (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice),
3 e senza fare alcun riferimento ad interventi di altre ditte sui luoghi di causa. La contabilità della convenuta, inviata nuovamente agli attori nel mese di agosto 2018 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice), non appare essere oggetto di una dettagliata contestazione neanche in sede di atto di citazione, limitandosi gli attori ad affermare genericamente che
i lavori sono stati eseguiti in modo parziale (proponendo una contabilizzazione dei lavori per importi inferiori) e senza allegare che parte dei lavori sarebbero stati eseguiti da altre ditte o dagli attori personalmente. La convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha riproposto la contabilizzazione, da lei già inviata ante causam, e parte attrice, in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., non svolge alcuna specifica contestazione sulle singole lavorazioni che ha affermato essere state da lei NT eseguite. Solamente in sede di consulenza tecnica d'ufficio, la sig.ra Parte_1 personalmente, ha mosso al perito una serie di contestazioni specifiche in merito alla esecuzione di determinate opere da parte della assumendo, per la NT prima volta, che alcune di esse erano sì state eseguite, ma a mezzo di altre ditte. Ebbene, dette contestazioni si ritengono tardivamente formulate, in quanto sarebbero dovute essere riportate, nei termini per le preclusioni assertive, negli atti di causa;
del resto, la loro tardiva formulazione ha impedito alla convenuta di prendere, a propria volta, posizione sul punto negli atti, eventualmente tramite l'articolazione di ulteriori mezzi istruttori.
Pertanto, le contestazioni svolte in sede di consulenza tecnica, solamente a seguito dei rilievi operati dal consulente sui luoghi di causa, devono ritenersi tardivamente formulate,
e, quindi, non valutabili dal Giudice, non avendo mai prima negli atti parte attrice specificamente dedotto che parte delle opere, di cui la rivendicava la NT paternità, erano state eseguite da altre ditte;
peraltro, va osservato che, come chiarito dal ctu, la stessa sig.ra durante le operazioni peritali, ha ritrattato alcune delle Parte_1 contestazioni mosse in quella sede. Pertanto, il consulente, nel valutare le contestazioni mosse durante le operazioni peritali dall'attrice, ha svolto un'attività, a ben vedere, ultronea, atteso che quelle specifiche contestazioni mancavano agli atti di causa, e tale attività, comunque, non è andata a detrimento di questa. Devono, invece, essere valutate come attendibili le risultanze di cui alla consulenza tecnica d'ufficio circa la contabilizzazione dei lavori eseguiti dalla convenuta, per complessivi € 140.543,18 (€ 49.949,90 + €
90.593,28), la quale, ad esito dei rilievi operati sui luoghi di causa, risulta coerente con la contabilità della NT
2.3. Gli attori hanno contestato la sussistenza di vizi quanto alle lavorazioni eseguite. Parte convenuta, sul punto, ha eccepito la prescrizione della domanda, ai sensi dell'art. 1667 c.
3 c.c., per cui l'azione per vizi contro l'appaltatore si prescrive decorsi due anni dalla consegna dell'opera. Nel caso di specie, come emerge dalla ricostruzione svolta in sede di atto di citazione, le opere sono terminate nel 2015, e difetta qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione nel biennio successivo, con conseguente prescrizione dell'azione. Parte
4 attrice vorrebbe applicare la disciplina di cui all'art. 1669 c.c., così da giovarsi della più favorevole disciplina in punto di prescrizione ivi prevista (...) Nel caso di specie, i vizi lamentati non appaiono corrispondere ai gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. (...) Anche a volere ritenere i difetti in questione come gravi, (...) l'azione introdotta dagli attori deve ritenersi prescritta.
2.4. Irrilevanti, altresì, appaiono le deduzioni attoree circa l'eventuale ritardo nell'inadempimento e la mancata consegna di documentazione (DURC e documenti attestanti la regolarità fiscale e contributiva), atteso che non appare provato alcun tipo di danno correlato a tali presunte condotte della società convenuta (...) Egualmente a nulla rileva la questione circa il contenzioso sussistente con il vicino di casa, per presunti danni cagionati dalla convenuta, che si è concluso, così come allegato dagli attori, con un accordo, senza alcun esborso di somme.
2.5. Gli attori hanno già versato, per i lavori eseguiti, la somma di € 82.000,00, oltre iva
(...) Non risultano, invece, corrisposte le somme di cui alle ricevute prodotte in atti, apparentemente sottoscritte dal legale rappresentante della per NT
l'importo di € 30.000,00 (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte attrice, ovvero ricevuta di €
10.000,00 del 22.5.2014, ricevuta di € 5.000,00 del 4.9.2014, ricevuta di € 5.000,00 del
24.10.2013, ricevuta di € 10.000,00 del 19.7.2013). Tali ricevute, disconosciute dalla convenuta, sono state oggetto di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, e la ctu, dott.ssa
ha concluso nel senso che il confronto tra le firme in verifica e le Persona_2 comparative permette di escludere tecnicamente l'attribuzione delle stesse alla mano scrivente del sig. , legale rappresentante della Ne Per_3 NT consegue che tali ricevute non sono valutate come autentiche e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini di causa.”
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 e ha appellato la sentenza, rassegnando le conclusioni Parte_1 sopra trascritte e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Travisamento dei fatti. Mancata valutazione di fatti essenziali. Le contestazioni del 2014 e la restituzione del cantiere.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle contestazioni prodotte in giudizio dai committenti, costituite dalla lettera raccomandata datata 17.9.2014 (doc. 2 prodotto dagli originari attori) con la quale i contestavano il grave ritardo Parte_1 nell'esecuzione dei lavori e la raccomandata del 27.5.2025 (doc. 3 prodotto dagli originari attori) con la quale i medesimi ribadivano il ritardo nella consegna delle opere e contestavano la regolarità dei lavori fino a quel momento eseguiti (con
5 riguardo a “comignoli, quote pavimenti, facciate e imbiancature esterna, intonaci interni”) e dunque il grave inadempimento della , che sarebbe comprovato CP_1 anche dal suo rilascio spontaneo del cantiere.
II) Travisamento dei fatti. Mancata valutazione di fatti essenziali. Le contestazioni del 2018 e il contraddittorio.
Il Tribunale avrebbe imputato ai committenti di non aver specificamente contestato il computi della senza considerare che essa li aveva trasmessi solo a CP_1 distanza di tre anni, con due distinte raccomandate datate 16.7.2018 alle quali i
Barasceri avevano dato immediato riscontro, sollecitando verifiche in contraddittorio;
invero, i committenti non si erano preoccupati di contestare puntualmente i computi in questione per la mancata accettazione dell'opera
(neppure offerta al momento del rilascio del cantiere nel giugno 2015) ma anche perché tra le parti vi era l'accordo di regolare i loro rapporti dopo la definizione della causa intentata dai vicini. Peraltro, il primo giudice non aveva neppure considerato che nello scambio di corrispondenza del luglio/agosto 2018,
[...] aveva rappresentato l'esistenza di una contabilità dei lavori compilata Parte_1 dal D.L. già nel 2015 e tale circostanza non era stata contestata nelle successive missive della . Dunque, aveva errato il Tribunale nel dare ingiustificato CP_1 peso alle tardive richieste di pagamento della impresa appaltatrice, senza onerarla di dare prova della perfetta esecuzione delle opere, a fronte delle contestazioni dei committenti.
III) Errata applicazione del principio di non contestazione alla condotta processuale degli attori Parte_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i committenti avevano ripetutamente contestato la parzialità dell'intervento della e i suoi vizi, CP_1 per cui sarebbe stato onere di quest'ultima comprovare di aver completato le opere appaltate, laddove invece era stato dato rilievo a quanto riscontrato dal CTU a distanza di più di cinque anni dal rilascio del cantiere. Invero, i avevano Parte_1 allegato all'atto di citazione la perizia del proprio tecnico di parte Geom. Per_4 che individuava puntualmente i lavori effettivamente realizzati dalla e CP_1 quelli rimasti incompiuti;
essa era più volte richiamata nel corpo dello stesso atto introduttivo, ove era anche affermata la mancata ultimazione delle opere e la loro mancata accettazione: del resto, la controparte stessa era caduta in palese contraddizione affermando che la committenza “a lavori già conclusi” aveva chiesto
“di chiudere il cantiere e liberare anticipatamente l'area”.
6 IV) Errata applicazione dei principi in materia di onere della prova.
Premesso che solo dopo l'accettazione dell'opera si presume l'esecuzione a regola d'arte della stessa, nella fattispecie era pacifico che il contratto di appalto non era stato portato a compimento, poiché altrimenti il cantiere non sarebbe stato rilasciato a seguito della contestazione di ritardi e difetti ricevuta il 17.5.2015 dalla
, la quale non aveva dimostrato, come pure sarebbe stato suo onere, né CP_1
l'accettazione dell'opera né il totale compimento dei lavori e la loro esecuzione a regola d'arte.
V) Erronea applicazione della fattispecie dell'art. 1667 c.c.
Il Tribunale aveva ritenuto che l'azione ex art. 1667 c.c. fosse prescritta e che non fossero da riconoscere i ritardi e i danni ai terzi perché non dimostrati nel quantum, senza considerare che le disposizioni speciali in tema di contratto di appalto non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale ex artt. 1453
e 1455 c.c. Nella fattispecie, i committenti avevano deciso di sciogliere il rapporto contrattuale perché insoddisfatti della qualità delle opere e dei ritardi accumulati,
e dunque non avevano mai accettato l'opera, non operando dunque i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. ed essendo l'appaltatrice onerata di provare l'esecuzione a regola d'arte delle opere.
VI) Nullità e/o irrilevanza della CTU per mancata individuazione dell'autore dei singoli interventi degli appalti.
Il Tribunale aveva travisato le risultanze di causa nel momento in cui aveva affermato che i documenti utilizzati dal CTU ma non prodotti tempestivamente in giudizio costituissero la risultante dei rilievi sui luoghi di causa. Invero, la CTU avrebbe dovuto essere disposta soltanto dopo che fosse stata individuata la consistenza e lo stato di avanzamento dei lavori al momento del rilascio del cantiere da parte di nel giugno 2015, mentre invece il CTU aveva dato CP_1 per dimostrato che l'opera verificata al momento del sopralluogo fosse stata interamente realizzata da , quando invece era pacifico che le opere CP_1 appaltate non erano state completate da quest'ultima ma terminate dopo il recesso dei committenti dal contratto di appalto oggetto di causa da nuova e diversa impresa appaltatrice che aveva terminato i lavori ed eliminato i difetti riscontrati.
D'altra parte, era stata la a rifiutare la verifica in contraddittorio ex art. CP_1
1665 c.c. ed era dunque errata la statuizione del primo giudice basata sulla semplicistica osservazione della quasi esatta corrispondenza tra i risultati della CTU
e le unilaterali contabilizzazioni della impresa appaltatrice.
7 VII) Deferimento di giuramento decisorio dei 30.000 euro.
In via istruttoria, la parte appellante ha deferito giuramento decisorio “in merito alla domanda di accertamento degli acconti versati dai signori alla Parte_1
, convocando il signor , legale NT Per_3 rappresentante della società, a prendere posizione sulla seguente circostanza:
«Giuro e giurando affermo che la OR , con riferimento agli Parte_1 appalti commissionati alla , ha effettivamente pagato NT in contanti nelle mani del signor la somma di Euro 30.000,00 Per_3 complessivi, come risulta dalle quattro ricevute di pagamento prodotte come doc.
11 in allegato alla citazione 15.2.2019 (causa R.G. 542/2019 R.G.) e già oggetto di CTU grafologica.”
2.2 Si è costituita chiedendo il rigetto NT dell'impugnazione, perché infondata. Ha premesso che solo a lavori ormai conclusi i committenti avevano chiesto di chiudere il cantiere e di liberare (a loro dire) anticipatamente l'area; dopo gli inutili tentativi bonari di ricevere il pagamento del dovuto, la aveva inviato tramite lettere raccomandate una dettagliata CP_1 contabilizzazione dei lavori rispettivamente per l'abitazione e la rimessa, rispetto alla quale i Barasceri nulla avevano contestato, salvo generiche rimostranze, e senza neppure fare cenno alla corresponsione di pagamenti ufficiosi per €
30.000,00, sulla base di ricevute scritte a mano di cui la CTU aveva indiscutibilmente accertato il carattere apocrifo, essendo emersa anche la falsificazione dei timbri della , creati con scannerizzazione e stampa;
in CP_1 citazione, come pure nelle memorie istruttorie mai erano contestate l'esecuzione dei lavori e la loro attribuzione degli stessi all'opera della , che nella sua CP_1 comparsa di risposta aveva richiamato la contabilità inviata ai committenti nel
2018; anche nel corso delle operazioni peritali il CT di parte attrice non aveva sollevato contestazioni sulla attribuzione dei lavori alla e, solo nelle sedute CP_1 finali, la personalmente aveva cercato di attribuire l'esecuzione Parte_1 dell'intonaco interno ad altra ditta, producendo al CTU fatture che erano state disconosciute dal titolare della impresa interessata, contattato dal medesimo CTU,
e aveva tentato la produzione di altra documentazione, che a un primo esame appariva non pertinente, tant'è che, alla richiesta di chiarimenti, la medesima aveva rinunciato alla produzione. In ordine alle singole doglianze avversarie ha osservato:
8 I) Le lettere del 17.9.2024 e del 27.5.2025 contenevano soltanto, la prima, un sollecito all'esecuzione dei lavori e, la seconda, l'intimazione al rilascio del cantiere, cui la aveva aderito poiché le opere appaltate erano ormai CP_1 ultimate. Del resto, i non avevano in alcun modo comprovato il presunto Parte_1 danno da ritardo.
II) Non vi era stato alcun accordo tra le parti nel senso di attendere l'esito della causa civile intentata dai vicini ma erano stati i a respingere per Parte_1 tale motivo ogni tentativo di consegna della contabilità finale. Né vi era prova di una contabilità finale redatta dal D.L. poichè l'unica contabilità redatta dal D.L., peraltro prodotta dalla stessa , era quella inerente lo stato di avanzamento CP_1 dei lavori al 24.10.2014.
III) Nell'atto di citazione controparte si era limitata a fare riferimento alla relazione “ , ma nessuna contestazione era mai stata sollevata a fronte Per_4 della dettagliata elencazione di opere effettuata dalla . Il Geom. CP_1 Per_4 del resto, non entrava nel merito dei lavori già indicati nella pregressa corrispondenza tra le parti né specificava quali lavori sarebbero da escludere e da chi altri sarebbero stati eseguiti, altresì quantificando in modo del tutto generico la somma di € 40.000,00 per presunti difetti, peraltro relativi ad opere non eseguite da (che nella sua comparsa di costituzione indicava a quali ditte CP_1 fossero da attribuire) ed escluse dall'elencazione e contabilizzazione dei lavori redatta dalla stessa: d'altra parte erano tardive, come affermato dal primo giudice, le contestazioni effettuate al riguardo dal CT di parte attrice, peraltro fondate su documenti che, per le ragioni già esposte, la veva rinunciato a produrre. Parte_1
IV) – V) I lavori si erano conclusi nel 2015 e da tale data i committenti avrebbero potuto riconoscere e denunciare eventuali difetti, tanto più essendo essi geometri e quindi dotati delle necessarie competenze tecniche per riconoscerli, tanto più trattandosi di difetti definiti dal CT di parte come “evidenti”. Parte_1
VI) In mancanza di specifiche contestazioni alla contabilità prodotta dalla
, al CTU spettava soltanto di riscontrare l'opera realizzata e quantificarla. CP_1
VII) Il giuramento decisorio sarebbe stato soltanto l'ultimo tentativo disperato della controparte “di voler procrastinare l'ineluttabile”.
2.3 La Corte, con ordinanza del 14.7.2024, ha ritenuto ammissibile il giuramento decisorio deferito dalla parte appellante a legale Per_3 rappresentante della società appellata, sulla seguente formula «Giuro e giurando affermo che la OR , con riferimento agli appalti commissionati Parte_1
9 alla , ha effettivamente pagato in contanti nelle mani NT del signor la somma di Euro 30.000,00 complessivi, come risulta dalle Per_3 quattro ricevute di pagamento prodotte come doc. 11 in allegato alla citazione
15.2.2019 (causa R.G. 542/2019 R.G.) e già oggetto di CTU grafologica», in quanto formulato in modo chiaro e specifico e idoneo a definire la causa sulla questione relativa all'ammontare delle somme versate in acconto dai committenti all'impresa appaltatrice. L'incombente, delegato al giudice relatore, è stato espletato all'udienza del 5.11.2024, con esito negativo.
Quindi, raccolte le conclusioni delle parti sopra trascritte, all'udienza del
18.2.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione
L'appello va rigettato.
3.1 Per ragioni di ordine logico, appare necessario esaminare in primo luogo il secondo, terzo e sesto motivo, da valutare congiuntamente perché strettamente connessi tra loro. La parte appellante con i motivi in esame lamenta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la contabilità della , pur essendo comprovato che il cantiere era stato CP_1 rilasciato nel giugno 2015 prima del completamento delle opere e che, ricevuti i conteggi avversari nel luglio 2018, i ne avevano sollecitato la verifica in Parte_1 contraddittorio;
dunque, erroneamente sarebbe stato dato rilievo alle risultanze della CTU, effettuata a oltre cinque anni dalla riconsegna del cantiere, dopo che le opere erano state completate ed emendate da vizi e difetti da altre imprese, anziché avere riguardo alla contabilità redatta dal D.L. già nel 2015.
Invero, deve anzitutto darsi atto che non vi è traccia in atti di una contabilità successiva al SAL redatto dal D.L., Ing. , nel settembre 2014. È vero che CP_3 nessuna delle parti si è premurata di sollecitare la direzione dei lavori a predisporre la contabilità finale dei lavori al giugno 2015, ma è pur vero che le opere elencate nei prospetti riepilogativi della sono state tutte puntualmente riscontrate, CP_1 nella loro esistenza e consistenza, dal CTU Ing. Formato. Né può dolersi la committenza del fatto che le operazioni peritali si siano svolte dopo cinque anni dalla riconsegna del cantiere, posto che, da un lato, anche le verifiche congiunte
10 sollecitate dai Barasceri dopo aver ricevuto i conteggi dell'impresa appaltatrice, nel luglio 2018, avrebbero necessariamente scontato il decorso di un lungo lasso di tempo dal giugno 2015, rendendo dunque impossibile discernere le opere eseguite dalla da quelle eventualmente eseguite da terzi;
dall'altro, sarebbe stato CP_1 onere della committenza indicare specificamente quali delle opere indicate nei conteggi dell'impresa appaltatrice non sarebbero state realizzate dalla medesima, ma da altre imprese intervenute successivamente, che i Barasceri avrebbero potuto e, quindi, dovuto indicare, essendosi invece limitati a produrre, in allegato al proprio atto di citazione, una scarna contabilità di parte (a firma del Geom.
che non si confronta in alcun modo con quella della , assai più Per_4 CP_1 specifica, nonostante essa fosse già stata ricevuta dai medesimi committenti, oltre a essere stata puntualmente riprodotta nella comparsa di costituzione dell'appaltatrice, senza che, ancora una volta, siano seguite nei successivi atti di causa specifiche contestazioni circa la realizzazione da parte di imprese terze delle singole lavorazioni. Soltanto durante le operazioni peritali - e dunque tardivamente, come correttamente rilevato dal primo giudice - Parte_1 personalmente, ha indicato al CTU opere che sarebbero state eseguite da altre imprese (peraltro consegnando documentazione in relazione alla quale si legge, a pagina 3 della perizia: “solo dopo una accurata verifica eseguita dal sottoscritto ho potuto appurare che la gran parte di questa era riferita a lavorazioni non presenti nella contabilità richiesta dalla ditta e che quindi non facevano parte del CP_1 contenzioso in essere ed altra documentazione che è risultata non veritiera, di quest'ultima al successivo incontro alla mia richiesta di spiegazioni, la sig.ra ha dichiarato di non tener conto di tali documenti e che le lavorazioni Parte_1 oggetto della stessa (intonaci interni ed esterni) erano stati eseguiti dalla ditta
.”) CP_1
Le valutazioni del Tribunale in ordine al valore delle opere eseguite dalla
, in conclusione, appaiono corrette. CP_1
3.2. Il primo, quarto e quinto motivo sono parzialmente fondati.
Nondimeno, la decisione, pur se per motivazione diversa, è giusta. I suddetti motivi possono essere valutati congiuntamente perché strettamente connessi. La parte appellante, tramite i motivi in esame, si duole del fatto che, nonostante non vi sia stata accettazione dell'opera, il primo giudice abbia ritenuto applicabili i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., anziché i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, in base ai quali l'impresa appaltante, avendo i
11 committenti lamentato la presenza di vizi e difetti nelle lavorazioni da essa eseguite, era onerata di comprovare la loro esecuzione a regola d'arte.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, il committente può limitarsi alla mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi, in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. civ., 6 febbraio 2019,
n. 3495; Cass. civ., 9 agosto 2013, n. 19146).
È altrettanto consolidato il principio secondo cui prima dell'accettazione dell'opera non v'è onere di denuncia per il committente e soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667
c.c. (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146; Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004,
n. 14584).
La Suprema Corte ha inoltre avuto più volte occasione di chiarire la differenza fra consegna dell'opera e accettazione: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa (crf, per tutte, Cass. civ. n.
19019/2017).
Nella fattispecie, non vi sono elementi per ritenere che l'opera sia stata accettata dai committenti, ed anzi sussistono evidenti elementi in contrario, posto che i medesimi ebbero a chiedere alla il rilascio del cantiere lamentando ritardi CP_1
e vizi nell'esecuzione dei lavori.
Sulla base dei principi sopra richiamati, pertanto, da un lato, non possono applicarsi i temini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. (dovendo dunque ritenersi errata la statuizione del primo giudice che ha ritenuto prescritta l'azione esercitata dai committenti per ottenere la riduzione del prezzo delle opere eseguite dalla in ragione della presenza di vizi e difetti) e, dall'altro, CP_1 sembrerebbe spettare alla l'onere di provare di aver eseguito l'opera CP_1 esente dai vizi e difetti allegati dai committenti.
12 Occorre tuttavia considerare che, sulla base dei principi generali, l'onere probatorio gravante sull'appaltatore non può prescindere da quello, a carico dell'appaltante, di effettuare allegazioni specifiche e circostanziate sull'esistenza dei vizi: come più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, “l'allegazione costituisce
l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa,
a presidio del contraddittorio” (così, per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10141 del 16/04/2021). Nel caso in specie, invece, la missiva inviata dai alla Parte_1
il 27.5.2015 conteneva una indicazione assolutamente generica dei vizi CP_1 lamentati [si legge, infatti: “lavori non del tutto effettuati secondo la regola dell'arte (vedi comignoli, quote pavimenti, facciate e imbiancatura esterna, intonaci interni, rimozione dei calcinacci e pulizia dei luoghi, rete di recinzione lotto, sistemazione esterna fabbricato e rimessa ecc...)”], peraltro non corrispondente, se non per alcune voci (pavimenti, intonaci e comignoli), a quelli elencati nella perizia di parte del Geom. richiamata nell'atto di citazione, dove pure essi Per_4 sono descritti senza le necessarie specificazioni, di qualità e quantità, con l'indicazione di un costo di ripristino globalmente e forfettariamente determinato in € 40.000,00, senza neppure il corredo di rilievi fotografici o computi estimativi.
Considerato, poi, che, come dedotto dalla stessa parte appellante, i vizi e difetti lamentati sarebbero stati eliminati da una diversa impresa, non si comprende come la avrebbe potuto comprovare la loro inesistenza. CP_1
Occorre peraltro considerare che, nella fattispecie, sono stati i ad agire Parte_1 in giudizio per chiedere di determinare il corrispettivo della , riducendolo CP_1 opportunamente in ragione della presenza di vizi e difetti, e non la ad CP_1 aver agito per il pagamento dei propri compensi. Ebbene, come la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di chiarire (con l'ordinanza Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025), “solo allorché il committente si limiti ad eccepire l'inadempimento dell'appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, ma senza ampliare il thema decidendum) – nel caso quest'ultimo abbia agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto – l'assuntore ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.” Viceversa, qualora il committente agisca, anche in via riconvenzionale, per ottenere la proporzionale riduzione del prezzo denunciando difformità o vizi dell'opera, “è cedevole, a monte, la distribuzione dell'onere probatorio su cui è strutturata la decisione”: “L'incidenza
13 del difetto sul prezzo postula, infatti, che sia indicata l'entità e la qualità delle difformità e dei vizi, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati, ai fini dell'emarginazione della causa petendi della domanda, sebbene costituiscano altrettanti fatti semplici che concorrono a formare l'unico fatto giuridico (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 1023 del 19/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 1617 del 17/06/1963;
Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 30/05/1962; Sez. 1, Sentenza n. 882 del
20/04/1961)”, facendo “carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piane disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori,
l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi”.
Non avendo i Barasceri adempiuto a tale onere probatorio, la decisione del primo giudice, che non ha applicato alcuna riduzione del prezzo per i presunti vizi e difetti dell'opera, risulta, dunque, corretta.
3.3 Il settimo motivo è infondato.
Il giuramento decisorio deferito dalla parte appellante in ordine all'asserito pagamento in contanti dell'importo complessivo di € 30.000,00 (dopo che la consulenza grafologica espletata in primo grado sulle relative quietanze prodotte in giudizio dai Barasceri ne aveva accertato la falsità), ha avuto esito negativo, con la conseguenza che tale questione deve ritenersi ormai definitivamente accertata in senso sfavorevole alla parte appellante.
4. La sentenza impugnata va dunque integralmente confermata.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
421/2022 resa dal Tribunale di PISTOIA;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
14 Firenze, camera di consiglio del 22.7.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 28/07/2022 al numero 1423/2022 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 421/2022 emessa dal
Tribunale di PISTOIA il 9.5.2022 pendente fra
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi dall'Avv. CAVERA GERARDO C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
), in persona del legale NT P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. BRUGIONI MASSIMO
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._4 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza impugnata, respinte
1 integralmente le domande, eccezioni e istanze ex adverso eventualmente proposte, condannare la a restituire alla OR NT
, anche quale creditrice in solido con il signor , la Parte_1 Controparte_2 somma di euro 23.810,70 oltre IVA al 10%, o il diverso importo che sarà ritenuto dovuto, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo. In subordine, rideterminare la somma eventualmente dovuta a saldo dai signori alla . Oltre alla vittoria delle spese legali del Parte_1 NT giudizio di primo grado, anche nella misura già liquidata dal Tribunale di Pistoia in favore della Oltre alla ripetizione delle somme pagate NT in ragione della sentenza impugnata. Tutto ciò con vittoria di spese, diritti, onorari
e rimborso ex art. 15 legge professionale. “
Parte appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni altra istanza,
a) rigettare l'appello proposto;
d) ci si oppone e si chiede il rigetto della sospensiva richiesta dagli appellanti in quanto immotivata, infondata e priva di qualsiasi presupposto. Con vittoria di compensi e spese oltre rimborso forfettario 15% Iva
e Cpa. “
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado e stipulavano due contratti di appalto, Parte_1 Parte_2 rispettivamente in data 17.10.2012 e in data 23.9.2013, con NT
(di seguito, per brevità, solo ), commissionando a quest'ultima
[...] CP_1
l'esecuzione di lavori relativi alla costruzione di un edificio a due livelli ad uso rimessa e legnaia e alla ristrutturazione di un fabbricato di vecchia costruzione, entrambi siti in Abetone.
Essi convenivano dinanzi al Tribunale di Livorno la società appaltatrice al fine di ottenere l'accertamento di quanto ad essa dovuto sulla base dei lavori concretamente eseguiti, tenendo conto dei vizi e difetti dell'opera, dei ritardi nell'esecuzione dei lavori e dei danni causati ai vicini, con condanna della CP_1 alla restituzione dei maggiori importi già versati dai committenti, in ogni caso subordinando l'eventuale pagamento di ulteriori somme alla impresa appaltatrice alla consegna del DURC o dei documenti attestanti la regolarità fiscale e contributiva che essa era tenuta a consegnare per legge.
2 costituendosi, contestava le domande avversarie e NT agiva in via riconvenzionale per ottenere il pagamento del saldo dei lavori eseguiti, per l'importo di € 65.401,14 oltre Iva, salvo quanto ritenuto di giustizia.
Con sentenza n. 421/2022, il Tribunale di Livorno così statuiva: “1) rigetta le domande attoree;
2) accoglie parzialmente la domanda della convenuta e, per
l'effetto, condanna e in solido tra di loro, a Parte_1 Parte_2 corrispondere a la somma di € 58.543,18, oltre iva, ed NT oltre interessi ex art. 1284 c. 1 c.c. dal 21.7.2018 al 10.9.2019, ed interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dal 11.9.2019 al saldo;
3) condanna e Parte_1 Parte_2
in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di
[...] [...]
liquidate in € 6.562,00 per esborsi ed € 11.225,00 per compensi NT di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
4) pone le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio a carico di parte attrice, con diritto di di ripetere le somme già versate a tale titolo.” NT
Il primo giudice motivava, per quanto di rilievo, nel modo seguente:
“
2.2. Al fine di ottenere la corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti, nel pieno contraddittorio delle parti, veniva svolta consulenza tecnica d'ufficio, con il ctu nominato
Ing. . Il consulente tecnico, a seguito dei rilievi svolti, verificava Persona_1
l'esecuzione di lavori relativi alla rimessa per € 49.949,90 (di cui € 33.392,38 quali opere da contratto ed € 16.557,52 quali opera extra contratto) e di lavori relativi all'abitazione per € 90.593,28 (di cui € 59.640,53 quali opere da contratto ed € 30.952,75, quali opere extracontratto), importi vicini, anche se non identici, a quelli richiesti dalla convenuta (cfr. conteggi della convenuta di cui alla pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Parte attrice ha censurato la consulenza tecnica nella parte in cui il ctu ha preso visione di documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta agli atti di causa. Sul punto, va chiarito che il consulente tecnico, tramite rilievi sui luoghi di causa, ha provveduto ad eseguire la contabilizzazione delle opere effettivamente eseguite, verificando l'esecuzione delle stesse per l'ammontare sopra riportato. Ebbene, detta contabilizzazione, così come già precisato,
è risultata pressappoco convergente con quella operata dalla convenuta, la quale, già in data 16.7.2018, inoltrava ai committenti missiva includente la contabilità finale, nella quale
i lavori venivano quantificati in € 90.105,30 quanto all'abitazione, allegando il SAL redatto dal direttore dei lavori e dettagliato riepilogo di tutte le altre lavorazioni, ed in € 57.385,84 quanto alla rimessa, allegando due dettagliati riepiloghi di tutte le lavorazioni eseguite (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte attrice). A fronte della ricezione di detta dettagliata contabilità, gli attori, con missiva del 26.7.2018, evidenziavano le problematiche insorte con i vicini
(da cui sorgeva altro contenzioso giudiziario), senza, però, operare alcuna specifica contestazione dei riepiloghi inviati dalla convenuta (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte attrice),
3 e senza fare alcun riferimento ad interventi di altre ditte sui luoghi di causa. La contabilità della convenuta, inviata nuovamente agli attori nel mese di agosto 2018 (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte attrice), non appare essere oggetto di una dettagliata contestazione neanche in sede di atto di citazione, limitandosi gli attori ad affermare genericamente che
i lavori sono stati eseguiti in modo parziale (proponendo una contabilizzazione dei lavori per importi inferiori) e senza allegare che parte dei lavori sarebbero stati eseguiti da altre ditte o dagli attori personalmente. La convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha riproposto la contabilizzazione, da lei già inviata ante causam, e parte attrice, in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., non svolge alcuna specifica contestazione sulle singole lavorazioni che ha affermato essere state da lei NT eseguite. Solamente in sede di consulenza tecnica d'ufficio, la sig.ra Parte_1 personalmente, ha mosso al perito una serie di contestazioni specifiche in merito alla esecuzione di determinate opere da parte della assumendo, per la NT prima volta, che alcune di esse erano sì state eseguite, ma a mezzo di altre ditte. Ebbene, dette contestazioni si ritengono tardivamente formulate, in quanto sarebbero dovute essere riportate, nei termini per le preclusioni assertive, negli atti di causa;
del resto, la loro tardiva formulazione ha impedito alla convenuta di prendere, a propria volta, posizione sul punto negli atti, eventualmente tramite l'articolazione di ulteriori mezzi istruttori.
Pertanto, le contestazioni svolte in sede di consulenza tecnica, solamente a seguito dei rilievi operati dal consulente sui luoghi di causa, devono ritenersi tardivamente formulate,
e, quindi, non valutabili dal Giudice, non avendo mai prima negli atti parte attrice specificamente dedotto che parte delle opere, di cui la rivendicava la NT paternità, erano state eseguite da altre ditte;
peraltro, va osservato che, come chiarito dal ctu, la stessa sig.ra durante le operazioni peritali, ha ritrattato alcune delle Parte_1 contestazioni mosse in quella sede. Pertanto, il consulente, nel valutare le contestazioni mosse durante le operazioni peritali dall'attrice, ha svolto un'attività, a ben vedere, ultronea, atteso che quelle specifiche contestazioni mancavano agli atti di causa, e tale attività, comunque, non è andata a detrimento di questa. Devono, invece, essere valutate come attendibili le risultanze di cui alla consulenza tecnica d'ufficio circa la contabilizzazione dei lavori eseguiti dalla convenuta, per complessivi € 140.543,18 (€ 49.949,90 + €
90.593,28), la quale, ad esito dei rilievi operati sui luoghi di causa, risulta coerente con la contabilità della NT
2.3. Gli attori hanno contestato la sussistenza di vizi quanto alle lavorazioni eseguite. Parte convenuta, sul punto, ha eccepito la prescrizione della domanda, ai sensi dell'art. 1667 c.
3 c.c., per cui l'azione per vizi contro l'appaltatore si prescrive decorsi due anni dalla consegna dell'opera. Nel caso di specie, come emerge dalla ricostruzione svolta in sede di atto di citazione, le opere sono terminate nel 2015, e difetta qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione nel biennio successivo, con conseguente prescrizione dell'azione. Parte
4 attrice vorrebbe applicare la disciplina di cui all'art. 1669 c.c., così da giovarsi della più favorevole disciplina in punto di prescrizione ivi prevista (...) Nel caso di specie, i vizi lamentati non appaiono corrispondere ai gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c. (...) Anche a volere ritenere i difetti in questione come gravi, (...) l'azione introdotta dagli attori deve ritenersi prescritta.
2.4. Irrilevanti, altresì, appaiono le deduzioni attoree circa l'eventuale ritardo nell'inadempimento e la mancata consegna di documentazione (DURC e documenti attestanti la regolarità fiscale e contributiva), atteso che non appare provato alcun tipo di danno correlato a tali presunte condotte della società convenuta (...) Egualmente a nulla rileva la questione circa il contenzioso sussistente con il vicino di casa, per presunti danni cagionati dalla convenuta, che si è concluso, così come allegato dagli attori, con un accordo, senza alcun esborso di somme.
2.5. Gli attori hanno già versato, per i lavori eseguiti, la somma di € 82.000,00, oltre iva
(...) Non risultano, invece, corrisposte le somme di cui alle ricevute prodotte in atti, apparentemente sottoscritte dal legale rappresentante della per NT
l'importo di € 30.000,00 (cfr. doc. 11 del fascicolo di parte attrice, ovvero ricevuta di €
10.000,00 del 22.5.2014, ricevuta di € 5.000,00 del 4.9.2014, ricevuta di € 5.000,00 del
24.10.2013, ricevuta di € 10.000,00 del 19.7.2013). Tali ricevute, disconosciute dalla convenuta, sono state oggetto di consulenza tecnica d'ufficio grafologica, e la ctu, dott.ssa
ha concluso nel senso che il confronto tra le firme in verifica e le Persona_2 comparative permette di escludere tecnicamente l'attribuzione delle stesse alla mano scrivente del sig. , legale rappresentante della Ne Per_3 NT consegue che tali ricevute non sono valutate come autentiche e, pertanto, non sono utilizzabili ai fini di causa.”
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 e ha appellato la sentenza, rassegnando le conclusioni Parte_1 sopra trascritte e chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) Travisamento dei fatti. Mancata valutazione di fatti essenziali. Le contestazioni del 2014 e la restituzione del cantiere.
Il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle contestazioni prodotte in giudizio dai committenti, costituite dalla lettera raccomandata datata 17.9.2014 (doc. 2 prodotto dagli originari attori) con la quale i contestavano il grave ritardo Parte_1 nell'esecuzione dei lavori e la raccomandata del 27.5.2025 (doc. 3 prodotto dagli originari attori) con la quale i medesimi ribadivano il ritardo nella consegna delle opere e contestavano la regolarità dei lavori fino a quel momento eseguiti (con
5 riguardo a “comignoli, quote pavimenti, facciate e imbiancature esterna, intonaci interni”) e dunque il grave inadempimento della , che sarebbe comprovato CP_1 anche dal suo rilascio spontaneo del cantiere.
II) Travisamento dei fatti. Mancata valutazione di fatti essenziali. Le contestazioni del 2018 e il contraddittorio.
Il Tribunale avrebbe imputato ai committenti di non aver specificamente contestato il computi della senza considerare che essa li aveva trasmessi solo a CP_1 distanza di tre anni, con due distinte raccomandate datate 16.7.2018 alle quali i
Barasceri avevano dato immediato riscontro, sollecitando verifiche in contraddittorio;
invero, i committenti non si erano preoccupati di contestare puntualmente i computi in questione per la mancata accettazione dell'opera
(neppure offerta al momento del rilascio del cantiere nel giugno 2015) ma anche perché tra le parti vi era l'accordo di regolare i loro rapporti dopo la definizione della causa intentata dai vicini. Peraltro, il primo giudice non aveva neppure considerato che nello scambio di corrispondenza del luglio/agosto 2018,
[...] aveva rappresentato l'esistenza di una contabilità dei lavori compilata Parte_1 dal D.L. già nel 2015 e tale circostanza non era stata contestata nelle successive missive della . Dunque, aveva errato il Tribunale nel dare ingiustificato CP_1 peso alle tardive richieste di pagamento della impresa appaltatrice, senza onerarla di dare prova della perfetta esecuzione delle opere, a fronte delle contestazioni dei committenti.
III) Errata applicazione del principio di non contestazione alla condotta processuale degli attori Parte_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i committenti avevano ripetutamente contestato la parzialità dell'intervento della e i suoi vizi, CP_1 per cui sarebbe stato onere di quest'ultima comprovare di aver completato le opere appaltate, laddove invece era stato dato rilievo a quanto riscontrato dal CTU a distanza di più di cinque anni dal rilascio del cantiere. Invero, i avevano Parte_1 allegato all'atto di citazione la perizia del proprio tecnico di parte Geom. Per_4 che individuava puntualmente i lavori effettivamente realizzati dalla e CP_1 quelli rimasti incompiuti;
essa era più volte richiamata nel corpo dello stesso atto introduttivo, ove era anche affermata la mancata ultimazione delle opere e la loro mancata accettazione: del resto, la controparte stessa era caduta in palese contraddizione affermando che la committenza “a lavori già conclusi” aveva chiesto
“di chiudere il cantiere e liberare anticipatamente l'area”.
6 IV) Errata applicazione dei principi in materia di onere della prova.
Premesso che solo dopo l'accettazione dell'opera si presume l'esecuzione a regola d'arte della stessa, nella fattispecie era pacifico che il contratto di appalto non era stato portato a compimento, poiché altrimenti il cantiere non sarebbe stato rilasciato a seguito della contestazione di ritardi e difetti ricevuta il 17.5.2015 dalla
, la quale non aveva dimostrato, come pure sarebbe stato suo onere, né CP_1
l'accettazione dell'opera né il totale compimento dei lavori e la loro esecuzione a regola d'arte.
V) Erronea applicazione della fattispecie dell'art. 1667 c.c.
Il Tribunale aveva ritenuto che l'azione ex art. 1667 c.c. fosse prescritta e che non fossero da riconoscere i ritardi e i danni ai terzi perché non dimostrati nel quantum, senza considerare che le disposizioni speciali in tema di contratto di appalto non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale ex artt. 1453
e 1455 c.c. Nella fattispecie, i committenti avevano deciso di sciogliere il rapporto contrattuale perché insoddisfatti della qualità delle opere e dei ritardi accumulati,
e dunque non avevano mai accettato l'opera, non operando dunque i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. ed essendo l'appaltatrice onerata di provare l'esecuzione a regola d'arte delle opere.
VI) Nullità e/o irrilevanza della CTU per mancata individuazione dell'autore dei singoli interventi degli appalti.
Il Tribunale aveva travisato le risultanze di causa nel momento in cui aveva affermato che i documenti utilizzati dal CTU ma non prodotti tempestivamente in giudizio costituissero la risultante dei rilievi sui luoghi di causa. Invero, la CTU avrebbe dovuto essere disposta soltanto dopo che fosse stata individuata la consistenza e lo stato di avanzamento dei lavori al momento del rilascio del cantiere da parte di nel giugno 2015, mentre invece il CTU aveva dato CP_1 per dimostrato che l'opera verificata al momento del sopralluogo fosse stata interamente realizzata da , quando invece era pacifico che le opere CP_1 appaltate non erano state completate da quest'ultima ma terminate dopo il recesso dei committenti dal contratto di appalto oggetto di causa da nuova e diversa impresa appaltatrice che aveva terminato i lavori ed eliminato i difetti riscontrati.
D'altra parte, era stata la a rifiutare la verifica in contraddittorio ex art. CP_1
1665 c.c. ed era dunque errata la statuizione del primo giudice basata sulla semplicistica osservazione della quasi esatta corrispondenza tra i risultati della CTU
e le unilaterali contabilizzazioni della impresa appaltatrice.
7 VII) Deferimento di giuramento decisorio dei 30.000 euro.
In via istruttoria, la parte appellante ha deferito giuramento decisorio “in merito alla domanda di accertamento degli acconti versati dai signori alla Parte_1
, convocando il signor , legale NT Per_3 rappresentante della società, a prendere posizione sulla seguente circostanza:
«Giuro e giurando affermo che la OR , con riferimento agli Parte_1 appalti commissionati alla , ha effettivamente pagato NT in contanti nelle mani del signor la somma di Euro 30.000,00 Per_3 complessivi, come risulta dalle quattro ricevute di pagamento prodotte come doc.
11 in allegato alla citazione 15.2.2019 (causa R.G. 542/2019 R.G.) e già oggetto di CTU grafologica.”
2.2 Si è costituita chiedendo il rigetto NT dell'impugnazione, perché infondata. Ha premesso che solo a lavori ormai conclusi i committenti avevano chiesto di chiudere il cantiere e di liberare (a loro dire) anticipatamente l'area; dopo gli inutili tentativi bonari di ricevere il pagamento del dovuto, la aveva inviato tramite lettere raccomandate una dettagliata CP_1 contabilizzazione dei lavori rispettivamente per l'abitazione e la rimessa, rispetto alla quale i Barasceri nulla avevano contestato, salvo generiche rimostranze, e senza neppure fare cenno alla corresponsione di pagamenti ufficiosi per €
30.000,00, sulla base di ricevute scritte a mano di cui la CTU aveva indiscutibilmente accertato il carattere apocrifo, essendo emersa anche la falsificazione dei timbri della , creati con scannerizzazione e stampa;
in CP_1 citazione, come pure nelle memorie istruttorie mai erano contestate l'esecuzione dei lavori e la loro attribuzione degli stessi all'opera della , che nella sua CP_1 comparsa di risposta aveva richiamato la contabilità inviata ai committenti nel
2018; anche nel corso delle operazioni peritali il CT di parte attrice non aveva sollevato contestazioni sulla attribuzione dei lavori alla e, solo nelle sedute CP_1 finali, la personalmente aveva cercato di attribuire l'esecuzione Parte_1 dell'intonaco interno ad altra ditta, producendo al CTU fatture che erano state disconosciute dal titolare della impresa interessata, contattato dal medesimo CTU,
e aveva tentato la produzione di altra documentazione, che a un primo esame appariva non pertinente, tant'è che, alla richiesta di chiarimenti, la medesima aveva rinunciato alla produzione. In ordine alle singole doglianze avversarie ha osservato:
8 I) Le lettere del 17.9.2024 e del 27.5.2025 contenevano soltanto, la prima, un sollecito all'esecuzione dei lavori e, la seconda, l'intimazione al rilascio del cantiere, cui la aveva aderito poiché le opere appaltate erano ormai CP_1 ultimate. Del resto, i non avevano in alcun modo comprovato il presunto Parte_1 danno da ritardo.
II) Non vi era stato alcun accordo tra le parti nel senso di attendere l'esito della causa civile intentata dai vicini ma erano stati i a respingere per Parte_1 tale motivo ogni tentativo di consegna della contabilità finale. Né vi era prova di una contabilità finale redatta dal D.L. poichè l'unica contabilità redatta dal D.L., peraltro prodotta dalla stessa , era quella inerente lo stato di avanzamento CP_1 dei lavori al 24.10.2014.
III) Nell'atto di citazione controparte si era limitata a fare riferimento alla relazione “ , ma nessuna contestazione era mai stata sollevata a fronte Per_4 della dettagliata elencazione di opere effettuata dalla . Il Geom. CP_1 Per_4 del resto, non entrava nel merito dei lavori già indicati nella pregressa corrispondenza tra le parti né specificava quali lavori sarebbero da escludere e da chi altri sarebbero stati eseguiti, altresì quantificando in modo del tutto generico la somma di € 40.000,00 per presunti difetti, peraltro relativi ad opere non eseguite da (che nella sua comparsa di costituzione indicava a quali ditte CP_1 fossero da attribuire) ed escluse dall'elencazione e contabilizzazione dei lavori redatta dalla stessa: d'altra parte erano tardive, come affermato dal primo giudice, le contestazioni effettuate al riguardo dal CT di parte attrice, peraltro fondate su documenti che, per le ragioni già esposte, la veva rinunciato a produrre. Parte_1
IV) – V) I lavori si erano conclusi nel 2015 e da tale data i committenti avrebbero potuto riconoscere e denunciare eventuali difetti, tanto più essendo essi geometri e quindi dotati delle necessarie competenze tecniche per riconoscerli, tanto più trattandosi di difetti definiti dal CT di parte come “evidenti”. Parte_1
VI) In mancanza di specifiche contestazioni alla contabilità prodotta dalla
, al CTU spettava soltanto di riscontrare l'opera realizzata e quantificarla. CP_1
VII) Il giuramento decisorio sarebbe stato soltanto l'ultimo tentativo disperato della controparte “di voler procrastinare l'ineluttabile”.
2.3 La Corte, con ordinanza del 14.7.2024, ha ritenuto ammissibile il giuramento decisorio deferito dalla parte appellante a legale Per_3 rappresentante della società appellata, sulla seguente formula «Giuro e giurando affermo che la OR , con riferimento agli appalti commissionati Parte_1
9 alla , ha effettivamente pagato in contanti nelle mani NT del signor la somma di Euro 30.000,00 complessivi, come risulta dalle Per_3 quattro ricevute di pagamento prodotte come doc. 11 in allegato alla citazione
15.2.2019 (causa R.G. 542/2019 R.G.) e già oggetto di CTU grafologica», in quanto formulato in modo chiaro e specifico e idoneo a definire la causa sulla questione relativa all'ammontare delle somme versate in acconto dai committenti all'impresa appaltatrice. L'incombente, delegato al giudice relatore, è stato espletato all'udienza del 5.11.2024, con esito negativo.
Quindi, raccolte le conclusioni delle parti sopra trascritte, all'udienza del
18.2.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione
L'appello va rigettato.
3.1 Per ragioni di ordine logico, appare necessario esaminare in primo luogo il secondo, terzo e sesto motivo, da valutare congiuntamente perché strettamente connessi tra loro. La parte appellante con i motivi in esame lamenta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non contestata la contabilità della , pur essendo comprovato che il cantiere era stato CP_1 rilasciato nel giugno 2015 prima del completamento delle opere e che, ricevuti i conteggi avversari nel luglio 2018, i ne avevano sollecitato la verifica in Parte_1 contraddittorio;
dunque, erroneamente sarebbe stato dato rilievo alle risultanze della CTU, effettuata a oltre cinque anni dalla riconsegna del cantiere, dopo che le opere erano state completate ed emendate da vizi e difetti da altre imprese, anziché avere riguardo alla contabilità redatta dal D.L. già nel 2015.
Invero, deve anzitutto darsi atto che non vi è traccia in atti di una contabilità successiva al SAL redatto dal D.L., Ing. , nel settembre 2014. È vero che CP_3 nessuna delle parti si è premurata di sollecitare la direzione dei lavori a predisporre la contabilità finale dei lavori al giugno 2015, ma è pur vero che le opere elencate nei prospetti riepilogativi della sono state tutte puntualmente riscontrate, CP_1 nella loro esistenza e consistenza, dal CTU Ing. Formato. Né può dolersi la committenza del fatto che le operazioni peritali si siano svolte dopo cinque anni dalla riconsegna del cantiere, posto che, da un lato, anche le verifiche congiunte
10 sollecitate dai Barasceri dopo aver ricevuto i conteggi dell'impresa appaltatrice, nel luglio 2018, avrebbero necessariamente scontato il decorso di un lungo lasso di tempo dal giugno 2015, rendendo dunque impossibile discernere le opere eseguite dalla da quelle eventualmente eseguite da terzi;
dall'altro, sarebbe stato CP_1 onere della committenza indicare specificamente quali delle opere indicate nei conteggi dell'impresa appaltatrice non sarebbero state realizzate dalla medesima, ma da altre imprese intervenute successivamente, che i Barasceri avrebbero potuto e, quindi, dovuto indicare, essendosi invece limitati a produrre, in allegato al proprio atto di citazione, una scarna contabilità di parte (a firma del Geom.
che non si confronta in alcun modo con quella della , assai più Per_4 CP_1 specifica, nonostante essa fosse già stata ricevuta dai medesimi committenti, oltre a essere stata puntualmente riprodotta nella comparsa di costituzione dell'appaltatrice, senza che, ancora una volta, siano seguite nei successivi atti di causa specifiche contestazioni circa la realizzazione da parte di imprese terze delle singole lavorazioni. Soltanto durante le operazioni peritali - e dunque tardivamente, come correttamente rilevato dal primo giudice - Parte_1 personalmente, ha indicato al CTU opere che sarebbero state eseguite da altre imprese (peraltro consegnando documentazione in relazione alla quale si legge, a pagina 3 della perizia: “solo dopo una accurata verifica eseguita dal sottoscritto ho potuto appurare che la gran parte di questa era riferita a lavorazioni non presenti nella contabilità richiesta dalla ditta e che quindi non facevano parte del CP_1 contenzioso in essere ed altra documentazione che è risultata non veritiera, di quest'ultima al successivo incontro alla mia richiesta di spiegazioni, la sig.ra ha dichiarato di non tener conto di tali documenti e che le lavorazioni Parte_1 oggetto della stessa (intonaci interni ed esterni) erano stati eseguiti dalla ditta
.”) CP_1
Le valutazioni del Tribunale in ordine al valore delle opere eseguite dalla
, in conclusione, appaiono corrette. CP_1
3.2. Il primo, quarto e quinto motivo sono parzialmente fondati.
Nondimeno, la decisione, pur se per motivazione diversa, è giusta. I suddetti motivi possono essere valutati congiuntamente perché strettamente connessi. La parte appellante, tramite i motivi in esame, si duole del fatto che, nonostante non vi sia stata accettazione dell'opera, il primo giudice abbia ritenuto applicabili i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., anziché i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, in base ai quali l'impresa appaltante, avendo i
11 committenti lamentato la presenza di vizi e difetti nelle lavorazioni da essa eseguite, era onerata di comprovare la loro esecuzione a regola d'arte.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, il committente può limitarsi alla mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi, in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (cfr. Cass. civ., 6 febbraio 2019,
n. 3495; Cass. civ., 9 agosto 2013, n. 19146).
È altrettanto consolidato il principio secondo cui prima dell'accettazione dell'opera non v'è onere di denuncia per il committente e soltanto dopo la consegna e l'accettazione (espressa o tacita) trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1667
c.c. (Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146; Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004,
n. 14584).
La Suprema Corte ha inoltre avuto più volte occasione di chiarire la differenza fra consegna dell'opera e accettazione: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa (crf, per tutte, Cass. civ. n.
19019/2017).
Nella fattispecie, non vi sono elementi per ritenere che l'opera sia stata accettata dai committenti, ed anzi sussistono evidenti elementi in contrario, posto che i medesimi ebbero a chiedere alla il rilascio del cantiere lamentando ritardi CP_1
e vizi nell'esecuzione dei lavori.
Sulla base dei principi sopra richiamati, pertanto, da un lato, non possono applicarsi i temini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. (dovendo dunque ritenersi errata la statuizione del primo giudice che ha ritenuto prescritta l'azione esercitata dai committenti per ottenere la riduzione del prezzo delle opere eseguite dalla in ragione della presenza di vizi e difetti) e, dall'altro, CP_1 sembrerebbe spettare alla l'onere di provare di aver eseguito l'opera CP_1 esente dai vizi e difetti allegati dai committenti.
12 Occorre tuttavia considerare che, sulla base dei principi generali, l'onere probatorio gravante sull'appaltatore non può prescindere da quello, a carico dell'appaltante, di effettuare allegazioni specifiche e circostanziate sull'esistenza dei vizi: come più volte affermato dalla Suprema Corte, infatti, “l'allegazione costituisce
l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa,
a presidio del contraddittorio” (così, per tutte, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10141 del 16/04/2021). Nel caso in specie, invece, la missiva inviata dai alla Parte_1
il 27.5.2015 conteneva una indicazione assolutamente generica dei vizi CP_1 lamentati [si legge, infatti: “lavori non del tutto effettuati secondo la regola dell'arte (vedi comignoli, quote pavimenti, facciate e imbiancatura esterna, intonaci interni, rimozione dei calcinacci e pulizia dei luoghi, rete di recinzione lotto, sistemazione esterna fabbricato e rimessa ecc...)”], peraltro non corrispondente, se non per alcune voci (pavimenti, intonaci e comignoli), a quelli elencati nella perizia di parte del Geom. richiamata nell'atto di citazione, dove pure essi Per_4 sono descritti senza le necessarie specificazioni, di qualità e quantità, con l'indicazione di un costo di ripristino globalmente e forfettariamente determinato in € 40.000,00, senza neppure il corredo di rilievi fotografici o computi estimativi.
Considerato, poi, che, come dedotto dalla stessa parte appellante, i vizi e difetti lamentati sarebbero stati eliminati da una diversa impresa, non si comprende come la avrebbe potuto comprovare la loro inesistenza. CP_1
Occorre peraltro considerare che, nella fattispecie, sono stati i ad agire Parte_1 in giudizio per chiedere di determinare il corrispettivo della , riducendolo CP_1 opportunamente in ragione della presenza di vizi e difetti, e non la ad CP_1 aver agito per il pagamento dei propri compensi. Ebbene, come la Suprema Corte ha recentemente avuto modo di chiarire (con l'ordinanza Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025), “solo allorché il committente si limiti ad eccepire l'inadempimento dell'appaltatore (deducendo la sussistenza di difformità o vizi, ma senza ampliare il thema decidendum) – nel caso quest'ultimo abbia agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto – l'assuntore ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.” Viceversa, qualora il committente agisca, anche in via riconvenzionale, per ottenere la proporzionale riduzione del prezzo denunciando difformità o vizi dell'opera, “è cedevole, a monte, la distribuzione dell'onere probatorio su cui è strutturata la decisione”: “L'incidenza
13 del difetto sul prezzo postula, infatti, che sia indicata l'entità e la qualità delle difformità e dei vizi, i quali debbono essere singolarmente dedotti e valutati, ai fini dell'emarginazione della causa petendi della domanda, sebbene costituiscano altrettanti fatti semplici che concorrono a formare l'unico fatto giuridico (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 1023 del 19/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 1617 del 17/06/1963;
Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 30/05/1962; Sez. 1, Sentenza n. 882 del
20/04/1961)”, facendo “carico allo stesso committente, che sia rientrato nella piane disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori,
l'onere di dimostrare l'integrazione di tali difformità e vizi”.
Non avendo i Barasceri adempiuto a tale onere probatorio, la decisione del primo giudice, che non ha applicato alcuna riduzione del prezzo per i presunti vizi e difetti dell'opera, risulta, dunque, corretta.
3.3 Il settimo motivo è infondato.
Il giuramento decisorio deferito dalla parte appellante in ordine all'asserito pagamento in contanti dell'importo complessivo di € 30.000,00 (dopo che la consulenza grafologica espletata in primo grado sulle relative quietanze prodotte in giudizio dai Barasceri ne aveva accertato la falsità), ha avuto esito negativo, con la conseguenza che tale questione deve ritenersi ormai definitivamente accertata in senso sfavorevole alla parte appellante.
4. La sentenza impugnata va dunque integralmente confermata.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., operata la riduzione del 50% (essendo il valore della causa prossimo a quello minimo dello scaglione di valore di riferimento) – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
421/2022 resa dal Tribunale di PISTOIA;
2. condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
14 Firenze, camera di consiglio del 22.7.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15