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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 27.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 383/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Petrone Francesco ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 25.01.2022, il ricorrente ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 19.01.2021 al 02.06.2021, data in cui ha reso le proprie dimissioni;
di essere stato assunto con contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato con la qualifica di operaio ed inquadramento nel livello II del CCNL “Metalmeccanico/Industria”; di aver svolto le mansioni di manovale ed istallatore di fibra ottica presso le varie commesse datoriali site in Roma e provincia;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 17.30, con un'ora di pausa pranzo, per un totale di 45 ore settimanali, in particolare ha dedotto che ogni lunedì mattina partiva alle ore 05.00 circa dal piazzale della sede aziendale di Volla per raggiungere Roma ove cominciava la propria attività lavorativa alle ore 07.30, che il venerdì verso le ore 18,00 circa, rientrava presso la sede di Volla, ove provvedeva alla consegna dell'auto aziendale;
di non aver ricevuto una retribuzione adeguata alla quantità del lavoro svolto;
di non aver ricevuto il pagamento delle retribuzioni dei mesi di aprile (10 giorni lavorati più 20 di malattia) e maggio 2021, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi, ANF, ratei di tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto.
Tanto premesso ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 5.869,96, di Pag. 1 di 4 cui € 2.937,42 a titolo di retribuzione per i mesi di Aprile e Maggio 2021, € 564,88 a titolo di tredicesima mensilità, € 826,80 a titolo di lavoro straordinario, € 1.023,90 a titolo di ANF ed € 543,96 a titolo di
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al saldo. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Nonostante la regolarità della notifica telematica, la parte resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 13.04.2023).
Letti gli atti, ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preme evidenziare che la prima udienza di comparizione delle parti si è svolta dinanzi al Giudice onorario, in sostituzione sul ruolo della scrivente assente per congedo di maternità dal 28.02.2023 al
30.09.2023. Lo svolgimento dell'attività istruttoria è stato delegato al giudice onorario che, come da
Decreto Presidenziale, ha rimesso la causa alla scrivente per la discussione.
In punto di fatto, è documentalmente provata la stipula tra le parti di un contratto di lavoro full - time a tempo indeterminato dal 19.01.2021 al 02.06.2021, con inquadramento nel II livello del CCNL
“Metalmeccanica/Industria” e qualifica di operaio, con svolgimento di attività lavorativa dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali (cfr. contratto di lavoro, estratto conto previdenziale e buste paga).
È altresì documentalmente provata la cessazione del rapporto in data 02.06.2021 (cfr. estratto conto previdenziale).
All'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto lo svolgimento di lavoro straordinario (cfr. verbale di udienza).
Come è noto la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 183 c.p.c. le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso. Invero, si rileva che, facendo piena e corretta applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la rinunzia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 c.p.c. (modifica della I domanda) e non già in quella di cui all'art. 306 c.p.c.
(rinunzia agli atti del giudizio) (v. Cass., nr. 4837/2019; Cass. 21848/2013, Cass., Cass., 4/2/2002).
Pag. 2 di 4 Resta da esaminare la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di mensilità dei mesi di aprile (10 giorni lavorati) e maggio 2021, ANF, ratei di tredicesima mensilità e TFR.
Al riguardo, deve rammentarsi che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle suindicate voci retributive, incombe sul convenuto (asserito debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Ma tale prova nella specie non è stata fornita dalla parte resistente, avendo scelto di restare contumace.
Spetta dunque al ricorrente il pagamento delle retribuzioni del mese di aprile (10 giorni lavorati) e maggio 2021, dei ratei di tredicesima mensilità e del TFR.
In ordine al quantum debeatur, non possono utilizzarsi i conteggi di parte ricorrente in quanto effettuati sul maggior orario. Pertanto, tali voci retributive possono essere calcolate tenuto conto della retribuzione mensile spettante al ricorrente come risultante dal contratto di lavoro e dalle buste paga in atti, pari ad €
1.468,71.
Spetta, pertanto al ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di € 3.114,20, di cui € 543,96 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del singolo credito sino all'effettivo saldo.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna al pagamento degli ANF seppure dalla documentazione in atti emerge che è stato riconosciuto il diritto dell'istante alla fruizione degli stessi (cfr. busta paga di marzo 2021 e prospetto conguaglio INPS). Invero, sussiste il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro, il quale - lungi dall'essere il sostanziale legittimato passivo dell'obbligazione di cui si discute – è un mero delegato al pagamento: il costo degli assegni nucleo familiare autorizzati dall'Ente Previdenziale, infatti, viene posto solo in via temporanea a carico della parte datoriale che provvede ad anticiparli, compensando poi le relative somme con i versamenti complessivamente dovuti all'Inps. Dunque, è l'Inps l'unico soggetto debitore della prestazione previdenziale.
Questo meccanismo – che poggia sulla compensazione tra i contributi dovuti dal datore di lavoro (in
Pag. 3 di 4 qualità di sostituto d'imposta del dipendente) e quanto dallo stesso anticipato a titolo di assegni nucleo familiare (in qualità di delegato dell'Istituto) – risponde a una ratio di semplificazione degli atti giuridici che, se da un lato, non muta la soggettività passiva dell'obbligazione, dall'altro, trova la sua ragion d'essere solo nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso: quindi, a maggior ragione, anche quando è cessato il rapporto, come nel caso in esame, il pagamento degli assegni nucleo familiare grava, necessariamente, in via diretta, sull'Inps unico debitore sostanziale della prestazione.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto, dei parametri minimi, attesa la non complessità in punto di diritto della questione affrontata, espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della somma di € 3.114,20 a titolo di differenze retributive, di cui € 543,96 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo saldo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.030,00 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 27.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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