Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3367/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo De Nes ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta in data 9.12.2022, avverso la sentenza n.
319/2022 del 26.4.2022, pubblicata il 27.4.2022, emessa dal Giudice di Pace di Agrigento
nel procedimento civile R.G. 2763/2019 e vertente t r a
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San Biagio Platani nella contrada Palmento Emanuele, rappresentata e difesa dall'avv.
Domenico Testasecca,
APPELLANTE
(c.f. e p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in San Biagio Platani nel corso Umberto I n. 154, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Carlino,
APPELLANTE
e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
9.5.1987 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Salvatore Vaccaro,
APPELLATO
1
Per l'EL , come da atto di citazione in appello: “Preliminarmente - Parte_1
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata e, quindi, annullare la
sentenza nella parte in cui condanna l'EL al pagamento della somma di € 1.109,28;
Nel merito e, in subordine,
- riformare totalmente la sentenza impugnata e dichiarare l'odierna EL chiamata a
rispondere della somma di € 244,00.
Vinti gli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'EL come da atto di citazione in appello: “nel merito, Controparte_1
riformare totalmente la sentenza impugnata e dichiarare l'odierna EL chiamata a
rispondere della somma di € 244,00”.
Per l'appellato come da comparsa di costituzione e risposta: “
1. Controparte_2
Dichiarare improcedibile, e/o inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig.ra avverso la Parte_1
sentenza n. sentenza n. 319/2022 emessa in data 27 aprile 2022 del Giudice di Pace di
Agrigento e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata.
2. Condannare parte EL alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
***
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento riguarda l'appello di (convenuta in primo Parte_1
grado) e (terza chiamata in primo grado) avverso la sentenza n. Controparte_1
319/2022 del 26.4.2022, pubblicata il 27.4.2022, emessa dal Giudice di Pace di Agrigento
nel procedimento civile R.G. 2763/2019.
, commercialista e consulente fiscale, e centro Parte_1 Controparte_1
di elaborazione dati, hanno impugnato la sentenza con cui il giudice di pace, in
2 accoglimento della domanda di , le aveva condannate al pagamento di Controparte_2
€ 1.109,28 oltre interessi legali ritenendo la pronuncia viziata per errata valutazione delle risultanze istruttorie. Preliminarmente, chiedeva dichiararsi il difetto di Parte_1
legittimazione passiva;
nel merito chiedeva di essere tenuta al pagamento della minore somma di € 244,00. A fondamento delle proprie argomentazioni, ha lamentato il comportamento colposo dell'appellato che, trasferitosi da San Biagio Platani a Lecco, aveva omesso di comunicare all'ufficio anagrafe del comune l'avvenuto trasferimento. La
negligenza di gli aveva, secondo l'EL, impedito di fruire della Controparte_2
sanzione in misura ridotta – nella misura del 10% dell'importo erroneamente compensato
– stante che questi non si trovava più nel luogo di residenza anagrafica al momento della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'avviso ex art. 36 bis del d.p.r.
600/1973. Concludeva pertanto, per effetto di detto concorso colposo del danneggiato, per la riduzione della condanna in € 244,00 pari all'importo della sanzione in misura ridotta.
Si costituiva in giudizio (attore in primo grado) lamentando Controparte_2
preliminarmente l'improcedibilità per violazione dell'art. 347, I comma, c.p.c. (eccezione da disattendere in quanto l'appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo il 9.12.2022 ossia entro i dieci giorni conseguenti alla notificazione, avvenuta il 28.11.2022 - essendo, come noto, l'8 dicembre giorno di festa). Nel merito, ha affermato di avere conferito – nel periodo dal 2011 al 2015 – all'EL mandato professionale per la Parte_1
predisposizione e trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa all'IRPEF, essendo l'EL commercialista e consulente fiscale. Deduceva di avere ricevuto dall'Agenzia
delle Entrate di Lecco la cartella di pagamento n. 13420180000707589000, in data
11.4.2018, per l'importo complessivo di €. 3.552,28 di cui €. 2.443,00 a titolo di omesso o carente versamento IRPEF per l'anno di imposta 2014 ed il residuo a titolo di sanzioni,
interessi ed oneri di riscossione. Affermava che la somma di € 2.443,00 derivava da un credito di imposta per l'anno 2013 che l'appellato aveva già utilizzato in compensazione di un debito per contributi , non annotato dall'EL nella sezione CP_3 Parte_1
3 III del quadro F Mod. 730/2015 F3, casella 2. Indi, riscuoteva la Controparte_2
somma di € 2.443,00 ignorando in buona fede l'avvenuta compensazione. L'appellato pagava la cartella di pagamento subendo così un danno ammontante a € 1.109,28 a titolo di sanzioni comminate nella medesima cartella. Concludeva per il rigetto dell'appello sul presupposto dell'assenza di concorso colposo atteso che tra i documenti esibiti ex art. 210
c.p.c. da parte dell'Agenzia delle Entrate non vi era la raccomandata di avviso di deposito,
cd. CAD, sicché la notifica nei suoi confronti non si era mai perfezionata.
Proponeva altresì appello in separato giudizio (R.G. 3369/2022), Controparte_1
che, all'udienza del 12.6.2024, veniva riunito al presente stante i rilevati profili di connessione oggettiva e soggettiva;
articolava nel merito le Controparte_1
medesime difese spiegate da . Parte_1
La causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate.
In via preliminare, l'EL ha riproposto l'eccezione di difetto della Parte_1
legittimazione passiva affermando che aveva conferito mandato Controparte_2
esclusivamente a e che pertanto tra costei e l'appellato non fosse Controparte_1
mai intercorso alcun rapporto contrattuale.
L'eccezione va rigettata. Invero, in sede di interrogatorio formale, Parte_1
assunto all'udienza del 9.12.2020, ha dichiarato: “la che si avvale Controparte_1
di me quale intermediario abilitato per la trasmissione delle dichiarazioni IRPEF […] prima
di trasmettere le dichiarazioni effettuo un controllo di regolarità formale per tutte le
dichiarazioni ivi compresa quella dell'attore (n.d.r. appellato ) […] non Controparte_2
ricordo se nella dichiarazione IRPEF dell'attore mancasse la redazione di alcuni riquadri […]
in generale sono io il professionista abilitato a trasmettere la dichiarazione IRPEF per conto
della non mi avvalgo di alcun operatore”. Dalle dichiarazioni dell'EL emerge CP_1
che , in qualità di commercialista e consulente fiscale, presta la sua attività Parte_1
lavorativa come intermediaria presso e si occupa della Controparte_1
4 predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi IRPEF ivi compresa quella di nei cui confronti ha ammesso di avere espletato la propria attività Controparte_2
professionale.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
L'intimazione della cartella di pagamento n. 13420180000707589000 trova la sua fonte nella responsabilità dell'EL , la quale non ha correttamente Parte_1
adempiuto la prestazione professionale a suo carico nei confronti dell'appellato. Mancando
di annotare la somma già compensata, ha infatti provocato un danno a Parte_1
il quale, a cagione della negligenza dell'EL, ha subito Controparte_2
l'accertamento automatizzato da parte dell'Agenzia delle Entrate esitato nella cartella di pagamento n. 13420180000707589000. La responsabilità si estende in solido anche a alla quale era stato conferito l'incarico dal cliente (fatto pacifico) e Controparte_1
nel cui centro prestava la propria attività professionale . Le stesse Parte_1
appellanti, peraltro, nei propri atti di appello ammettono di fatto le proprie responsabilità, atteso che si sono limitate alla richiesta di accertamento del concorso colposo di
[...]
ritenendosi dunque implicitamente comunque responsabili del danno di cui CP_2
alla minore somma di € 244,00, corrispondente alla sanzione in misura ridotta. D'altronde,
già nel corso del proprio interrogatorio formale, aveva affermato di non Parte_1
ricordare se avesse correttamente barrato tutti i riquadri della dichiarazione dei redditi
IRPEF dell'appellato ponendo, già durante il giudizio di prime cure, dubbi circa l'espletamento diligente della propria prestazione professionale.
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, risulta che e Parte_1 [...]
non hanno eseguito la prestazione professionale a loro carico con la Controparte_1
diligenza richiesta ex art. 1176 co. 2 c.c.; l'inesatto adempimento della professionista e del centro elaborazione dati ha cagionato un danno all'appellato il quale, Controparte_2
a seguito dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, ha ricevuto la cartella di pagamento n. 13420180000707589000; l'Agenzia delle Entrate non avrebbe proceduto ad
5 accertamento e non avrebbe in conseguenza inviato la cartella ove a monte Parte_1
e avessero predisposto correttamente la dichiarazione dei redditi Controparte_1
IRPEF per l'anno 2014 di . Controparte_2
Venendo al lamentato concorso di colpa del , che comporterebbe la Controparte_2
riduzione del risarcimento dovuto, dall'esibizione dei documenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate emerge la sola restituzione al mittente, per compiuta giacenza,
del piego contenente l'avviso di irregolarità della dichiarazione ex art. 36 bis DPR 600/1973
(avviso contenente anche la comunicazione del termine per provvedere al pagamento della sanzione in misura ridotta). Sul punto, il giudice di prime cure ha fatto applicazione dei principi giurisprudenziali relativi alle disposizioni di cui alla legge n. 890/1982 sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta. Secondo tali principi, “in tema di
notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel
caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del
destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del
piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta
immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza,
consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della
raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di
fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante
dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla
legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del
piego” (Sez. L., Ordinanza n. 23921 del 29.10.2020 - Rv. 659281 - 01). Per effetto dell'art. 12 della legge n. 890/1982, siffatto principio trova applicazione anche alla notificazione
6 degli atti delle pubbliche amministrazioni e, nello specifico (art. 14), anche agli atti indirizzati al contribuente.
Nel caso in esame, non risulta prova nemmeno dell'invio di tale seconda raccomanda,
la cd. CAD, il cui scopo è informare il contribuente del previo recapito della prima comunicazione. Ne deriva che la notifica nei confronti di non si è Controparte_2
perfezionata e pertanto non vi è prova che egli abbia avuto conoscenza legale della comunicazione ex art. 36-bis DPR 600/1973. Conseguentemente, non gli si può addebitare alcun concorso colposo nella maggiorazione delle sanzioni applicate.
In mancanza di prova della conoscenza legale della comunicazione, non coglie nel segno l'argomento delle appellanti secondo cui se il , trasferitosi di fatto da San Biagio CP_2
Platani a Lecco, avesse provveduto a dichiarare all'anagrafe l'avvenuto trasferimento avrebbe ricevuto lì la comunicazione e potuto così pagare la sanzione in misura ridotta. È
infatti pacifico che al momento della notificazione la residenza anagrafica del si CP_2
trovava a San Biagio Platani, con la conseguenza che l'eventuale perfezionamento del processo notificatorio a quell'indirizzo avrebbe implicato la conoscenza legale dell'atto. Ma
qui, a monte, il processo notificatorio non si è perfezionato, e peraltro non è detto che si sarebbe perfezionato ove il avesse comunicato all'anagrafe il suo trasferimento. CP_2
In conclusione, la sentenza di primo grado andrà confermata.
Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m.
55/2014 (così come aggiornato dal d.m. 147/2022), con applicazione dei valori minimi,
stante la non complessità delle questioni trattate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 1) rigetta gli appelli di e e conferma la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 319/2022 del Giudice di Pace di Agrigento depositata il 27.4.2022 (R.G.
2763/2019);
1) condanna le appellanti e in solido tra loro, Parte_1 Controparte_1
a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio all'appellato
[...]
, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso CP_2
forfettario 15%, CPA e IVA e come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 30.5.2025
Il giudice
Matteo De Nes
8