Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1763/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1763/2023 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
, Parte_1 nata a [...] il [...] (CF: ) residente in [...], CodiceFiscale_1
Via Montanaro nr. 17, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv.to Irene Carpignano del Foro di Asti (CF: – Tel. e fax: 0141/451888 – pec: CodiceFiscale_2
), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_1
Asti (AT), Via San Martino nr. 37,
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) nato in [...] il [...], residente in [...]
Vian n. 3 int. 11, difeso e rappresentato per delega 9.12.2024 in atti dall'Avv. NI FALCO, agli effetti del presente procedimento elettivamente domiciliata in Torino, Via Fattori n. 3, presso lo studio e la persona dell'Avv. NI FALCO
PARTE RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 19.2.2025 Conclusione delle Parti Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 31.10.2024 con conclusioni di merito del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale In Via Principale, nel merito:
1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) di trascrivere le emanande sentenze a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 1 agosto 2019 tra e atto registrato Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 8
5) disporre che le figlie minori vengano affidate alle cure della madre-affidamento super esclusivo - con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
6) stabilire che i coniugi si attengano al piano genitoriale allegato per quanto concerne istruzione, visite mediche, religione, frequentazioni genitoriali, festività, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con i figli, comunicazione tra i genitori, cura del minore e deduzioni fiscali;
7) Disporre a carico del GN l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese (mediante CP_1 pagamento tracciabile sul conto corrente alla stessa intestato), l'importo mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle minori NI e Per_1
8) ordinare al GN di rimborsare mensilmente il 50% delle documentate spese straordinarie CP_1 occorrenti per le figlie. Per quanto attiene l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie si rimanda a quanto specificato nel Protocollo del Tribunale di Ivrea ovvero del Tribunale di Torino;
9) prevedere che l'assegno unico venga percepito interamente nella misura del 100% dalla GNa Pt_1
10) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge (…)”;.
- Per parte resistente come da conclusioni depositate con la comparsa di costituzione depositata in PCT in data 10.12.2024 del seguente letterale tenore: “(…) NEL MERITO
1) Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
4) Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori le figlie minori, e Persona_2 [...]
, con residenza e abitazione presso la madre ed esercizio disgiunto della potestà per quanto attiene Per_3 all'ordinaria amministrazione. 5) Disporre che il padre, salvo diversi accordi nell'interesse delle minori, potrà vedere e tenere le stesse compatibilmente con i loro futuri impegni scolastici e ricreativi- i week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21,00. Il prelevamento e il riaccompagnamento delle minori da/presso la residenza saranno a cura del GN;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze CP_1 estive da concordarsi con la madre entro il 31.5 di ciascun anno;
entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente le località del soggiorno nei periodi che trascorreranno con la figlia. le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1; - le festività infrasettimanali in alternanza con l'altro genitore;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni. 2) Disporre a carico del padre un contributo mensile a titolo di mantenimento per le figlie pari ad € 300,00, con rivalutazione annuale in base all'ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese oltre al 50% tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese, scolastiche, extrascolastiche ludico-sportive, previamente concordate e documentate. Con vittorie di spese ed onorari di lite oltre al rimborso forfettario 15%, CPA. IVA, esposti e successive occorrende”
* * *
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso introduttivo cumulativo separativo-divorzile nelle forme ex art 473 bis 49 CPC parte ricorrente ha esposto che le Parti han contratto matrimonio con rito dei Testimoni di Geova – il 1° agosto 2009 a Torino (TO), atto registrato al n. 268, parte 2, Serie A, anno 2009, nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino.
- Dal matrimonio sono nate le figlie , nata il [...] in [...]: Persona_2 [...]
) residente in [...], e , C.F._4 Persona_4 nata il [...] in [...]: ) residente in [...]
Montanaro nr.17.
- Lamentava parte ricorrente una grave trascuranza paterna in ordine alla gestione genitoriale della prole, nonché in ordine al contributo al mantenimento.
- All'udienza del 6.3.2024 avanti al GR compariva la sola parte ricorrente che dichiarava: “(…) vivo a Chivasso via Montanaro 17/a con due figlie, che stanno bene. Lavoro come impiegata in una azienda che fa manutenzione di impianti industriali. Mi piace il mio lavoro. Percepisco circa 1500 euro netti al mese. Gestisco da sola l'organizzazione delle figlie, ho la loro responsabilità. Vorrei crescere professionalmente e potrei anche farlo ove accettassi per l'azienda alcune trasferte. Tuttavia, la non collaborazione genitoriale da parte del convenuto non mi consente di accedere a tale percorso di crescita professionale. Ho scelto io di separarmi, mio marito mi disse arrangiati. Insisto nella domanda di separazione. Mio marito ha aperto una ditta individuale, nel settore edile. Non so quanto possa guadagnare mio marito”.
- Il difensore della parte ricorrente invocava i provvedimenti temporanei ed urgenti e il GR, autorizzati i coniugi a vivere separati, riservava l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
- Nell'ordinanza ex art 473 bis 22 cpc pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza 6.3.2024 così si legge: “(…) Rilevato che nel ricorso introduttivo parte ricorrente dà atto di aver contratto matrimonio col convenuto – con rito dei Testimoni di Geova – il 1° agosto 2009 a Torino (TO), atto registrato al n. 268, parte 2, Serie A, anno 2009, nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Torino (TO) – unione dalla quale sono nate le figlie NI e - Rilevato che parte ricorrente ha dato atto del Per_5 sorgere di “(…) una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (…)”, per via dei comportamenti trascuranti della famiglia da parte del convenuto;
- Rilevato che in punto visite genitoriali parte ricorrente ha dato atto della saltuarietà delle visite padre-figlie, anche per via degli agiti trascuranti paterni;
- Rilevato che parte ricorrente – rappresentato il dato a mente del quale in convenuto è titolare di ditta individuale nel settore edile/edilizia – ha concluso nel merito nei seguenti sensi: “(…) In Via Principale, nel merito: 1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Torino (TO) di trascrivere le emanande sentenze a margine dell'atto di matrimonio celebrato il 1 agosto 2019 tra e Parte_1 CP_1
atto registrato al n. 268, parte 2, Serie A, anno 2019; 4) stabilire che ciascun coniuge provvederà al
[...] proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
5) disporre che le figlie minori vengano affidate alle cure della madre-affidamento super esclusivo- con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre;
6) stabilire che i coniugi si attengano al piano genitoriale allegato per quanto concerne istruzione, visite mediche, religione, frequentazioni genitoriali, festività, vacanze, sport, attività extrascolastiche, comunicazione con i figli, comunicazione tra i genitori, cura del minore e deduzioni fiscali;
7) Disporre a carico del GN
pagina 3 di 8 l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese (mediante pagamento tracciabile sul conto CP_1 corrente alla stessa intestato), l'importo mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle minori NI e 8) Per_1 ordinare al GN di rimborsare mensilmente il 50% delle documentate spese straordinarie occorrenti CP_1 per le figlie. Per quanto attiene l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie si rimanda a quanto specificato nel Protocollo del Tribunale di Ivrea ovvero del Tribunale di Torino;
9) prevedere che l'assegno unico venga percepito interamente nella misura del 100% dalla GNa Pt_1
10) con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge;
(…)”
- Ritenuto che al lume delle richieste attoree (in punto affidamento c.d. esclusivo rafforzato ex art 337 quater cc) debba disporsi l'urgente presa in carico della prole minore da parte del Servizio Sociale territorialmente competente di Chivasso con richiesta di relazione sullo stato di vita delle minori da depositarsi entro il 15.10.2024, allo stato non essendo emersi elementi per derogare al regime di affidamento condiviso (pacifica la collocazione presso la madre); - Ritenuto che la lamentata (da parte ricorrente) trascuranza paterna in un con la richiesta di affidamento esclusivo ex art 337 quater cc implichi nel presente contesto giudiziale dover disporre l'iniziale introduzione di incontri luoghi neutri padre-figlie alla presenza di educatore, dovendo i Servizi Sociali relazionare in merito alla relazione instaurata tra il padre e le figlie, in vista di una possibile liberalizzazione degli incontri secondo quanto indicato dai Servizi Sociali;
- Ritenuto in punto economico doversi da un lato porre in bilanciamento la redditualità materna (sopra richiamata) e l'assoluta prevalenza di accudimento della prole (incentrato sul genitore materno) con – dall'altro lato – il dato a mente del quale il convenuto è titolare di ditta individuale nel settore merceologico 433901 – Attività Non specializzate di lavori edili (Muratori) – cfr. doc. 8 attoreo ciò che legittima l'interpretazione che vuol collocato il convenuto (si ricordi: classe 1987) in piena capacità lavorativa, imprenditoriale, economica;
- Ritenuto in particolare parzialmente accoglibile la richiesta attorea in punto mantenimento delle figlie (nella misura di € 220,00 euro mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea), secondo quanto meglio infra specificato in parte dispositiva;
- Ritenuta la non accoglibilità delle richieste istruttorie svolte da parte ricorrente alla luce della sopravvenuta irrilevanza (in presenza di mandato ai Servizi Sociali con riferimento alle questioni genitoriali) ed alla luce del disposto mantenimento per le figlie;
- Ritenuta la causa matura per la decisione previa acquisizione della relazione dei Servizi Sociali, con fissazione dell'udienza ex art 473 bis. 28 cpc (con concessione dei correlativi termini a ritroso) tenuto conto delle tempistiche di presa in carico e relazione da parte dei Servizi Sociali incaricati
P.Q.M.
Il Giudice Relatore, pronunciando tra le Parti gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 cpc, in contumacia di parte convenuta, ogni altra istanza, deduzione, eccezione, rigettate: Dispone l'affidamento condiviso della prole minore:
- nata il [...] in [...]: ) residente in [...]
(TO), via Montanaro nr.17;
- nata il [...] in [...]: ) residente in [...]
Chivasso (TO), Via Montanaro nr.17, a entrambe i genitori con collocazione abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
Dispone la presa in carico delle minori da parte del Servizio Sociale di Chivasso, con richiesta di relazione sullo stato di vita delle minori da depositarsi entro il 15.10.2024 Dispone che il padre possa vedere le figlie nelle scansioni meglio viste in concreto dal Servizio Sociale incaricato in atti disponendo l'iniziale introduzione di luoghi neutri padre-figlie alla presenza di educatore, dovendo i Servizi
pagina 4 di 8 Sociali relazionare in merito alla relazione instaurata tra il padre e le figlie entro il 15.10.2024, in vista di una possibile liberalizzazione degli incontri secondo quanto indicato dai Servizi Sociali;
Dispone che il padre sia obbligato al versamento alla madre a titolo di mantenimento per ciascuna figlia l'importo di € 220,00 (440 euro totali) entro il 15 di ogni mese rivalutabili agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea“Protocollo d'intesa tramagistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, assegno unico allo stato percepito come per legge;
Dispone che i Servizi Sociali depositino relazione sulla prole minore entro il 15.10.2024;
- Fissa udienza per la rimessione al Collegio l'udienza in trattazione sostituita ex art 127 ter cpc del giorno 31.12.2024 (senza comparizione parti né difensori) assegnando alle parti i seguenti termini a ritroso ex art 473bis.28 cpc: A) entro il 31.10.2024 deposito in PCT di “note scritte di precisazione conclusioni” B) entro il 29.11.2024 deposito in PCT di “comparse conclusionali”; C) entro il 16.12.2024 deposito in PCT di “memorie di replica”; Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle Parti, al PM per le Sue conclusioni, al Servizio Sociale per quanto di rispettiva competenza”
- Si è costituito Parte resistente solo in data 10.12.2024 concludendo come sopra visto, e non depositando le difese ex art 473 bis 28 cpc. Parte ricorrente ha depositato gli scritti conclusivi ex art 473 bis 28 cpc e la causa viene ora a decisione sulle conclusioni delle Parti non avendo il PM, trasmessigli gli atti il 3.1.2025, depositato conclusioni sfavorevoli all'accoglimento delle conclusioni stesse.
* * * 1) La domanda di separazione. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
pagina 5 di 8 2) Le domande afferenti all'affidamento, mantenimento, visite. Con riferimento alle questioni genitoriali va rilevato che il petitum svolto dalle parti devolve chiaramente in decisione al Collegio la disamina del regime di affidamento della prole minore, e sul punto val bene rilevare come l'impianto normativo di cui alla legge 54/06 sull'esercizio della potestà - oggi responsabilità, a seguito dell'entrata in vigore del D. L.vo 154/13 - e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c. (337 bis ss cc), onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c. Va altresì rappresentato come la normativa di cui alla legge 54/2006 preveda l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Detto in altri termini, è noto come il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2,30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove pregiudizievole per il minore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, inoltre, la conflittualità tra i genitori giustifica di per sé una pronuncia di affidamento esclusivo dei figli minori a uno dei genitori, ove la stessa sia tale da recare un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori e ove emergano specifici elementi che consentano di formulare una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità all'esercizio della genitorialità da parte di uno dei due genitori (in tal senso ex multis cfr. Cass. Civ. 5108 del 29.03.2012; n. 977/2017; n. 1777 del 08.02.2012). Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in lite ritiene il Collegio – in punto genitoriale – doversi disporre l'affidamento esclusivo della prole minore alla sola madre ex art 337 quater cc posto che dalla relazione del Servizio Sociale in atti - - 1 - 2024-10- Per_6
14 – 0012760 emerge (oltre all'incomunicabilità ed elevata conflittualità genitoriale in essere tra le Parti a motivo dei trascorsi di coppia e genitoriali, che ridonda a svantaggio della celere adozione di decisioni per la prole) come la figura di riferimento per le figlie sia la madre, pur coltivando le minori una relazione genitoriale col padre (le visite dovendo esser gestite dal Servizio Sociale che indicherà tempi e modi di liberalizzazione e calendarizzazione, anche alla luce dell'età e gradimento delle figlie come meglio infra enucleato in parte dispositiva). Con più specifico riferimento alla richiesta di mantenimento per le figlie va rilevato che secondo quanto disposto dall'art. 337 ter, quarto comma c.c. “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito: il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:
pagina 6 di 8 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambe i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambe i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Le esigenze dei figli cui i genitori devono far fronte non si esauriscono, quindi, nel solo obbligo alimentare, ma si estendono inevitabilmente all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica (in tal senso si veda, Cass. 22.3.2005, n. 6197), tale da garantire al minore la conservazione di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974). I genitori hanno pertanto l'obbligo di mantenere i figli nei limiti individuati, non solo entro l'ambito delle rispettive sostanze, ma anche in quello della rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione delle risorse personali, tenuto conto delle accertate potenzialità reddituali (si veda, in merito, Corte d'Appello di Roma 27.7.2005). Ebbene, alla luce dell'articolato normativo ora richiamato devono esaminarsi le posizioni economiche delle parti dovendo in via dirimente ed assorbente notare che – a fronte della perspicuità della posizione economico - stipendiale della ricorrente come sopra richiamata – la parte convenuta (dotata di capacità imprenditoriale ed economica come evidenziato nell'ordinanza art 473 bis 22 cpc) ha prodotto in atti l'estratto conto del solo cc n. Iban Unicredit - IT 25 Y 02008 01141 000106500451 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1C01 dal quale tuttavia emerge ictu oculi tutta una serie di movimentazioni ulteriori (22/4/2024 in uscita, 9/5/2024 in entrata, 23/5/24 in uscita, 4/6/24 in uscita, 5/6/24 in uscita, 19/6/24 in uscita) che disvelano la presenza di (almeno) un altro conto corrente intestato o comunque nella disponibilità del convenuto, ciò che invalida la ricostruzione del resistente in punto redditualità ed anzi ne conferma la piena capacità economica, ritenendo corretto sul punto il Collegio disporre la conferma della misura al mantenimento già disposta dal giudice relatore in corso di causa (devoluta alla sola madre collocataria ed affidataria esclusiva la percezione dell'assegno unico), con spese di lite devolute all'esito della fase decisoria divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea pronunciando in contraddittorio tra le Parti
- Pronuncia la separazione tra i coniugi e ex art 151 cc Parte_1 Controparte_1
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del comune di Torino esegua le formalità previste per legge;
- dispone l'affidamento esclusivo delle figlie , nata il [...] in [...]: Persona_2
) residente in [...], e , CodiceFiscale_4 Persona_4 nata il [...] in [...]: ) residente in [...]
Montanaro nr.17 alla sola madre ex art 337 quater cc;
- dispone che le figlie abbiano collocazione abituale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
- Dispone che il padre possa vedere e incontrare le figlie secondo i tempi di liberalizzazione indicandi dal Servizio Sociale già incaricato in atti meglio visto in concreto l'interesse delle minori, e – quando vi sarà completa liberalizzazione delle visite – secondo le seguenti tempistiche fatto salvo ogni eventuale diverso accordo tra le Parti genitoriali e fatti salvi i futuri pagina 7 di 8 impegni scolastici e ricreativi delle minori, a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21,00. Il prelevamento e il riaccompagnamento delle minori da/presso la residenza saranno a cura del GN;
- due settimane anche non CP_1 consecutive durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro il 31.5 di ciascun anno;
entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente le località del soggiorno nei periodi che trascorreranno con la figlia. le vacanze di Natale ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1; - le festività infrasettimanali in alternanza con l'altro genitore;
- le vacanze di Pasqua ad anni alterni.
- Dispone che a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza e comunque da marzo 2025 incluso , fatto salvo quanto previsto per il pregresso dal titolo temporaneo ex art 473 bis 22 cpc in atti, il padre sia obbligato al versamento alla madre a titolo di mantenimento per ciascuna figlia l'importo di € 220,00 (440 euro totali) entro il 15 di ogni mese rivalutabili agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016, assegno unico percepito dalla sola madre affidataria esclusiva e collocataria di prole minore;
- Spese di lite al definitivo. Dispone la prosecuzione della presa in carico delle minori da parte del Servizio Sociale con incarico di supporto alla prole minore ed alla relazione col padre, con richiesta di deposito di relazione in Tribunale entro il 31.12.2025; Dispone la presa in carico delle minori , nata il [...] in [...]: Persona_2
) residente in [...], e CodiceFiscale_4 Per_4
nata il [...] in [...]: ) residente in [...]
[...] CodiceFiscale_5
(TO), Via Montanaro nr.17 da parte del competente su Controparte_2
Chivasso in relazione al luogo di residenza delle minori per offrire alle stesse supporto e sostegno con richiesta di deposito di relazione in Tribunale entro il 31.12.2025; Dà atto che con separata ordinanza le Parti sono rimesse avanti al Giudice Relatore per la fase del giudizio di divorzio introdotta con domanda attorea ex art 473 bis.49 Cpc. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, Al Servizio Sociale ed al Servizio di Psicologia Età Evolutiva incaricato in atti, trasmissione e per tutte le incombenze di competenza. Così deciso in Ivrea, il 19.2.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il Giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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