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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del
17 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato , la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2125 del ruolo generale dell'anno 2021, promossa
DA
(C.F. ), ora Parte_1 C.F._1 [...]
nella qualità di erede della prima Parte_2 avv.ti LAURICELLA SALVATORE e LAURICELLA PIETRO
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore , con sede P.IVA_1 legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato
promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il Parte_1 presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L. 18/80 e 508/88 negatagli dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civili di Agrigento - che invece, la aveva riconosciutolo status di handicap grave art. 3 co. 3 legge 104/92 a
1 decorrere dall' 11 luglio 2019 - e poi sede di Accertamento Tecnico
Preventivo (d'ora in poi indicato con l'acronimo di con decorrenza CP_2 dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso CTU;
e per l'effetto, condannare parte resistente all'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria .Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari. A sostegno della propria tesi l'istante esponeva che le conclusioni medico- legali alle quali si era pervenuti in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo non erano condivisibili avendo il consulente tecnico di ufficio
(C.T.U.) sottovalutato le patologie di cui parte ricorrente era affettata che non gli consentivano di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di terze persone per i motivi meglio dedotti nel suo scritto difensivo. Deduceva inoltre che il CTU della fase dell' TP , a seguito la ricezione delle dettagliate controdeduzioni redatte dal Dott. Per_1
e dai suoi legali, si è limitato esclusivamente ad elencare i
[...] requisiti necessari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento senza rispondere, minimamente, alle osservazioni postegli. Chiedeva, quindi, disporsi o il richiamo del precedente CTU o la nomina di nuovo
C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia. La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dottoressa Rosa Gerardi. Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
Nelle more del giudizio decedeva in data il 24 dicembre 2021 la parte ricorrente ed il giudice all'udienza del 26 ottobre 2022 dichiarava interrotto il giudizio .
Con comparsa in riassunzione del 13 gennaio 2023 si costituiva in giudizio nella qualità di erede della ricorrente la quale Parte_2 previa fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio chiedeva l' accoglimento delle conclusioni così come articolate nel ricorso di merito del giudizio promosso dalla de cuis.
Il presente giudizio veniva istruito con la documentazione versata agli atti di causa e con il richiesto rinnovo della C.T.U. medico-legale
Con provvedimento del Presidente Reggente del Tribunale di Agrigento dott. Alfonso Malato del 5 settembre 2024 il presente giudizio in materia di previdenza ed assistenza veniva assegnatao alla scrivente a seguito della cessazione delle funzioni del giudice assegnatario dott.ssa Rosa Gerardi.
All' odierna udienza del 17 marzo 2025 la causa veniva discussa dale parti come da verbale di udienza e decisa con sentenza emessa ai sensi
2 dell'art. 429 c.p.c. della quale veniva data lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO
DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso per il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi all' indennità di accompagnamento è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti sotto dedotti.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento risulta soddisfatto nei limiti di cui in perizia Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio
Dott. ha accertato, previo esame dei dati anamnestici e della Persona_2 documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che in capo a “ (…) Parte_1 sussistono i presupposti biologici richiesti per beneficiare del diritto all'indennità di accompagnamento così come previsto dalle vigenti norme per i soggetti ultrasessantacinquenni. (…).” Ed in ordine alla decorrenza del beneficio ha concluso che “(..) Il ricovero ospedaliero non si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità ( cfr. Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 2270 del 2007). Quindi, nel caso si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana ma è garantita da altri soggetti (familiari, badanti etc.) il ricovero non si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità. In tal caso però occorre che la necessità di assistenza da parte di un soggetto terzo sia dichiarata dall'Istituto che ospita l'invalido. In questo caso l'indennità di accompagnamento viene riconosciuta da gennaio 2021, in caso non fosse possibile tale attestazione i benefici vengono riconosciuti dalla dimissione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento (febbraio 2021) (…)” e pertanto, ha accertato che sussistono in capo alla parte ricorrente, oggi defunta, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nei limiti di cui in perizia (cfr. CT.U. in atti) .
3 La C.T.U. nel suo insieme appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice. Sulla decorrenza si osserva che il pagamento dell'indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Ebbene, emerge per tabulas che la de cuis risulta essere stata ricoverata dal
27 gennio 2021 al 4 febbraio 2021 ( cfr. Cartella clinica) pertanto la decorrenza della prestazione per quanto sopra data deve essere riconosciuta dal gennaio 2021 e fino alla data di decesso della stessa avvenuta in data
24 dicembre 2021.
Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla parte ricorrente relativa alla richiesta di condanna della parte resistente all'erogazione dell'indennità d'accompagnamento, oltre alla corresponsione degli gli interessi legali fino al soddisfo, essendo il presente giudizio volto esclusivamente all'accertamento dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la richiesta prestazione.
Considerato l'esito della lite compensa tra le parti le spese del presente giudizio .
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: accoglie il ricorso, e dichiara che ha diritto al Parte_1 riconoscimento dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2021 e fino alla data del suo decesso avvenuta in data il 24 dicembre 2021.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, lì 17 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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