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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 6096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6096 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9157/2023 di R.G.
tra
(codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con l'Avv. Leonora BOCUS
attrice e
La (già Controparte_1 Controparte_2 società in qualità di impresa territorialmente designata al
Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286
D. lgs 209/2005, con sede in Mogliano Veneto (TV) Via
Marocchesa n. 14, C.F. e Iscr. Reg. Imp. di Treviso –
Belluno n. , P.IVA iscritta P.IVA_1 P.IVA_2 all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 026, in persona del
Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN ON
convenuta nonchè
(codice fiscale , CP_3 CodiceFiscale_2 residente in [...]12, contumace convenuto
All'udienza del 2.12.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2023 la Signora conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la allora Controparte_4
nella sua qualità di IMPRESA
[...]
DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA
STRADA, e il Signor per sentire accogliere CP_3 nei loro confronti le seguenti conclusioni: “Accertata
l'integrale responsabilità del Signor CP_3 proprietario e conducente del motociclo KYMCO Parte_2
CITY 125 targato EC15778, nella causazione del sinistro verificatosi in data 15 settembre 2021, nonché la mancata copertura assicurativa del motociclo medesimo, condannarsi il Signor e la CP_3 Controparte_4
, nella sua qualità di IMPRESA
[...] [...]
in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro,
a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nell'occorso dalla Signora Parte_1 quantificati in via prudenziale nell'importo di € 96.448,24
o nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dal dovuto al saldo. Con integrale rifusione di spese e competenze, anche della fase
2 stragiudiziale e di negoziazione assistita, oltre ad accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ex
D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A.)”. » La Controparte_1
, già
[...] Controparte_4 nella sua qualità di
[...]
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, si costitutiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 22 agosto 2023 con cui chiedeva venissero accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: - In via preliminare: respingere la domanda, così come proposta nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
- Nel merito: rigettare ogni domanda proposta dall'attrice, nei confronti della società̀ convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà̀ ritenuto di giustizia ancorché provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”. Istruita la causa con l'escussione dei testi e l'ammissione della c.t.u., la causa veniva rinviata per la decisione.
La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
2. L'unica teste escusso sull'an e sulla dinamica dell'evento, sentita all'udienza del Testimone_1
3 15.10.2024 ha suffragato la versione dei fatti narrata in citazione. Confermando i capitoli di prova articolati dalla parte attrice la teste ha riferito che in data 15 settembre
2021, alle ore 7.40 circa, si è verificato il sinistro in questione, dato che la teste si trovava a percorrere a piedi Via Piave in Venezia – Mestre quando, giunta circa a metà dell'attraversamento della carreggiata, guardando verso sinistra ha notato che un motociclo aveva superato la macchina che si era fermata prima delle strisce pedonali per farla passare e stava per investirla. A quel punto il conducente del motoveicolo KYMCO NEW CITY 125 Pt_2 targato EC15778 ha allungato una mano alla sua destra verso di lei e così facendo il motociclo si è sbilanciato ed è caduto dal lato sinistro del conducente, mentre la teste è caduta per terra dal lato della spalla sinistra. Sul motociclo condotto dal Signor era CP_3 trasportata l'odierna attrice la cui gamba sinistra è rimasta schiacciata sotto il motociclo stesso. La teste ha anche confermato che poiché la Signora Parte_1 si era fatta visibilmente male, il Signor ha chiamato CP_3
l'ambulanza e che assieme al ciclista che si era fermato per lasciarla attraversare, ha aspettato l'arrivo dell'ambulanza, che ha trasportato la Signora
[...]
presso l'Ospedale dell'Angelo. La teste ha reso Parte_1 una deposizione coerente e priva di contraddizioni. La convenuta costituita ha eccepito l'incapacità a testimoniare della stessa ma tale eccezione non è stata dalla stessa ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. Ne consegue che l'eccezione in questione deve ritenersi rinunciata, non essendo evidentemente sufficiente che la stessa sia stata riproposta soltanto nella comparsa
4 conclusionale (cfr. ex plurimis cass. S.U. n. 9456/2023, n.
6555/2005, n. 5925/1999). Deve concludersi che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del e che a CP_3 seguito di esso l'attrice ha riportato i danni patrimoniali e non patrimoniali allegati in citazione.
3. La c.t.u. medico legale, le cui conclusioni vanno condivise perché scevre da vizi logici, ha confermato che l'istante ha riportato le lesioni e i traumi ivi indicati.
Sulla base dei criteri medico-legali di causalità, in particolare quello cronologico, quello topografico e quello di efficienza lesiva, si deve ritenere che – come peraltro concluso in perizia anche dal consulente di ufficio – vi sia nesso causale tra il sinistro e le lesioni e i postumi suddetti. Alla condotta colposa tenuta dal conducente del ciclomotore e all'assenza della copertura assicurativa del veicolo, consegue l'obbligo dei convenuti di risarcire l'istante per i danni subiti. Per il perito d'ufficio a seguito delle lesioni riportate nell'evento di cui è causa si determinava un danno biologico temporaneo assoluto di giorni 15, corrispondenti alle fasi di ricovero ospedaliero, di giorni 60 al 75%, giorni 60 al 50% e giorni
30 al 25% corrispondenti alla fase di convalescenza. Per il perito il periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa può essere considerato, con criterio di compatibilità clinica, pari a giorni 90 in forma assoluta ed a giorni 30 in forma parziale al 50%”.
Inoltre “le lesioni riportate nell'evento del 15.09.2021 hanno determinato una menomazione funzionale statico- dinamica del ginocchio sinistro, come sopra descritta, nonché la persistenza di esito cicatriziale inestetico per un danno permanente all'integrità psicofisica della
5 Periziata valutabile con orientativo riferimento alle indicazioni tabellari di cui alle linee guida SIMLA 2016 pari al 12-13%... sussiste proiezione negativa sulla attività ludico- sportiva riferita in termini di maggior fatica e difficoltà nello svolgimento del ciclismo, corsa e trekking... sussistono profili di maggior affaticamento e ricorso alle energie lavorative di riserva, ricorrendo pertanto i profili di applicazione compensatoria previsti dal comma III dell'art. 138 del Codice delle
Assicurazioni”. Il Dott. ha stimato il Persona_1 livello di sofferenza “nella fase transeunte e acuta... marcato” (il che è stato confermato anche dalle testimoni escusse), mentre nel “cronico” vi sarebbe “un livello di grado moderato”.
4. Ora, applicando la Tabella di Milano per il 2024 per le lesioni macropermanenti, e tenendo conto dell'età dell'attrice al tempo del sinistro (51 anni), può ritenersi raggiunta una prova adeguata del danno biologico alla persona in misura pari ad € 35.117,50 per l'invalidità permanente (media tra il 12 e il 13%), € 1.725,00 per la
I.T.T. (€115,00 x 15 gg.), € 5.175,00 per la I.T.P. al 75%
(€ 86,25 x 60 gg.), € 3.450,00 per la I.T.T. al 50% (€57,50
x 60 gg.), € 862,50 per la I.T.T. al 25% (€28,75 x 30 gg.).
Va specificato che l'invalidità temporanea va liquidata calcolando la frazione del danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute determinato pro die in € 115,00 nelle Tabelle di Milano menzionate.
5. L'attrice ha chiesto una personalizzazione del danno sia in base al danno morale subito sia in relazione alla c.d. cenestesi lavorativa. La domanda può essere accolta. Le
6 testimoni escusse in corso di causa hanno confermato che i postumi permanenti accertati hanno determinato una lesione della “cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa e si risolve – secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione – in una compromissione biologica dell'individuo che va liquidata come danno alla salute e che ben giustifica un incremento della personalizzazione del risarcimento del danno biologico. In particolare, la
Signora ha riferito: “Io ci lavoro Testimone_2 tutti i giorni e lei ogni tot di tempo deve sedersi perchè le fa male il ginocchio, non riesce a caricare i frigoriferi perchè la ginocchiera non glielo permette. Il ginocchio le si gonfia e dopo un certo tempo ha bisogno di sedersi”. » Hanno confermato, inoltre, che la Signora
antecedentemente al fortuito de quo, si Parte_1 dedicava con costanza all'esercizio fisico;
in particolare ogni settimana effettuava delle uscite in bici in compagnia degli amici, coprendo mediamente una distanza di 70 - 80 km. Almeno due volte alla settimana, poi, faceva jogging.
In attualità dette attività – che arricchivano il suo tempo libero, consentendole di trascorrere dei momenti di svago in compagnia degli amici – le sono radicalmente precluse. »
Ne consegue che l'importo complessivo del danno non patrimoniale pari, per quanto detto al punto che precede, ad € 46.330,00 - considerato da un lato la tipologia delle lesioni che hanno determinato una prolungata sofferenza ed una lenta evoluzione della malattia, come evidenziato dal c.t.u. e come confermato dal testimoniale, nonché un permanente deficit funzionale particolarmente accentuato che ha reso più penosa l'attività lavorativa dell'istante -
7 può essere personalizzato mediante un aumento del 30% del totale. E tanto nonostante le Tabelle di Milano prevedano dei valori già contemplanti una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito “danno dinamico-relazionale”) e del c.d. “danno morale temporaneo”
(ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Risulta infatti possibile aumentare il valore standard proposto in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento. L'importo del danno non patrimoniale può pertanto complessivamente quantificarsi in € 60.229,00, importo che, in quanto quantificato con l'ausilio delle
Tabelle milanesi del 2024, deve ritenersi espresso in valori monetari attuali.
6. All'attrice va poi riconosciuto il danno patrimoniale per il periodo di inabilità lavorativa riscontrata. A causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo, l'odierna attrice non ha potuto occuparsi delle abituali attività lavorative, così come riconosciuto anche dal CTU dott.
. Ai fini della quantificazione del relativo dovrà Per_1 essere preso a riferimento, come da consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n.
16896/2010), il triplo della pensione sociale, ammontante ad oggi ad Euro 21.008,91. Di conseguenza, la somma da risarcirsi per l'invalidità lavorativa temporanea, quantificata dal CTU in misura totale per 90 giorni e parziale al 50% per ulteriori 30 giorni, va così quantificata: - Euro 21.008,91: 365 X 900 giorni = Euro
5.180,28 - Euro 21.008,91: 365 X 30 giorni al 50% = Euro
863,38, per un totale complessivo di Euro 6.043,66, importo da ritenersi già espresso in valori monetari attuali.
8 7. Il perito d'ufficio ha evidenziato la congruità delle spese sanitarie sopportate dall'attrice ed allegate agli atti ammontanti ad € 242,65 e così ripartite: • Fisiocure praticate per € 182,00 • Accertamenti diagnostici per €
28,00 • Tickets SSN per prestazioni specialistiche per €
32,65 risultano all'esame delle singole voci, congrue e pertinenti al fatto di causa. È presente in atti ricevuta n. 20220182180/VE emessa dall' in data 19.08.2022 di Pt_3
€ 10,00 per copia cartelle cliniche nonché ulteriore comunicazione del 07.04.2022 per copia cartelle cliniche per € 18,40. Anche tali spese risultano correlate all'evento di merito. Le spese sostenute per la valutazione medicolegale stragiudiziale da parte del Dr. Persona_2 come da fattura n. 4/C del 09.01.2023 per € 732,00 e per l'assistenza in causa come da fattura n. 23/C del
05.02.2025 per € 1.220,00 risultano congrue secondo indicazioni tariffarie SISMLA nazionali. Pertanto l'importo complessivo di € 2.223,05 risulta dovuto all'attrice quale ulteriore voce di danno patrimoniale patito.
8. Non può invece essere riconosciuto all'attrice il rimborso di spese per assistenza legale stragiudiziale non essendo stata fornita precisa ed adeguata documentazione di tale attività ma solo un preavviso di spesa. Laddove le spese legali sostenute dalla parte nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali
(cfr. cass. N. 2275/2006, n. 997/2010, n. 6422/2017, n.
22241/2025). Non avendo l'attrice dimostrato di avere effettivamente sopportato il relativo esborso la domanda va in parte qua rigettata.
9 9. Va anche rigettata la domanda di rimborso delle spese per “viaggi e varie”, per € 500,00, e per il costo “degli effetti personali danneggiati”, per € 700,00. Tale domanda
è risultata del tutto sfornita di suffragio probatorio in ordine al danno effettivamente subito giacchè non è mai stato dimostrato il costo sostenuto per tali oggetti andati distrutti nell'incidente.
10. Da quanto precede consegue che i convenuti vanno condannati in solido a pagare a titolo risarcitorio alla parte attrice per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti per effetto del sinistro oggetto di causa la complessiva somma di € 68.495,71. Detto importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sull'importo devalutato alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n.25571 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010). Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.
11. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto del quantum riconosciuto all'attrice, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già società in qualità di Controparte_2
10 impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, e di così provvede: CP_3
1)condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma di € 68.495,71, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u.;
3)condanna i convenuti in solido a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in complessivi €
7.052,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive;
4)rigetta ogni altra domanda.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9157/2023 di R.G.
tra
(codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], con l'Avv. Leonora BOCUS
attrice e
La (già Controparte_1 Controparte_2 società in qualità di impresa territorialmente designata al
Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi ex art. 286
D. lgs 209/2005, con sede in Mogliano Veneto (TV) Via
Marocchesa n. 14, C.F. e Iscr. Reg. Imp. di Treviso –
Belluno n. , P.IVA iscritta P.IVA_1 P.IVA_2 all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 026, in persona del
Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN ON
convenuta nonchè
(codice fiscale , CP_3 CodiceFiscale_2 residente in [...]12, contumace convenuto
All'udienza del 2.12.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2023 la Signora conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la allora Controparte_4
nella sua qualità di IMPRESA
[...]
DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA
STRADA, e il Signor per sentire accogliere CP_3 nei loro confronti le seguenti conclusioni: “Accertata
l'integrale responsabilità del Signor CP_3 proprietario e conducente del motociclo KYMCO Parte_2
CITY 125 targato EC15778, nella causazione del sinistro verificatosi in data 15 settembre 2021, nonché la mancata copertura assicurativa del motociclo medesimo, condannarsi il Signor e la CP_3 Controparte_4
, nella sua qualità di IMPRESA
[...] [...]
in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro,
a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nell'occorso dalla Signora Parte_1 quantificati in via prudenziale nell'importo di € 96.448,24
o nella diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dal dovuto al saldo. Con integrale rifusione di spese e competenze, anche della fase
2 stragiudiziale e di negoziazione assistita, oltre ad accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ex
D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A.)”. » La Controparte_1
, già
[...] Controparte_4 nella sua qualità di
[...]
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, si costitutiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 22 agosto 2023 con cui chiedeva venissero accolte le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: - In via preliminare: respingere la domanda, così come proposta nei confronti della convenuta, per difetto di legittimazione passiva e per l'effetto disporre con idoneo provvedimento l'estromissione della stessa dal giudizio con ogni conseguente statuizione di legge, con vittoria di spese e competenze di legge;
- Nel merito: rigettare ogni domanda proposta dall'attrice, nei confronti della società̀ convenuta, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ipotesi: condannare la convenuta a corrispondere quell'importo che sarà̀ ritenuto di giustizia ancorché provato in corso di giudizio;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”. Istruita la causa con l'escussione dei testi e l'ammissione della c.t.u., la causa veniva rinviata per la decisione.
La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
2. L'unica teste escusso sull'an e sulla dinamica dell'evento, sentita all'udienza del Testimone_1
3 15.10.2024 ha suffragato la versione dei fatti narrata in citazione. Confermando i capitoli di prova articolati dalla parte attrice la teste ha riferito che in data 15 settembre
2021, alle ore 7.40 circa, si è verificato il sinistro in questione, dato che la teste si trovava a percorrere a piedi Via Piave in Venezia – Mestre quando, giunta circa a metà dell'attraversamento della carreggiata, guardando verso sinistra ha notato che un motociclo aveva superato la macchina che si era fermata prima delle strisce pedonali per farla passare e stava per investirla. A quel punto il conducente del motoveicolo KYMCO NEW CITY 125 Pt_2 targato EC15778 ha allungato una mano alla sua destra verso di lei e così facendo il motociclo si è sbilanciato ed è caduto dal lato sinistro del conducente, mentre la teste è caduta per terra dal lato della spalla sinistra. Sul motociclo condotto dal Signor era CP_3 trasportata l'odierna attrice la cui gamba sinistra è rimasta schiacciata sotto il motociclo stesso. La teste ha anche confermato che poiché la Signora Parte_1 si era fatta visibilmente male, il Signor ha chiamato CP_3
l'ambulanza e che assieme al ciclista che si era fermato per lasciarla attraversare, ha aspettato l'arrivo dell'ambulanza, che ha trasportato la Signora
[...]
presso l'Ospedale dell'Angelo. La teste ha reso Parte_1 una deposizione coerente e priva di contraddizioni. La convenuta costituita ha eccepito l'incapacità a testimoniare della stessa ma tale eccezione non è stata dalla stessa ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. Ne consegue che l'eccezione in questione deve ritenersi rinunciata, non essendo evidentemente sufficiente che la stessa sia stata riproposta soltanto nella comparsa
4 conclusionale (cfr. ex plurimis cass. S.U. n. 9456/2023, n.
6555/2005, n. 5925/1999). Deve concludersi che il sinistro si è verificato per colpa esclusiva del e che a CP_3 seguito di esso l'attrice ha riportato i danni patrimoniali e non patrimoniali allegati in citazione.
3. La c.t.u. medico legale, le cui conclusioni vanno condivise perché scevre da vizi logici, ha confermato che l'istante ha riportato le lesioni e i traumi ivi indicati.
Sulla base dei criteri medico-legali di causalità, in particolare quello cronologico, quello topografico e quello di efficienza lesiva, si deve ritenere che – come peraltro concluso in perizia anche dal consulente di ufficio – vi sia nesso causale tra il sinistro e le lesioni e i postumi suddetti. Alla condotta colposa tenuta dal conducente del ciclomotore e all'assenza della copertura assicurativa del veicolo, consegue l'obbligo dei convenuti di risarcire l'istante per i danni subiti. Per il perito d'ufficio a seguito delle lesioni riportate nell'evento di cui è causa si determinava un danno biologico temporaneo assoluto di giorni 15, corrispondenti alle fasi di ricovero ospedaliero, di giorni 60 al 75%, giorni 60 al 50% e giorni
30 al 25% corrispondenti alla fase di convalescenza. Per il perito il periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa può essere considerato, con criterio di compatibilità clinica, pari a giorni 90 in forma assoluta ed a giorni 30 in forma parziale al 50%”.
Inoltre “le lesioni riportate nell'evento del 15.09.2021 hanno determinato una menomazione funzionale statico- dinamica del ginocchio sinistro, come sopra descritta, nonché la persistenza di esito cicatriziale inestetico per un danno permanente all'integrità psicofisica della
5 Periziata valutabile con orientativo riferimento alle indicazioni tabellari di cui alle linee guida SIMLA 2016 pari al 12-13%... sussiste proiezione negativa sulla attività ludico- sportiva riferita in termini di maggior fatica e difficoltà nello svolgimento del ciclismo, corsa e trekking... sussistono profili di maggior affaticamento e ricorso alle energie lavorative di riserva, ricorrendo pertanto i profili di applicazione compensatoria previsti dal comma III dell'art. 138 del Codice delle
Assicurazioni”. Il Dott. ha stimato il Persona_1 livello di sofferenza “nella fase transeunte e acuta... marcato” (il che è stato confermato anche dalle testimoni escusse), mentre nel “cronico” vi sarebbe “un livello di grado moderato”.
4. Ora, applicando la Tabella di Milano per il 2024 per le lesioni macropermanenti, e tenendo conto dell'età dell'attrice al tempo del sinistro (51 anni), può ritenersi raggiunta una prova adeguata del danno biologico alla persona in misura pari ad € 35.117,50 per l'invalidità permanente (media tra il 12 e il 13%), € 1.725,00 per la
I.T.T. (€115,00 x 15 gg.), € 5.175,00 per la I.T.P. al 75%
(€ 86,25 x 60 gg.), € 3.450,00 per la I.T.T. al 50% (€57,50
x 60 gg.), € 862,50 per la I.T.T. al 25% (€28,75 x 30 gg.).
Va specificato che l'invalidità temporanea va liquidata calcolando la frazione del danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute determinato pro die in € 115,00 nelle Tabelle di Milano menzionate.
5. L'attrice ha chiesto una personalizzazione del danno sia in base al danno morale subito sia in relazione alla c.d. cenestesi lavorativa. La domanda può essere accolta. Le
6 testimoni escusse in corso di causa hanno confermato che i postumi permanenti accertati hanno determinato una lesione della “cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa e si risolve – secondo l'insegnamento della
Corte di Cassazione – in una compromissione biologica dell'individuo che va liquidata come danno alla salute e che ben giustifica un incremento della personalizzazione del risarcimento del danno biologico. In particolare, la
Signora ha riferito: “Io ci lavoro Testimone_2 tutti i giorni e lei ogni tot di tempo deve sedersi perchè le fa male il ginocchio, non riesce a caricare i frigoriferi perchè la ginocchiera non glielo permette. Il ginocchio le si gonfia e dopo un certo tempo ha bisogno di sedersi”. » Hanno confermato, inoltre, che la Signora
antecedentemente al fortuito de quo, si Parte_1 dedicava con costanza all'esercizio fisico;
in particolare ogni settimana effettuava delle uscite in bici in compagnia degli amici, coprendo mediamente una distanza di 70 - 80 km. Almeno due volte alla settimana, poi, faceva jogging.
In attualità dette attività – che arricchivano il suo tempo libero, consentendole di trascorrere dei momenti di svago in compagnia degli amici – le sono radicalmente precluse. »
Ne consegue che l'importo complessivo del danno non patrimoniale pari, per quanto detto al punto che precede, ad € 46.330,00 - considerato da un lato la tipologia delle lesioni che hanno determinato una prolungata sofferenza ed una lenta evoluzione della malattia, come evidenziato dal c.t.u. e come confermato dal testimoniale, nonché un permanente deficit funzionale particolarmente accentuato che ha reso più penosa l'attività lavorativa dell'istante -
7 può essere personalizzato mediante un aumento del 30% del totale. E tanto nonostante le Tabelle di Milano prevedano dei valori già contemplanti una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito “danno dinamico-relazionale”) e del c.d. “danno morale temporaneo”
(ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Risulta infatti possibile aumentare il valore standard proposto in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento. L'importo del danno non patrimoniale può pertanto complessivamente quantificarsi in € 60.229,00, importo che, in quanto quantificato con l'ausilio delle
Tabelle milanesi del 2024, deve ritenersi espresso in valori monetari attuali.
6. All'attrice va poi riconosciuto il danno patrimoniale per il periodo di inabilità lavorativa riscontrata. A causa delle lesioni riportate nel sinistro de quo, l'odierna attrice non ha potuto occuparsi delle abituali attività lavorative, così come riconosciuto anche dal CTU dott.
. Ai fini della quantificazione del relativo dovrà Per_1 essere preso a riferimento, come da consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n.
16896/2010), il triplo della pensione sociale, ammontante ad oggi ad Euro 21.008,91. Di conseguenza, la somma da risarcirsi per l'invalidità lavorativa temporanea, quantificata dal CTU in misura totale per 90 giorni e parziale al 50% per ulteriori 30 giorni, va così quantificata: - Euro 21.008,91: 365 X 900 giorni = Euro
5.180,28 - Euro 21.008,91: 365 X 30 giorni al 50% = Euro
863,38, per un totale complessivo di Euro 6.043,66, importo da ritenersi già espresso in valori monetari attuali.
8 7. Il perito d'ufficio ha evidenziato la congruità delle spese sanitarie sopportate dall'attrice ed allegate agli atti ammontanti ad € 242,65 e così ripartite: • Fisiocure praticate per € 182,00 • Accertamenti diagnostici per €
28,00 • Tickets SSN per prestazioni specialistiche per €
32,65 risultano all'esame delle singole voci, congrue e pertinenti al fatto di causa. È presente in atti ricevuta n. 20220182180/VE emessa dall' in data 19.08.2022 di Pt_3
€ 10,00 per copia cartelle cliniche nonché ulteriore comunicazione del 07.04.2022 per copia cartelle cliniche per € 18,40. Anche tali spese risultano correlate all'evento di merito. Le spese sostenute per la valutazione medicolegale stragiudiziale da parte del Dr. Persona_2 come da fattura n. 4/C del 09.01.2023 per € 732,00 e per l'assistenza in causa come da fattura n. 23/C del
05.02.2025 per € 1.220,00 risultano congrue secondo indicazioni tariffarie SISMLA nazionali. Pertanto l'importo complessivo di € 2.223,05 risulta dovuto all'attrice quale ulteriore voce di danno patrimoniale patito.
8. Non può invece essere riconosciuto all'attrice il rimborso di spese per assistenza legale stragiudiziale non essendo stata fornita precisa ed adeguata documentazione di tale attività ma solo un preavviso di spesa. Laddove le spese legali sostenute dalla parte nella fase precedente all'instaurazione del giudizio, divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali
(cfr. cass. N. 2275/2006, n. 997/2010, n. 6422/2017, n.
22241/2025). Non avendo l'attrice dimostrato di avere effettivamente sopportato il relativo esborso la domanda va in parte qua rigettata.
9 9. Va anche rigettata la domanda di rimborso delle spese per “viaggi e varie”, per € 500,00, e per il costo “degli effetti personali danneggiati”, per € 700,00. Tale domanda
è risultata del tutto sfornita di suffragio probatorio in ordine al danno effettivamente subito giacchè non è mai stato dimostrato il costo sostenuto per tali oggetti andati distrutti nell'incidente.
10. Da quanto precede consegue che i convenuti vanno condannati in solido a pagare a titolo risarcitorio alla parte attrice per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti per effetto del sinistro oggetto di causa la complessiva somma di € 68.495,71. Detto importo va poi aumentato degli interessi nella misura legale da calcolare sull'importo devalutato alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n.25571 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n.3931 del 18/02/2010). Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.
11. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto del quantum riconosciuto all'attrice, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(già società in qualità di Controparte_2
10 impresa territorialmente designata al Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, e di così provvede: CP_3
1)condanna i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma di € 68.495,71, oltre agli interessi come determinati in parte motiva;
2)pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u.;
3)condanna i convenuti in solido a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in complessivi €
7.052,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge, oltre rimborso spese vive;
4)rigetta ogni altra domanda.
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