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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/07/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento per credito ceduto su fatture contratto di somministrazione energia elettrica.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Pezzolla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Montemilone (PZ) al corso Mario Pagano n° 33, giusta procura in atti;
pec indicata in atti;
(opponente)
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dorilena Riso in Potenza alla Via
Andrea Serrao n. 4; procura e pec in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con le note depositate, hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con decreto n. 1078/2018, emesso in data 12/11/2018, depositato il
15/11/2018, notificato all'ingiunto in data 27/11/2018, il Tribunale di Potenza, su ricorso della (R.G. 2584/2018), cessionaria dei crediti vantati Controparte_1
dalla ingiungeva all'opponente di pagare la CP_2 Parte_1
somma di euro 9.218,19 oltre interessi legali al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle scadenze come indicate in ricorso al saldo, nonché spese e competenze della fase monitoria, credito fondato su fatture impagate e riferite alla somministrazione all'Ente di energia elettrica.
• Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec in data
05/01/2019, il in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, assumendo l'assenza dei requisiti per l'emissione del decreto opposto, l'inesistenza del credito come richiesto dall'opposta ed il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito.
In particolare, l'opponente deduceva l'assenza di valore probatorio delle fatture, poste a fondamento dell'ingiunzione, nel caso di contestazione, nella successiva fase di opposizione, relativamente al diritto e/o entità di cui ai documenti fiscali contestati.
Contestava, pertanto, nel quantum l'importo ingiunto poiché frutto di una omessa decurtazione dal medesimo del pagamento di €. 4.334,89, avvenuto con ordine n. 221 in data 17/03/2017, riferito alla fattura n. 155690 del 10/04/2016, nonché dell'omessa decurtazione dal medesimo importo del credito dall'opponente vantato di €. 3.140,03
Pagina 2 di 10 di cui alla nota di credito n. 503188 e di €. 142,73 riferito alla nota di credito n.
503189.
Chiedeva, pertanto, la rideterminazione del debito in €. 1.546,72, nonché la condanna di parte opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver invitato la medesima opposta, prima dell'introduzione della presente opposizione, a rideterminare le somme dovute sulla base dei rilievi indicati, senza tuttavia ottenere riscontro.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di opposizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione.
• Con comparsa depositata nel fascicolo telematico in data 16/11/2019 si costituiva in giudizio la chiedendo, previa concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto opposto, nella sua interezza ovvero nella minor somma non contestata, il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
A fondamento della pretesa creditoria, la società opposta deduceva la legittimità della pretesa come introdotta nella fase monitoria, facendo rilevare che la cessione del credito tra e l'opposta era avvenuta con contratto sottoscritto in data CP_2
07/07/2016 e notificato all'opponente in data 08/07/2016, con la conseguenza che il pagamento della fattura n. 155690 effettuato dall'opponente alla cedente CP_2
in data 17/03/2017 non poteva essere opposto alla cessionaria;
tuttavia, avendo
[...]
ricevuto conferma del relativo pagamento solo in data 07/11/2019, lo faceva proprio, chiedendo, comunque, il pagamento degli interessi moratori per il ritardato pagamento.
Per ciò che atteneva, poi, la richiesta compensazione del credito vantato dall'opponente di €. 3.282,76, di cui alle fatture nn. 503188 e 503189, faceva ancora rilevare che detto importo era già stato oggetto di storno in relazione ad importi fatturati e dovuti non oggetto di ingiunzione, come da fatture indicate, ad eccezione
Pagina 3 di 10 della fattura n. 155691 che, benché menzionata in ricorso, era stata già ivi indicata come pagata.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per i motivi esposti preliminarmente voglia concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 comma 1 cpc o emettere ordinanza ingiunzione di pagamento ex art.
186 bis e/o ter cpc per il pagamento di euro 4.689,87, o in via gradata della somma di euro 1546,72, di cui si riconosce debitrice. oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sulle singole fatture dalla data di rispettiva scadenza sino alla data del saldo, nel merito dichiarare la legittimità della pretesa avanzata in via monitoria, accertare e dichiarare stante intervenuti pagamenti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo il diritto della nei confronti del in CP_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Montemilone (PZ), Largo
Regina Elena 2, cap 85020, codice fiscale e partita iva , al pagamento P.IVA_1
della somma di euro 4.689,87, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del
D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sulle singole fatture dalla data di rispettiva scadenza sino alla data del saldo, oltre ad euro 53,82 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, oltre spese, diritti e onorari ed accessori della presente procedura e conseguentemente disattendere
l'opposizione”.
• Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con provvedimento del
27/11/2019 limitatamente all'importo non contestato (€. 1.546,72, oltre interessi D.
Lgs. 231/2002), istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove orali richieste e nei limiti della ritenuta ammissibilità, ritenuta la stessa matura per la decisione, rinviata per la precisazione
Pagina 4 di 10 delle conclusioni, precisate nei termini indicati, con le quali parte opponente dichiarava l'intervenuto pagamento dell'importo oggetto di provvisoria esecuzione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19/03/2025, svolta in modalità cartolare, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1. Preliminarmente va affermata la legittimazione delle parti, poiché non oggetto di espressa contestazione sia in merito al preesistente rapporto di fornitura elettrica tra l'opponente e e sia relativamente all'intervenuta cessione CP_2
del credito da parte di quest'ultima all'opposta circostanze Controparte_1
valutabili ex artt. 115 e 116 c.p.c.
2. Ancora in via preliminare va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla idoneità o meno della documentazione, prodotta nella fase monitoria, ad emettere l'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. tra le tante
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
3. Sempre in via preliminare, va, inoltre, rilevato che, ai sensi dell'art. 634, 2° comma, c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono da considerarsi prove scritte a norma dell'art. 633 c.p.c. gli estratti autentici delle scritture contabili, sia quelle di cui agli
Pagina 5 di 10 artt. 2214 e segg. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e sia gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Ciò precisato, va, pertanto, rigettata l'eccezione di parte opponente sull'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nella fase monitoria risultano prodotte sia le scritture contabili autenticate e sia la relativa fattura di riferimento.
3.1 Va, tuttavia, ulteriormente rilevato in merito che, all'esito delle contestazioni di parte opponente, appare opportuno richiamare l'unanime orientamento giurisprudenziale in base al quale “la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex multis, Cass. nn. 15383/10 e 9593/2004), di talché, contestatone in giudizio l'importo, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. Tale regola non varia allorché il debitore convenuto, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa ed inferiore somma dovuta. Infatti, poiché le dichiarazioni ammissive complesse o qualificate, in virtù dell'aggiunta di fatti favorevoli alla parte che le ha rese, sono inscindibili (come si desume dall'art. 2734 c.c. in materia di confessione) e inidonee a invertire l'onere della prova (cfr. Cass. nn. 25273/08 e
23637/04), secondo le rispettive aree di pertinenza che l'art. 2697 c.c. assegna ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio, resta pur sempre a carico dell'attore dimostrare che una frazione del proprio credito sia rimasta comunque insoddisfatta.” (Cass. Civ., Sez. II, 10/10/2011 n. 20802).
4. Applicando tali principi, va considerato che, per ciò che attiene il pagamento di €. 4.334,89 di cui alla fattura n. 155690 del 10/04/2016, la stessa parte opposta ha dichiarato di accettare in relativo pagamento, pur se effettuato erroneamente dall'opponente alla cedente ad avvenuta cessione e comunicazione CP_2
Pagina 6 di 10 della medesima;
infatti è pacifico che la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c., irrilevante rispetto alla validità del contratto di cessione, la rende opponibile al debitore ceduto nel senso che, ad avvenuta comunicazione (ma anche ad avvenuta provata conoscenza del contratto) il debitore che effettua il pagamento nei confronti del cedente non risulta liberato nei confronti del cessionario della relativa obbligazione;
ciò detto, pur avendo l'opposta accettato il relativo pagamento, circostanza che impone a questo giudice di ridurre la somma liquidata in decreto ingiuntivo, come pacificamente rappresentato anche dall'opposta, deve comunque ritenersi fondata la dichiarazione della medesima di farlo proprio solo dall'avvenuta acquisizione dell'importo da parte della cedente, ovvero dal 07/11/2019, con la conseguenza che, pur dovendo ridursi l'importo ingiunto, non potendosi ritenere imputabile alcuna responsabilità all'opposta in merito alla proposizione del ricorso nei termini indicati, deve ritenersi legittima la richiesta degli interessi legali (di cui al
D. Lgs. 231/2002) riferiti a tale somma dalla scadenza della fattura sino all'effettiva acquisizione del richiamato importo da parte opposta.
4.1 Per ciò che attiene, poi, l'eccepita e richiesta compensazione dei crediti portati dalle fatture (note di storno per ricalcolo consumi) n. 503188 di €.
3.140,03 e n. 503189 di €. 142,73 con il debito portato dal decreto ingiuntivo, va richiamato l'ulteriore principio - applicabile per analogia anche al caso specifico trattandosi di un fatto modificativo/estintivo eccepito dal debitore - in base al quale, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito (nel caso di specie compensazione eccepita dal debitore quale creditore dell'importo di cui alle note di ricalcolo), l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore nel caso in cui quest'ultimo controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, nel caso di specie storno effettuato su altre fatture a debito (Cass. Civ., Ord. n.
10322/2020, ivi richiamati precedenti Cass. Civ., Sent. n. 14620/2009; Cass. Civ.,
Sent. n. 17102/2006).
Pagina 7 di 10 Ebbene, parte opposta ha dedotto che il credito richiamato è stato impiegato per stornare gli importi dovuti e riferiti ad altre fatture non oggetto della richiesta ingiunzione, indicando analiticamente le fatture stornate;
conseguentemente parte debitrice, sempre in base al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. avrebbe dovuto contestare tale affermazione provando l'avvenuto diverso pagamento delle fatture oggetto dell'eccepito storno, prova che parte opponente non ha provveduto a fornire, non potendosi ritenere tale la testimonianza della dipendente comunale (Sig.ra che dichiarava solo dell'avvenuta riduzione Testimone_1
della posizione debitoria, riportandosi ad una generica e non circostanziata somma a saldo di €. 1.500,00, con ciò manifestando incertezza sull'effettiva debitoria.
Al riguardo, va poi confermato il provvedimento di diniego dell'assunzione quale testimone del legale rappresentante dell'opposta per tutte le motivazioni già dedotte nel provvedimento di revoca del 28/07/2024, nonché dell'inammissibilità della richiesta sostituzione del testimone, legale rappresentante della in CP_2
quanto, se effettivamente l'indicazione nominativa del teste può essere anche sostituita dall'indicazione della qualifica che riveste, tale da poterne individuare, senza incertezze, il soggetto che la copre, il soggetto indicato (dott. per stessa Per_1
ammissione dell'attuale legale rappresentante della cedente, non era legale rappresentante della società, ma semplice impiegato, così risultando soggetto totalmente diverso da quello indicato nell'ammessa istanza istruttoria.
In definitiva, per le motivazioni che precedono, l'opposizione risulta solo parzialmente fondata, ciò determinando, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo ridursi la somma effettivamente dovuta dall'opponente all'opposta nella misura di €. 4.689,87, così risultante all'esito della detrazione del pagamento effettuato alla dall'opponente di €. 4.334,89 (fattura n. 155690), come da CP_2
riepilogo dettagliato di cui a pag. 7 della comparsa di costituzione di parte opposta, con il rigetto dell'ulteriore domanda di compensazione.
Pagina 8 di 10 A tale somma accertata come dovuta dall'opponente all'opposta, da cui andrà detratta, nel caso di effettivo pagamento eseguito nelle more, la somma di cui alla parziale provvisoria esecuzione del decreto opposto, vanno applicati gli interessi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, nonché andranno riconosciuti, per le motivazioni che precedono, gli stessi interessi di cui alla normativa richiamata sull'importo di €. 4.334,89, relativo al pagamento effettuato dall'opponente ad riguardo alla fattura n. 155690, a CP_2
decorrere dalla scadenza di detta fattura sino al 07/11/2019, data dell'avvenuto incasso da parte opposta di detta somma da . CP_2
5. Le spese del presente giudizio, incluse quelle notarili di estratto autenticato delle scritture contabili, all'esito della condanna di parte opponente ad un importo inferiore rispetto all'originaria richiesta, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate sulla base dei valori minimi tariffari di cui allo scaglione di riferimento, in base al decisum, del
D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 86/2019, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n° 1078/2018 (R.G. 2584/2018), emesso dal Tribunale di Potenza in data 12/11/2018, pubblicato il 15/11/2018;
3) ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata dall'opposta CP_1
e, per l'effetto, CONDANNA l'opponente
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore
[...]
dall'opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Pagina 9 di 10 tempore, al pagamento, per quanto precisato e causali di cui in parte motiva, della somma di €. 4.689,87, oltre gli interessi come precisati in motivazione;
4) CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.
1.331,82, di cui €. 53,82 per spese notarili autentica estratto scritture contabili ed €. 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali su detti compensi nella misura del 15% ed IVA e Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 25/07/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 10 di 10
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento per credito ceduto su fatture contratto di somministrazione energia elettrica.
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariangela Pezzolla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Montemilone (PZ) al corso Mario Pagano n° 33, giusta procura in atti;
pec indicata in atti;
(opponente)
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nedo Corti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dorilena Riso in Potenza alla Via
Andrea Serrao n. 4; procura e pec in atti;
(opposta)
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con le note depositate, hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
• Con decreto n. 1078/2018, emesso in data 12/11/2018, depositato il
15/11/2018, notificato all'ingiunto in data 27/11/2018, il Tribunale di Potenza, su ricorso della (R.G. 2584/2018), cessionaria dei crediti vantati Controparte_1
dalla ingiungeva all'opponente di pagare la CP_2 Parte_1
somma di euro 9.218,19 oltre interessi legali al saggio di cui al D. Lgs. 231/2002 dalle scadenze come indicate in ricorso al saldo, nonché spese e competenze della fase monitoria, credito fondato su fatture impagate e riferite alla somministrazione all'Ente di energia elettrica.
• Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo pec in data
05/01/2019, il in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, assumendo l'assenza dei requisiti per l'emissione del decreto opposto, l'inesistenza del credito come richiesto dall'opposta ed il mancato assolvimento dell'onere della prova in merito.
In particolare, l'opponente deduceva l'assenza di valore probatorio delle fatture, poste a fondamento dell'ingiunzione, nel caso di contestazione, nella successiva fase di opposizione, relativamente al diritto e/o entità di cui ai documenti fiscali contestati.
Contestava, pertanto, nel quantum l'importo ingiunto poiché frutto di una omessa decurtazione dal medesimo del pagamento di €. 4.334,89, avvenuto con ordine n. 221 in data 17/03/2017, riferito alla fattura n. 155690 del 10/04/2016, nonché dell'omessa decurtazione dal medesimo importo del credito dall'opponente vantato di €. 3.140,03
Pagina 2 di 10 di cui alla nota di credito n. 503188 e di €. 142,73 riferito alla nota di credito n.
503189.
Chiedeva, pertanto, la rideterminazione del debito in €. 1.546,72, nonché la condanna di parte opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver invitato la medesima opposta, prima dell'introduzione della presente opposizione, a rideterminare le somme dovute sulla base dei rilievi indicati, senza tuttavia ottenere riscontro.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di opposizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione.
• Con comparsa depositata nel fascicolo telematico in data 16/11/2019 si costituiva in giudizio la chiedendo, previa concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto opposto, nella sua interezza ovvero nella minor somma non contestata, il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.
A fondamento della pretesa creditoria, la società opposta deduceva la legittimità della pretesa come introdotta nella fase monitoria, facendo rilevare che la cessione del credito tra e l'opposta era avvenuta con contratto sottoscritto in data CP_2
07/07/2016 e notificato all'opponente in data 08/07/2016, con la conseguenza che il pagamento della fattura n. 155690 effettuato dall'opponente alla cedente CP_2
in data 17/03/2017 non poteva essere opposto alla cessionaria;
tuttavia, avendo
[...]
ricevuto conferma del relativo pagamento solo in data 07/11/2019, lo faceva proprio, chiedendo, comunque, il pagamento degli interessi moratori per il ritardato pagamento.
Per ciò che atteneva, poi, la richiesta compensazione del credito vantato dall'opponente di €. 3.282,76, di cui alle fatture nn. 503188 e 503189, faceva ancora rilevare che detto importo era già stato oggetto di storno in relazione ad importi fatturati e dovuti non oggetto di ingiunzione, come da fatture indicate, ad eccezione
Pagina 3 di 10 della fattura n. 155691 che, benché menzionata in ricorso, era stata già ivi indicata come pagata.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per i motivi esposti preliminarmente voglia concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 comma 1 cpc o emettere ordinanza ingiunzione di pagamento ex art.
186 bis e/o ter cpc per il pagamento di euro 4.689,87, o in via gradata della somma di euro 1546,72, di cui si riconosce debitrice. oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sulle singole fatture dalla data di rispettiva scadenza sino alla data del saldo, nel merito dichiarare la legittimità della pretesa avanzata in via monitoria, accertare e dichiarare stante intervenuti pagamenti successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo il diritto della nei confronti del in CP_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Montemilone (PZ), Largo
Regina Elena 2, cap 85020, codice fiscale e partita iva , al pagamento P.IVA_1
della somma di euro 4.689,87, oltre interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del
D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sulle singole fatture dalla data di rispettiva scadenza sino alla data del saldo, oltre ad euro 53,82 per documentazione notarile dell'estratto delle scritture contabili, oltre spese, diritti e onorari ed accessori della presente procedura e conseguentemente disattendere
l'opposizione”.
• Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto con provvedimento del
27/11/2019 limitatamente all'importo non contestato (€. 1.546,72, oltre interessi D.
Lgs. 231/2002), istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e l'assunzione delle prove orali richieste e nei limiti della ritenuta ammissibilità, ritenuta la stessa matura per la decisione, rinviata per la precisazione
Pagina 4 di 10 delle conclusioni, precisate nei termini indicati, con le quali parte opponente dichiarava l'intervenuto pagamento dell'importo oggetto di provvisoria esecuzione, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19/03/2025, svolta in modalità cartolare, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1. Preliminarmente va affermata la legittimazione delle parti, poiché non oggetto di espressa contestazione sia in merito al preesistente rapporto di fornitura elettrica tra l'opponente e e sia relativamente all'intervenuta cessione CP_2
del credito da parte di quest'ultima all'opposta circostanze Controparte_1
valutabili ex artt. 115 e 116 c.p.c.
2. Ancora in via preliminare va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale;
tutto ciò a prescindere dalla idoneità o meno della documentazione, prodotta nella fase monitoria, ad emettere l'ingiunzione opposta, rilevante solo ai fini del governo delle spese relative alla fase monitoria.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. tra le tante
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
3. Sempre in via preliminare, va, inoltre, rilevato che, ai sensi dell'art. 634, 2° comma, c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono da considerarsi prove scritte a norma dell'art. 633 c.p.c. gli estratti autentici delle scritture contabili, sia quelle di cui agli
Pagina 5 di 10 artt. 2214 e segg. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e sia gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Ciò precisato, va, pertanto, rigettata l'eccezione di parte opponente sull'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nella fase monitoria risultano prodotte sia le scritture contabili autenticate e sia la relativa fattura di riferimento.
3.1 Va, tuttavia, ulteriormente rilevato in merito che, all'esito delle contestazioni di parte opponente, appare opportuno richiamare l'unanime orientamento giurisprudenziale in base al quale “la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex multis, Cass. nn. 15383/10 e 9593/2004), di talché, contestatone in giudizio l'importo, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. Tale regola non varia allorché il debitore convenuto, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa ed inferiore somma dovuta. Infatti, poiché le dichiarazioni ammissive complesse o qualificate, in virtù dell'aggiunta di fatti favorevoli alla parte che le ha rese, sono inscindibili (come si desume dall'art. 2734 c.c. in materia di confessione) e inidonee a invertire l'onere della prova (cfr. Cass. nn. 25273/08 e
23637/04), secondo le rispettive aree di pertinenza che l'art. 2697 c.c. assegna ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio, resta pur sempre a carico dell'attore dimostrare che una frazione del proprio credito sia rimasta comunque insoddisfatta.” (Cass. Civ., Sez. II, 10/10/2011 n. 20802).
4. Applicando tali principi, va considerato che, per ciò che attiene il pagamento di €. 4.334,89 di cui alla fattura n. 155690 del 10/04/2016, la stessa parte opposta ha dichiarato di accettare in relativo pagamento, pur se effettuato erroneamente dall'opponente alla cedente ad avvenuta cessione e comunicazione CP_2
Pagina 6 di 10 della medesima;
infatti è pacifico che la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c., irrilevante rispetto alla validità del contratto di cessione, la rende opponibile al debitore ceduto nel senso che, ad avvenuta comunicazione (ma anche ad avvenuta provata conoscenza del contratto) il debitore che effettua il pagamento nei confronti del cedente non risulta liberato nei confronti del cessionario della relativa obbligazione;
ciò detto, pur avendo l'opposta accettato il relativo pagamento, circostanza che impone a questo giudice di ridurre la somma liquidata in decreto ingiuntivo, come pacificamente rappresentato anche dall'opposta, deve comunque ritenersi fondata la dichiarazione della medesima di farlo proprio solo dall'avvenuta acquisizione dell'importo da parte della cedente, ovvero dal 07/11/2019, con la conseguenza che, pur dovendo ridursi l'importo ingiunto, non potendosi ritenere imputabile alcuna responsabilità all'opposta in merito alla proposizione del ricorso nei termini indicati, deve ritenersi legittima la richiesta degli interessi legali (di cui al
D. Lgs. 231/2002) riferiti a tale somma dalla scadenza della fattura sino all'effettiva acquisizione del richiamato importo da parte opposta.
4.1 Per ciò che attiene, poi, l'eccepita e richiesta compensazione dei crediti portati dalle fatture (note di storno per ricalcolo consumi) n. 503188 di €.
3.140,03 e n. 503189 di €. 142,73 con il debito portato dal decreto ingiuntivo, va richiamato l'ulteriore principio - applicabile per analogia anche al caso specifico trattandosi di un fatto modificativo/estintivo eccepito dal debitore - in base al quale, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito (nel caso di specie compensazione eccepita dal debitore quale creditore dell'importo di cui alle note di ricalcolo), l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore nel caso in cui quest'ultimo controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, nel caso di specie storno effettuato su altre fatture a debito (Cass. Civ., Ord. n.
10322/2020, ivi richiamati precedenti Cass. Civ., Sent. n. 14620/2009; Cass. Civ.,
Sent. n. 17102/2006).
Pagina 7 di 10 Ebbene, parte opposta ha dedotto che il credito richiamato è stato impiegato per stornare gli importi dovuti e riferiti ad altre fatture non oggetto della richiesta ingiunzione, indicando analiticamente le fatture stornate;
conseguentemente parte debitrice, sempre in base al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c. avrebbe dovuto contestare tale affermazione provando l'avvenuto diverso pagamento delle fatture oggetto dell'eccepito storno, prova che parte opponente non ha provveduto a fornire, non potendosi ritenere tale la testimonianza della dipendente comunale (Sig.ra che dichiarava solo dell'avvenuta riduzione Testimone_1
della posizione debitoria, riportandosi ad una generica e non circostanziata somma a saldo di €. 1.500,00, con ciò manifestando incertezza sull'effettiva debitoria.
Al riguardo, va poi confermato il provvedimento di diniego dell'assunzione quale testimone del legale rappresentante dell'opposta per tutte le motivazioni già dedotte nel provvedimento di revoca del 28/07/2024, nonché dell'inammissibilità della richiesta sostituzione del testimone, legale rappresentante della in CP_2
quanto, se effettivamente l'indicazione nominativa del teste può essere anche sostituita dall'indicazione della qualifica che riveste, tale da poterne individuare, senza incertezze, il soggetto che la copre, il soggetto indicato (dott. per stessa Per_1
ammissione dell'attuale legale rappresentante della cedente, non era legale rappresentante della società, ma semplice impiegato, così risultando soggetto totalmente diverso da quello indicato nell'ammessa istanza istruttoria.
In definitiva, per le motivazioni che precedono, l'opposizione risulta solo parzialmente fondata, ciò determinando, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo ridursi la somma effettivamente dovuta dall'opponente all'opposta nella misura di €. 4.689,87, così risultante all'esito della detrazione del pagamento effettuato alla dall'opponente di €. 4.334,89 (fattura n. 155690), come da CP_2
riepilogo dettagliato di cui a pag. 7 della comparsa di costituzione di parte opposta, con il rigetto dell'ulteriore domanda di compensazione.
Pagina 8 di 10 A tale somma accertata come dovuta dall'opponente all'opposta, da cui andrà detratta, nel caso di effettivo pagamento eseguito nelle more, la somma di cui alla parziale provvisoria esecuzione del decreto opposto, vanno applicati gli interessi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, nonché andranno riconosciuti, per le motivazioni che precedono, gli stessi interessi di cui alla normativa richiamata sull'importo di €. 4.334,89, relativo al pagamento effettuato dall'opponente ad riguardo alla fattura n. 155690, a CP_2
decorrere dalla scadenza di detta fattura sino al 07/11/2019, data dell'avvenuto incasso da parte opposta di detta somma da . CP_2
5. Le spese del presente giudizio, incluse quelle notarili di estratto autenticato delle scritture contabili, all'esito della condanna di parte opponente ad un importo inferiore rispetto all'originaria richiesta, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate sulla base dei valori minimi tariffari di cui allo scaglione di riferimento, in base al decisum, del
D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 86/2019, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione;
2) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n° 1078/2018 (R.G. 2584/2018), emesso dal Tribunale di Potenza in data 12/11/2018, pubblicato il 15/11/2018;
3) ACCOGLIE parzialmente la domanda formulata dall'opposta CP_1
e, per l'effetto, CONDANNA l'opponente
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore
[...]
dall'opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Pagina 9 di 10 tempore, al pagamento, per quanto precisato e causali di cui in parte motiva, della somma di €. 4.689,87, oltre gli interessi come precisati in motivazione;
4) CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.
1.331,82, di cui €. 53,82 per spese notarili autentica estratto scritture contabili ed €. 1.278,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali su detti compensi nella misura del 15% ed IVA e Cassa Avvocati nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 25/07/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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