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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/09/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Seconda Sezione - Lavoro
R.G. n. 993/2024
VERBALE DI UDIENZA
[...]
Parte_1
- parte ricorrente -
contro
CP_1
- parte resistente -
Oggi 25/09/2025, avanti al Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Maddalena Saturni, sono comparsi a mezzo di note scritte di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.:
per parte ricorrente l'Avv. TAFFURI MASSIMO;
per parte convenuta l'Avv. ROZZA STEFANO;
All'esito della camera di consiglio il giudice ha dato lettura in udienza della seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il g.l.
Maddalena Saturni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 993/2024
da: Elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. TAFFURI MASSIMO che lo rappresenta e difende C.F._2
per procura alle liti allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
che lo rappresenta e difende per procura alle liti CodiceFiscale_3
allegata alla memoria difensiva.
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della "Carta Docenti" per l'anno scolastico 2022/2023 per un importo complessivo di € 500,00.
Pag. 2 di 8 A sostegno della domanda, il Ricorrente esponeva di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato (supplente) con contratto annuale, con scadenza al 31.08.2023, presso l'Istituto Comprensivo "Casteller" di Paese (TV).
Nonostante l'equipollenza della prestazione didattica, il beneficio era stato negato in quanto riservato, ex lege, al solo personale docente di ruolo, in palese violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, sancito dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE.
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via Controparte_2
preliminare:
- difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ritenendo la controversia attinente ad atti di "macro-organizzazione" (i DPCM attuativi della Carta) di competenza del Giudice Amministrativo;
- difetto di legittimazione passiva del , in quanto l'atto attuativo CP_2
è stato adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
Nel merito, il eccepiva l'infondatezza della domanda, sostenendo che la CP_2
Carta Docenti non è una "condizione di impiego" né retribuzione accessoria, ma una misura volta a sostenere la formazione obbligatoria del solo personale di ruolo,
ammettendo, in via subordinata, la necessità di rapportare l'importo pro-rata temporis al servizio effettivamente prestato e la prescrizione quinquennale per gli anni precedenti.
Pag. 3 di 8 All'odierna udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della Decisione
La domanda del Ricorrente è fondata e merita accoglimento, in conformità
all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
1. Sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal è infondata e va CP_2
rigettata.
Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al Giudice
Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, con il potere del giudice di disapplicarli se illegittimi.
Nel caso di specie, il petitum sostanziale non è l'annullamento di un atto amministrativo generale (il DPCM 23.09.2015), bensì l'accertamento di un diritto soggettivo patrimoniale del lavoratore a ricevere il beneficio economico previsto per la formazione, diritto che ha la sua fonte nel rapporto di lavoro. La limitazione contenuta nella Legge n. 107/2015 e negli atti attuativi (DPCM) costituisce un atto presupposto che, ove ritenuto illegittimo, va disapplicato dal Giudice del Lavoro, senza che la controversia si sposti nella giurisdizione amministrativa.
*
2. Sulla Legittimazione Passiva del CP_2
Pag. 4 di 8 Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del è Controparte_2
infondata.
L'azione del Ricorrente è volta ad ottenere l'erogazione di una somma di denaro direttamente connessa al rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione
Scolastica. L'ente che figura come datore di lavoro e che gestisce il personale docente
(e le relative risorse) è il . Pertanto, esso è l'unico Controparte_2
soggetto legittimato a resistere in giudizio e ad essere condannato all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
*
3. Sul Merito della Domanda (Principio di Non Discriminazione)
La domanda del Ricorrente è fondata sul principio di non discriminazione.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite (ord. n. 29961/2023 e n. 32015/2023), ha stabilito che la Carta Docenti, sebbene finalizzata all'autoformazione, deve essere riconosciuta anche al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato di durata annuale (dal 1° settembre al 31 agosto, come nel caso di specie:
5.09.2022 al 31.08.2023 ).
Tale orientamento si fonda sull'applicazione diretta della Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che sussistano ragioni oggettive.
La Corte di Cassazione, e prima ancora il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022),
hanno chiarito che il beneficio della Carta Docenti ha la funzione di sostenere la
Pag. 5 di 8 formazione continua di tutto il personale docente, poiché il dovere di formazione e aggiornamento professionale è comune a tutti i docenti, sia di ruolo che non di ruolo
(art. 1, comma 124, L. 107/2015).
La differenza di status giuridico (tempo indeterminato vs. tempo determinato) non costituisce una "ragione oggettiva" idonea a giustificare la disparità di trattamento nell'erogazione di uno strumento volto a garantire l'assolvimento di un dovere professionale comune.
Conseguentemente, l'esclusione del personale docente a tempo determinato dalla
Carta costituisce una discriminazione vietata dalla normativa europea.
*
4. Sulla Richiesta di Prorata Temporis
L'eccezione sollevata dal in via subordinata, volta a rapportare l'importo CP_2
di € 500,00 al servizio effettivamente prestato (pro-rata temporis), è infondata.
La Carta Docenti non è un elemento della retribuzione in senso stretto, né
un'indennità legata alla durata della prestazione lavorativa, ma una misura di sostegno alla formazione annuale. Essendo un importo forfettario destinato all'aggiornamento,
non è suscettibile di parcellizzazione in base alla durata del contratto, soprattutto in presenza di un contratto annuale (dal 05.09.2022 al 31.08.2023) che copre l'intero anno scolastico di riferimento.
*
5. Sulla Prescrizione
Pag. 6 di 8 Il Ricorrente ha chiesto il riconoscimento della Carta per l'anno scolastico
2022/2023. Il ricorso è stato notificato in data 05.07.2024. Il credito, quindi, è insorto nell'anno 2022/2023 e la richiesta è stata inoltrata entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.).
L'eccezione è pertanto infondata per l'anno di riferimento.
*
In conclusione, deve essere accertato il diritto del Ricorrente all'assegnazione della
Carta Docenti per l'a.s. 2022/2023, per un importo di € 500,00, e il resistente CP_2
deve essere condannato all'erogazione di tale somma.
*
6. Sugli Accessori e le Spese di Lite
Sulle somme liquidate sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile (ossia la data in cui la Carta
avrebbe dovuto essere accreditata, generalmente l'inizio dell'anno scolastico), fino all'effettivo soddisfo, applicando il maggior importo tra i due (art. 429, comma 3,
c.p.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_2
resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 0,00 ed € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria e riconoscimento dei minimi tabellari delle 3 fasi, stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA e dichiara il diritto del Ricorrente, , al Parte_1
riconoscimento della Carta Docenti per l'anno scolastico 2022/2023;
2. CONDANNA il , in persona del Controparte_2
pro tempore, all'erogazione in favore del Ricorrente CP_3 Parte_1
della somma di € 500,00 (cinquecento/00), a titolo di Carta Docenti
[...]
per l'anno scolastico 2022/2023, o al suo accredito tramite voucher elettronico per l'acquisto di beni e servizi inerenti la formazione;
3. CONDANNA altresì il al pagamento Controparte_2
sulla suddetta somma degli interessi legali e della rivalutazione monetaria calcolati ex art. 429, comma 3, c.p.c., dal momento della maturazione del diritto
(05.09.2022) all'effettivo saldo, applicando il maggiore tra i due;
4. CONDANNA il al pagamento in Controparte_2
favore del Ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 257,50
per compensi professionali, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv. Massimo Taffuri,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Treviso, 25/09/2025
Il giudice del lavoro dott. Maddalena Saturni
Pag. 8 di 8
Seconda Sezione - Lavoro
R.G. n. 993/2024
VERBALE DI UDIENZA
[...]
Parte_1
- parte ricorrente -
contro
CP_1
- parte resistente -
Oggi 25/09/2025, avanti al Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Maddalena Saturni, sono comparsi a mezzo di note scritte di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c.:
per parte ricorrente l'Avv. TAFFURI MASSIMO;
per parte convenuta l'Avv. ROZZA STEFANO;
All'esito della camera di consiglio il giudice ha dato lettura in udienza della seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il g.l.
Maddalena Saturni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena Saturni ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 993/2024
da: Elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. TAFFURI MASSIMO che lo rappresenta e difende C.F._2
per procura alle liti allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
che lo rappresenta e difende per procura alle liti CodiceFiscale_3
allegata alla memoria difensiva.
resistente
IN PUNTO: Altre ipotesi
Con ricorso depositato in data 13.6.2024 adiva l'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della "Carta Docenti" per l'anno scolastico 2022/2023 per un importo complessivo di € 500,00.
Pag. 2 di 8 A sostegno della domanda, il Ricorrente esponeva di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato (supplente) con contratto annuale, con scadenza al 31.08.2023, presso l'Istituto Comprensivo "Casteller" di Paese (TV).
Nonostante l'equipollenza della prestazione didattica, il beneficio era stato negato in quanto riservato, ex lege, al solo personale docente di ruolo, in palese violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, sancito dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE.
Si costituiva in giudizio il , eccependo in via Controparte_2
preliminare:
- difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ritenendo la controversia attinente ad atti di "macro-organizzazione" (i DPCM attuativi della Carta) di competenza del Giudice Amministrativo;
- difetto di legittimazione passiva del , in quanto l'atto attuativo CP_2
è stato adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
Nel merito, il eccepiva l'infondatezza della domanda, sostenendo che la CP_2
Carta Docenti non è una "condizione di impiego" né retribuzione accessoria, ma una misura volta a sostenere la formazione obbligatoria del solo personale di ruolo,
ammettendo, in via subordinata, la necessità di rapportare l'importo pro-rata temporis al servizio effettivamente prestato e la prescrizione quinquennale per gli anni precedenti.
Pag. 3 di 8 All'odierna udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della Decisione
La domanda del Ricorrente è fondata e merita accoglimento, in conformità
all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
1. Sulla Giurisdizione del Giudice Ordinario
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal è infondata e va CP_2
rigettata.
Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute al Giudice
Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, con il potere del giudice di disapplicarli se illegittimi.
Nel caso di specie, il petitum sostanziale non è l'annullamento di un atto amministrativo generale (il DPCM 23.09.2015), bensì l'accertamento di un diritto soggettivo patrimoniale del lavoratore a ricevere il beneficio economico previsto per la formazione, diritto che ha la sua fonte nel rapporto di lavoro. La limitazione contenuta nella Legge n. 107/2015 e negli atti attuativi (DPCM) costituisce un atto presupposto che, ove ritenuto illegittimo, va disapplicato dal Giudice del Lavoro, senza che la controversia si sposti nella giurisdizione amministrativa.
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2. Sulla Legittimazione Passiva del CP_2
Pag. 4 di 8 Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del è Controparte_2
infondata.
L'azione del Ricorrente è volta ad ottenere l'erogazione di una somma di denaro direttamente connessa al rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione
Scolastica. L'ente che figura come datore di lavoro e che gestisce il personale docente
(e le relative risorse) è il . Pertanto, esso è l'unico Controparte_2
soggetto legittimato a resistere in giudizio e ad essere condannato all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
*
3. Sul Merito della Domanda (Principio di Non Discriminazione)
La domanda del Ricorrente è fondata sul principio di non discriminazione.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite (ord. n. 29961/2023 e n. 32015/2023), ha stabilito che la Carta Docenti, sebbene finalizzata all'autoformazione, deve essere riconosciuta anche al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato di durata annuale (dal 1° settembre al 31 agosto, come nel caso di specie:
5.09.2022 al 31.08.2023 ).
Tale orientamento si fonda sull'applicazione diretta della Clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo che sussistano ragioni oggettive.
La Corte di Cassazione, e prima ancora il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022),
hanno chiarito che il beneficio della Carta Docenti ha la funzione di sostenere la
Pag. 5 di 8 formazione continua di tutto il personale docente, poiché il dovere di formazione e aggiornamento professionale è comune a tutti i docenti, sia di ruolo che non di ruolo
(art. 1, comma 124, L. 107/2015).
La differenza di status giuridico (tempo indeterminato vs. tempo determinato) non costituisce una "ragione oggettiva" idonea a giustificare la disparità di trattamento nell'erogazione di uno strumento volto a garantire l'assolvimento di un dovere professionale comune.
Conseguentemente, l'esclusione del personale docente a tempo determinato dalla
Carta costituisce una discriminazione vietata dalla normativa europea.
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4. Sulla Richiesta di Prorata Temporis
L'eccezione sollevata dal in via subordinata, volta a rapportare l'importo CP_2
di € 500,00 al servizio effettivamente prestato (pro-rata temporis), è infondata.
La Carta Docenti non è un elemento della retribuzione in senso stretto, né
un'indennità legata alla durata della prestazione lavorativa, ma una misura di sostegno alla formazione annuale. Essendo un importo forfettario destinato all'aggiornamento,
non è suscettibile di parcellizzazione in base alla durata del contratto, soprattutto in presenza di un contratto annuale (dal 05.09.2022 al 31.08.2023) che copre l'intero anno scolastico di riferimento.
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5. Sulla Prescrizione
Pag. 6 di 8 Il Ricorrente ha chiesto il riconoscimento della Carta per l'anno scolastico
2022/2023. Il ricorso è stato notificato in data 05.07.2024. Il credito, quindi, è insorto nell'anno 2022/2023 e la richiesta è stata inoltrata entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.).
L'eccezione è pertanto infondata per l'anno di riferimento.
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In conclusione, deve essere accertato il diritto del Ricorrente all'assegnazione della
Carta Docenti per l'a.s. 2022/2023, per un importo di € 500,00, e il resistente CP_2
deve essere condannato all'erogazione di tale somma.
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6. Sugli Accessori e le Spese di Lite
Sulle somme liquidate sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile (ossia la data in cui la Carta
avrebbe dovuto essere accreditata, generalmente l'inizio dell'anno scolastico), fino all'effettivo soddisfo, applicando il maggior importo tra i due (art. 429, comma 3,
c.p.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_2
resistente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 0,00 ed € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria e riconoscimento dei minimi tabellari delle 3 fasi, stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1. ACCERTA e dichiara il diritto del Ricorrente, , al Parte_1
riconoscimento della Carta Docenti per l'anno scolastico 2022/2023;
2. CONDANNA il , in persona del Controparte_2
pro tempore, all'erogazione in favore del Ricorrente CP_3 Parte_1
della somma di € 500,00 (cinquecento/00), a titolo di Carta Docenti
[...]
per l'anno scolastico 2022/2023, o al suo accredito tramite voucher elettronico per l'acquisto di beni e servizi inerenti la formazione;
3. CONDANNA altresì il al pagamento Controparte_2
sulla suddetta somma degli interessi legali e della rivalutazione monetaria calcolati ex art. 429, comma 3, c.p.c., dal momento della maturazione del diritto
(05.09.2022) all'effettivo saldo, applicando il maggiore tra i due;
4. CONDANNA il al pagamento in Controparte_2
favore del Ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 257,50
per compensi professionali, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore Avv. Massimo Taffuri,
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Treviso, 25/09/2025
Il giudice del lavoro dott. Maddalena Saturni
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