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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/07/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1219/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 39 22020 BIZZARONE ITALIA con l'Avv. TETTAMANTI ELENA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 14 22029 UGGIATE CON RONAGO ITALIA con l'Avv. TETTAMANTI ELENA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in UGGIATE TREVANO, in data 23/07/2006,
(anno 2006, atto n. 5, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il COMO 06/08/2010 Parte_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Pt_3 la madre, attualmente presso il nonno paterno in Uggiate con ON (CO) Via San Giovanni Bosco
n. 14 e successivamente presso la casa di proprietà esclusiva della madre in Uggiate con ON
(CO) Via Roma n. 11, dove quanto prima madre e figlia si trasferiranno;
2) I coniugi stabiliscono che il padre potrà esercitare ampio diritto di visita, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche della minore ormai quattordicenne e di lavoro di entrambi
i genitori. Il padre potrà comunque tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- fine settimana: alternati, con possibilità di concordare di volta in volta le modalità organizzative;
- durante la settimana: il padre potrà tenere con sé la figlia una e/o due sere a settimana per la cena, da organizzare di volta in volta sulla base degli impegni della minore e dei genitori;
- vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 15 giorni con il padre a casa o in luogo di vacanza;
- vacanze natalizie: alternativamente il Natale e il Capodanno con l'uno o l'altro genitore;
- vacanze pasquali: alternativamente la Pasqua e la Pasquetta con l'uno o l'altro genitore.
I coniugi concordano che le suddette modalità di visita potranno subire variazioni da concordare preventivamente e di volta in volta in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e delle esigenze lavorative dei genitori;
3) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, comprese quelle mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive, secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Como;
4) Rebus sic stantibus, i coniugi non avanzano alcuna pretesa di mantenimento per sé e dichiarano di aver regolato in tal modo ogni pendenza patrimoniale tra di loro;
5) I coniugi si danno reciproco consenso per la richiesta dei documenti di espatrio per sé e per la figlia;
6) i coniugi hanno dichiarato espressamente, ex art. 473 bis n. 51, 2°comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza per la comparazione delle parti con il deposito di note scritte e dunque di non volersi riconciliare e si sono reciprocamente esonerati dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della citata norma, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 23/07/2006, in UGGIATE TREVANO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di UGGIATE TREVANO
(anno 2006, atto n. 5, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UGGIATE TREVANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 03/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/05/2025, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 39 22020 BIZZARONE ITALIA con l'Avv. TETTAMANTI ELENA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 14 22029 UGGIATE CON RONAGO ITALIA con l'Avv. TETTAMANTI ELENA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in UGGIATE TREVANO, in data 23/07/2006,
(anno 2006, atto n. 5, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il COMO 06/08/2010 Parte_3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12/05/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Pt_3 la madre, attualmente presso il nonno paterno in Uggiate con ON (CO) Via San Giovanni Bosco
n. 14 e successivamente presso la casa di proprietà esclusiva della madre in Uggiate con ON
(CO) Via Roma n. 11, dove quanto prima madre e figlia si trasferiranno;
2) I coniugi stabiliscono che il padre potrà esercitare ampio diritto di visita, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche della minore ormai quattordicenne e di lavoro di entrambi
i genitori. Il padre potrà comunque tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
- fine settimana: alternati, con possibilità di concordare di volta in volta le modalità organizzative;
- durante la settimana: il padre potrà tenere con sé la figlia una e/o due sere a settimana per la cena, da organizzare di volta in volta sulla base degli impegni della minore e dei genitori;
- vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 15 giorni con il padre a casa o in luogo di vacanza;
- vacanze natalizie: alternativamente il Natale e il Capodanno con l'uno o l'altro genitore;
- vacanze pasquali: alternativamente la Pasqua e la Pasquetta con l'uno o l'altro genitore.
I coniugi concordano che le suddette modalità di visita potranno subire variazioni da concordare preventivamente e di volta in volta in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e delle esigenze lavorative dei genitori;
3) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia, a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, comprese quelle mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive, secondo il protocollo siglato dal Tribunale di Como;
4) Rebus sic stantibus, i coniugi non avanzano alcuna pretesa di mantenimento per sé e dichiarano di aver regolato in tal modo ogni pendenza patrimoniale tra di loro;
5) I coniugi si danno reciproco consenso per la richiesta dei documenti di espatrio per sé e per la figlia;
6) i coniugi hanno dichiarato espressamente, ex art. 473 bis n. 51, 2°comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza per la comparazione delle parti con il deposito di note scritte e dunque di non volersi riconciliare e si sono reciprocamente esonerati dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della citata norma, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 23/07/2006, in UGGIATE TREVANO con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di UGGIATE TREVANO
(anno 2006, atto n. 5, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UGGIATE TREVANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 03/07/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao