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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1926/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
23/09/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22/07/2025 da e Parte_1 Pt_2
, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti VARONE FABIO e SCHIAPPA SIMONA,
[...] tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ND
(CE) in data 12/10/2018; rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 27/02/2019); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza del 10/01/2024, passata in giudicato;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
ND (Caserta) in data 12.10.2018 tra , nata a [...] il Parte_1
1 08.03.1985 e nato a [...] il [...], trascritto negli atti di matrimonio Parte_2 di tale Comune;
2) confermare le condizioni stabilite dapprima con l'ordinanza presidenziale e poi confermate con la sentenza di separazione giudiziale n. 83/2024, disponendo:
a) l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre;
b) la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre/figlio, come nelle motivazioni della suindicata sentenza;
c) porre a carico del signor l'obbligo di versare alla ricorrente, quale Parte_2 contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00, entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
2) ordinare che l'emananda sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ND (Caserta) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui all'art. 10 della Legge n. 898/70 ed all'art. 69 lettera d) del D.P.R. n. 396/2000 (atto n. 64 - parte II - serie A - anno 2018); rilevato che le parti si riportano, quanto alla disciplina del diritto di visita tra padre e figlio, alle condizioni definite nella sentenza di separazione, che di seguito si riportano: salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere il figlio, residente insieme alla madre a
Roma, sempre alla presenza della madre, due volte al mese per due giorni consecutivi (in linea di massima il sabato e la domenica) per un tempo di circa due ore: una in ND presso
l'abitazione dei nonni materni, o in luoghi pubblici concordati, e una in Roma in luoghi pubblici concordati;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ND (CE) il
12/10/2018 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ND (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
2 D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 64, parte II, serie A, anno
2018);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 23/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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