Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/10/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. francescoleone@pec.it, simona.fell@pec.it e cirocatalano@pec.it;
contro
Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), in persona del presidente p.t. , rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Guadagnino e Sergio Aprile, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale dell’ente di Venezia, sestiere Dorsoduro 3500/d e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.) con inclusione di sei scatti stipendiali, ai sensi degli artt. 6- bis , d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472, previo annullamento, ove occorra, della nota INPS prot. n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 30 settembre 2025 il dott. ER AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2022 e depositato il successivo giorno 28, -OMISSIS-, ex brigadiere capo della Guardia di finanza collocato in quiescenza all’età di 58 anni, avendo espletato 42 anni di servizio utile, ha domandato l’accertamento del diritto a godere del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6- bis , d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. nella l. 20 novembre 1987 n. 472, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo degli scatti contemplati dalla disposizione citata.
Si è costituito in giudizio l’INPS, il quale ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’interno ed ha eccepito la decadenza dal beneficio per non avere -OMISSIS- prodotto la relativa istanza entro il termine previsto dalla legge; nel merito, poi, ha comunque argomentato per l’infondatezza della richiesta.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 30 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto, alla luce dei principi affermati dai più recenti orientamenti del giudice amministrativo.
In primo luogo, è infondata l’eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’interno perché, secondo un’esegesi che il collegio intende fare propria, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è l’istituto previdenziale, ragione per cui l’amministrazione già datrice di lavoro del ricorrente è estranea alla vicenda (cfr. TAR Veneto, sez. III, 22 luglio 2025 n. 1308; sez. III, 31 marzo 2025 n. 452).
Nel merito, una condivisibile giurisprudenza ha avuto modo di affermare che al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare spetta il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio (TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v: Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023 n. 10834; sez. II, 24 marzo 2023 n. 3041; sez. II, 23 marzo 2023 nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987 e 2990; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470; TAR Lazio, Roma, sez. V, 1° luglio 2022 n. 9011; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 1° aprile 2022 n. 315; TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 19 marzo 2022 n. 153; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 marzo 2022 n. 714; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 28 gennaio 2022 n. 193; TAR Veneto, sez. I, 4 gennaio 2022 n. 6).
Infatti, l’art. 6- bis , d.l. n. 387 del 1987, conv. nella l. n. 472 del 1987, prevede che “1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, poi, dispone che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit.
La lettura combinata delle disposizioni in parola permette di ritenere che l’articolo 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, è applicabile anche in favore degli appartenenti alle altre forze di polizia ad ordinamento militare, quali sono l’Arma dei carabinieri e, per quanto qui di interesse, la Guardia di finanza (cfr.: TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112). Nella specie, poi, la situazione in cui versa -OMISSIS- si attaglia perfettamente alla fattispecie contemplata dall’art. 6- bis , comma 2, d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., a mente del quale l’istituto de quo si applica anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Né la pretesa di -OMISSIS- potrebbe essere disconosciuta in ragione del fatto che la domanda di collocamento in quiescenza “deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”, posto che il termine in discorso non è qualificato come perentorio dalla legge né al suo superamento essa ricollega alcuna decadenza (TAR Veneto, sez. III, 22 luglio 2025 nn. 1307-1308; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2982; sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 gennaio 2025 n. 222; sez. VI, 16 ottobre 2024 n. 5470).
In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6- bis , d.l. n. 387 cit., conv. nella l. n. 472 cit., e con il correlativo obbligo da parte dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Ai sensi degli artt. 429, comma 3 e 39 cod. proc. amm., sulle relative somme vanno corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724 (TAR Lazio, Latina, sez. I, 10 giugno 2025 n. 533; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24 aprile 2025 n. 1441; TAR Lazio, Latina, sez. I, 4 aprile 2025 n. 273; sez. I, 13 febbraio 2025 n. 112; sez. I, 5 febbraio 2025 n. 112; Roma, sez. V, 13 gennaio 2025 n. 488; in termini v. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020 n. 13624).
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre a interessi legali.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SI BI, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
ER AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AN | SI BI |
IL SEGRETARIO