Art. 5. (Ammissibilita' delle istanze per aggravamento)
Al primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e aggiunto il seguente periodo:
"E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".
Al primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e aggiunto il seguente periodo:
"E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".