Versione
28 marzo 1975
28 marzo 1975
Art. 5. (Ammissibilita' delle istanze per aggravamento)
Al primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e aggiunto il seguente periodo:
"E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".
Al primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e aggiunto il seguente periodo:
"E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 24/07/2002, n. 591Provvedimento: […] Peraltro, tale domanda, ai sensi dell'orientamento delle Sezioni Riunite (n.54/c del 2 dicembre 1981- 3 febbraio 1982), non può ritenersi ammissibile per effetto dell'entrata in vigore dell'art.5 della legge 1 marzo 1975 n.45, sopravvenuta nelle more del giudizio.Leggi di più...
- inammissibilità domanda·
- spese processuali·
- art. 5 legge 45/1975·
- pensione di guerra·
- art. 10 legge 1240/1961·
- ricorso giurisdizionale·
- aggravamento infermità·
- accertamenti sanitari·
- art. 53 legge 648/1950·
- Corte dei Conti