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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 3297/2024, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARONTINI SILVIA
E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ROTONDI MARIA LUCIA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 5 marzo 2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver trovato un accordo per il divorzio nel senso di ”cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra Pt_1
cederà gratuitamente al marito le porzioni di proprietà partitamente sia
[...]
quella del garage, censito al catasto fabbricati al foglio n. 4 particella 574 subalterno 505, che quella del posto auto, censito al catasto fabbricati al figlio n. 4 particella 588 subalterno 8, e le parti si impegno al trasferimento entro e non oltre due mesi, le parti dichiarano che tale trasferimento costituisce parte funzionale ed indispensabile alla definizione consensuale della crisi coniugale, la Sig.ra Pt_1
verserà a titolo di mantenimento di e maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, l'importo di € 250,00 per ciascuna, per un totale di € 500,00, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% tra la stessa e il marito, così come elencate nel Protocollo del Tribunale di Velletri;
nel caso in cui le figlie, o una soltanto, decidessero di vivere invece con la mamma, dovrà essere il marito a versare nella stessa misura l'assegno di mantenimento alla madre, oltre le spese straordinarie ripartite al 50% ciascuno”.
I difensori hanno discusso la causa e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 4.12.1999 in Albano Laziale con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Albano Laziale (anno 1999, atto n. 279, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 3297/2024, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BARONTINI SILVIA
E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ROTONDI MARIA LUCIA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 5 marzo 2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver trovato un accordo per il divorzio nel senso di ”cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sig.ra Pt_1
cederà gratuitamente al marito le porzioni di proprietà partitamente sia
[...]
quella del garage, censito al catasto fabbricati al foglio n. 4 particella 574 subalterno 505, che quella del posto auto, censito al catasto fabbricati al figlio n. 4 particella 588 subalterno 8, e le parti si impegno al trasferimento entro e non oltre due mesi, le parti dichiarano che tale trasferimento costituisce parte funzionale ed indispensabile alla definizione consensuale della crisi coniugale, la Sig.ra Pt_1
verserà a titolo di mantenimento di e maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, l'importo di € 250,00 per ciascuna, per un totale di € 500,00, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% tra la stessa e il marito, così come elencate nel Protocollo del Tribunale di Velletri;
nel caso in cui le figlie, o una soltanto, decidessero di vivere invece con la mamma, dovrà essere il marito a versare nella stessa misura l'assegno di mantenimento alla madre, oltre le spese straordinarie ripartite al 50% ciascuno”.
I difensori hanno discusso la causa e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo raggiunto.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 4.12.1999 in Albano Laziale con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Albano Laziale (anno 1999, atto n. 279, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 3 di 3