Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
2744/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
nella persona del Giudice dr. AN EG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2744/2019 promoSS da:
corrente in 62018 EN CE (MC) alla Via Puccini Parte_1
n. 52, in persona dell'amministratore unico signora p. iva Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Giampieri (cod. fisc. P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di lui, sito in C.F._1
Recanati, Via I° Luglio n. 4, giusta procura speciale allegata al presente atto
- ATTRICE contro
in forma abbreviata anche solo Controparte_1
“ ” con sede legale in ER Piazza Vittorio Veneto n. 8, capitale sociale di CP_2
Euro 2.440.750.987,504 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del
Registro delle Imprese di ER , numero di iscrizione Repertorio P.IVA_2
Economico Amministrativo 345283, iscritta all'Albo delle al numero 5678, CP_1
Capogruppo del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Controparte_1
1
Nazionale di Garanzia, in persona del procuratore Dott.SS a ciò Controparte_3
abilitata giusta procura del Vice Direttore Generale Vicario dott. , CP_4
rilasciata in data 29.11.2019 a ministerio notaio dott. rep n. 7354 Persona_1
racc. n. 4780, registrata in data 29.11.2019 presso l'Agenzia delle Entrate Brescia 2 al n.
26709 serie 1T,(doc. 1) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Giuseppe Grillo (CF: – pec: C.F._2
- mail: , ), ed Email_1 Email_2
elettivamente domiciliato in Macerata alla via delle Due Fonti n. 92 presso l'avv. Alessia
De Ambrosiis (studio avv. Angela Patrignano)
-CONVENUTA- all'udienza del 25.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue: parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni:
“ nel merito: accertare e dichiarare che la banca convenuta ha, con riguardo al conto corrente per cui è causa, illegittimamente addebitato alla società attrice, a titolo di interessi anatocistici, interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti, e giorni valuta, la complessiva somma di euro 21.034,44, ovvero la maggiore o minore somma risultante dalla CTU del dott. e per Per_2
l'effetto:
- accertare e dichiarare il corretto saldo del conto per cui è causa al 01/01/2018, dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla banca convenuta alla predetta data e conseguentemente l'insussistenza, e comunque l'inesigibilità, del credito asseritamente vantato dalla banca medesima”.
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
2 “Voglia il Sig. Giudice adito rigettare ogni e qualsiasi domanda, in quanto infondata in fatto e di diritto oltre che prescritta.
Il tutto con vittoria delle spese e competenze del giudizio. con vittoria di spese e compenso professionale di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da CaSSzione
SU 642/2015.
* * * * *
Da rigettare la domanda formulata da e nei confronti Parte_1 Parte_1
di , di poi Controparte_5 CP_2
Nella specie parte attrice, premesso di avere stipulato con , già CP_2 [...]
, il contratto di conto corrente n. 5259, si duole della Controparte_6
illegittima applicazione di interessi anatocistici successivamente alla data del 1 gennaio
2014 (foglio 2-6- dell'atto di citazione), dell'applicazione di interessi in misura ultra legale, pur in assenza di una pattuizione scritta sulla concreta determinazione del tassi di interesse passivo, dell'illegittima applicazione di oneri a titolo di commissioni nonché, infine, dell'illegittimo addebito di interessi ultra legali sulla differenza tra la data di contabilizzazione delle singole operazioni eseguite e la data della rispettiva valuta.
Per questi motivi
rassegnava le conclusioni sopra riportate.
3 Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso Controparte_7
dedotto e chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva, altresì, la medesima convenuta l'estinzione del diritto di ripetizione dell'indebito per prescrizione della relativa azione.
Va rilevato che la domanda si qualifica come domanda di accertamento negativo del credito e di rettificazione del saldo del conto corrente sopra indicato se pure la parte non ha formulato specifica domanda di restituzione di quanto indebitamente versato.
Parte convenuta dal canto suo, nella narrativa di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ha eccepito la prescrizione del diritto della parte attrice a ripetere le somme eventualmente accertate come dovute al correntista all'esito del giudizio e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.
Va rilevato, sin da subito, che non è stato possibile esaminare il contratto di conto corrente n. 5259 perché non offerto da nessuna delle due parti in giudizio (cfr. verbale udienza del 21.2.2022). Con riguardo ad esso, stante anche l'assenza di discussione tra le parti sulle modalità di stipulazione dello stesso – ossia se in forma scritta o in forma orale - deve ritenersi che esso fosse stato stipulato in forma scritta e che fosse stata consegnata una copia alla correntista.
Al foglio 1 dell'atto di citazione è la steSS attrice a dedurre di avere inutilmente
“provveduto a richiedere all'odierna convenuta la consegna di copia dei contratti di apertura dei citati conti” il che conduce a ritenere che la modalità fosse quella anzidetta.
La questione non è di poco conto giacché costituisce oggetto di distinte questioni, da un lato, negare l'esistenza della forma scritta (ex art.117, comma primo,
TUB) del contratto regolante il rapporto – eccezione che non può che essere confutata, dalla banca, mediante l'esibizione in giudizio del contratto medesimo – e dall'altra negare la validità delle clausole contrattuali, eccezione che andrebbe provata mediante
4 esibizione o produzione in giudizio, ad opera del correntista, del contratto contemplante le clausole invalide (argomenti anche in Corte d'Appello Roma sentenza
5767 pubblicata in data 20.11.2020).
E' con riguardo a tale ultima fattispecie che la Corte di CaSSzione, mediante la pronuncia n. 33009/2019, ha statuito il principio, invero già enunciato in CaSSzione
7501/2012 in materia di indebito oggettivo, per il quale “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (in senso conforme
CaSSzione ordinanza n.6480/2021). L'onere di produrre il contratto scritto va ricondotto unicamente alla banca soltanto nell'ipotesi, come detto da escludersi nel caso di specie, in cui il cliente correntista affermi che la stipulazione del contratto è avvenuta in forma orale. Nel caso di specie, infine, vi è che la banca non ha formulato domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte e che, se svolta, avrebbe comportato l'onere per la steSS di produrre il contratto dal quale evincere la giustificazione causale dei pagamenti richiesti.
La quesitone, per altro, va vagliata anche tenendo conto della regola di cui all'art. 119 comma 4, D.L. vo n. 385 del 1993 che accorda al correntista il diritto di ottenere dalla banca copia della documentazione inerente alle operazioni compiute negli ultimi dieci anni. Emerge, nel caso di specie, che la società attrice avesse formulato questa richiesta ma la banca convenuta non vi ha ottemperato (cfr. verbale di udienza
21.2.2022).
5 Sennonché, dall'esame della richiesta di copia dei contratti inoltrata dalla società attrice alla banca in data 22.6.2017 (doc. 2 di parte attrice), quindi prima del radicamento del presente giudizio, si evince che la parte chiede copia di tutti i contratti
“relativi ai conti correnti, conti anticipi e/o affidamenti (esclusi i contratti di mutuo ipotecario) sottoscritti con il vostro istituto di credito siano essi in essere che estinti a fare data dal 1.1.2005” il che induce ad interrogarsi sulla possibilità di ritenere che eSS avesse ad oggetto anche il contratto oggetto di causa dal momento che questo risaliva, così come dichiarato dalla steSS attrice, all'anno 2003 se non, addirittura, all'anno
2002 (cfr. CTU esperita). Oltre a ciò, va detto che è pacifico in atti che la banca convenuta non avesse ottemperato a detta richiesta nel termine di novanta giorni previsto dalla legge ma la circostanza, sempre tenuto conto del disposto normativo per il quale il detto diritto è accordato al cliente limitatamente alla documentazione contabile relativa agli ultimi dieci anni, non può costituire motivo di censura della banca convenuta (cfr. argomenti in CaSSzione ordinanza 35039/2022 per la quale “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del
1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”. Parimenti non può essere censurato, ai sensi dell'art. 116 co 2 c.p.c., il mancato ottemperamento della banca all'ordine di esibizione del contratto in parola, pur emesso da questo giudice, ma al
6 quale la banca non ha ottemperato essendo ormai trascorsi dieci anni (cfr. verbale di udienza del 21.2.2022).
Di conseguenza, sgomberato il campo da quanto sopra, vanno esaminate le doglianze lamentate dall'attrice – riguardo alle quali la parte, invero, non invoca mai la nullità - ed effettivamente riscontrate nonché il corrispondente atteggiarsi del diritto alla rettifica ove esso sussista.
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi ultra legali va rilevata la genericità della relativa allegazione. La parte non dice quale sarebbe stata la misura degli interessi applicati dalla banca tempo per tempo alla correntista e quale sarebbe stata la misura del tasso soglia da prendere in considerazione per valutare se vi sia stato o meno superamento della soglia dell'usura. Anche la consulenza tecnica di parte
(doc. 3 di parte attrice), sul punto, è estremamente generica esaurendosi la steSS in deduzioni di carattere generale sull'usura e senza offrire allegazioni specifiche.
Quanto alle altre doglianze, va evidenziato che, nel corso del giudizio, è stata esperita una consulenza tecnica di ufficio le cui risultanze sono da condividere in quanto tratte all'esito di un'indagine approfondita e illustrate con un percorso argomentativo immune da vizi di logicità.
E così quanto al primo punto del quesito – ricostruzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti- il consulente ha rilevato che il conto corrente ordinario oggetto di esame risulta in essere a fare data dal 31.12.2002 presso la filiale di EN CE della banca convenuta e che non risultano versati in atti documenti contabili riferiti al primo periodo di vigenza del rapporto. Il primo estratto conto disponibile è quello relativo al mese di gennaio del 2003 dove si rinviene il primo saldo del rapporto, alla data del 31.12.2002, pari a – 12.121, 70 (debitore correntista). La documentazione contabile in atti termina alla data del 31.7.2017 con un saldo finale del rapporto pari a € -162, 12 (debitore per la correntista) (cfr. foglio 12 della consulenza).
7 Vi è tuttavia in atti la comunicazione, inviata con raccomandata a/r di
[...]
, della volontà di recedere dal contratto del 18.1.2018 data nella quale il conto CP_2
corrente recava un saldo passivo di € - 240,55 (debitore per il correntista) cosicché il rapporto deve considerarsi estinto a questa data.
Quanto all'anatocismo, va osservato che la parte attrice ha contestato l'applicazione della capitalizzazione trimestrale a fare data dal 1.1.2014 - questa è la data di entrata in vigore della legge 147/2013 (c.d. legge di stabilità) che ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB prevedendo che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale- mentre, per quanto attiene al periodo che va dal 2003 al 2014, va rilevato che la parte ha eccepito la questione dell'anatocismo, per la prima volta, in comparsa di conclusionale (foglio 3) invocando, rispetto ad eSS, di sanzionare la condotta a mezzo di rilievo di ufficio.
Sennonché, quanto all'arco temporale che decorre dal 1.1.2014, va preso atto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio nel punto in cui rileva che, a partire dal 1.10.2016 e fino al 18.1.2018 (data di estinzione del rapporto) gli interessi passivi maturati non sono stati capitalizzati (CTU foglio 22) ma conteggiati a parte e che “tale circostanza deriva, presumibilmente, dalla mancata autorizzazione da parte della correntista, all'addebito in conto degli interessi, in virtù delle disposizioni di cui alla delibera CICR del 3.8.2016”. L'operato della banca, per quanto attiene a questo arco temporale, deve perciò ritenersi corretto. Per quanto riguarda, invece, il periodo che va dal 31.12.2002 al 30.9.2016 va dato atto che il consulente ha accertato che gli interessi, sia attivi che passivi, sono stati capitalizzati su base trimestrale. Sennonché, con riferimento a detto periodo, ritiene la scrivente che vadano svolte osservazioni differenti per il periodo che va dal 1.1.2014 al 30.9.2016 – nel quale l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 120 co. 2 TUB, come sostituito dall'art. 1 co. 629
8 legge 147/2013 era subordinata neceSSriamente alla adozione di una delibera da parte CICR – nonché per quello anteriore al 1.1.2014. Deve ritenersi infatti che, per il periodo che va dal 1.1.2014 e sino al 30.9.2016, la banca non potesse procedere, in maniera autonoma, a un differente conteggio degli interessi (Corte d'Appello di Torino sentenza 509 del 20.3.2019) mentre, per il periodo anteriore al 1.1.2014 e sino al
31.12.2002, va di nuovo rilevato che l'art. 25, terzo comma, del D.L. vo n. 342 del
4.08.1999 - che aveva novellato il D.L. vo 385/1993 (TUB) - aveva parimenti demandato al CICR, che vi aveva ottemperato con la delibera del del 9.02.2000 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22.02.2000 ed entrata in vigore il 22.04.2000 , di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, "la steSS periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori” (la disposizione normativa non è stata investita dalla pronuncia n. 425/2000 della Corte Costituzionale, che, come noto, ha sancito l'illegittimità del terzo comma dell'art. 25 D.L vo 342/1999, laddove questo prevedeva la sanatoria retroattiva delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserite nei contratti già in essere e non per quelli ancora da stipulare) (cfr. sul punto anche CTU foglio 20). Pertanto, alla luce del riferito quadro normativo, l'avere, da parte della banca convenuta, praticato la capitalizzazione trimestrale bancaria in condizioni di reciprocità, così come accertata nel caso di specie dal consulente tecnico di ufficio (cfr. CTU foglio 22), in assenza della prova di una pattuizione difforme da eSS, che però appare aSSi improbabile che vi fosse stante il carattere di generalità della pratica della capitalizzazione su base trimestrale, e il cui onere, come visto sopra, era da ricondurre alla parte attrice, è condotta che non può essere censurata.
9 Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per quanto attiene alla commissione di massimo scoperto, in ordine alla quale non si rinviene in atti documentazione idonea a dimostrare la pattuizione di eSS tra le parti.
E' noto che detta voce non costituisce un accessorio che si aggiunge all'interesse passivo bensì è un autonomo corrispettivo dovuto alla banca per avere posto e mantenuto a disposizione del cliente la somma da questo richiesta. Ad oggi la corresponsione di detta voce è regolata dall'art. 2 bis della L. 2/2009 per il quale “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido “. Prima dell'entrata in vigore della legge di cui sopra – ed è il caso che, per una frazione temporale, qui intereSS – detta voce non era regolata da disposizioni di legge e, per costante giurisprudenza, eSS doveva essere riconosciuta solo se espreSSmente pattuita, nella misura convenuta e per i periodi per i quali risultava pattuita, con esclusione della capitalizzazione trimestrale (cfr. Cass.
11772/2002 e Cass 870/2006).
Emerge dalla CTU esperita che la detta voce di spesa è stata applicata nel periodo compreso tra il 1 trimestre del 2003 e il 2 trimestre del 2009 e che, a tale titolo, sono stati addebitati alla correntista € 2.179,79 a “titolo di commissioni di massimo scoperto, sempre calcolate dalla sul picco massimo di utilizzo posto in CP_2
essere dalla correntista nel trimestre di riferimento, dunque sia sulla quota di utilizzo entro fido che su quella di utilizzo oltre fido ovvero in assenza di affidamento” mentre, per quanto riguarda il periodo intercorrente tra il terzo trimestre 2009 e fino al quarto trimestre 2014, “ non si rinvengono pattuizioni afferenti alle commissioni introdotte nel rapporto a partire dal 3° trimestre 2009 e fino al 4° trimestre 2014, vale a dire le commissioni per la meSS a disposizione fondi – CDF (addebitate per complessivi €
10 2.663,88), le Penali di sconfino (addebitate per complessivi € 1.200,00) e le Commissioni di Istruttoria Veloce – CIV (addebitate per complessivi € 380,00)”(CTU foglio 26)”.
Deve ritenersi, sempre per le considerazioni sopra svolte, che l'onere della prova della assenza di una causa giustificativa del pagamento della commissione di massimo scoperto così come delle altre voci di debito sopra indicate, menzionate anche dall'art. 117 bis D.L. vo 385/93, era onere da ricondurre alla parte attrice. Quanto al periodo successivo al 3° trimestre del 2009, va per altro osservato che il consulente tecnico di ufficio ha rilevato la presenza, nella documentazione agli atti, di proposte di modifica unilaterale del 31.3.2011 e del 29.2.2011 aventi ad oggetto la commissione per la meSS a disposizione di fondi (CTU foglio 27) il che conduce a presumere che una pattuizione vi fosse mentre, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge 2/2009, conduce ad ipotizzare che la banca avesse adeguato la pattuizione in essere alle previsioni dell'art. 117 bis del D.L. vo 385/93 e della delibera del CICR emanata con riferimento ad esso.
Le considerazioni in tema di valuta hanno messo ancora una volta in evidenza la mancanza in atti della prova circa l'assenza di una pattuizione specifica in ordine ad esse così come dedotto da parte attrice (atto di citazione foglio 9).
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione sollevata della convenuta – trattasi di eccezione in senso stretto – va rilevato che eSS è stata così formulata “- in ogni caso la banca convenuta ribadisce la prescrizione delle domande di rettifica dei saldi e delle domande volte ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte in quanto afferenti a operazioni verificatesi oltre un quinquennio ovvero un decennio anteriori alla domanda” (comparsa di risposta foglio 18 così come numerato dalla scrivente non avendovi provveduto la parte) con chiaro riferimento quindi ai diritti restitutori (ripetizione d'indebito), senza alcuna successiva riformulazione, il che
11 importa l'impossibilità di traslarla nell'alveo del ricalcolo del dare-avere (come vorrebbe la steSS). CP_2
Da quanto sin qui osservato segue che la domanda va rigettata
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Restano invece a carico di entrambe le parti, in via solidale, le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto, poiché l'approfondimento istruttorio si è reso neceSSrio ai fini di esaminare le argomentazioni difensive di entrambe le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, ogni ulteriore domanda, eccezione, ed allegazione respinta, nel giudizio rubricato al numero di ruolo 2744/2019 così provvede:
- rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
; Controparte_8
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 3.500,00 per Controparte_8
compensi professionali oltre spese vive, oneri e accessori come per legge;
- pone le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in via solidale.
così deciso in Macerata il 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.SS AN EG
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