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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1099/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G. 1099/2024 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Nazionale nr. 54, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Muzzu (C.F.: , C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Viale Valentino nr. 26;
pagina 1 di 7 contro
, nata a [...] l'[...] (C.F.: CP_1
Via Nazionale nr. 54;
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: “Visto”.
ricorrente
), residente in [...], C.F._3
resistente contumace
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Pronunciare la separazione personale di e Parte_1 [...]
, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei CP_1
Pubblici Registri.
2. Assegnare la casa familiare in Erula, via Nazionale n. 54, con tutti gli arredi che la compongono, a disponendo che la stessa provveda a sostenerne tutte le spese.
3. CP_1
Disporre che l'autofficina in Perfugas, di esclusiva proprietà di resti nella sua Parte_1 esclusiva proprietà e disponibilità, e che lo stesso provveda a sostenerne tutte le spese.
4. Disporre che
l'auto targ DS426KW intestata a di resti nella sua esclusiva proprietà e disponibilità Parte_1
e che l'auto targ.GC888CM intestata a resti nella sua esclusiva proprietà e CP_1 disponibilità.
5. Escludere qualsiasi forma di mantenimento in favore di un coniuge e a carico dell'altro essendo i coniugi economicamente autosufficienti e indipendenti.
6. con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M.
n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Nella parte narrativa del proprio atto introduttivo, parte ricorrente ha rilevato di essersi unito in matrimonio con celebrato in Erula il 6 maggio 1990, trascritto nel Registro degli Atti CP_1 di Matrimonio del Comune di Erula al nr.1, parte 2, serie A, anno 1990, optando per il regime della Per_ separazione dei beni e che, dalla loro unione, è nata una figlia, nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente.
Ha dato atto che entrambi i coniugi risiedono in Erula, in Via Nazionale nr. 54, presso l'immobile di proprietà esclusiva della resistente, benché realizzato in costanza di matrimonio, con il contributo economico di entrambi i coniugi, e che la figlia maggiorenne vive e risiede in Erula, in Via Dante nr. 7.
Parte ricorrente ha allegato che, ormai da tempo, la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile, stante il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, senza alcuna possibilità di riconciliazione.
All'udienza del 1° ottobre 2025, si è presentata parte ricorrente personalmente, insieme al proprio difensore.
Non è stato esperito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, a causa della mancata comparizione di parte resistente. pagina 3 di 7 Vista la regolarità della notifica eseguita nei confronti della resistente, e la mancata costituzione della stessa nel presente procedimento, se ne è dichiarata la contumacia.
All'udienza, parte ricorrente ha chiesto di trattenere la causa in decisione, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, previa rinuncia ai mezzi istruttori già indicati nel predetto atto, ed ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha riferita al Collegio in camera di consiglio.
******
Ritiene il Collegio che le affermazioni del ricorrente circa l'impossibilità della prosecuzione della convivenza con la moglie, nonché l'irreperibilità della resistente, e la contumacia della stessa, pongono in chiara evidenza un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi.
Ciò è sintomatico di una totale dissoluzione dell'unione coniugale, sì da rendere intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
Del resto, l'art. 151 c.c. prevede che la separazione possa essere richiesta qualora, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. A tal fine, secondo la giurisprudenza, rileva anche la mera disaffezione al matrimonio da parte di un solo coniuge, tale da rendere incompatibile la convivenza.
Sul punto, si richiama la Cassazione Civile che, con ordinanza nr. 26084, depositata il 15 ottobre 2019, ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui “il presupposto dell'intollerabilità della convivenza va inteso in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la Legge n. 151 del 1975, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”.
pagina 4 di 7 Deve, dunque, essere dichiarata la separazione personale delle parti, in relazione al matrimonio contratto in Erula il 6 maggio 1990, trascritto del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al nr.1, parte 2, serie A, anno 1990.
La domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente deve essere dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, ed interesse ad agire da parte della parte ricorrente, considerato che il presupposto principale per l'assegnazione della casa familiare è il collocamento dei figli presso uno dei coniugi. L'articolo 337 sexies c.c. dispone che “(…) Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (…)”, e la Corte di
Cassazione (Sentenza nr. 1198 del 2006) ha stabilito che non è necessario che i figli siano minorenni per l'assegnazione della casa familiare, purché essi non siano autosufficienti per motivi non imputabili a loro, e convivano con i genitori.
Orbene, come esposto in premessa, parte ricorrente ha rilevato che la figlia maggiorenne delle parti, Per_
è economicamente indipendente, e vive presso un'abitazione diversa da quella adibita a residenza familiare. Pertanto, considerato che lo scopo del provvedimento di assegnazione della casa familiare è quello di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non anche, eventualmente, quello di sopperire alle necessità economiche del coniuge più debole (compreso il bisogno di reperire un'abitazione), in assenza di tali esigenze di protezione, la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei coniugi, e la destinazione dell'immobile dovrà seguire le regole del diritto di proprietà.
Del resto, occorre considerare l'irreperibilità e la contumacia della resistente, che acclarano la carenza di interesse ad allegare elementi utili a consentire di ritenere verosimile una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella dedotta dalla parte ricorrente.
Quanto appena esposto, d'altra parte, induce a ritenere che non vi siano ragioni per disporre diversamente da quanto richiesto da parte ricorrente, nel momento in cui ha chiesto di non adottare alcun provvedimento in punto mantenimento, stante l'indipendenza ed autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo (
3. Disporre che l'autofficina in Perfugas, di esclusiva proprietà di
resti nella sua esclusiva proprietà e disponibilità, e che lo stesso provveda a Parte_1 sostenerne tutte le spese.
4. Disporre che l'auto targ DS426KW intestata a di resti Parte_1 nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e che l'auto targ.GC888CM intestata a CP_1 resti nella sua esclusiva proprietà e disponibilità), in quanto del tutto inconferenti con il giudizio di pagina 5 di 7 separazione. A tal proposito, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che, sul punto, si esprime nel senso che, nel procedimento di separazione e di divorzio, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti, e di rapporti tra questi e la prole. Possono essere, dunque, formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile, ed a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale,
o di autorizzazione a procedere a sequestro. Restano inammissibili, dunque, le domande "connesse", sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'articolo 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del
“simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio, e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (vedi, tra le molte, Cass. 18870/2014; Tribunale di Rieti, sentenza 8 settembre 2022 n. 376; Tribunale Potenza sentenza n. 957 2022; Tribunale di Cuneo, 17 luglio 2020).
Visto l'esito complessivo del giudizio, i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di nato il [...] in [...], ed Parte_1
, nata l'[...] in Sassari, in [...] al matrimonio contratto il 6 maggio 1990 CP_1 in Erula (SS), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Erula, Atto Nr. 1, parte 2, serie A, anno 1990;
pagina 6 di 7 DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte da parte ricorrente, di cui ai punti nr. 2, 3 e 4 delle conclusioni rassegnate nel ricorso;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G. 1099/2024 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Nazionale nr. 54, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Muzzu (C.F.: , C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Viale Valentino nr. 26;
pagina 1 di 7 contro
, nata a [...] l'[...] (C.F.: CP_1
Via Nazionale nr. 54;
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti;
per il PM: “Visto”.
ricorrente
), residente in [...], C.F._3
resistente contumace
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente ha chiesto, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Pronunciare la separazione personale di e Parte_1 [...]
, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei CP_1
Pubblici Registri.
2. Assegnare la casa familiare in Erula, via Nazionale n. 54, con tutti gli arredi che la compongono, a disponendo che la stessa provveda a sostenerne tutte le spese.
3. CP_1
Disporre che l'autofficina in Perfugas, di esclusiva proprietà di resti nella sua Parte_1 esclusiva proprietà e disponibilità, e che lo stesso provveda a sostenerne tutte le spese.
4. Disporre che
l'auto targ DS426KW intestata a di resti nella sua esclusiva proprietà e disponibilità Parte_1
e che l'auto targ.GC888CM intestata a resti nella sua esclusiva proprietà e CP_1 disponibilità.
5. Escludere qualsiasi forma di mantenimento in favore di un coniuge e a carico dell'altro essendo i coniugi economicamente autosufficienti e indipendenti.
6. con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M.
n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
Nella parte narrativa del proprio atto introduttivo, parte ricorrente ha rilevato di essersi unito in matrimonio con celebrato in Erula il 6 maggio 1990, trascritto nel Registro degli Atti CP_1 di Matrimonio del Comune di Erula al nr.1, parte 2, serie A, anno 1990, optando per il regime della Per_ separazione dei beni e che, dalla loro unione, è nata una figlia, nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente indipendente.
Ha dato atto che entrambi i coniugi risiedono in Erula, in Via Nazionale nr. 54, presso l'immobile di proprietà esclusiva della resistente, benché realizzato in costanza di matrimonio, con il contributo economico di entrambi i coniugi, e che la figlia maggiorenne vive e risiede in Erula, in Via Dante nr. 7.
Parte ricorrente ha allegato che, ormai da tempo, la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile, stante il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, senza alcuna possibilità di riconciliazione.
All'udienza del 1° ottobre 2025, si è presentata parte ricorrente personalmente, insieme al proprio difensore.
Non è stato esperito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, a causa della mancata comparizione di parte resistente. pagina 3 di 7 Vista la regolarità della notifica eseguita nei confronti della resistente, e la mancata costituzione della stessa nel presente procedimento, se ne è dichiarata la contumacia.
All'udienza, parte ricorrente ha chiesto di trattenere la causa in decisione, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, previa rinuncia ai mezzi istruttori già indicati nel predetto atto, ed ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha riferita al Collegio in camera di consiglio.
******
Ritiene il Collegio che le affermazioni del ricorrente circa l'impossibilità della prosecuzione della convivenza con la moglie, nonché l'irreperibilità della resistente, e la contumacia della stessa, pongono in chiara evidenza un'insanabile frattura nei rapporti tra i coniugi.
Ciò è sintomatico di una totale dissoluzione dell'unione coniugale, sì da rendere intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
Del resto, l'art. 151 c.c. prevede che la separazione possa essere richiesta qualora, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. A tal fine, secondo la giurisprudenza, rileva anche la mera disaffezione al matrimonio da parte di un solo coniuge, tale da rendere incompatibile la convivenza.
Sul punto, si richiama la Cassazione Civile che, con ordinanza nr. 26084, depositata il 15 ottobre 2019, ha ribadito un principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui “il presupposto dell'intollerabilità della convivenza va inteso in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la Legge n. 151 del 1975, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”.
pagina 4 di 7 Deve, dunque, essere dichiarata la separazione personale delle parti, in relazione al matrimonio contratto in Erula il 6 maggio 1990, trascritto del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al nr.1, parte 2, serie A, anno 1990.
La domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della resistente deve essere dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, ed interesse ad agire da parte della parte ricorrente, considerato che il presupposto principale per l'assegnazione della casa familiare è il collocamento dei figli presso uno dei coniugi. L'articolo 337 sexies c.c. dispone che “(…) Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli (…)”, e la Corte di
Cassazione (Sentenza nr. 1198 del 2006) ha stabilito che non è necessario che i figli siano minorenni per l'assegnazione della casa familiare, purché essi non siano autosufficienti per motivi non imputabili a loro, e convivano con i genitori.
Orbene, come esposto in premessa, parte ricorrente ha rilevato che la figlia maggiorenne delle parti, Per_
è economicamente indipendente, e vive presso un'abitazione diversa da quella adibita a residenza familiare. Pertanto, considerato che lo scopo del provvedimento di assegnazione della casa familiare è quello di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non anche, eventualmente, quello di sopperire alle necessità economiche del coniuge più debole (compreso il bisogno di reperire un'abitazione), in assenza di tali esigenze di protezione, la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei coniugi, e la destinazione dell'immobile dovrà seguire le regole del diritto di proprietà.
Del resto, occorre considerare l'irreperibilità e la contumacia della resistente, che acclarano la carenza di interesse ad allegare elementi utili a consentire di ritenere verosimile una diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella dedotta dalla parte ricorrente.
Quanto appena esposto, d'altra parte, induce a ritenere che non vi siano ragioni per disporre diversamente da quanto richiesto da parte ricorrente, nel momento in cui ha chiesto di non adottare alcun provvedimento in punto mantenimento, stante l'indipendenza ed autosufficienza economica di entrambi i coniugi.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità delle domande di cui ai punti 3 e 4 delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo (
3. Disporre che l'autofficina in Perfugas, di esclusiva proprietà di
resti nella sua esclusiva proprietà e disponibilità, e che lo stesso provveda a Parte_1 sostenerne tutte le spese.
4. Disporre che l'auto targ DS426KW intestata a di resti Parte_1 nella sua esclusiva proprietà e disponibilità e che l'auto targ.GC888CM intestata a CP_1 resti nella sua esclusiva proprietà e disponibilità), in quanto del tutto inconferenti con il giudizio di pagina 5 di 7 separazione. A tal proposito, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che, sul punto, si esprime nel senso che, nel procedimento di separazione e di divorzio, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti, e di rapporti tra questi e la prole. Possono essere, dunque, formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile, ed a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale,
o di autorizzazione a procedere a sequestro. Restano inammissibili, dunque, le domande "connesse", sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'articolo 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente, e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del
“simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio, e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (vedi, tra le molte, Cass. 18870/2014; Tribunale di Rieti, sentenza 8 settembre 2022 n. 376; Tribunale Potenza sentenza n. 957 2022; Tribunale di Cuneo, 17 luglio 2020).
Visto l'esito complessivo del giudizio, i rapporti tra le parti, e la natura familiare della controversia, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la separazione personale di nato il [...] in [...], ed Parte_1
, nata l'[...] in Sassari, in [...] al matrimonio contratto il 6 maggio 1990 CP_1 in Erula (SS), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Erula, Atto Nr. 1, parte 2, serie A, anno 1990;
pagina 6 di 7 DICHIARA inammissibili le ulteriori domande proposte da parte ricorrente, di cui ai punti nr. 2, 3 e 4 delle conclusioni rassegnate nel ricorso;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7