Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 819
CS
Accoglimento
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di legittimazione ad agire e interesse

    Il Consiglio di Stato ha accolto il motivo di appello, ritenendo che la società abbia un interesse qualificato e differenziato in quanto opera in un settore immediatamente confinante e i provvedimenti incidono negativamente sul mercato dei fertilizzanti di recupero. La legittimazione e l'interesse sono stati riconosciuti.

  • Accolto
    Mancata impugnazione atto presupposto (PSP)

    Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza sul punto, esaminando nel merito il ricorso introduttivo, ritenendo che la società avesse un interesse qualificato a contestare gli atti attuativi.

  • Rigettato
    Adozione del CSR in assenza di approvazione del PSP e del parere della Commissione Europea

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, ritenendo che la Regione si fosse riservata di integrare il CSR e che l'approvazione del PSP non abbia reso necessarie modifiche. La coerenza del CSR e del bando con il PSP è stata affermata.

  • Rigettato
    Violazione direttive economia circolare e distorsione della concorrenza

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, ritenendo che la scelta regionale sia discrezionale e miri a potenziare la tutela ambientale, in linea con gli obiettivi della PAC. Il divieto non è generale ma limitato a specifici interventi volontari.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza presupposti, disparità di trattamento

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, ribadendo che il divieto è limitato a specifici interventi volontari con obiettivi ambientali precisi. L'uso dei fertilizzanti riconosciuti dal Regolamento UE 2019/1009 è imposto per eliminare rischi ambientali e la necessità di controlli aggiuntivi. Il Regolamento UE 1009/2019 non considera i fanghi idonei a produrre fertilizzanti.

  • Rigettato
    Illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza manifesta del divieto

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, ribadendo la natura discrezionale della scelta, il carattere volontario degli impegni e la mancanza di irragionevolezza. Gli interventi SRA mirano a migliorare l'efficienza degli input produttivi e ridurre il loro impatto ambientale. Non è stata fornita prova che l'esclusione dei fanghi comprometta gli obiettivi della PAC o la situazione economica del settore.

  • Rigettato
    Sviamento dalla causa tipica e mancanza di giustificazione tecnico-scientifica

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, ritenendo la censura generica e priva di riscontro probatorio. Gli interventi SRA remunerano impegni volontari virtuosi per la massima sostenibilità ambientale.

  • Rigettato
    Violazione art. 70, comma 3 del Regolamento UE 2021/2115 sulla durata degli impegni

    Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo, chiarendo che l'art. 70, comma 6 del Regolamento UE prevede una durata degli impegni tra cinque e sette anni. Il comma 3 si riferisce alla remunerazione di nuovi requisiti che diventano obbligatori dopo 24 mesi.

  • Rigettato
    Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto superfluo il rinvio, considerando valida la decisione di approvazione del PSP e non residuando dubbi sulla conformità degli atti impugnati al diritto europeo.

  • Inammissibile
    Errore di fatto e di diritto, errata percezione dei fatti processuali

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello incidentale inammissibile, ritenendo che il passaggio della sentenza fosse un mero obiter dictum, privo di effetti giuridici vincolanti, e non trova fondamento negli atti di causa.

  • Inammissibile
    Illogicità manifesta – violazione del principio di precauzione

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello incidentale inammissibile, ritenendo che il passaggio della sentenza fosse un mero obiter dictum, privo di effetti giuridici vincolanti, e non trova fondamento negli atti di causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 819
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 819
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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