Articolo 1 della Legge 29 marzo 1999, n. 102
Articolo 2
Versione
22 aprile 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sul diritto dei marchi ed il regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Entrata in vigore il 22 aprile 1999