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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 06/02/2026, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1318/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5605/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Nocera Superiore SA
Resistente 2l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
6 e pubblicata il 09/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030803112/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030803112/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030803112/2019 IRAP 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9070804565/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9070804565/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9070804565/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804569/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5023/2025 depositato il
11/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Salerno, in persona del Direttore p.t., propone appello della sentenza n. 730/6/2023 emessa il 24/10/2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. VI, depositata il
9/3/2023 di accoglimento parziale, con compensazione delle spese, dei ricorsi riuniti proposti dai l.r. di Resistente 2 srl e dai soci Nominativo_2 e Resistente_1 avverso avvisi di accertamento di maggiori ritenute e maggiori imposte IRES, IRAP, IVA relativi all'anno 2014.
Nella impugnata sentenza, respinte le eccezioni sulla inosservanza del termine dilatorio ex art. 12 co.7
L.212/00 e sul vizio di motivazione, inerenti alla doluta omessa partecipazione al procedimento mediante osservazioni, e sulla modalità di accertamento basata su mere congetture tratte dalla verifica fiscale dell'anno successivo e non sulla base delle scritture contabili relative all'anno in verifica, nonché tenuto conto dei dati dichiarati sulle percentuali di ricarico applicate sulla merce di provenienza cinese a fronte di quelle ritenute dall'Ufficio e delle rimanenze ricostruite da sottrarre al costo degli acquisti, e della doluta doppia presunzione applicata nella determinazione dei maggiori ricavi distribuiti ai soci a ristretta base azionaria, la Corte di primo grado ha considerato di poter applicare le medesime risultanze a cui in sede giudiziaria, confermata in appello (sent. CTR n.2324/9/2022), si era pervenuti per l'accertamento dell'anno 2015, sulle percentuali di ricarico applicate anche sul costo del venduto, determinando conclusivamente i maggiori ricavi in Euro
102.039,19 anziché quanto risultante dall'avviso di accertamento pari ad Euro 378.122 (risultante dalla differenza fra l'accertato e il dichiarato). Evidenzia che in primo grado la contribuente non aveva contestato l'impostazione logica del procedimento utilizzato dall'Ufficio ma si era limitata a contestare la ritenuta limitatezza del campione considerato e dell'asserita utilizzazione di una media aritmetica semplice anziché ponderata. Sulla attribuzione degli utili non dichiarati ai soci la CGT ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale sulla ammissibilità del criterio presuntivo che non viola il divieto di presunzione di secondo grado, salvo prova contraria a cura del contribuente.
L'ufficio appellante lamenta il vizio di carenza di motivazione o motivazione apparente, sul rilievo che, contrariamente a quanto asserito dai primi giudici, erano stati prodotti i documenti allegati al pvc per la verifica delle medie ponderate, e che prima dell'emissione dell'avviso di accertamento l'ufficio aveva inoltrato invito al contraddittorio ai fini di un tentativo di adesione a cui la parte non aveva dato seguito. Rappresenta poi che la società ricorrente era stata inserita nel piano di controlli in quanto presentava un ricarico negativo ed un comportamento antieconomico, e che la ricostruzione del ricarico come determinato in avviso di accertamento risultava da analisi su specifiche tipologie omogenee di merce sul costo del venduto. Quanto alle determinazioni raggiunte per l'anno 2014, dalla documentazione contabile era risultato, come per l'anno
2015, che il maggior fornitore di telefonia mobile era la medesima società cinese fornitrice Hotop Tecnology, con un ricalcolo di percentuale del 48,77%, da cui discendeva il ricalcolo dei maggiori ricavi, di cui in sentenza non si dava conto.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società appellata, che controdeduce affinché si tenga in considerazione la sentenza emessa dalla CGT per l'annualità 2015.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In primo luogo va respinta la censura sul vizio di motivazione, avendo la Corte di primo grado esplicitato le ragioni della ricostruzione dei ricavi non dichiarati sulla base della documentazione contabile, della preponderante rilevanza del fornitore cinese, delle medie di ricarico del settore per merce omogenea e, soprattutto, sulla base di analogo accertamento compiuto per l'annualità successiva, al cui esito giudiziale ha inteso omologare la decisione sulla percentuale di ricarico e ricalcolo dei maggiori ricavi. Trattasi di motivazione non assente ma coerente con i dati raccolti, né apparente in ragione del richiamo al precedente giurisprudenziale sul caso simile fra le medesime parti e per la medesima attività commerciale.
Il richiamo agli esiti della pronuncia per l'anno 2015 assume valore non già di giudicato ma di presunzione di coerenza ed adeguatezza alle risultanze emerse, su dati analoghi, per una annualità cronologicamente contigua. A fronte di inalterate condizioni commerciali prevalentemente svolte con il medesimo fornitore. La sentenza con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta se non fa stato (per mancanza di attestazione di giudicato) può costituire un forte elemento sintomatico di inalterate condizioni nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, e ciò è a dirsi “solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità” (cfr. Cass. 38950/2021); ed ancora, “In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta” (Cass. sent. 16684/22).
Nel caso in esame l'Agenzia appellante non ha allegato alcun mutamento di elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica dell'inerenza ed incidenza dei costi del venduto sulla percentuale di ricarico, per soggetto, oggetto e tempi di forniture. La riduzione sul quantum del ricavo non dichiarato non esclude la fondatezza della ricostruzione compiuta dai verificatori e la regolarità del metodo accertativo, ancorché produttivo di un diverso risultato.
L'appello va dunque respinto con integrale conferma della impugnata sentenza. Stante l'esito della lite e la peculiarità dell'oggetto della controversia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ORIO ATTILIO FRANCO, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5605/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Nocera Superiore SA
Resistente 2l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
6 e pubblicata il 09/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030803112/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030803112/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9030803112/2019 IRAP 2014 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9070804565/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9070804565/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9070804565/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010804569/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5023/2025 depositato il
11/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Salerno, in persona del Direttore p.t., propone appello della sentenza n. 730/6/2023 emessa il 24/10/2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno sez. VI, depositata il
9/3/2023 di accoglimento parziale, con compensazione delle spese, dei ricorsi riuniti proposti dai l.r. di Resistente 2 srl e dai soci Nominativo_2 e Resistente_1 avverso avvisi di accertamento di maggiori ritenute e maggiori imposte IRES, IRAP, IVA relativi all'anno 2014.
Nella impugnata sentenza, respinte le eccezioni sulla inosservanza del termine dilatorio ex art. 12 co.7
L.212/00 e sul vizio di motivazione, inerenti alla doluta omessa partecipazione al procedimento mediante osservazioni, e sulla modalità di accertamento basata su mere congetture tratte dalla verifica fiscale dell'anno successivo e non sulla base delle scritture contabili relative all'anno in verifica, nonché tenuto conto dei dati dichiarati sulle percentuali di ricarico applicate sulla merce di provenienza cinese a fronte di quelle ritenute dall'Ufficio e delle rimanenze ricostruite da sottrarre al costo degli acquisti, e della doluta doppia presunzione applicata nella determinazione dei maggiori ricavi distribuiti ai soci a ristretta base azionaria, la Corte di primo grado ha considerato di poter applicare le medesime risultanze a cui in sede giudiziaria, confermata in appello (sent. CTR n.2324/9/2022), si era pervenuti per l'accertamento dell'anno 2015, sulle percentuali di ricarico applicate anche sul costo del venduto, determinando conclusivamente i maggiori ricavi in Euro
102.039,19 anziché quanto risultante dall'avviso di accertamento pari ad Euro 378.122 (risultante dalla differenza fra l'accertato e il dichiarato). Evidenzia che in primo grado la contribuente non aveva contestato l'impostazione logica del procedimento utilizzato dall'Ufficio ma si era limitata a contestare la ritenuta limitatezza del campione considerato e dell'asserita utilizzazione di una media aritmetica semplice anziché ponderata. Sulla attribuzione degli utili non dichiarati ai soci la CGT ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale sulla ammissibilità del criterio presuntivo che non viola il divieto di presunzione di secondo grado, salvo prova contraria a cura del contribuente.
L'ufficio appellante lamenta il vizio di carenza di motivazione o motivazione apparente, sul rilievo che, contrariamente a quanto asserito dai primi giudici, erano stati prodotti i documenti allegati al pvc per la verifica delle medie ponderate, e che prima dell'emissione dell'avviso di accertamento l'ufficio aveva inoltrato invito al contraddittorio ai fini di un tentativo di adesione a cui la parte non aveva dato seguito. Rappresenta poi che la società ricorrente era stata inserita nel piano di controlli in quanto presentava un ricarico negativo ed un comportamento antieconomico, e che la ricostruzione del ricarico come determinato in avviso di accertamento risultava da analisi su specifiche tipologie omogenee di merce sul costo del venduto. Quanto alle determinazioni raggiunte per l'anno 2014, dalla documentazione contabile era risultato, come per l'anno
2015, che il maggior fornitore di telefonia mobile era la medesima società cinese fornitrice Hotop Tecnology, con un ricalcolo di percentuale del 48,77%, da cui discendeva il ricalcolo dei maggiori ricavi, di cui in sentenza non si dava conto.
Regolarmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società appellata, che controdeduce affinché si tenga in considerazione la sentenza emessa dalla CGT per l'annualità 2015.
All'udienza del 10/09/2025, esaminati gli atti e svolta la relazione introduttiva, la Corte si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In primo luogo va respinta la censura sul vizio di motivazione, avendo la Corte di primo grado esplicitato le ragioni della ricostruzione dei ricavi non dichiarati sulla base della documentazione contabile, della preponderante rilevanza del fornitore cinese, delle medie di ricarico del settore per merce omogenea e, soprattutto, sulla base di analogo accertamento compiuto per l'annualità successiva, al cui esito giudiziale ha inteso omologare la decisione sulla percentuale di ricarico e ricalcolo dei maggiori ricavi. Trattasi di motivazione non assente ma coerente con i dati raccolti, né apparente in ragione del richiamo al precedente giurisprudenziale sul caso simile fra le medesime parti e per la medesima attività commerciale.
Il richiamo agli esiti della pronuncia per l'anno 2015 assume valore non già di giudicato ma di presunzione di coerenza ed adeguatezza alle risultanze emerse, su dati analoghi, per una annualità cronologicamente contigua. A fronte di inalterate condizioni commerciali prevalentemente svolte con il medesimo fornitore. La sentenza con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta se non fa stato (per mancanza di attestazione di giudicato) può costituire un forte elemento sintomatico di inalterate condizioni nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, e ciò è a dirsi “solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità” (cfr. Cass. 38950/2021); ed ancora, “In tema di accertamento tributario, l'efficacia di giudicato della pronuncia definitiva, resa tra le stesse parti in relazione ad una determinata annualità d'imposta, estende i suoi effetti anche alle altre, nel caso in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno durata pluriennale e sono idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi d'imposizione, potendo perciò essere trattati come un unico periodo d'imposta” (Cass. sent. 16684/22).
Nel caso in esame l'Agenzia appellante non ha allegato alcun mutamento di elementi fattuali rilevanti ai fini della verifica dell'inerenza ed incidenza dei costi del venduto sulla percentuale di ricarico, per soggetto, oggetto e tempi di forniture. La riduzione sul quantum del ricavo non dichiarato non esclude la fondatezza della ricostruzione compiuta dai verificatori e la regolarità del metodo accertativo, ancorché produttivo di un diverso risultato.
L'appello va dunque respinto con integrale conferma della impugnata sentenza. Stante l'esito della lite e la peculiarità dell'oggetto della controversia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.