Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6388 - 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
rappr.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Parte_1
Curatoli.
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rapp.te pt con sede in Peschiera Controparte_1
BO (MI) al viale Rimembranze n. 17/4.
PREVIAMBIENTE - Fondo Nazionale Pensione a favore dei Lavoratori del
Settore dell'Igiene Ambientale e di Settori Affini, in persona del legale rapp.te, con sede in Roma 00192 alla via Fabio Massimo 88.
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO:. l'obbligo contrattuale ex art. 67 comma 5, CCNL – Versamento dei contributi al fondo – Omissione – Condanna in favore del CP_2
Acquisita documentazione, all'esito di discussione orale la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve essere accolta.
Il ricorrente agisce in giudizio ritenendo omessa la contribuzione dovuta dai suoi ex datori di lavoro al fondo dalla della CP_2 Controparte_1
complessiva somma di € 11.607,56.
Da tale omissione contributiva (documentata per tabulas dagli estratti contributivi di ) al ricorrente ne viene un pregiudizio ai futuri fini CP_2
pensionistici. Egli ha dunque interesse ad agire per ottenere il versamento dell'anzidetta contribuzione in favore del Fondo.
Come, difatti, correttamente osservato appare evidente la sussistenza della legittimazione in capo al prestatore di lavoro – ai sensi della legge (D.lgs.
252/2005) - ad agire per la tutela del diritto soggettivo all'integrità della posizione assicurativa previdenziale ed alla regolarità dell'accantonamento delle quote di TFR, con il fine di soddisfare il proprio interesse all'ottenimento di un più elevato tasso di sostituzione retribuzione/emolumenti previdenziali per il periodo in cui sarà cessa-to dal servizio e di evitare di incorrere in decadenze e/o prescrizioni per decorso dei termini previsti dalla legge (si veda in tal senso Cassazione Civile -Sezioni Unite- Sentenza n. 6349/2015;
Tribunale di Milano -Sezione Lavo-ro- Sentenza del 09.03.16; Tribunale di
Taranto -Sezione Lavoro- Sentenza n. 3678/2015; Tribunale di Genova -
Sezione Lavoro- Sentenza n. 734/2015). Ed ancora, a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e Fondo Pensionistico, il ricorrente è obbligato ad agire iure proprio, benché in funzione di una condanna a favore di terzo, che è il Fondo di previdenza complementare, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio. In tal senso si richiamano le pronunce del Tribunale di Roma -Sez. Lav.- Sent. n. 10489/16 e del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.- Sent. n. 5294/2017, nell'ambito delle quali i giudici di merito hanno ritenuto necessaria ed indefettibile la presenza dei
Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore di lavoro sul presupposto che, trattandosi di rap-porto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente - in virtù dell'adesione - dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente (il quale, tuttavia, rimane un soggetto titolare della legittimazione ad agi-re).Del pari, in presenza di una omissione contributiva (in funzione di accantonamento del TFR) perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore che nasce proprio dalla sotto-scrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva. Dunque l'interesse ad agire del lavoratore - peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire - si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR, i tassi di rendimento pattuiti/accettati con la sottoscrizione delle clausole generali di contratto ed in ultima analisi un miglior tasso di sostituzione. In definitiva, l'omesso versamento dei contributi dovuti a titolo di TFR costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale, con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare
(sentenza n. 333/2020 Tribunale di Salerno, Sez. Lav.). Ne consegue che il ricorso debba essere integralmente accolto come da dispositivo ove sono anche liquidate le spese conseguenti alla soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Nocera Inferiore, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato l'obbligo contrattuale ex art. 67, co. 5, CCNL per la per i periodi di cui al ricorso, a Controparte_1
versare i contributi dovuti al nell'interesse del Controparte_3
ricorrente, condanna la versare la complessiva somma Controparte_1
di € 11.607,56 al , nonché al pagamento in favore Controparte_3
dell'attore delle spese del giudizio liquidate, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, in € 1.200,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore, 3.4.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)