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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 390 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 390 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. LA MAIDA PAMELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. FELICI ILARIA (C.F. ) e dall'Avvocato stabilito C.F._4
BARTOLUCCI NICOLA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/02/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 8.10.2022, a Poggio Torriana (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Casa coniugale.
Nella casa coniugale sita in Novafeltria (RN) alla via Mazzini n. 63 (doc. 03) di proprietà esclusiva della sig.ra è rimasta e rimarrà a vivere quest'ultima mentre il sig. si è già Parte_1 CP_1
allontanato, in accordo con la moglie, dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa.
3) I rapporti fra i coniugi in sede di separazione e divorzio (assegno divorzile una tantum).
I coniugi si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha adeguata capacità lavorativa e, pertanto, dichiarano di non avere, ciascuno nei confronti dell'altro/a, diritto alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare coniugale e comunque di rinunciarvi. Le parti si danno altresì atto reciprocamente di avere risorse adeguate per far fronte, anche in futuro, ad ogni propria esigenza anche rapportata alle scelte effettuate (ivi comprese quelle lavorative) durante la vita matrimoniale e al tenore di vita goduto manente matrimonio. Ciò premesso i coniugi concordano fin d'ora che il sig. versi alla sig.ra un assegno divorzile corrisposto in unica soluzione CP_1 Parte_1 ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 legge div. La somma una tantum è quantificata in € 22.600,00
(ventiduemilaseicento/00). A tal fine le parti concordano che il sig. ersi alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma concordata entro e non oltre il 15 novembre 2027, in più soluzioni, con rate da versarsi mediante bonifico bancario entro il 15 di ciascun mese pari ad almeno € 700,00 (settecento/00) ciascuna, a partire dal 15 febbraio 2025.
La sig.ra fin d'ora accetta, a titolo di una tantum divorzile, la somma suindicata Parte_1
(€ 22.600,00 - ventiduemilaseicento/00) con efficacia ex se estintiva di ogni sua ulteriore pretesa per ogni ragione e titolo nella consapevolezza che, successivamente, non potrà essere proposta alcuna nuova domanda di contenuto economico nei confronti del sig. CP_1
4) Clausola di chiusura.
Le parti, con l'esatta esecuzione di quanto previsto in questo accordo, dichiarano di aver definito ogni aspetto patrimoniale ed economico che li riguarda e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere in relazione al pregresso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo, causa e ragione, salvo quanto previsto nel prosieguo del presente atto in riferimento alle condizioni di divorzio;
5) Spese legali.
Le spese legali integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Ritenuto che
per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Torriana (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte I Anno 2022 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 390 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. LA MAIDA PAMELA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. FELICI ILARIA (C.F. ) e dall'Avvocato stabilito C.F._4
BARTOLUCCI NICOLA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/02/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 8.10.2022, a Poggio Torriana (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Casa coniugale.
Nella casa coniugale sita in Novafeltria (RN) alla via Mazzini n. 63 (doc. 03) di proprietà esclusiva della sig.ra è rimasta e rimarrà a vivere quest'ultima mentre il sig. si è già Parte_1 CP_1
allontanato, in accordo con la moglie, dalla casa coniugale reperendo un'autonoma sistemazione abitativa.
3) I rapporti fra i coniugi in sede di separazione e divorzio (assegno divorzile una tantum).
I coniugi si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha adeguata capacità lavorativa e, pertanto, dichiarano di non avere, ciascuno nei confronti dell'altro/a, diritto alla corresponsione di qualsiasi assegno di mantenimento o alimentare coniugale e comunque di rinunciarvi. Le parti si danno altresì atto reciprocamente di avere risorse adeguate per far fronte, anche in futuro, ad ogni propria esigenza anche rapportata alle scelte effettuate (ivi comprese quelle lavorative) durante la vita matrimoniale e al tenore di vita goduto manente matrimonio. Ciò premesso i coniugi concordano fin d'ora che il sig. versi alla sig.ra un assegno divorzile corrisposto in unica soluzione CP_1 Parte_1 ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 legge div. La somma una tantum è quantificata in € 22.600,00
(ventiduemilaseicento/00). A tal fine le parti concordano che il sig. ersi alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma concordata entro e non oltre il 15 novembre 2027, in più soluzioni, con rate da versarsi mediante bonifico bancario entro il 15 di ciascun mese pari ad almeno € 700,00 (settecento/00) ciascuna, a partire dal 15 febbraio 2025.
La sig.ra fin d'ora accetta, a titolo di una tantum divorzile, la somma suindicata Parte_1
(€ 22.600,00 - ventiduemilaseicento/00) con efficacia ex se estintiva di ogni sua ulteriore pretesa per ogni ragione e titolo nella consapevolezza che, successivamente, non potrà essere proposta alcuna nuova domanda di contenuto economico nei confronti del sig. CP_1
4) Clausola di chiusura.
Le parti, con l'esatta esecuzione di quanto previsto in questo accordo, dichiarano di aver definito ogni aspetto patrimoniale ed economico che li riguarda e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere in relazione al pregresso rapporto coniugale e a qualsivoglia altro titolo, causa e ragione, salvo quanto previsto nel prosieguo del presente atto in riferimento alle condizioni di divorzio;
5) Spese legali.
Le spese legali integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Ritenuto che
per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Torriana (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 7 Parte I Anno 2022 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi