TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/12/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di modifica delle condizion di divorzio iscritta al n.rg.
4300/2025, promosso da
C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LE TT e dall'Avv. Federica Fiorilli
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele CP_1 C.F._2
Cardenia
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 7.11.25 le parti hanno chiesto la “ modifica per mutuo consenso delle parti delle condizioni stabilite con il provvedimento del
Tribunale di Velletri disponendo che: A) La Sig.ra a modifica delle CP_1 precedenti disposizioni, permanendo la totale dipendenza economica del Figlio
, verserà per il suo mantenimento la somma di Euro 150,00 Persona_1
pagina 1 di 2 (centocinquanta,00) mensili, sul conto corrente a lui intestato con iban
[...]; B) Per le spese straordinarie necessarie per il figlio invece, si stabilisce vengano sopportate esclusivamente dal Sig. Per_1
nella misura, appunto, del 100%;D) Ferme tutte le altre disposizioni di cui Pt_1
alla sentenza di divorzio che insiste tra le parti”.
In data 19.11.25 il P.M. ha apposto il proprio visto.
Ritiene il Collegio che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
letti gli artt. 9 L. Div. e 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone in conformità alle condizioni del ricorso e per l'effetto, fatte salve tutte le altre condizioni del divorzio di cui alla sentenza n° 2149/2023, verserà CP_1
per il mantenimento del figlio maggiorenne la somma di Euro 150,00 Per_1
(centocinquanta,00) mensili, sul conto corrente a lui intestato con iban
[...]; le spese straordinarie necessarie per il figlio vengono sopportate esclusivamente da nella misura del Per_1 Parte_1
100%;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta di modifica delle condizion di divorzio iscritta al n.rg.
4300/2025, promosso da
C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LE TT e dall'Avv. Federica Fiorilli
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele CP_1 C.F._2
Cardenia
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 7.11.25 le parti hanno chiesto la “ modifica per mutuo consenso delle parti delle condizioni stabilite con il provvedimento del
Tribunale di Velletri disponendo che: A) La Sig.ra a modifica delle CP_1 precedenti disposizioni, permanendo la totale dipendenza economica del Figlio
, verserà per il suo mantenimento la somma di Euro 150,00 Persona_1
pagina 1 di 2 (centocinquanta,00) mensili, sul conto corrente a lui intestato con iban
[...]; B) Per le spese straordinarie necessarie per il figlio invece, si stabilisce vengano sopportate esclusivamente dal Sig. Per_1
nella misura, appunto, del 100%;D) Ferme tutte le altre disposizioni di cui Pt_1
alla sentenza di divorzio che insiste tra le parti”.
In data 19.11.25 il P.M. ha apposto il proprio visto.
Ritiene il Collegio che le modifiche richieste appaiono eque e conformi all'interesse della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
letti gli artt. 9 L. Div. e 473-bis.51, u.c. comma c.p.c.: dispone in conformità alle condizioni del ricorso e per l'effetto, fatte salve tutte le altre condizioni del divorzio di cui alla sentenza n° 2149/2023, verserà CP_1
per il mantenimento del figlio maggiorenne la somma di Euro 150,00 Per_1
(centocinquanta,00) mensili, sul conto corrente a lui intestato con iban
[...]; le spese straordinarie necessarie per il figlio vengono sopportate esclusivamente da nella misura del Per_1 Parte_1
100%;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 2 di 2