TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa VA LF - Giudice rel.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9343 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. GIUGLIANO FELICE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. GIUGLIANFELICE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2025 e Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Napoli il 5/6/2004. Aggiungevano che dalla loro unione era nata una figlia: in data 07.06.2006. Per_1
Rappresentavano che tra le parti era intervenuta separazione personale in forza di Decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli, n. cron. 7027/2022 iscritto al ruolo generale n.
11976/2022 pubblicato in data 13.10.2022.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c..
1 All'udienza cartolare del 23.9.2025, il Giudice relatore, rilevato il mancato deposito delle note sottoscritte personalmente dalle parti, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 14/10/2025.
All'udienza cartolare del 14/10/2025, il Giudice relatore lette le note ritualmente sottoscritte e depositate dalle parti in data 10/10/2025, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di status, non essendovi figli minori.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i SIg.ri e vivranno separati con reciproco rispetto;
Parte_1 Controparte_1
2. la figlia studentessa è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 privilegiata presso la madre in Napoli alla Via Nuova Toscanella n. 115
3. la figlia , concorderà con il padre stesso le modalità di frequentazione, Per_1 compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche e con gli impegni precedentemente assunti;
4. il padre potrà, inoltre, trascorrere con figlia, ad anni alterni con la madre, le vacanze natalizie
e/o quelle pasquali e salvo diversi accordi tra i genitori. Ognuno dei genitori provvederà, nei specifici periodi di competenza, a seguire la figlia negli studi, nelle attività didattico - sportive che eventualmente vorrà seguire, nonché negli incontri con gli amici e compagni ed a tutte le manifestazioni a cui è interessata;
5. i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono vicendevolmente comunicarsi eventuali cambi di residenza ed essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre città o località;
6. il SI. corrisponderà la somma di €. 400,00 (euro quattrocento/00), a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia , da versare, mediante bonifico bancario Per_1 sul Conto Corrente n. 10030 presso la Banca Popolare di Novara Cod. Iban
[...] intestato alla SI.ra , entro il giorno 5 di Controparte_1 ciascun mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
7. tutte le spese straordinarie, scolastiche, sportive e quelle relative a viaggi, studio di una lingua straniera e le eventuali spese medico- sanitarie, non coperte dal S.S.N. saranno sopportate da entrambi i coniugi nella misura del 50% (cinquanta) ciascuno;
2
8. il SI. svolge professione di tecnico radiologo presso l'Ospedale Parte_1
PP AT di Aversa ASL Caserta;
la SI.ra svolge la professione Controparte_1 fisioterapista presso la Clinic Center di Napoli e si dichiarano economicamente autosufficienti;
9. la casa coniugale, sita in Napoli al Via Nuova Toscanella n. 115, di proprietà del sig.
, padre della sig.ra , viene assegnata alla stessa, che l'abiterà Parte_2 Controparte_1 congiuntamente alla figlia, con i mobili che l'arredano;
10. i SIg.ri e si danno reciprocamente atto che tutti i beni, i mobili, le CP_1 Parte_1 suppellettili, nonché gli arredi tutti, saranno definitivamente e di comune accordo attribuiti alla
SI.ra , rinunciando gli stessi reciprocamente ad ogni eccezione in merito;
CP_1
11. il SI. ha già ritirato i suoi beni personali e non ha null'altro a Parte_1 pretendere.
12. I SIg.ri e si danno reciprocamente atto che Controparte_1 Parte_1 ogni altro rapporto patrimoniale è stato definitivamente appianato tra i coniugi, con reciproca soddisfazione, rinunciando gli stessi reciprocamente ad ogni eccezione in merito;
13. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio;
14. le spese e competenze della presente procedura sono a carico del SI. Parte_1
”
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli minori, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione, precisando che la figlia è maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente, per cui non si dà luogo a regolamentazione di affido e visite.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del celebrato dai ricorrenti a Napoli il
05/06/2004 (atto n. 31, parte II, S. A SEZ. Y, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
3 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa VA LF dott. Raffaele Sdino
4