Articolo 65 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 64Articolo 66
Versione
1 gennaio 1992
Art. 65. (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza
in camera di consiglio) 1. L' articolo 377 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 377 - (Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio). - Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza alla camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992