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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16457 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 55552 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa RI NO
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 novembre 2025 ,
mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 55552/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 20/11/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
RO MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via
Duccio Galimberti n. 27 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice e
, rappresentata e difesa dall'Avv Controparte_1 C.F._2
IU SE e dall'Avv TERESINA FEDERICO e domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via Magna Grecia, 18 , in forza di procura in calce allegata alla comparsa di costituzione
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 20.11.2025 e atti difensivi. Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 11.12.2024,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data Parte_1
18.11.2024, da con cui si intimava il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 12.593,59 in forza del D.I. n. 2592/2024 (RG 5609/24) del 26.02.2024 del
Tribunale di Roma, munito di esecutorietà in data 31.05.2024 per non proposta opposizione,
oggetto di correzione di errore materiale con provvedimento del 13.11.2024.
A sostegno di tale opposizione l'opponente deduceva e lamentava la nullità del Decreto
Ingiuntivo per vizi di notifica.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese da distrarsi in favore dei due difensori dichiaratisi antistatari.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalle parti, con ordinanza del 26.06.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 20.11.2025
per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05). La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente al motivo sopra riportato con il quale l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta CP_1
in virtù del titolo costituito dal D.I. n. 2592/2024 (RG 5609/24) del 26.02.2024 del
[...]
Tribunale di Roma, munito di esecutorietà in data 31.05.2024 per non proposta opposizione, in danno di per la somma precettata e per la causali nel precetto Parte_1
espressamente indicate.
Ne consegue che l'istanza di riunione del presente giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo ex art 650 cpc RG 54411/24 del Tribunale di Roma va rigettata stante i diversi
petitum delle cause.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione è
inammissibile così come la rinnovata richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, peraltro già oggetto di delibazione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e ritenuta non meritevole di accoglimento .
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, deve esser chiaro che alcuna sovrapposizione può mai ipotizzarsi tra un'opposizione a decreto ingiuntivo ed un'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo: l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, precluso al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, il quale ultimo potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio. Ed infatti, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione pendente (Rg 54411/24 Tribunale di Roma), le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive.
Dette ultime circostanze non ricorrono nell'ipotesi in esame giacché l'opposizione a precetto è, per la totalità dei motivi, sovrapponibile alla opposizione al decreto ingiuntivo. Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può
effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez.
3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , in assenza di notula, si liquidano di ufficio in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/14 così come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la inammissibilità dell'azione
• Rigetta l'opposizione
• Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida complessivamente in € 2.540,00 oltre spese generali, c.p.a. Controparte_1
ed Iva da distrarsi in favore degli Avvocati IU SE e TERESINA FEDERICO
dichiaratisi antistatari.
Si comunichi
Così deciso in Roma, con deposito telematico 24 novembre 2025
Il Giudice
RI NO
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa RI NO
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 novembre 2025 ,
mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 55552/2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 20/11/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
RO MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma in Via
Duccio Galimberti n. 27 in virtù di procura in calce all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione Parte Opponente- attrice e
, rappresentata e difesa dall'Avv Controparte_1 C.F._2
IU SE e dall'Avv TERESINA FEDERICO e domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via Magna Grecia, 18 , in forza di procura in calce allegata alla comparsa di costituzione
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 20.11.2025 e atti difensivi. Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 11.12.2024,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data Parte_1
18.11.2024, da con cui si intimava il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di € 12.593,59 in forza del D.I. n. 2592/2024 (RG 5609/24) del 26.02.2024 del
Tribunale di Roma, munito di esecutorietà in data 31.05.2024 per non proposta opposizione,
oggetto di correzione di errore materiale con provvedimento del 13.11.2024.
A sostegno di tale opposizione l'opponente deduceva e lamentava la nullità del Decreto
Ingiuntivo per vizi di notifica.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda Controparte_1
avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese da distrarsi in favore dei due difensori dichiaratisi antistatari.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., depositate le relative memorie dalle parti, con ordinanza del 26.06.2024 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 20.11.2025
per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d.
opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05). La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione all'esecuzione relativamente al motivo sopra riportato con il quale l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta.
Così qualificata la domanda, va rilevato che il petitum della presente controversia consiste nell'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione forzata dell'opposta CP_1
in virtù del titolo costituito dal D.I. n. 2592/2024 (RG 5609/24) del 26.02.2024 del
[...]
Tribunale di Roma, munito di esecutorietà in data 31.05.2024 per non proposta opposizione, in danno di per la somma precettata e per la causali nel precetto Parte_1
espressamente indicate.
Ne consegue che l'istanza di riunione del presente giudizio a quello di opposizione a decreto ingiuntivo ex art 650 cpc RG 54411/24 del Tribunale di Roma va rigettata stante i diversi
petitum delle cause.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione è
inammissibile così come la rinnovata richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, peraltro già oggetto di delibazione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e ritenuta non meritevole di accoglimento .
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, deve esser chiaro che alcuna sovrapposizione può mai ipotizzarsi tra un'opposizione a decreto ingiuntivo ed un'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo: l'accertamento devoluto alla cognizione del giudice investito del merito del diritto oggetto del decreto ingiuntivo è, infatti, precluso al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, il quale ultimo potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché – nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo - gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio. Ed infatti, quando viene posto in esecuzione, come nel caso in esame, un decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione pendente (Rg 54411/24 Tribunale di Roma), le contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione incontrano il limite generale determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali non possono essere sollevate se non nella sede dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, salvi solo i vizi di inesistenza e salva l'ipotesi che i fatti, su cui le eccezioni si fondano, siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive.
Dette ultime circostanze non ricorrono nell'ipotesi in esame giacché l'opposizione a precetto è, per la totalità dei motivi, sovrapponibile alla opposizione al decreto ingiuntivo. Sovviene, al riguardo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può
effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese dedotto o che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez.
3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese seguono la soccombenza e, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa, la semplicità delle questioni affrontate, nonché l'attività processuale effettivamente svolta , in assenza di notula, si liquidano di ufficio in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/14 così come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 26.000,00 previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la inammissibilità dell'azione
• Rigetta l'opposizione
• Condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida complessivamente in € 2.540,00 oltre spese generali, c.p.a. Controparte_1
ed Iva da distrarsi in favore degli Avvocati IU SE e TERESINA FEDERICO
dichiaratisi antistatari.
Si comunichi
Così deciso in Roma, con deposito telematico 24 novembre 2025
Il Giudice
RI NO