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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1466 dell'anno 2022 vertente
TRA
difeso dagli Avv.ti GENNARO PAOLO, Parte_1
MASSIMILIANO GENNARO e PATRIZIO GENNARO, ricorrente
E
, CP_1
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.05.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe citava in giudizio la convenuta esponendo: CP_1
- di aver lavorato senza alcuna regolarizzazione dal 04.08.2020 al 19.01.2022 alle dipendenze della convenuta in epigrafe, con mansioni di domestico e tuttofare;
- di pulire l'abitazione, lavare, stirare, di curare gli animali da compagnia della convenuta;
- di aver usufruito della retribuzione in natura consistente in vitto (prima colazione, seconda colazione e cena) nonché alloggio, oltre alla retribuzione di euro 700,00
(settecento/00) mensili in contanti;
1 - di aver osservato dal lunedì al venerdì l'orario di lavoro dalle 07.00 alle 22.00 con due ore di riposo pomeridiano;
il sabato dalle 07.00 alle 12; la domenica dalle 17.00 alle 22.00 per un totale di 75 ore settimanali;
- di essere tenuto al rispetto degli orari di lavoro e di ricevere le direttive e gli ordini sulle attività da svolgere dalla convenuta, al cui potere disciplinare era sottoposto;
- di aver maturato, a titolo di TFR, tredicesima, indennità sostitutiva per il mancato preavviso, ferie godute e non retribuite, lavoro straordinario feriale e domenicale il diritto ad una somma pari a euro 9.853,16, così come si evince dai conteggi allegati.
Tutto ciò premesso, l'istante, dedotto che al rapporto di lavoro è applicabile la contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e la riconducibilità delle mansioni espletate nella categoria B – convivente, lamentato di non essere stato adeguatamente retribuito per la quantità la qualità del lavoro prestato, chiedeva a questo Giudice che, accertata e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta, la stessa venisse condannata al pagamento dell'importo di € 9.853,16 per gli esposti titoli ovvero della diversa maggiore o minore somma accertata come dovuta oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.
Ritualmente citata, la convenuta rimaneva contumace.
All'udienza del 07.03.2023, la causa veniva rinviata per l'escussione di due testi e per l'espletamento dell'interrogatorio formale all'udienza del 26.09.2023.
All'udienza del 26.09.2023 la convenuta e i testi citati non comparivano e la causa veniva rinviata all'udienza del 16.01.2024, successivamente rinviata al 23.04.2024 per il deposito della cartolina di ritorno della citazione del teste e del certificato di residenza del teste intimato.
All'udienza del 23.04.2024 parte ricorrente dichiarava di rinunciare all'escussione del teste e la causa veniva rinviata per la discussione.
Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
2 1. Come noto, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr.
Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
2. Inoltre, in attuazione del principio generale espresso dall'art. 2697 C.c., l'onere di dimostrare la natura subordinata del rapporto controverso grava sul soggetto che vuol far valere il diritto e riguarda i fatti costitutivi che ne costituiscono il fondamento.
In altri termini, ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, occorre la prova che la prestazione lavorativa sia stata eseguita in stato di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in vista delle finalità produttive perseguite.
La difficoltà, se non l'impossibilità di tracciare un modello unitario e generale di subordinazione, inoltre, ha reso necessaria, da parte della giurisprudenza,
l'elaborazione di alcuni indici presuntivi, dalla cui presenza ricavare la sussistenza del vincolo di subordinazione (assoggettamento a poteri direttivi ed organizzativi del datore di lavoro, il rispetto di un orario fisso, continuità del rapporto, predeterminazione di un compenso costante, inserimento istituzionale all'interno dell'organizzazione d'impresa, mancanza di rischio, obbligazione di mezzi e non di risultati) (cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav. 23.1.2009, n. 1717).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
3 3. Parte ricorrente chiede differenze retributive a titolo retribuzione ordinaria, straordinario, 13^, ferie e TFR con riferimento al periodo di lavoro dedotto in giudizio, ovvero dal 04.08.2020 al 19.01.2022 - limitato con le note di trattazione del 27.02.2025 al periodo 20.12.2020 – 19.01.2022- per l'importo di € 7.384,18.
3.1 Ebbene, applicando i principi esposti in premessa si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, sebbene in punto di allegazione parte ricorrente abbia dedotto taluni elementi propri della subordinazione, gli sporadici messaggi whatsapp (cfr. doc.
1 – ricorso) che risulterebbero inviati e ricevuti tra le parti, con frequenza neppure regolare e costante, non consentono di ritenere dimostrate le deduzioni di parte istante, sia con riferimento alla sussistenza del vincolo di subordinazione, ma soprattutto con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa anche rispetto agli orari osservati dallo stesso.
Pertanto, pur ammettendo che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, sarebbe stato onere dell'istante dimostrare in modo specifico l'orario di lavoro allegato in ricorso, così come la circostanza di aver fruito di giorni di ferie non retribuiti.
Al contrario, dall'esame dei messaggi whatsapp non si deduce in alcun modo la ricostruzione delle modalità e dell'orario di lavoro svolto dal ricorrente.
4. D'altro canto, la prova per testi -l'unica che in assenza di un rapporto formalizzato avrebbe potuto fornire gli elementi necessari sul punto-, non è stata ossequiata dal ricorrente che ha rinunciato al relativo espletamento.
5.Pertanto, è di tutta evidenza che non può ritenersi adeguatamente dimostrato dall'istante il diritto alle differenze retributive rivendicate.
6. Assorbita ogni altra questione.
7. Nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta.
P. Q. M.
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
4 Latina, 05/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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