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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 13147/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13147/2024 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 27.10.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a Napoli il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 quale genitore esercente la potestà sul figlio minore (c.f. Persona_1
), nato a [...] l'[...], nonché (c.f. C.F._2 Parte_2
), nata a [...] il [...], (c.f. C.F._3 Parte_3
), nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._4 Parte_4
), nato a [...] il [...], tutti in proprio e quali eredi di C.F._5 [...]
elettivamente domiciliati in Portici (NA) alla via Diaz n. 176, presso lo studio dell'avv. Per_2 Gaetano Perna (c.f. ) che li rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._6 al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alfredo Sacchi (c.f.
) C.F._7 RICORRENTI E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f. , dalla quale è rappresentato ex lege C.F._8 RESISTENTE
Oggetto: Azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. Conclusioni: all'udienza del 27.10.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 10.6.2024 e ritualmente notificato,
[...]
, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 [...]
, nonché , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano domanda risarcitoria nei confronti del , deducendo Controparte_2 di aver subìto danni di natura non patrimoniale in conseguenza della morte in carcere del loro prossimo congiunto, Persona_2
pagina 1 di 6 A sostegno della domanda, in particolare, i ricorrenti deducevano:
- di essere eredi legittimi del de cuius nato a [...] l'[...] e deceduto Persona_2 in data 19.12.2012 (rectius: 19.11.2011), durante la propria detenzione presso la casa circondariale di Poggioreale (NA), iniziata in data 21.5.2009;
- che, in data 12.6.2009, il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli conferiva incarico peritale al dott. e al dott. al fine di accertare le condizioni di salute Persona_3 Persona_4 del detenuto, e la compatibilità delle stesse con il regime carcerario;
Persona_2
- che i periti incaricati accertavano che si trattava di un detenuto “ad alto rischio cardiorespiratorio”, concludendo che le condizioni cliniche e la terapia programmata non erano compatibili con il regime carcerario ordinario;
- che, all'esito del predetto accertamento, il G.I.P., con ordinanza del 29.6.2009, disponeva la misura degli arresti domiciliari;
- che, tuttavia, il trasferimento non veniva attuato e l' permaneva presso la struttura Per_2 carceraria di Poggioreale;
- che ulteriori accertamenti in merito alle condizioni di salute del de cuius e alla compatibilità delle stesse con il regime carcerario venivano successivamente disposti dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Appello di Napoli;
- che, in particolare, in data 9.4.2010 il CTU dott. “pur pronunciandosi nel senso Per_5 della compatibilità del quadro clinico con il regime di carcerazione ordinaria, riteneva indispensabile disporre un ricovero presso una struttura qualificata da individuarsi a cura del AP (art. 11 L. 26 luglio 1975, n. 354) per l'effettuazione delle indagini strumentali non praticabili nel CDT”;
- che, nonostante il detenuto necessitasse di essere sottoposto ad esami e accertamenti Per_2 altamente specialistici non praticabili all'interno del CDT del carcere di Poggioreale, nessun ricovero specialistico veniva disposto a cura del AP;
- che, in data 16.8.2011, un nuovo CTU, nominato dalla Corte di Appello di Napoli nella persona del dott. ribadiva la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il Per_6 regime carcerario, osservando tuttavia che l' “avrebbe dovuto essere valutato da un Per_2 punto di vista neurologico e neurochirurgico al fine di stabilire la reale entità della eventuale encefalopatia anossica conseguente all'arresto cardiaco per chiarire la situazione clinica che tuttavia si presentava stabile e non abbisognevole di particolari terapie”;
- che, ciò nonostante, l' continuava ad essere curato presso la casa circondariale di Per_2
Poggioreale (NA), senza che nessuna terapia o accertamento diagnostico adeguato fosse stato Contr eseguito a cura del presso una struttura sanitaria più adeguata alle sue condizioni;
- che, in data 19.12.2012 (rectius: 19.11.2011), l' decedeva a causa di un arresto Per_2 cardiorespiratorio;
- che l'esame autoptico effettuato dal dott. accertava quale causa del decesso una Per_7
“insufficienza acutissima della pompa cardiaca a seguito di una recidiva infartuale in un soggetto affetto da gravissima vasculopatia aterosclerotica, con esiti di infarto acuto del miocardio trattato con posizionamento di stent metallico dell'arteria interventricolare anteriore, stenosi serrata (90%) e pregresso ictus cerebrale, che ebbe a determinare una emiparesi destra”.
pagina 2 di 6 Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente in capo al AP e, per esso, al
, chiamato a garantire, con l'urgenza necessaria, il diritto alla Controparte_1 salute del detenuto nel corso del regime carcerario, i ricorrenti – dopo aver proposto domanda per accertamento tecnico preventivo – chiedevano che il resistente venisse condannato al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dagli stessi subiti jure proprio e jure hereditatis. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1 quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che “ai sensi del D.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, entrato in vigore il 31 luglio 1999, all'interno degli istituti penitenziari, le competenze in materia sanitaria espletate presso gli istituti penitenziari in favore dei detenuti spettano esclusivamente al Servizio sanitario nazionale e alle aziende A.S.L.”, nonché la prescrizione del diritto fatto valere per decorrenza del termine di cinque anni dalla verificazione del fatto, ai sensi dell'art. 2947 c.c.; nel merito, negava ogni addebito e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria. Quindi, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 3483/2021 R.G., il giudice rinviava la causa all'udienza del 27.10.2025, per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che si celebrava nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda, per come è stata proposta, non è fondata e deve essere, quindi, rigettata.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente. In proposito, deve osservarsi che, in base ai principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. n. 14468/2008; nonché Cass. n. 11284/2010, Cass. n. 14177/2011). Dalla "legitimatio ad causam", invero, va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio. La contestazione della titolarità del rapporto controverso, infatti, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. In tale prospettiva, il difetto dell'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., sul punto, Cass. n. 23670/2008). Nello specifico, deve dirsi che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata ritualmente sollevata da parte resistente sin dalla comparsa di costituzione, tempestivamente depositata in data 8.11.2024, onde per cui la stessa deve essere esaminata in questa sede. Orbene, parte ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, non prende specifica posizione sul punto, limitandosi ad indicare il resistente come il titolare Controparte_1
pagina 3 di 6 della posizione passiva, senza tuttavia precisare in base a quale norma giuridica lo stesso debba essere chiamato a rispondere dei danni che gli istanti assumono di aver subito. Senonché, deve osservarsi che, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità attiva e passiva del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce il fondamento della domanda. Può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende “parte”, nonché provare che il convenuto sia titolare di quella corrispettiva. Ciò posto, in merito alle doglianze inerenti all'invocata pronunzia di “difetto di legittimazione passiva” si osserva quanto segue. Con il D.Lgs n. 230/1999 è stato avviato il processo di progressivo trasferimento delle attività di assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati al Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, l'art. 2 del predetto decreto, separando i rispettivi ambiti di intervento, ha espressamente previsto, al comma 3, che “alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda unità sanitaria locale”, laddove invece “l'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti”. L'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, inoltre, stabilisce che “il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;
b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere, durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà; d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;
e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;
f) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericoltura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute
o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari”. Più di recente, l'art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007, “al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni”, ha previsto il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (AP) e dal Dipartimento della giustizia minorile del , in uno con il Controparte_1 trasferimento al SSN dei rapporti di lavoro in essere relativi all'esercizio di funzioni sanitarie e con il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del afferenti alle attività sanitarie. Controparte_1 Tale trasferimento delle competenze in capo al SSN, in particolare, avveniva definitivamente con l'emanazione del DPCM dell'1.4.2008, contenente la disciplina delle modalità, dei criteri e delle procedure per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria. Ciò posto deve rilevarsi che, alla data di ingresso in carcere dell' (21.5.2009) la Per_2 competenza in maniera sanitaria per i detenuti era del SSN e per questo della ASL NAPOLI 1, la quale dunque risulta essere l'unico soggetto legittimato a resistere alla pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio.
pagina 4 di 6 Non appare condivisibile, invero, la circostanza dedotta dalla difesa dei ricorrenti all'udienza del 25.11.2024 e, successivamente, nelle note autorizzate depositate in data 31.1.2025, secondo cui i prossimi congiunti del detenuto non sosterrebbero “la responsabilità dell'Amministrazione convenuta in ragione delle prestazioni assistenziali direttamente erogate nei confronti del sig.
nel carcere di Poggioreale, bensì per violazioni direttamente connesse Persona_2 all'obbligo di tutelare la salute del detenuto, nonché per le funzioni organizzative e di "garante" della qualità del servizio sanitario che le sono proprie”. L'azione risarcitoria relativa al decesso del detenuto postula, in realtà, una censura non tanto dell'organizzazione dell'amministrazione carceraria, quanto piuttosto delle prestazioni sanitarie erogate in concreto al de cuius, che i ricorrenti, a torto o a ragione, ritengono inadeguate. Del resto, dalla documentazione che è stata prodotta, emerge chiaramente che, a seguito del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari e di applicazione della misura carceraria emesso dal G.I.P. di Napoli, l' , in data 4.2.2010, veniva nuovamente ricondotto in Per_2 carcere;
che le successive relazioni mediche disposte dall'A.G. concludevano sempre per la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, precisando però che il detenuto in questione dovesse essere ristretto presso un istituto penitenziario dotato di CDT (vale a dire un “Centro Diagnostico Terapeutico”), presso il quale, mediante il personale medico e le attrezzature specialistiche, potesse essere costantemente monitorato e sottoposto alle necessarie terapie per le patologie da cui lo stesso risultava affetto;
che il carcere di Poggioreale era dotato per l'appunto di “CDT”, motivo per cui il detenuto – così come prescritto dai periti nominati dall'A.G. – veniva collocato presso una struttura carceraria che risultava sicuramente in grado di assicurargli le cure necessarie;
che, secondo i ricorrenti, la morte del loro congiunto sarebbe da ricollegarsi al fatto che l “avrebbe dovuto essere Per_2 sottoposto alle cure e agli accertamenti diagnostici specialistici di una struttura sanitaria più adeguata rispetto a quella carceraria, che non sono mai stati eseguiti”. A ciò si aggiunga che, come ha avuto modo di rilevare la difesa erariale nella propria memoria di costituzione e risposta, ove “il ricorso venga interpretato come impugnatorio anche delle decisioni del tribunale penale di considerare la patologia del detenuto compatibile con il regime carcerario”, lo stesso deve ritenersi inammissibile “per incompetenza funzionale e inammissibilità, in quanto dette censure riguarderebbero la illegittimità dei provvedimenti penali e la responsabilità dei magistrati, per l'accertamento dei quali sussiste giurisdizione penale e procedimento speciale innanzi al tribunale di Roma ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, intitolata “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”.
3. L'eccezione di prescrizione è assorbita dalla accertata carenza di legittimazione passiva.
4. Quanto alle spese di lite, in ragione della complessità della questione di diritto posta a fondamento della decisione, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti. Le spese della CTU, invece, devono essere definitivamente poste a carico dei ricorrenti, che l'hanno richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
pagina 5 di 6 - rigetta la domanda formulata da , in proprio e quale genitore Parte_1 esercente la potestà sul figlio minore , nonché da Persona_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico dei ricorrenti.
Napoli, 27/10/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13147/2024 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 27.10.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a Napoli il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 quale genitore esercente la potestà sul figlio minore (c.f. Persona_1
), nato a [...] l'[...], nonché (c.f. C.F._2 Parte_2
), nata a [...] il [...], (c.f. C.F._3 Parte_3
), nata a [...] il [...] e (c.f. C.F._4 Parte_4
), nato a [...] il [...], tutti in proprio e quali eredi di C.F._5 [...]
elettivamente domiciliati in Portici (NA) alla via Diaz n. 176, presso lo studio dell'avv. Per_2 Gaetano Perna (c.f. ) che li rappresenta e difende, giusta procura in calce C.F._6 al ricorso introduttivo, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alfredo Sacchi (c.f.
) C.F._7 RICORRENTI E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli (c.f. , dalla quale è rappresentato ex lege C.F._8 RESISTENTE
Oggetto: Azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. Conclusioni: all'udienza del 27.10.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 10.6.2024 e ritualmente notificato,
[...]
, in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore Parte_1 [...]
, nonché , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 proponevano domanda risarcitoria nei confronti del , deducendo Controparte_2 di aver subìto danni di natura non patrimoniale in conseguenza della morte in carcere del loro prossimo congiunto, Persona_2
pagina 1 di 6 A sostegno della domanda, in particolare, i ricorrenti deducevano:
- di essere eredi legittimi del de cuius nato a [...] l'[...] e deceduto Persona_2 in data 19.12.2012 (rectius: 19.11.2011), durante la propria detenzione presso la casa circondariale di Poggioreale (NA), iniziata in data 21.5.2009;
- che, in data 12.6.2009, il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli conferiva incarico peritale al dott. e al dott. al fine di accertare le condizioni di salute Persona_3 Persona_4 del detenuto, e la compatibilità delle stesse con il regime carcerario;
Persona_2
- che i periti incaricati accertavano che si trattava di un detenuto “ad alto rischio cardiorespiratorio”, concludendo che le condizioni cliniche e la terapia programmata non erano compatibili con il regime carcerario ordinario;
- che, all'esito del predetto accertamento, il G.I.P., con ordinanza del 29.6.2009, disponeva la misura degli arresti domiciliari;
- che, tuttavia, il trasferimento non veniva attuato e l' permaneva presso la struttura Per_2 carceraria di Poggioreale;
- che ulteriori accertamenti in merito alle condizioni di salute del de cuius e alla compatibilità delle stesse con il regime carcerario venivano successivamente disposti dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Appello di Napoli;
- che, in particolare, in data 9.4.2010 il CTU dott. “pur pronunciandosi nel senso Per_5 della compatibilità del quadro clinico con il regime di carcerazione ordinaria, riteneva indispensabile disporre un ricovero presso una struttura qualificata da individuarsi a cura del AP (art. 11 L. 26 luglio 1975, n. 354) per l'effettuazione delle indagini strumentali non praticabili nel CDT”;
- che, nonostante il detenuto necessitasse di essere sottoposto ad esami e accertamenti Per_2 altamente specialistici non praticabili all'interno del CDT del carcere di Poggioreale, nessun ricovero specialistico veniva disposto a cura del AP;
- che, in data 16.8.2011, un nuovo CTU, nominato dalla Corte di Appello di Napoli nella persona del dott. ribadiva la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il Per_6 regime carcerario, osservando tuttavia che l' “avrebbe dovuto essere valutato da un Per_2 punto di vista neurologico e neurochirurgico al fine di stabilire la reale entità della eventuale encefalopatia anossica conseguente all'arresto cardiaco per chiarire la situazione clinica che tuttavia si presentava stabile e non abbisognevole di particolari terapie”;
- che, ciò nonostante, l' continuava ad essere curato presso la casa circondariale di Per_2
Poggioreale (NA), senza che nessuna terapia o accertamento diagnostico adeguato fosse stato Contr eseguito a cura del presso una struttura sanitaria più adeguata alle sue condizioni;
- che, in data 19.12.2012 (rectius: 19.11.2011), l' decedeva a causa di un arresto Per_2 cardiorespiratorio;
- che l'esame autoptico effettuato dal dott. accertava quale causa del decesso una Per_7
“insufficienza acutissima della pompa cardiaca a seguito di una recidiva infartuale in un soggetto affetto da gravissima vasculopatia aterosclerotica, con esiti di infarto acuto del miocardio trattato con posizionamento di stent metallico dell'arteria interventricolare anteriore, stenosi serrata (90%) e pregresso ictus cerebrale, che ebbe a determinare una emiparesi destra”.
pagina 2 di 6 Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente in capo al AP e, per esso, al
, chiamato a garantire, con l'urgenza necessaria, il diritto alla Controparte_1 salute del detenuto nel corso del regime carcerario, i ricorrenti – dopo aver proposto domanda per accertamento tecnico preventivo – chiedevano che il resistente venisse condannato al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali dagli stessi subiti jure proprio e jure hereditatis. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , il Controparte_1 quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che “ai sensi del D.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, entrato in vigore il 31 luglio 1999, all'interno degli istituti penitenziari, le competenze in materia sanitaria espletate presso gli istituti penitenziari in favore dei detenuti spettano esclusivamente al Servizio sanitario nazionale e alle aziende A.S.L.”, nonché la prescrizione del diritto fatto valere per decorrenza del termine di cinque anni dalla verificazione del fatto, ai sensi dell'art. 2947 c.c.; nel merito, negava ogni addebito e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria. Quindi, acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avente n. 3483/2021 R.G., il giudice rinviava la causa all'udienza del 27.10.2025, per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che si celebrava nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda, per come è stata proposta, non è fondata e deve essere, quindi, rigettata.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte resistente. In proposito, deve osservarsi che, in base ai principi generali espressi dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. n. 14468/2008; nonché Cass. n. 11284/2010, Cass. n. 14177/2011). Dalla "legitimatio ad causam", invero, va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio. La contestazione della titolarità del rapporto controverso, infatti, si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. In tale prospettiva, il difetto dell'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., sul punto, Cass. n. 23670/2008). Nello specifico, deve dirsi che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata ritualmente sollevata da parte resistente sin dalla comparsa di costituzione, tempestivamente depositata in data 8.11.2024, onde per cui la stessa deve essere esaminata in questa sede. Orbene, parte ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, non prende specifica posizione sul punto, limitandosi ad indicare il resistente come il titolare Controparte_1
pagina 3 di 6 della posizione passiva, senza tuttavia precisare in base a quale norma giuridica lo stesso debba essere chiamato a rispondere dei danni che gli istanti assumono di aver subito. Senonché, deve osservarsi che, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità attiva e passiva del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto, che costituisce il fondamento della domanda. Può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende “parte”, nonché provare che il convenuto sia titolare di quella corrispettiva. Ciò posto, in merito alle doglianze inerenti all'invocata pronunzia di “difetto di legittimazione passiva” si osserva quanto segue. Con il D.Lgs n. 230/1999 è stato avviato il processo di progressivo trasferimento delle attività di assistenza sanitaria dei detenuti e degli internati al Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, l'art. 2 del predetto decreto, separando i rispettivi ambiti di intervento, ha espressamente previsto, al comma 3, che “alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda unità sanitaria locale”, laddove invece “l'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti”. L'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, inoltre, stabilisce che “il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati: a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;
b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilità individuale e collettiva in materia di salute;
c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere, durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in libertà; d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale;
e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternità, anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonché appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;
f) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericoltura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalità, in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute
o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari”. Più di recente, l'art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007, “al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni”, ha previsto il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (AP) e dal Dipartimento della giustizia minorile del , in uno con il Controparte_1 trasferimento al SSN dei rapporti di lavoro in essere relativi all'esercizio di funzioni sanitarie e con il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del afferenti alle attività sanitarie. Controparte_1 Tale trasferimento delle competenze in capo al SSN, in particolare, avveniva definitivamente con l'emanazione del DPCM dell'1.4.2008, contenente la disciplina delle modalità, dei criteri e delle procedure per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria. Ciò posto deve rilevarsi che, alla data di ingresso in carcere dell' (21.5.2009) la Per_2 competenza in maniera sanitaria per i detenuti era del SSN e per questo della ASL NAPOLI 1, la quale dunque risulta essere l'unico soggetto legittimato a resistere alla pretesa risarcitoria azionata nel presente giudizio.
pagina 4 di 6 Non appare condivisibile, invero, la circostanza dedotta dalla difesa dei ricorrenti all'udienza del 25.11.2024 e, successivamente, nelle note autorizzate depositate in data 31.1.2025, secondo cui i prossimi congiunti del detenuto non sosterrebbero “la responsabilità dell'Amministrazione convenuta in ragione delle prestazioni assistenziali direttamente erogate nei confronti del sig.
nel carcere di Poggioreale, bensì per violazioni direttamente connesse Persona_2 all'obbligo di tutelare la salute del detenuto, nonché per le funzioni organizzative e di "garante" della qualità del servizio sanitario che le sono proprie”. L'azione risarcitoria relativa al decesso del detenuto postula, in realtà, una censura non tanto dell'organizzazione dell'amministrazione carceraria, quanto piuttosto delle prestazioni sanitarie erogate in concreto al de cuius, che i ricorrenti, a torto o a ragione, ritengono inadeguate. Del resto, dalla documentazione che è stata prodotta, emerge chiaramente che, a seguito del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari e di applicazione della misura carceraria emesso dal G.I.P. di Napoli, l' , in data 4.2.2010, veniva nuovamente ricondotto in Per_2 carcere;
che le successive relazioni mediche disposte dall'A.G. concludevano sempre per la compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, precisando però che il detenuto in questione dovesse essere ristretto presso un istituto penitenziario dotato di CDT (vale a dire un “Centro Diagnostico Terapeutico”), presso il quale, mediante il personale medico e le attrezzature specialistiche, potesse essere costantemente monitorato e sottoposto alle necessarie terapie per le patologie da cui lo stesso risultava affetto;
che il carcere di Poggioreale era dotato per l'appunto di “CDT”, motivo per cui il detenuto – così come prescritto dai periti nominati dall'A.G. – veniva collocato presso una struttura carceraria che risultava sicuramente in grado di assicurargli le cure necessarie;
che, secondo i ricorrenti, la morte del loro congiunto sarebbe da ricollegarsi al fatto che l “avrebbe dovuto essere Per_2 sottoposto alle cure e agli accertamenti diagnostici specialistici di una struttura sanitaria più adeguata rispetto a quella carceraria, che non sono mai stati eseguiti”. A ciò si aggiunga che, come ha avuto modo di rilevare la difesa erariale nella propria memoria di costituzione e risposta, ove “il ricorso venga interpretato come impugnatorio anche delle decisioni del tribunale penale di considerare la patologia del detenuto compatibile con il regime carcerario”, lo stesso deve ritenersi inammissibile “per incompetenza funzionale e inammissibilità, in quanto dette censure riguarderebbero la illegittimità dei provvedimenti penali e la responsabilità dei magistrati, per l'accertamento dei quali sussiste giurisdizione penale e procedimento speciale innanzi al tribunale di Roma ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, intitolata “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”.
3. L'eccezione di prescrizione è assorbita dalla accertata carenza di legittimazione passiva.
4. Quanto alle spese di lite, in ragione della complessità della questione di diritto posta a fondamento della decisione, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti. Le spese della CTU, invece, devono essere definitivamente poste a carico dei ricorrenti, che l'hanno richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
pagina 5 di 6 - rigetta la domanda formulata da , in proprio e quale genitore Parte_1 esercente la potestà sul figlio minore , nonché da Persona_1 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico dei ricorrenti.
Napoli, 27/10/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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