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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/10/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PISA Sezione Lavoro N.R.G. 422/2024
Il Giudice, dott. ER LI, a seguito dell'udienza del 02/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Valentina Ceccarelli, presso il cui studio, sito in Pisa, alla
Piazza Mazzini, 5, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio
AG e LA D'AG, presso il cui studio sito in Roma al Viale
Parioli n. 72, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
2.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa irrogato in data 25.8.2023 unitamente alla sanzione disciplinare della sospensione di due giorni dal lavoro irrogata dalla al sig. con raccomandata datata 9.06.2022. Ha CP_1 Pt_1
rassegnato se seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e
Pag. 1 di 9 dichiarare che il licenziamento per giusta causa comminato al sig. Pt_1
è nullo in quanto discriminatorio e/o ritorsivo e, come previsto dall'art. 2
Dlgs. 23/2015, per l'effetto voglia condannare la in persona CP_1
del legale rappresentante, con sede in Roma, Via delle Baleniere, P.I.
, a reintegrare il lavoratore nel suo posto P.IVA_1 Email_1
di lavoro e a corrispondergli il risarcimento del danno subito stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo intercorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore cinque mensilità, oltre contributi previdenziali assistenziali. 2) In via subordinata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, II comma, del dlgs 23/105, voglia annullare il licenziamento de quo per insussistenza del fatto contestato e dunque condannare la alla reintegrazione del lavoratore nel posto di CP_1
lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo intercorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre contributi previdenziali e assistenziali. 3) In via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art.3, I comma, D.lgs 23/2015, voglia il
Giudice accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dalla e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro e CP_1
condannare la al pagamento nei confronti del sig. di CP_1 Pt_1
un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo a trentasei mensilità, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, stante
l'anzianità di oltre quindici anni di servizio presso detto appalto da parte
Pag. 2 di 9 del ricorrente. 4) In via di estremo subordine, voglia il Giudice, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2015, accertare la sussistenza di vizi procedurali inerenti li licenziamento de quo, e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (da stimare tenuto conto dell'anzianità nell'appalto), in misura non inferiore a dodici mensilità, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. 5) In ogni caso ed in via principale, per i motivi esposti, voglia, altresì, annullare la sanzione della sospensione di due giorni dal lavoro irrogata dalla al sig. con raccomandata datata CP_1 Pt_1
9.06.2022. 6) Con vittoria di onorari e spese del giudizio”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era stato assunto presso la con contratto avente decorrenza CP_1
dal 01.10.2019 e con la qualifica di operaio di secondo livello nel rispetto del CCNL multiservizi, a seguito dell'acquisizione dell'appalto di pulizia presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera, ove era addetto sin dal 2007;
b) a decorrere dal 2019, le proprie mansioni consistevano nella pulizia delle linee di produzione e, principalmente, nella rimozione di sacchi contenti materiale di scarto prodotti, senza soluzione di continuità, dalle linee stesse;
c) le linee di produzione in esame erano disposte su un capannone (della
2R) di circa 1200 metri quadri ed erano distanti tra loro, richiedendo diversi minuti per lo spostamento da una all'altra. Inoltre, nel corso di ciascun turno gli era stata assegnata la pulizia delle sei/sette linee e tra un passaggio
Pag. 3 di 9 e l'altro sulla stessa linea intercorreva sempre un lasso di tempo significativo (oltre un'ora e mezzo circa). Infine, nel capannone erano presenti tre sale per il riposo, denominate “sala stop”;
d) ciascuna linea era lunga circa 600/700 metri e produceva in media una quindicina di sacchi ogni mezz'ora, considerando che nelle ipotesi di produzione più lenta si arrivava, comunque, ad un minimo di dieci sacchi ogni mezz'ora e, nei casi di produzione più rapida, si poteva arrivare sino a venti, trenta sacchi;
e) il peso dei sacchi era variabile, arrivando anche a 30 o 40 kg per sacco;
f) a seguito delle mansioni assegnategli dalla parte datoriale nel 2019, il lavoratore aveva iniziato a manifestare dei seri problemi di salute alla schiena e, in più occasioni, si era sottoposto a visite presso il pronto soccorso in ragione, tra l'altro, di una lombalgia con dolore insostenibile;
g) in data 18.11.2019, a seguito di un infortunio in itinere, gli erano state riscontrate in seguito ad una RX effettuata talune problematiche pregresse e, segnatamente, una “lieve rotazione dei metameri, vertebra di passaggio lombosacrale con schisi del suo arco posteriore e riduzione dello spazio discale soprastante, minimo disallineamento di alcuni metameri, segni di spondilosi”;
h) in data 27.04.2021, a causa di un forte dolore lombare destro irradiato all'arto inferiore posteriore che sussisteva da circa due settimane, era stato costretto a recarsi presso il pronto soccorso ed all'esito della visita gli era stata diagnosticata una lombalgia con prescrizione di 7 giorni di riposo;
i) anche nelle date del 2.07.2021, del 8.10.2021 e del 28.05.22, al riacutizzarsi del dolore, si era nuovamente recato al Pronto Soccorso;
l) qualche giorno prima dell'ultimo accesso al Pronto soccorso, il
Pag. 4 di 9 25.05.2022, era stato trovato in bagno anziché sul luogo di lavoro;
m) si era giustificato in considerazione del fatto che non si era sentito bene e di aver avuto un'urgenza impellente;
n) rimaste inascoltate tali giustificazioni, la parte datoriale aveva proceduto con un primo provvedimento, da qualificarsi “ritorsivo”, di sospensione disciplinare;
o) dopo essersi sottoposto, nel corso dei mesi successivi, ad una serie di esami e di visite di controllo, aveva chiesto di poter essere addetto “a pulizie diverse, quantomeno, non connesse al continuo sollevamento di carichi”, ma il datore di lavoro aveva sempre negato ogni possibilità;
p) in sostanza, nonostante le ripetute segnalazioni, non vi erano stati interventi da parte dell'azienda datrice volti a tutelare la sua salute, e, anzi, gli era stato negato l'accesso alla propria cartella clinica ed al certificato di idoneità lavorativa;
q) in data 29 luglio 2023 aveva ricevuto una contestazione disciplinare con cui gli era stato contestato: “a) il mancato espletamento delle mansioni assegnate;
b) l'abbandono del posto di lavoro non autorizzato c) l'evidente intento di riscuotere le spettanze relative alla giornata senza aver svolto completamente le mansioni assegnategli. d) La recidiva del comportamento già segnalato con comunicazione del 24.11.21 e del 25.05.22”;
r) più in particolare, il datore di lavoro aveva sostenuto che “in data 21 luglio 2023 [..] alle 21.50 circa personale piaggio faceva presente al dott. che la linea 5 non era stata sgomberata dai sacchi pieni di Per_1
materiale di rifiuto provocando difficoltà agli operatori della linea” e che quindi “il dott. si recava sulla linea 5 per verificare lo stato Per_1
dell'attività” e non trovando il lavoratore lo cercava invano sino a quando
Pag. 5 di 9 alle 22.40 circa era costretto a chiamarlo telefonicamente. A quel punto il lavoratore rispondeva, specificando di trovarsi nella sala stop dove veniva raggiunto dallo stesso dott. che giunto sul luogo indicato Per_1
contestava al lavoratore di essere privo dei D.P.I. già cambiato e di non aver però correttamente operato”;
s) malgrado le giustificazioni rese in data 1.8.2023 con le quali aveva specificato che “non si era sentito bene, motivo per il quale si era recato nella saletta “stop.”, aveva ricevuto lettera di licenziamento per giusta causa in data 25.8.2023.
1.2. Con memoria depositata in data 7.6.2024 si è costituita la società resistente, la quale si è opposta all'accoglimento della domanda.
2. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
3. In via preliminare, deve essere scrutinata la legittimità della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del 9.6.2022.
I fatti sanzionati attengono ad un episodio di abbandono anticipato del luogo di lavoro avvenuto in data 24.5.2022 quando il ricorrente, durante il turno lavorativo nella fascia dalle ore 20,30 alle ore 24,00, già alle 23,20 non era presente presso il fabbricato 11, officina di montaggio 2R, essendosi tra l'altro recato nel bagno delle donne in modo da non essere individuato. Le giustificazioni rese dal lavoratore hanno confermato l'addebito contestato in considerazione del tenore letterale delle dichiarazioni rese “il lavoratore dichiara che per motivi personali il giorno
24 c.a. non è riuscito a svolgere la propria attività lavorativa con sufficiente attenzione e professionalità cagionando pertanto la contestazione a lui ascritta. In merito a quanto in oggetto il lavoratore dichiara che per motivi personali il giorno 24 maggio c.a. non è riuscito a
Pag. 6 di 9 svolgere la propria attività lavorativa con sufficiente attenzione e professionalità cagionando pertanto la contestazione a lui ascritta. Il lavoratore dispiaciuto per quanto accaduto afferma che in futuro presterà la massima attenzione nello svolgere correttamente le proprie mansioni, sicuramente non incorrendo nelle mancanze ascrittegli”.
Proprio in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso lavoratore, del tutto legittimamente, pertanto, gli è stata comminata la sanzione della sospensione al lavoro e dalla retribuzione di due giorni ai sensi del CCNL di categoria.
4. Con riferimento alla sanzione espulsiva, deve rilevarsi come i fatti oggetto di contestazione siano rimasti parimenti non contestati, a seguito delle giustificazioni rese dal lavoratore.
Più in particolare, con lettera del 24.7.2023, venne contestato al ricorrente che in data 21.7.2023 alle ore 21,50 il personale della Piaggio aveva fatto presente al dott. che la linea 5 non era stata sgomberata dai sacchi Per_1
pieni di materiale di rifiuto provocando difficoltà agli operatori della linea.
Il dott. recatosi sulla linea 5 per verificare lo stato dell'attività, non Per_1
trovando il lavoratore, lo aveva cercato invano sino a quando alle 22.40 circa era costretto a chiamarlo telefonicamente. A quel punto il lavoratore rispondeva, specificando di trovarsi nella sala stop dove veniva raggiunto dallo stesso dott. che giunto sul luogo indicato trovava il Per_1
lavoratore privo dei D.P.I. e già “cambiato”.
Il lavoratore si è così giustificato “Principalmente mi dispiace per i fatti contestati. Mi scuso per quanto accaduto quindi sia per il lavoro non finito, sia per il danno di immagine recato all'azienda. Non era mia intenzione creare danno ma quella sera non mi sentivo tanto bene e quindi mi sono
Pag. 7 di 9 recato nella saletta STOP un pochino prima del mio orario. Solo quando sono stato raggiunto dal Dott. che mi ha detto di finire il lavoro, Per_1
sono tornato alla linea 5 e ho finito il mio lavoro. Vogliate accettare le mie scuse e Vi assicuro che non succederà più”.
4.1. Le argomentazioni difensive del ricorrente, secondo cui lo stesso sarebbe stato adibito a lavorazioni non in linea rispetto a quelle prescritte dalle visite mediche, non hanno trovato conforto nella fase istruttoria.
Più in particolare, il certificato medico del 31.3.2023, prodotto in data
27.2.2025 dalla parte resistente, aveva prescritto l'idoneità lavorativa del ricorrente con limitazioni ai lavori più gravosi per il rachide lombo sacrale
“in particolare la movimentazione manuale dei carichi (è raccomandabile non movimentare carichi di oltre 12 kg per più di una volta ogni 5 minuti per un massimo di 2 ore durante il turno di lavoro)”.
Così, il testimone confermato dagli altri testimoni Testimone_1
, e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, ha dichiarato come “il contenuto dei sacchi era rappresentato
[...]
da scarti di produzione di poco peso, trattandosi di materiale plastico.
Quando li raccoglievo io il peso massimo era di 10 KG a pacco, ma quando pesavano. La media di peso era di 7-8 kg.”.
Prive di alcuna attendibilità devono ritenersi le dichiarazioni del testimone secondo cui i sacchi peserebbero dai 10Kg a 30-40Kg, in Testimone_6
ragione delle diverse incongruenze del suo narrato, in specie laddove ha indicato la lunghezza delle linee di produzione in 600 metri anziché, come dichiarato dagli altri testimoni, in 120-150 metri.
4.2. Priva di fondamento è l'eccezione di intempestività del licenziamento per violazione del termine ex art. 46 CCNL di categoria, di 15 giorni lavorativi
Pag. 8 di 9 dall'invio delle giustificazioni, da parte del lavoratore, alla sede aziendale sita in Firenze alla Via Berlinghieri, avvenuto in data 1.8.2024.
Ed infatti, non risulta che la sede di Firenze alla quale sono state inviate le giustificazioni, sede oltretutto risultata chiusa, fosse riconducibile al datore di lavoro. Oltre che dalla visura camerale in atti, che indica la sede legale in
Roma, anche dalla dichiarazione testimoniale di , Testimone_2
confermata da , è risultato che “la circostanza relativa Testimone_7
alla chiusura della sede di Firenze venne comunicata ai dipendenti tramite ordine di servizio affisso in Piaggio ed anche verbalmente. Il documento è ancora presente sulla porta dell'Ufficio”.
5. Come tale, pertanto, il licenziamento per giusta causa comminato deve ritenersi legittimo, oltre che proporzionato rispetto ai fatti commessi, con assorbimento delle altre questioni di validità dedotte nell'atto introduttivo.
6. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità sottese alla vicenda in esame.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
ER LI
Pag. 9 di 9
Il Giudice, dott. ER LI, a seguito dell'udienza del 02/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Valentina Ceccarelli, presso il cui studio, sito in Pisa, alla
Piazza Mazzini, 5, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio
AG e LA D'AG, presso il cui studio sito in Roma al Viale
Parioli n. 72, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Licenziamento individuale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
2.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa irrogato in data 25.8.2023 unitamente alla sanzione disciplinare della sospensione di due giorni dal lavoro irrogata dalla al sig. con raccomandata datata 9.06.2022. Ha CP_1 Pt_1
rassegnato se seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e
Pag. 1 di 9 dichiarare che il licenziamento per giusta causa comminato al sig. Pt_1
è nullo in quanto discriminatorio e/o ritorsivo e, come previsto dall'art. 2
Dlgs. 23/2015, per l'effetto voglia condannare la in persona CP_1
del legale rappresentante, con sede in Roma, Via delle Baleniere, P.I.
, a reintegrare il lavoratore nel suo posto P.IVA_1 Email_1
di lavoro e a corrispondergli il risarcimento del danno subito stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo intercorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore cinque mensilità, oltre contributi previdenziali assistenziali. 2) In via subordinata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, II comma, del dlgs 23/105, voglia annullare il licenziamento de quo per insussistenza del fatto contestato e dunque condannare la alla reintegrazione del lavoratore nel posto di CP_1
lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo intercorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre contributi previdenziali e assistenziali. 3) In via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art.3, I comma, D.lgs 23/2015, voglia il
Giudice accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dalla e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro e CP_1
condannare la al pagamento nei confronti del sig. di CP_1 Pt_1
un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo a trentasei mensilità, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, stante
l'anzianità di oltre quindici anni di servizio presso detto appalto da parte
Pag. 2 di 9 del ricorrente. 4) In via di estremo subordine, voglia il Giudice, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2015, accertare la sussistenza di vizi procedurali inerenti li licenziamento de quo, e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (da stimare tenuto conto dell'anzianità nell'appalto), in misura non inferiore a dodici mensilità, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. 5) In ogni caso ed in via principale, per i motivi esposti, voglia, altresì, annullare la sanzione della sospensione di due giorni dal lavoro irrogata dalla al sig. con raccomandata datata CP_1 Pt_1
9.06.2022. 6) Con vittoria di onorari e spese del giudizio”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, ha dedotto che:
a) era stato assunto presso la con contratto avente decorrenza CP_1
dal 01.10.2019 e con la qualifica di operaio di secondo livello nel rispetto del CCNL multiservizi, a seguito dell'acquisizione dell'appalto di pulizia presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera, ove era addetto sin dal 2007;
b) a decorrere dal 2019, le proprie mansioni consistevano nella pulizia delle linee di produzione e, principalmente, nella rimozione di sacchi contenti materiale di scarto prodotti, senza soluzione di continuità, dalle linee stesse;
c) le linee di produzione in esame erano disposte su un capannone (della
2R) di circa 1200 metri quadri ed erano distanti tra loro, richiedendo diversi minuti per lo spostamento da una all'altra. Inoltre, nel corso di ciascun turno gli era stata assegnata la pulizia delle sei/sette linee e tra un passaggio
Pag. 3 di 9 e l'altro sulla stessa linea intercorreva sempre un lasso di tempo significativo (oltre un'ora e mezzo circa). Infine, nel capannone erano presenti tre sale per il riposo, denominate “sala stop”;
d) ciascuna linea era lunga circa 600/700 metri e produceva in media una quindicina di sacchi ogni mezz'ora, considerando che nelle ipotesi di produzione più lenta si arrivava, comunque, ad un minimo di dieci sacchi ogni mezz'ora e, nei casi di produzione più rapida, si poteva arrivare sino a venti, trenta sacchi;
e) il peso dei sacchi era variabile, arrivando anche a 30 o 40 kg per sacco;
f) a seguito delle mansioni assegnategli dalla parte datoriale nel 2019, il lavoratore aveva iniziato a manifestare dei seri problemi di salute alla schiena e, in più occasioni, si era sottoposto a visite presso il pronto soccorso in ragione, tra l'altro, di una lombalgia con dolore insostenibile;
g) in data 18.11.2019, a seguito di un infortunio in itinere, gli erano state riscontrate in seguito ad una RX effettuata talune problematiche pregresse e, segnatamente, una “lieve rotazione dei metameri, vertebra di passaggio lombosacrale con schisi del suo arco posteriore e riduzione dello spazio discale soprastante, minimo disallineamento di alcuni metameri, segni di spondilosi”;
h) in data 27.04.2021, a causa di un forte dolore lombare destro irradiato all'arto inferiore posteriore che sussisteva da circa due settimane, era stato costretto a recarsi presso il pronto soccorso ed all'esito della visita gli era stata diagnosticata una lombalgia con prescrizione di 7 giorni di riposo;
i) anche nelle date del 2.07.2021, del 8.10.2021 e del 28.05.22, al riacutizzarsi del dolore, si era nuovamente recato al Pronto Soccorso;
l) qualche giorno prima dell'ultimo accesso al Pronto soccorso, il
Pag. 4 di 9 25.05.2022, era stato trovato in bagno anziché sul luogo di lavoro;
m) si era giustificato in considerazione del fatto che non si era sentito bene e di aver avuto un'urgenza impellente;
n) rimaste inascoltate tali giustificazioni, la parte datoriale aveva proceduto con un primo provvedimento, da qualificarsi “ritorsivo”, di sospensione disciplinare;
o) dopo essersi sottoposto, nel corso dei mesi successivi, ad una serie di esami e di visite di controllo, aveva chiesto di poter essere addetto “a pulizie diverse, quantomeno, non connesse al continuo sollevamento di carichi”, ma il datore di lavoro aveva sempre negato ogni possibilità;
p) in sostanza, nonostante le ripetute segnalazioni, non vi erano stati interventi da parte dell'azienda datrice volti a tutelare la sua salute, e, anzi, gli era stato negato l'accesso alla propria cartella clinica ed al certificato di idoneità lavorativa;
q) in data 29 luglio 2023 aveva ricevuto una contestazione disciplinare con cui gli era stato contestato: “a) il mancato espletamento delle mansioni assegnate;
b) l'abbandono del posto di lavoro non autorizzato c) l'evidente intento di riscuotere le spettanze relative alla giornata senza aver svolto completamente le mansioni assegnategli. d) La recidiva del comportamento già segnalato con comunicazione del 24.11.21 e del 25.05.22”;
r) più in particolare, il datore di lavoro aveva sostenuto che “in data 21 luglio 2023 [..] alle 21.50 circa personale piaggio faceva presente al dott. che la linea 5 non era stata sgomberata dai sacchi pieni di Per_1
materiale di rifiuto provocando difficoltà agli operatori della linea” e che quindi “il dott. si recava sulla linea 5 per verificare lo stato Per_1
dell'attività” e non trovando il lavoratore lo cercava invano sino a quando
Pag. 5 di 9 alle 22.40 circa era costretto a chiamarlo telefonicamente. A quel punto il lavoratore rispondeva, specificando di trovarsi nella sala stop dove veniva raggiunto dallo stesso dott. che giunto sul luogo indicato Per_1
contestava al lavoratore di essere privo dei D.P.I. già cambiato e di non aver però correttamente operato”;
s) malgrado le giustificazioni rese in data 1.8.2023 con le quali aveva specificato che “non si era sentito bene, motivo per il quale si era recato nella saletta “stop.”, aveva ricevuto lettera di licenziamento per giusta causa in data 25.8.2023.
1.2. Con memoria depositata in data 7.6.2024 si è costituita la società resistente, la quale si è opposta all'accoglimento della domanda.
2. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
3. In via preliminare, deve essere scrutinata la legittimità della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento del 9.6.2022.
I fatti sanzionati attengono ad un episodio di abbandono anticipato del luogo di lavoro avvenuto in data 24.5.2022 quando il ricorrente, durante il turno lavorativo nella fascia dalle ore 20,30 alle ore 24,00, già alle 23,20 non era presente presso il fabbricato 11, officina di montaggio 2R, essendosi tra l'altro recato nel bagno delle donne in modo da non essere individuato. Le giustificazioni rese dal lavoratore hanno confermato l'addebito contestato in considerazione del tenore letterale delle dichiarazioni rese “il lavoratore dichiara che per motivi personali il giorno
24 c.a. non è riuscito a svolgere la propria attività lavorativa con sufficiente attenzione e professionalità cagionando pertanto la contestazione a lui ascritta. In merito a quanto in oggetto il lavoratore dichiara che per motivi personali il giorno 24 maggio c.a. non è riuscito a
Pag. 6 di 9 svolgere la propria attività lavorativa con sufficiente attenzione e professionalità cagionando pertanto la contestazione a lui ascritta. Il lavoratore dispiaciuto per quanto accaduto afferma che in futuro presterà la massima attenzione nello svolgere correttamente le proprie mansioni, sicuramente non incorrendo nelle mancanze ascrittegli”.
Proprio in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso lavoratore, del tutto legittimamente, pertanto, gli è stata comminata la sanzione della sospensione al lavoro e dalla retribuzione di due giorni ai sensi del CCNL di categoria.
4. Con riferimento alla sanzione espulsiva, deve rilevarsi come i fatti oggetto di contestazione siano rimasti parimenti non contestati, a seguito delle giustificazioni rese dal lavoratore.
Più in particolare, con lettera del 24.7.2023, venne contestato al ricorrente che in data 21.7.2023 alle ore 21,50 il personale della Piaggio aveva fatto presente al dott. che la linea 5 non era stata sgomberata dai sacchi Per_1
pieni di materiale di rifiuto provocando difficoltà agli operatori della linea.
Il dott. recatosi sulla linea 5 per verificare lo stato dell'attività, non Per_1
trovando il lavoratore, lo aveva cercato invano sino a quando alle 22.40 circa era costretto a chiamarlo telefonicamente. A quel punto il lavoratore rispondeva, specificando di trovarsi nella sala stop dove veniva raggiunto dallo stesso dott. che giunto sul luogo indicato trovava il Per_1
lavoratore privo dei D.P.I. e già “cambiato”.
Il lavoratore si è così giustificato “Principalmente mi dispiace per i fatti contestati. Mi scuso per quanto accaduto quindi sia per il lavoro non finito, sia per il danno di immagine recato all'azienda. Non era mia intenzione creare danno ma quella sera non mi sentivo tanto bene e quindi mi sono
Pag. 7 di 9 recato nella saletta STOP un pochino prima del mio orario. Solo quando sono stato raggiunto dal Dott. che mi ha detto di finire il lavoro, Per_1
sono tornato alla linea 5 e ho finito il mio lavoro. Vogliate accettare le mie scuse e Vi assicuro che non succederà più”.
4.1. Le argomentazioni difensive del ricorrente, secondo cui lo stesso sarebbe stato adibito a lavorazioni non in linea rispetto a quelle prescritte dalle visite mediche, non hanno trovato conforto nella fase istruttoria.
Più in particolare, il certificato medico del 31.3.2023, prodotto in data
27.2.2025 dalla parte resistente, aveva prescritto l'idoneità lavorativa del ricorrente con limitazioni ai lavori più gravosi per il rachide lombo sacrale
“in particolare la movimentazione manuale dei carichi (è raccomandabile non movimentare carichi di oltre 12 kg per più di una volta ogni 5 minuti per un massimo di 2 ore durante il turno di lavoro)”.
Così, il testimone confermato dagli altri testimoni Testimone_1
, e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, ha dichiarato come “il contenuto dei sacchi era rappresentato
[...]
da scarti di produzione di poco peso, trattandosi di materiale plastico.
Quando li raccoglievo io il peso massimo era di 10 KG a pacco, ma quando pesavano. La media di peso era di 7-8 kg.”.
Prive di alcuna attendibilità devono ritenersi le dichiarazioni del testimone secondo cui i sacchi peserebbero dai 10Kg a 30-40Kg, in Testimone_6
ragione delle diverse incongruenze del suo narrato, in specie laddove ha indicato la lunghezza delle linee di produzione in 600 metri anziché, come dichiarato dagli altri testimoni, in 120-150 metri.
4.2. Priva di fondamento è l'eccezione di intempestività del licenziamento per violazione del termine ex art. 46 CCNL di categoria, di 15 giorni lavorativi
Pag. 8 di 9 dall'invio delle giustificazioni, da parte del lavoratore, alla sede aziendale sita in Firenze alla Via Berlinghieri, avvenuto in data 1.8.2024.
Ed infatti, non risulta che la sede di Firenze alla quale sono state inviate le giustificazioni, sede oltretutto risultata chiusa, fosse riconducibile al datore di lavoro. Oltre che dalla visura camerale in atti, che indica la sede legale in
Roma, anche dalla dichiarazione testimoniale di , Testimone_2
confermata da , è risultato che “la circostanza relativa Testimone_7
alla chiusura della sede di Firenze venne comunicata ai dipendenti tramite ordine di servizio affisso in Piaggio ed anche verbalmente. Il documento è ancora presente sulla porta dell'Ufficio”.
5. Come tale, pertanto, il licenziamento per giusta causa comminato deve ritenersi legittimo, oltre che proporzionato rispetto ai fatti commessi, con assorbimento delle altre questioni di validità dedotte nell'atto introduttivo.
6. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità sottese alla vicenda in esame.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Il Giudice
ER LI
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