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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 73/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr.ssa Bruno Conca Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio del 21 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 73/2020 promossa da:
(C.F.: ; (C.F.: in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di legale rappresentante (C.F.: ) con sede a Roma, CP_1 P.IVA_1
Via Circonvallazione Clodia n.163/167; (C.F.: ) con sede a Savigliano (CN), Via _2 P.IVA_2
Saluzzo n. 14, in persona del suo legale rappresentante (C.F. ); CP_3 C.F._3
(C.F.: ) con sede a Milano (MI), Via Moroni G. Battista n.32, in NT P.IVA_3 persona del suo legale rappresentate (C.F. ). Tutti difesi e CP_3 C.F._3 rappresentati dall'Avv. Katia Gavioli (C.F. ) con studio in Milano, giuste C.F._4 procure speciali prodotte nel primo grado di giudizio (relativamente al Sig. ), nonché Parte_1 prodotte e unitamente depositate con l'atto di citazione in appello (per gli altri soggetti).
Parte appellante
Contro
(C.F ) con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, rappresentata, Controparte_5 P.IVA_4 in forza di procura del 31/08/2018, da oggi CP_6 Controparte_7
(C.F. ) a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23/11/2022 con sede in
[...] P.IVA_5
San Donato Milanese, via dell'Unione Europea n. 6 - 6B, società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento in persona del suo procuratore speciale avvocato Parte_3
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Rossotto CP_8 C.F._5
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Amedeo C.F._6
Avogadro n. 26, giusta procura dell'11/05/2023 in calce all'atto di costituzione di pari data
Parte appellata
e nei confronti di
(C.F. ), con sede in (53100), Piazza Controparte_9 P.IVA_6 CP_5
Salimbeni n. 3;
contumace
pagina 1 di 14 e nei confronti di
(C.F.: ), in qualità di erede del signor (C.F. CP_10 C.F._7 Persona_1
); C.F._8
contumace
e nei confronti di
(P.IVA ), con sede legale in Savigliano Controparte_11 P.IVA_7
(12038 – CN), via Saluzzo n. 14, in persona del Curatore dott. dott. ; CP_12
contumace
Oggetto: Contratti bancari – Appello avverso sentenza del Tribunale di Cuneo n. 749/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
In riforma della sentenza n. 749/2019
A. In via principale:
- Dichiarare l'invalidità della capitalizzazione trimestrale dell'interesse passivo trimestrale e del tasso di interesse ultralegale nei contratti meglio descritti in narrativa ( e Beton spa); CP_11
- Accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari indicati e quantificati nell'atto introduttivo,
o per la diversa somma accertata in via istruttoria, da parte dell'istituto di credito in relazione ai rapporti di conto corrente come indicato nell'atto principale, accesi dagli attori,
- accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi sul conto corrente intestato
a avente n.6030, degli interessi ultralegali e delle commissioni massimo scoperto non essendo _2 regolarmente sottoscritto il relativo contratto di apertura di conto corrente;
- Accertare la non rilevanza degli atti unilaterali di riconoscimento di debito sottoscritti dai legali rappresentanti delle società correntiste;
- Accertare la violazione da parte della banca attrice in riconvenzionale dell'onere probatorio;
- Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base alle allegazioni e documentazioni in atti;
- In caso di accertamento di una somma maggior a credito degli attori, dichiari che nulla è dovuto dai fideiussori, in riferimento alle posizioni di cui questi sono garanti;
B. In via istruttoria
1. Disporre apposita CTU contabile al fine di quantificare l'esatto dare avere fra le parti procedendo letti agli atti ed i documenti di causa, esperiti gli opportuni accertamenti, effettuata ogni indagine ritenuta opportuna, sentiti i consulenti di parte eventualmente nominati a:
a) Accertare, sulla base della documentazione in atti, da parte della banca convenuta e attrice in riconvenzione, il rispetto delle norme legali in tema di interessi anatocistici e ultralegali;
b) Ricostruire il saldo dovuto alla banca e richiesto con la domanda riconvenzionale, sulla base della documentazione in atti, indicando il saldo zero come saldo iniziale laddove esistano movimentazioni parziali, ovvero altro criterio indicato dalla Corte d'appello adita;
c) Rideterminare, sulla base degli accertamenti di cui sopra, le somme dovute, escludendo
l'applicabilità di altri criteri di capitalizzazione degli interessi in luogo di quelli eventualmente disapplicati in quanto ritenuti illegittimi;
pagina 2 di 14 e) Dichiarare, sulla base degli accertamenti di cui sopra, quanto corrisposto illegittimamente dagli attori alla convenuta;
f) Tenere la conciliazione della lite ove possibile e, in caso di esito negativo, specifichi le rispettive disponibilità transattive.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, IVA, cpa, rimborso spese generali del 15%, oltre al contributo unificato, di cui si chiede la distrazione trattandosi di avvocato antistatario”.
Parte appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni domanda ed istanza ex adverso proposta,
In via pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande, eccezioni ed allegazioni nuove ex art. 345 c.p.c. per le ragioni esposte con riferimento al quarto motivo di appello avversario (cfr. paragrafo 6. della comparsa di risposta in appello del 07/09/2020 e cfr. paragrafo 2. della comparsa conclusionale in appello depositata in data 29/07/2024);
- dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. dell'appellante alle parti della sentenza n. 749/2019 non impugnate, con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte dal Tribunale di Cuneo e non riproposte ex adverso, per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa.
In via istruttoria:
- disporre integrazione della C.T.U. tecnico-contabile del 29/04/2024 a firma del dott. Per_2
, in ragione delle osservazioni del 11/04/2024 formulate dal CTP nominato dott.
[...] Persona_3
;
[...]
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulata. - respingere l'appello proposto dalle società e nonché dai signori , “in proprio e nella sua NT _2 Parte_2 qualità di legale rappresentante di , , in qualità di erede del signor Controparte_1 CP_10 [...]
, in persona del Curatore dott. , e Per_1 Controparte_11 CP_12 Parte_1 CP_13
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 749/2019, pubblicata dal Tribunale di
[...]
Cuneo in data 25/09/2019, nell'ambito del giudizio civile avente R.G. 824/2015;
- in ogni caso assolvere in nome e per conto di Controparte_7 Controparte_5
da ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta
[...]
Nel merito, in via principale:
-respingere l'appello proposto dalle società e nonché dai signori NT _2
, “in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di , Parte_2 Controparte_1 CP_10
, in qualità di erede del signor , in persona del Curatore dott.
[...] Persona_1 Controparte_11
, e e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza CP_12 Parte_1 CP_13
n. 749/2019, pubblicata dal Tribunale di Cuneo in data 25/09/2019, nell'ambito del giudizio civile avente R.G. 824/2015;
- in ogni caso assolvere in nome e per conto di Controparte_7 Controparte_5
da ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta
[...]
pagina 3 di 14 Nel merito. in via subordinata
- nel caso di riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 749/2019, pubblicata dal Tribunale di Cuneo in data 25/09/2019, nell'ambito del giudizio civile avente R.G. 824/2015, accogliere le seguenti domande già formulate in primo grado dalla (in Controparte_9 qualità di cedente del credito in favore di anche laddove non esaminate, Controparte_5 pretermesse o assorbite dal rigetto parziale delle domande attoree e cioè (omissis)”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine da una pluralità di rapporti bancari intrattenuti con Controparte_9 da diverse società operanti nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, con le relative
[...] garanzie fideiussorie prestate da persone fisiche. In particolare, risultano oggetto di causa i seguenti rapporti: il conto corrente n. 5546.48 intestato a aperto nel 1990 e assistito dalle Controparte_11 fideiussioni dei signori , e rilasciate in data Parte_2 CP_13 Persona_1 Parte_1
11 gennaio 1990; il conto corrente n. 7885.68 intestato a acceso in data 22 marzo NT
2005; il conto corrente n. 6030.55 intestato a aperto in data 11 ottobre 2006; il conto _2 corrente n. 7987.33 intestato a acceso in data 24 aprile 2006; il conto Controparte_14 corrente n. 6021.21 intestato a aperto in data 11 ottobre 2006; il conto corrente n. Controparte_1
5195.80 intestato a Beton S.p.A., società dichiarata fallita dal Tribunale di Cuneo in data 29 agosto
2014, garantito dalle fideiussioni dei signori e rilasciate il 26 maggio 1998. Parte_2 CP_13
Nel corso dei rapporti, la banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. Le società correntiste hanno contestato la legittimità di tali addebiti, ritenendoli contrari alla normativa bancaria e alla disciplina antiusura, nonché privi di valida pattuizione contrattuale. In particolare, con riferimento al conto corrente n.
6030.55 intestato a è stata dedotta la mancanza della sottoscrizione del contratto da parte _2 della società correntista nella parte contenente le condizioni generali.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2015, con il quale le società Controparte_11 NT _2 Controparte_14
e i fideiussori , e Controparte_1 Parte_4 Parte_2 CP_13 Persona_1 Pt_1 hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di
[...] Controparte_9
Cuneo, chiedendo dichiararsi l'invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e del tasso ultralegale, nonché l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto per mancanza di espressa pattuizione, con conseguente rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente.
La banca, costituendosi in giudizio, ha replicato sostenendo la piena legittimità del proprio operato e la validità delle pattuizioni contrattuali, producendo in giudizio alcuni contratti di apertura di credito stipulati nel corso dei rapporti, in particolare le lettere-contratto di credito del 18 marzo 2005 e 15 novembre 2007 relative a e del 29 novembre 2007 relativa a Beton S.p.A. L'istituto Controparte_11 di credito ha inoltre fatto valere le dichiarazioni di riconoscimento del debito sottoscritte dai correntisti, ritenendole idonee a costituire prova dell'esistenza e validità dei rapporti bancari. Ha inoltre formulato domanda riconvenzionale per il pagamento dei saldi debitori dei conti correnti, eccependo altresì la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per i pagamenti antecedenti al 20 febbraio 2005.
Alla prima udienza del 14 gennaio 2016, il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento della società Il giudizio è stato quindi riassunto con ricorso ex Parte_4 art. 303 c.p.c. del 13 aprile 2016 da parte degli altri attori. All'udienza del 3 novembre 2016, rilevato il pagina 4 di 14 mancato esperimento della procedura di mediazione, il giudice ha assegnato termine per l'attivazione della stessa.
Nella fase istruttoria, gli attori hanno depositato perizie econometriche relative ai conti correnti n.
5546 ( , n. 5195.80 e 10195 (Beton S.p.A.), nonché gli estratti conto dei rapporti bancari. CP_11
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. hanno chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio per la rideterminazione dei saldi, producendo altresì documentazione attestante l'esistenza di aperture di credito risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU rilevando carenze documentali consistenti in:
- per il c/c 5546.48 : mancanza del contratto originario di apertura del 1990; CP_11
- per il c/c 5195.80 (Beton S.p.A.): mancanza del contratto di apertura del 2003;
- per il c/c 10195 (Beton S.p.A.): assenza di qualsiasi contratto di apertura;
- per gli altri conti: assenza delle condizioni generali di contratto e delle pattuizioni economiche.
Ha inoltre ritenuto inattendibili le perizie econometriche depositate dagli attori in quanto:
- predisposte prescindendo dalla documentazione contrattuale;
- basate su presupposti non dimostrati circa la validità delle pattuizioni;
- utilizzanti un metodo di calcolo dell'usura non conforme alle direttive della Banca d'Italia;
- prive dei requisiti di analiticità propri di un elaborato peritale.
La sentenza n. 749/2019 ha dunque rigettato integralmente le domande attoree e accolto la domanda riconvenzionale della banca in quanto relativamente ai saldaconto ex art. 50 TUB e alle dichiarazioni di riconoscimento del debito la mancata contestazione specifica da parte degli attori dispensasse la banca dall'onere della prova e, quindi, condannato:
- e i fideiussori , e , in Controparte_11 Parte_2 CP_13 Persona_1 Parte_1 solido, al pagamento di € 71.343,10;
- al pagamento di € 30.945,14; NT
- al pagamento di € 34.366,06; _2
- al pagamento di € 20.729,83; Controparte_14
- al pagamento di € 135.353,20; Controparte_1
- I fideiussori e in solido, al pagamento di € 206.582,76 per il conto Beton Parte_2 CP_13
S.p.A.
- gli attori anche in via solidale tra loro a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi €23.072,00 di cui €21.359,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, cpa ed iva come per legge, spese di registro e le successive occorrende.
Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2020, gli appellanti hanno articolato sette motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale di Cuneo.
Con il primo motivo hanno censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio, sostenendo che nel corso del giudizio di primo grado la documentazione contrattuale sarebbe stata integralmente depositata, in parte dagli attori e in parte dalla banca convenuta in riconvenzionale.
Con il secondo motivo hanno contestato la statuizione sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, evidenziando come i contratti di Beton S.p.A., e _2 Controparte_11 non contengano valide pattuizioni al riguardo, trattandosi di mere "lettere-contratto di credito" prive delle necessarie condizioni generali.
pagina 5 di 14 Il terzo motivo ha investito il diniego di CTU contabile, sostenendo che la produzione delle perizie econometriche di parte imponesse di per sé la rimessione in istruttoria della causa, pena la violazione del divieto di scienza privata del giudice.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno dedotto l'invalidità delle condizioni economiche pattuite nel contratto di apertura del conto corrente n. 6030.55 intestato a per mancanza della "prima _2 sottoscrizione" da parte della società correntista.
Il quinto motivo ha censurato l'accoglimento della domanda riconvenzionale della banca, contestando l'efficacia probatoria attribuita alle scritture di riconoscimento del debito.
Con il sesto motivo è stata impugnata la decisione sull'eccezione di prescrizione, sostenendo che il giudice non avrebbe potuto accoglierla senza prima valutare la legittimità della capitalizzazione degli interessi.
Il settimo motivo ha infine dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando l'affermazione secondo cui le allegazioni fattuali della banca non sarebbero state oggetto di specifica contestazione.
In data 8 settembre 2020, si costituiva in giudizio (in qualità di cessionaria Controparte_5 del credito di con comparsa di costituzione e risposta Controparte_9 chiedendo: i) di dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c e dell'art. 345 c.p.c; ii) di dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c dell'appellante alle parti e della sentenza n. 749/2019 non impugnate, con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte dal Tribunale di Cuneo e non riproposte ex adverso,; iii) di respingere la richiesta CTU contabile ex adverso formulata;
iv) nel merito respingere l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado;
v) in via subordinata nel caso di riforma della impugnata sentenza di primo grado accogliere le domande già formulate in primo grado dalla CP_9 anche laddove non esaminate o pretermesse o assorbite dal rigetto parziale delle domande attoree.
In data 17 gennaio 2023 il processo viene interrotto a seguito della morte del sig. e Persona_1 viene riassunto in data 12 aprile 2023.
In data 29 aprile 2024, previamente disposta e poi esperita CTU contabile, veniva depositata la relazione definitiva. La CTU disposta dalla Corte ha esaminato i rapporti di conto corrente n. 5546 Cont ( , n. 7885 ( , n. 6030 ( ), n. 6021 ( ) e n. 5195 (Beton Spa), CP_11 CP_4 CP_1 quantificando gli importi a credito di CP_11
L'appellata subentrata all'originaria convenuta (ed appellata nel Controparte_7 presente grado) per via di successive operazioni prima di cartolarizzazione e, poi, di fusione per incorporazione, nelle osservazioni del proprio CTP dell'11.04.2024 e nella successiva comparsa conclusionale, sollevava due contestazioni di ordine metodologico:
1) criteri di imputazione delle rimesse solutorie: secondo l'appellata, il CTU avrebbe errato nel non imputare le rimesse solutorie in via prioritaria al pagamento degli indebiti annotati dalla banca. In particolare, viene contestato il fatto che il CTU, dopo aver determinato il totale degli interessi asseritamente indebiti, abbia fatto confluire gli importi prescritti come maggior debito alla fine del periodo di eliminazione della capitalizzazione (31.12.2013). Secondo l'appellata, invece, la rimessa solutoria, avendo natura di pagamento e non di interesse, dovrebbe essere imputata a pagamento dell'indebito alla data stessa in cui viene effettuata, e non alla chiusura del rapporto. Ciò in applicazione dei criteri codicistici di imputazione dei pagamenti, che impongono di imputare le somme dapprima agli interessi e successivamente al capitale.
pagina 6 di 14 2) ambito oggettivo della prescrizione: viene contestato che il CTU, pur dovendo verificare la prescrizione per tutte le somme indebitamente annotate, abbia limitato l'analisi ai soli interessi passivi, escludendo la prescrizione del pagamento delle altre somme indebite (commissioni massimo scoperto, commissioni e spese).
L'appellata chiede pertanto l'integrazione della CTU affinché il consulente:
- imputi le rimesse solutorie prioritariamente al pagamento degli indebiti annotati e solo successivamente a capitale, procedendo al pagamento alle singole date delle rimesse non più ripetibili perché prescritte;
- consideri tra le somme indebite soggette a prescrizione non solo gli interessi passivi ma anche spese e commissioni.
Gli appellanti, invece, nella loro comparsa conclusionale:
- ritengono corrette le risultanze della CTU quanto alla quantificazione degli importi a credito di
[...]
CP_11 Cont
- contestano la mancata effettuazione del ricalcolo per il conto corrente nonostante l'assenza di valide pattuizioni per mancanza di sottoscrizione;
- insistono per la decisione sulla base delle risultanze già acquisite, senza necessità di integrazione.
In data 1° ottobre 2024, il processo veniva nuovamente interrotto, avendo il Tribunale di Cuneo con sentenza n. 46/2023 del 18 dicembre 2023 dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Il processo veniva infine riassunto in data 23 dicembre 2024. Controparte_11
La controversia sottoposta all'esame della Corte investe molteplici profili, sia processuali che sostanziali, relativi alla validità e agli effetti di diversi rapporti bancari di conto corrente, con particolare riferimento alla legittimità degli addebiti per interessi, commissioni e spese, nonché all'efficacia probatoria delle dichiarazioni di riconoscimento del debito e alla prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito. Sotto il profilo soggettivo, va preliminarmente dato atto che:
- la posizione creditoria della è stata ceduta a Controparte_9 Controparte_5
come da avviso pubblicato in G.U. n. 151 del 23/12/2017, che ha conferito mandato a
[...] CP_6
oggi a seguito di fusione per incorporazione del 23
[...] Controparte_7 novembre 2022;
- è subentrato quale erede del defunto nella posizione di fideiussore di CP_10 Persona_1
come risulta dalla documentazione prodotta dagli appellanti (certificato storico di Controparte_11 famiglia, certificato di stato di famiglia e residenza, comunicazione dell'amministratore di sostegno).
La sua qualità di unico erede non è stata contestata dall'appellata nelle conclusionali;
- la società è stata sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Controparte_11
Cuneo del 18 dicembre 2023. Il giudizio è stato ritualmente riassunto nei confronti della procedura, che non si è costituita;
- non è stato proposto appello dalla società nei cui confronti la sentenza Controparte_14 impugnata è passata in giudicato quanto alla condanna al pagamento di euro 20.729,83 oltre interessi a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 7987.33.
Quanto alle questioni controverse, il primo nodo da sciogliere attiene all'assolvimento dell'onere della prova gravante sugli attori circa l'invalidità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi, agli interessi ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto. Sul punto, gli appellanti sostengono che la documentazione contrattuale sarebbe stata integralmente prodotta in giudizio, mentre la banca eccepisce l'incompletezza delle produzioni documentali, in particolare per pagina 7 di 14 quanto riguarda i contratti di apertura dei conti correnti nn. 5195.80, 5546.48 e 10195, nonché le condizioni generali dei contratti effettivamente depositati.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, occorre esaminare per ciascun rapporto bancario e per ciascun appellante se e in quali termini l'appello debba essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata anche in relazione alla domanda riconvenzionale accolta in primo grado. La CTU ha accertato i seguenti risultati:
- per il c/c 5546.48 ( : a fronte di un saldo a debito di € 66.329,94 richiesto dalla banca, è CP_11 stato accertato un saldo a credito di € 22.214,08, con una differenza complessiva di € 88.544,02;
- per il c/c 7885.68 ( ): a fronte di un saldo a debito di € 24.098,24 richiesto dalla banca, è CP_4 stato accertato un saldo a debito di € 23.791,79, con una differenza di € 306,45;
- per il c/c 6030.55 (FAG): a fronte di un saldo a debito di € 27.109,23 richiesto dalla banca, è stato accertato un saldo a debito di € 26.764,92, con una differenza di € 344,31;
- per il c/c 6021.21 ( ): a fronte di un saldo a debito di € 114.438,18 richiesto dalla banca, è CP_1 stato accertato un saldo a debito di € 113.235,25, con una differenza di € 1.202,93;
- per il c/c 5195.80 (Beton Spa): a fronte di un saldo a debito di € 402.148,10 richiesto dalla banca, è stato accertato un saldo a debito di € 398.747,67, con una differenza di € 3.400,43;
Alla luce degli esiti della CTU, consegue che:
A) conto corrente n. 5546.48 intestato a Con riferimento a tale rapporto, l'appello Controparte_11 risulta fondato e merita accoglimento. La CTU ha infatti accertato che:
1) la capitalizzazione trimestrale degli interessi è illegittima per tutto il periodo, non essendo presente in atti alcun nuovo contratto o pattuizione successiva alla Delibera CICR del 9.2.2000 che preveda pari periodicità nelle chiusure con clausola specificamente approvata per iscritto. Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che i contratti prodotti fossero adeguati alle condizioni di reciprocità.
2) vi è stato superamento dei tassi soglia antiusura nei trimestri I/2010 (0,1831 punti percentuali),
III/2010 (0,8763 p.p.), IV/2010 (0,8717 p.p.) e I/2011 (1,0784 p.p.). La sentenza impugnata non ha correttamente valutato tale profilo, ritenendo erroneamente inattendibili le perizie econometriche di parte.
3) la commissione di massimo scoperto risulta non dovuta in quanto non sono stati determinati in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione. Anche su questo punto la decisione di prime cure non ha correttamente valutato la documentazione contrattuale.
4) All'esito del ricalcolo, eliminata la capitalizzazione degli interessi e ricondotti i tassi entro le soglie antiusura, emerge un saldo finale a credito della società di € 22.214,08, con una differenza di €
88.544,02 rispetto al saldo a debito di € 66.329,94 risultante dall'ultimo estratto conto.
L'eccezione di prescrizione, correttamente sollevata dalla banca, è stata verificata dal CTU che ha accertato come degli interessi passivi indebiti (€ 114.100,21) la somma di € 113.526,15 risulti pagata con rimesse solutorie prescritte e quindi non ripetibile, mentre € 574,06 non sono stati pagati. Analogamente, della CMS indebita (€ 31.456,17) l'importo di € 31.167,08 risulta pagato con rimesse prescritte e € 289,09 non pagati. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di e ha accolto la domanda riconvenzionale della Controparte_11 banca, condannando la società e i fideiussori in solido al pagamento di € 71.343,10 oltre interessi. Va invece accertato il credito della società per € 22.214,08. Quanto ai fideiussori , Parte_2 CP_13
(quale erede di ) e , l'accoglimento dell'appello
[...] CP_10 Persona_1 Parte_1 comporta il venir meno della loro responsabilità solidale, essendo stato accertato che nulla è dovuto dal pagina 8 di 14 debitore principale alla banca. Peraltro, con riferimento alla posizione di va rilevato Controparte_11 che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di Cuneo con sentenza del 19 dicembre 2023 determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 143 CCII. Il processo è stato ritualmente riassunto nei confronti della procedura, che non si è costituita.
B) Conto corrente n. 7885.68 intestato a Anche per tale rapporto l'appello è fondato, NT avendo la CTU accertato:
1) il superamento dei tassi soglia nei trimestri I/2010 (0,2935 p.p.), III/2010 (1,0034 p.p.), IV/2010
(1,0092 p.p.) e I/2011 (1,2281 p.p.);
2) all'esito del ricalcolo, un saldo a debito di € 23.791,79 anziché € 24.098,24, con una differenza a credito della società di € 306,45.
La sentenza impugnata va quindi riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di NT
e ha accolto la domanda riconvenzionale condannando la società al pagamento di € 30.945,14
[...] oltre interessi. Va invece accertato che il debito della società ammonta a € 23.791,79.
C) Conto corrente n. 6030.55 intestato a L'appello è fondato anche con riferimento a tale _2 rapporto, per il quale la CTU ha rilevato:
1) il superamento dei tassi soglia nei trimestri I/2010 (0,2699 p.p.), III/2010 (0,9763 p.p.), IV/2010
(0,9797 p.p.) e I/2011 (1,1962 p.p.);
2) all'esito del ricalcolo, un saldo a debito di € 26.764,92 anziché € 27.109,23, con una differenza a credito della società di € 344,31.
Non può invece trovare accoglimento il motivo di appello relativo alla nullità delle condizioni economiche per mancanza della sottoscrizione del contratto, trattandosi di eccezione nuova inammissibilmente proposta per la prima volta in appello. La sentenza va quindi riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di e ha accolto la domanda riconvenzionale condannando la _2 società al pagamento di € 34.366,06 oltre interessi. Va invece accertato che il debito della società ammonta a € 26.764,92.
D) Conto corrente n. 6021.21 intestato a L'appello è fondato anche per tale rapporto, Controparte_1 avendo la CTU accertato:
1) il superamento dei tassi soglia nei trimestri I/2010 (0,1474 p.p.), III/2010 (0,8352 p.p.), IV/2010
(0,8274 p.p.) e I/2011 (1,0302 p.p.);
2) all'esito del ricalcolo, un saldo a debito di € 113.235,25 anziché € 114.438,18, con una differenza a credito della società di € 1.202,93.
La sentenza impugnata va quindi riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di Controparte_1
e ha accolto la domanda riconvenzionale, sulla base delle mere risultanze di saldaconto, condannando la società al pagamento di € 135.353,20 oltre interessi. Va invece accertato che il debito della società ammonta a € 113.235,25.
E) conto corrente n. 5195.80 intestato a Beton S.p.A. Anche per tale rapporto l'appello è fondato, avendo la CTU rilevato:
1) il superamento dei tassi soglia nei trimestri III/2010 (0,4658 p.p.), IV/2010 (0,7944 p.p.) e I/2011
(0,9942 p.p.);
2) all'esito del ricalcolo, un saldo a debito di € 398.747,67 anziché € 402.148,10, con una differenza a credito della società di € 3.400,43.
F) Posizione dei fideiussori pagina 9 di 14 - per il c/c 5546.48 intestato a i fideiussori , Controparte_11 Parte_2 CP_13 CP_10
(quale erede di ) e sono liberati da ogni responsabilità, essendo stato Persona_1 Parte_1 accertato un saldo a credito della società debitrice principale;
- per il c/c 5195.80 intestato a Beton S.p.A., i fideiussori e rispondono in Parte_2 CP_13 solido nei limiti del minor importo di € 398.747,67 accertato all'esito del ricalcolo, in forza delle fideiussioni rilasciate il 26.05.1998.
G) Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale di L'apertura della procedura di Controparte_11 liquidazione giudiziale di disposta dal Tribunale di Cuneo con sentenza del 18 Controparte_11 dicembre 2023, rende comunque improcedibile, nella presente sede, qualunque domanda nei suoi confronti.
Va ancora osservato che, dall'esame della CTU, non risulta formale chiusura dei conti in questione anteriormente alla costituzione in giudizio della emergendo anzi che per tutti i rapporti l'ultimo CP_9 estratto conto prodotto non corrisponde alla data di chiusura del conto corrente, risultando i medesimi ancora operativi. Dagli allegati, non emerge alcuna evidenza della chiusura dei conti correnti e la CTU espressamente afferma che "per tutti i rapporti esaminati l'ultimo estratto conto prodotto non corrisponde alla data di chiusura del conto corrente in quanto i medesimi risultavano ancora operativi". Specificamente:
- c/c 5546.48 ( : l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/12/2013 ma il conto era CP_11 ancora operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 29/10/2014;
- c/c 7885.68 ( ): l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/03/2012 ma il conto era CP_4 ancora operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 29/10/2014;
- c/c 6030.55 (FAG): l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/03/2012 ma il conto era ancora operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 29/10/2014;
- c/c 6021.21 ( ): l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/03/2012 ma il conto era CP_1 ancora operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 29/10/2014;
- c/c 5195.80 ( ): l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/03/2013 ma il conto era ancora CP_11 operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 30/09/2014.
Nondimeno, la domanda riconvenzionale proposta dalla volta alla condanna degli attori CP_9
(ciascuno per quanto di ragione in relazione a ciascuno dei rapporti) del debito finale risultante dai saldaconti, accolta in primo grado, va comunque ritenuta fondata nell'an, non essendo state sollevate - né in primo grado né in questa sede - specifiche contestazioni in ordine alla sua ammissibilità, essendosi le doglianze degli originari attori (ora appellanti) concentrate esclusivamente sulla illegittimità degli addebiti che hanno concorso alla formazione dei saldi debitori e sulla validità ed efficacia dei riconoscimenti di debito prodotti dall'istituto di credito.
In particolare, pur avendo gli appellanti dedotto l'illegittimità di varie voci di addebito
(capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali) e contestato la valenza probatoria dei riconoscimenti di debito in quanto afferenti a poste asseritamente illegittime, non è stata mai specificamente eccepita l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta dalla Banca in via riconvenzionale in relazione alla perdurante operatività dei rapporti di conto corrente.
Tale questione, che pure avrebbe potuto essere rilevata - attenendo all'ammissibilità della domanda di condanna al pagamento di un saldo debitore in presenza di un rapporto di conto corrente ancora aperto - non è stata oggetto di specifiche contestazioni, essendosi il dibattito processuale pagina 10 di 14 incentrato esclusivamente sulla legittimità o meno delle singole poste che hanno concorso alla formazione del saldo e sulla completezza della documentazione bancaria prodotta a supporto della pretesa creditoria.
Del resto, la stessa proposizione da parte degli attori di una domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla - con contestuale richiesta di rideterminazione del saldo previa CP_9 espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi - presuppone logicamente l'esistenza di un rapporto obbligatorio suscettibile di essere fatto valere in via giudiziale, sia pure previa verifica della sua effettiva consistenza.
Di là di ciò, la stessa proposizione della domanda riconvenzionale, previa allegazione degli estratti finali di saldaconto ex art. 50 TUB costituisce manifestazione inequivoca di volontà (e concreto esercizio) di recesso della dai rapporti già in essere, risultanti in ogni caso a debito (salvo uno, CP_9 per quanto sopra ricordato e, per gli altri, con differenze esigue all'esito della CTU disposta nel presente grado).
In questo contesto, la produzione da parte della dei saldaconti e delle lettere di riconoscimento CP_9 del debito - pur non costituendo prova decisiva dell'esistenza e dell'ammontare del credito in presenza di specifiche contestazioni sulla legittimità degli addebiti - vale quantomeno a cristallizzare la situazione contabile dei rapporti alla data della domanda giudiziale, consentendo così di individuare il petitum della pretesa creditoria da sottoporre al vaglio del giudice.
Né può ritenersi che l'incompletezza della documentazione bancaria prodotta a supporto della pretesa creditoria - pure evidenziata dagli appellanti - incida sull'ammissibilità della domanda di pagamento, attenendo piuttosto alla sua fondatezza nel merito e, in particolare, alla corretta determinazione del quantum dovuto.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'onere probatorio gravante sulla CP_9 attiene alla dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere, ma non si estende alla produzione dell'intera documentazione contrattuale e contabile sin dall'apertura dei rapporti, essendo sufficiente - ai fini dell'ammissibilità della domanda - la prova della situazione debitoria cristallizzata nei saldaconti prodotti in giudizio, salva poi la necessità di verificarne la correttezza alla luce delle specifiche contestazioni sollevate dal correntista.
In questa prospettiva, la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa ha consentito di accertare l'effettiva consistenza delle reciproche ragioni di credito, tenendo conto sia delle contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla illegittimità di vari addebiti, sia della documentazione bancaria disponibile.
Gli esiti della CTU - che questa Corte ritiene di condividere in quanto fondati su un'analisi accurata della documentazione in atti e su corretti criteri tecnico-contabili - hanno evidenziato la necessità di procedere ad una significativa rimodulazione dei saldi debitori originariamente pretesi dalla CP_9 giungendo in un caso ( addirittura all'accertamento di un saldo a credito della società Controparte_11 correntista.
Tale circostanza, tuttavia, non può condurre ad una pronuncia di condanna della al pagamento CP_9 del relativo importo in favore di non essendo stata proposta alcuna domanda in tal Controparte_11 senso da parte della società correntista (ora in liquidazione giudiziale) né essendo stata la causa riassunta dalla procedura concorsuale dopo l'interruzione del processo.
Per quanto riguarda invece gli altri rapporti di conto corrente oggetto di causa, gli accertamenti peritali
- pur evidenziando la necessità di procedere ad una significativa rideterminazione dei saldi a seguito pagina 11 di 14 dell'eliminazione degli addebiti illegittimi - hanno comunque confermato l'esistenza di una situazione debitoria, sia pure di importo inferiore rispetto a quello originariamente preteso dalla Banca.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dall'istituto di credito deve essere confermata nell'an - non sussistendo valide ragioni per ritenerne l'inammissibilità - ma deve essere accolta nel quantum per gli importi rideterminati in sede di CTU, che tengono conto delle fondate contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla illegittimità di vari addebiti.
Dall'esame delle osservazioni critiche formulate dal CTP dell'appellata alla CTU, emerge ancora la necessità di affrontare due questioni metodologiche fondamentali che incidono sulla determinazione finale dei saldi.
La prima questione attiene al criterio di imputazione delle rimesse solutorie. Il CTU ha adottato un metodo che prevede, dopo aver determinato il totale degli interessi indebiti, di far confluire gli importi prescritti come maggior debito alla fine del periodo di eliminazione della capitalizzazione
(31.12.2013). L'appellata contesta tale metodologia, sostenendo che la rimessa solutoria, avendo natura di pagamento, dovrebbe essere imputata all'indebito alla data stessa in cui viene effettuata, in applicazione dei criteri codicistici di imputazione dei pagamenti.
Tale contestazione non può essere accolta. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che nelle controversie bancarie l'individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve avvenire solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito. Come affermato dalla Cassazione n. 29374/2024, "nelle controversie aventi ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative,
l'individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve avvenire solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito". Il procedimento corretto prevede quindi in via preliminare l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e, solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si può procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento. Tale principio è stato ribadito dalla
Cassazione n. 2602/2024, secondo cui il ricalcolo del reale ed effettivo rapporto di dare-avere mediante eliminazione delle competenze illegittimamente addebitate è operazione preliminare necessaria per individuare correttamente quali rimesse abbiano effettivamente natura solutoria. La Corte ha chiarito che tale operazione non viola l'art. 1422 c.c. sulla imprescrittibilità dell'azione di nullità, in quanto rappresenta una mera operazione preventiva e legittima rispetto all'individuazione dei versamenti solutori, finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca.
La seconda questione riguarda l'ambito oggettivo della prescrizione. L'appellata contesta che il
CTU abbia limitato l'analisi della prescrizione ai soli interessi passivi, escludendo spese e commissioni.
Anche questa contestazione non può essere accolta. Secondo la Cassazione n. 17997/2023, "per verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse occorre previamente eliminare tutti gli addebiti illegittimi e rideterminare il reale saldo passivo del conto". Non vi è quindi ragione di distinguere tra interessi, spese e commissioni, dovendo l'analisi riguardare tutte le competenze illegittime. In conclusione, la CTU già espletata appare conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non necessita di integrazione. Le contestazioni sollevate dall'appellata, pur tecnicamente sofisticate, non colgono nel segno in quanto si pongono in contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte in materia di accertamento dell'indebito bancario e di verifica della prescrizione. pagina 12 di 14 In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata nei termini sopra indicati. In particolare:
1) va accertato il credito di per € 22.214,08 (ora assoggettata a liquidazione Controparte_11 giudiziale), con conseguente liberazione dei fideiussori, essendo stato accertato che nulla è dovuto dalla società garantita.
2) va rideterminato il debito di in € 23.791,79, con una differenza a credito NT della società di € 306,45 rispetto al saldo originario di € 24.098,24. La CTU ha infatti accertato il superamento dei tassi soglia in diversi trimestri del 2010 e 2011, circostanza non adeguatamente valutata dal giudice di prime cure.
3) va rideterminato il debito di in € 26.764,92, con una differenza a credito della società _2 di € 344,31 rispetto al saldo originario di € 27.109,23. Non può invece trovare accoglimento l'eccezione di nullità delle condizioni economiche per mancanza della sottoscrizione del contratto, trattandosi di domanda nuova inammissibilmente proposta in appello.
4) va rideterminato il debito di in € 113.235,25, con una differenza a credito della Controparte_1 società di € 1.202,93 rispetto al saldo originario di € 114.438,18. La documentazione prodotta ha consentito al CTU di effettuare un ricalcolo attendibile, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale.
5) va rideterminato il debito di Beton S.p.A. in € 398.747,67, con una differenza a credito della società di € 3.400,43 rispetto al saldo originario di € 402.148,10, con conseguente responsabilità solidale dei fideiussori e nei limiti di tale importo. Parte_2 CP_13
In tali termini, peraltro, va parimenti accolta la domanda riconvenzionale della Banca, limitatamente alle posizioni risultanti a debito, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo, posto che il recesso dai rapporti non è temporalmente collocabile anteriormente alla proposizione della domanda riconvenzionale e, nel quantum, che il debito dev'essere accertato nella misura determinata dalla CTU.
Quanto alle spese processuali, va rilevato che, sebbene l'appello sia stato accolto con riferimento alla rideterminazione dei saldi di tutti i conti correnti oggetto di causa, permangono significativi crediti della banca nei confronti degli appellanti, come emerge dagli accertamenti effettuati in sede di CTU, conseguendone l'accoglimento della domanda riconvenzionale con riguardo a tre conti correnti sui quattro oggetto d'esame nel presente grado, nonché agli obblighi dei fideiussori relativamente alle garanzie prestate per Beton Spa, costituenti la magna pars dei loro debiti di firma e confermate per la grandissima parte (con uno scarto di poco più di tremila euro a fronte di un debito che si aggira intorno ai quattrocentomila euro). Tale situazione si risolve in sostanziale soccombenza reciproca (vittoria in relazione all'accertamento di minor debito;
vittoria in relazione alla condanna per il debito accertato, per lo più prossimo a quello preteso), se non in relazione a Beton Cavi srl, risultata schiettamente a credito, tuttavia poi assoggettata a procedura liquidatoria giudiziale e rimasta contumace in persona del suo curatore, successivamente alla riassunzione, come pure in relazione a erede del CP_10 fideiussore parimenti rimasto contumace, successivamente alla riassunzione Persona_1 conseguente al decesso dell'originario attore ed appellante, mentre fideiussore di Parte_1
Beton Cavi srl, ha agito anche quale legale rappresentante di Eurocem, comunque soccombente in punto riconvenzionale. Ne segue la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite relativamente al primo e al secondo grado.
pagina 13 di 14 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura, sussistendo le medesime ragioni che militano in favore della compensazione delle spese di assistenza e rappresentanza legale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 749/2019 del Tribunale di Cuneo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e conseguente parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accerta che il saldo del conto corrente n. 5546.48 intestato a presenta, alla data del Controparte_11
31/12/2013, un credito della società di € 22.214,08;
b) accerta che il saldo del conto corrente n. 7885.68 intestato a ammonta, alla data NT del 31/03/2012, a € 23.791,79 a debito della società e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la società debitrice al pagamento in favore dell'appellata di tale somma in linea capitale, oltre interessi legali (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo;
c) accerta che il saldo del conto corrente n. 6030.55 intestato a ammonta, alla data del _2
31/03/2012, a € 26.764,92 a debito della società e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la società debitrice al pagamento in favore dell'appellata di tale somma in linea capitale, oltre interessi legali (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo;
d) accerta che il saldo del conto corrente n. 6021.21 intestato a ammonta, alla data del Controparte_1
31/03/2012, a € 113.235,25 a debito della società e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la società debitrice al pagamento in favore dell'appellata di tale somma in linea capitale, oltre interessi legali (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo;
e) accerta che il saldo del conto corrente n. 5195.80 intestato a Beton S.p.A. ammonta, alla data del
31/12/2013, a € 398.747,67 a debito della società, con conseguente responsabilità dei fideiussori e nei limiti di tale importo e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna questi Parte_2 CP_13 ultimi, in solido fra loro e nei limiti delle fideiussioni prestate, al pagamento di tale somma in linea capitale oltre interessi legali (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitivamente a carico solidale delle parti costituite spese e competenze di CTU, già liquidate con decreto in atti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dr.ssa Bruno Conca Consigliere rel.
All'esito della camera di consiglio del 21 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel R.G. 73/2020 promossa da:
(C.F.: ; (C.F.: in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di legale rappresentante (C.F.: ) con sede a Roma, CP_1 P.IVA_1
Via Circonvallazione Clodia n.163/167; (C.F.: ) con sede a Savigliano (CN), Via _2 P.IVA_2
Saluzzo n. 14, in persona del suo legale rappresentante (C.F. ); CP_3 C.F._3
(C.F.: ) con sede a Milano (MI), Via Moroni G. Battista n.32, in NT P.IVA_3 persona del suo legale rappresentate (C.F. ). Tutti difesi e CP_3 C.F._3 rappresentati dall'Avv. Katia Gavioli (C.F. ) con studio in Milano, giuste C.F._4 procure speciali prodotte nel primo grado di giudizio (relativamente al Sig. ), nonché Parte_1 prodotte e unitamente depositate con l'atto di citazione in appello (per gli altri soggetti).
Parte appellante
Contro
(C.F ) con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, rappresentata, Controparte_5 P.IVA_4 in forza di procura del 31/08/2018, da oggi CP_6 Controparte_7
(C.F. ) a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23/11/2022 con sede in
[...] P.IVA_5
San Donato Milanese, via dell'Unione Europea n. 6 - 6B, società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento in persona del suo procuratore speciale avvocato Parte_3
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Rossotto CP_8 C.F._5
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Amedeo C.F._6
Avogadro n. 26, giusta procura dell'11/05/2023 in calce all'atto di costituzione di pari data
Parte appellata
e nei confronti di
(C.F. ), con sede in (53100), Piazza Controparte_9 P.IVA_6 CP_5
Salimbeni n. 3;
contumace
pagina 1 di 14 e nei confronti di
(C.F.: ), in qualità di erede del signor (C.F. CP_10 C.F._7 Persona_1
); C.F._8
contumace
e nei confronti di
(P.IVA ), con sede legale in Savigliano Controparte_11 P.IVA_7
(12038 – CN), via Saluzzo n. 14, in persona del Curatore dott. dott. ; CP_12
contumace
Oggetto: Contratti bancari – Appello avverso sentenza del Tribunale di Cuneo n. 749/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante
In riforma della sentenza n. 749/2019
A. In via principale:
- Dichiarare l'invalidità della capitalizzazione trimestrale dell'interesse passivo trimestrale e del tasso di interesse ultralegale nei contratti meglio descritti in narrativa ( e Beton spa); CP_11
- Accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari indicati e quantificati nell'atto introduttivo,
o per la diversa somma accertata in via istruttoria, da parte dell'istituto di credito in relazione ai rapporti di conto corrente come indicato nell'atto principale, accesi dagli attori,
- accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi sul conto corrente intestato
a avente n.6030, degli interessi ultralegali e delle commissioni massimo scoperto non essendo _2 regolarmente sottoscritto il relativo contratto di apertura di conto corrente;
- Accertare la non rilevanza degli atti unilaterali di riconoscimento di debito sottoscritti dai legali rappresentanti delle società correntiste;
- Accertare la violazione da parte della banca attrice in riconvenzionale dell'onere probatorio;
- Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base alle allegazioni e documentazioni in atti;
- In caso di accertamento di una somma maggior a credito degli attori, dichiari che nulla è dovuto dai fideiussori, in riferimento alle posizioni di cui questi sono garanti;
B. In via istruttoria
1. Disporre apposita CTU contabile al fine di quantificare l'esatto dare avere fra le parti procedendo letti agli atti ed i documenti di causa, esperiti gli opportuni accertamenti, effettuata ogni indagine ritenuta opportuna, sentiti i consulenti di parte eventualmente nominati a:
a) Accertare, sulla base della documentazione in atti, da parte della banca convenuta e attrice in riconvenzione, il rispetto delle norme legali in tema di interessi anatocistici e ultralegali;
b) Ricostruire il saldo dovuto alla banca e richiesto con la domanda riconvenzionale, sulla base della documentazione in atti, indicando il saldo zero come saldo iniziale laddove esistano movimentazioni parziali, ovvero altro criterio indicato dalla Corte d'appello adita;
c) Rideterminare, sulla base degli accertamenti di cui sopra, le somme dovute, escludendo
l'applicabilità di altri criteri di capitalizzazione degli interessi in luogo di quelli eventualmente disapplicati in quanto ritenuti illegittimi;
pagina 2 di 14 e) Dichiarare, sulla base degli accertamenti di cui sopra, quanto corrisposto illegittimamente dagli attori alla convenuta;
f) Tenere la conciliazione della lite ove possibile e, in caso di esito negativo, specifichi le rispettive disponibilità transattive.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, IVA, cpa, rimborso spese generali del 15%, oltre al contributo unificato, di cui si chiede la distrazione trattandosi di avvocato antistatario”.
Parte appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni domanda ed istanza ex adverso proposta,
In via pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità delle domande, eccezioni ed allegazioni nuove ex art. 345 c.p.c. per le ragioni esposte con riferimento al quarto motivo di appello avversario (cfr. paragrafo 6. della comparsa di risposta in appello del 07/09/2020 e cfr. paragrafo 2. della comparsa conclusionale in appello depositata in data 29/07/2024);
- dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. dell'appellante alle parti della sentenza n. 749/2019 non impugnate, con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte dal Tribunale di Cuneo e non riproposte ex adverso, per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa.
In via istruttoria:
- disporre integrazione della C.T.U. tecnico-contabile del 29/04/2024 a firma del dott. Per_2
, in ragione delle osservazioni del 11/04/2024 formulate dal CTP nominato dott.
[...] Persona_3
;
[...]
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulata. - respingere l'appello proposto dalle società e nonché dai signori , “in proprio e nella sua NT _2 Parte_2 qualità di legale rappresentante di , , in qualità di erede del signor Controparte_1 CP_10 [...]
, in persona del Curatore dott. , e Per_1 Controparte_11 CP_12 Parte_1 CP_13
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 749/2019, pubblicata dal Tribunale di
[...]
Cuneo in data 25/09/2019, nell'ambito del giudizio civile avente R.G. 824/2015;
- in ogni caso assolvere in nome e per conto di Controparte_7 Controparte_5
da ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta
[...]
Nel merito, in via principale:
-respingere l'appello proposto dalle società e nonché dai signori NT _2
, “in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di , Parte_2 Controparte_1 CP_10
, in qualità di erede del signor , in persona del Curatore dott.
[...] Persona_1 Controparte_11
, e e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza CP_12 Parte_1 CP_13
n. 749/2019, pubblicata dal Tribunale di Cuneo in data 25/09/2019, nell'ambito del giudizio civile avente R.G. 824/2015;
- in ogni caso assolvere in nome e per conto di Controparte_7 Controparte_5
da ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta
[...]
pagina 3 di 14 Nel merito. in via subordinata
- nel caso di riforma della impugnata sentenza di primo grado n. 749/2019, pubblicata dal Tribunale di Cuneo in data 25/09/2019, nell'ambito del giudizio civile avente R.G. 824/2015, accogliere le seguenti domande già formulate in primo grado dalla (in Controparte_9 qualità di cedente del credito in favore di anche laddove non esaminate, Controparte_5 pretermesse o assorbite dal rigetto parziale delle domande attoree e cioè (omissis)”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine da una pluralità di rapporti bancari intrattenuti con Controparte_9 da diverse società operanti nel settore dell'edilizia e delle costruzioni, con le relative
[...] garanzie fideiussorie prestate da persone fisiche. In particolare, risultano oggetto di causa i seguenti rapporti: il conto corrente n. 5546.48 intestato a aperto nel 1990 e assistito dalle Controparte_11 fideiussioni dei signori , e rilasciate in data Parte_2 CP_13 Persona_1 Parte_1
11 gennaio 1990; il conto corrente n. 7885.68 intestato a acceso in data 22 marzo NT
2005; il conto corrente n. 6030.55 intestato a aperto in data 11 ottobre 2006; il conto _2 corrente n. 7987.33 intestato a acceso in data 24 aprile 2006; il conto Controparte_14 corrente n. 6021.21 intestato a aperto in data 11 ottobre 2006; il conto corrente n. Controparte_1
5195.80 intestato a Beton S.p.A., società dichiarata fallita dal Tribunale di Cuneo in data 29 agosto
2014, garantito dalle fideiussioni dei signori e rilasciate il 26 maggio 1998. Parte_2 CP_13
Nel corso dei rapporti, la banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto. Le società correntiste hanno contestato la legittimità di tali addebiti, ritenendoli contrari alla normativa bancaria e alla disciplina antiusura, nonché privi di valida pattuizione contrattuale. In particolare, con riferimento al conto corrente n.
6030.55 intestato a è stata dedotta la mancanza della sottoscrizione del contratto da parte _2 della società correntista nella parte contenente le condizioni generali.
Il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 20 febbraio 2015, con il quale le società Controparte_11 NT _2 Controparte_14
e i fideiussori , e Controparte_1 Parte_4 Parte_2 CP_13 Persona_1 Pt_1 hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di
[...] Controparte_9
Cuneo, chiedendo dichiararsi l'invalidità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e del tasso ultralegale, nonché l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto per mancanza di espressa pattuizione, con conseguente rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente.
La banca, costituendosi in giudizio, ha replicato sostenendo la piena legittimità del proprio operato e la validità delle pattuizioni contrattuali, producendo in giudizio alcuni contratti di apertura di credito stipulati nel corso dei rapporti, in particolare le lettere-contratto di credito del 18 marzo 2005 e 15 novembre 2007 relative a e del 29 novembre 2007 relativa a Beton S.p.A. L'istituto Controparte_11 di credito ha inoltre fatto valere le dichiarazioni di riconoscimento del debito sottoscritte dai correntisti, ritenendole idonee a costituire prova dell'esistenza e validità dei rapporti bancari. Ha inoltre formulato domanda riconvenzionale per il pagamento dei saldi debitori dei conti correnti, eccependo altresì la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per i pagamenti antecedenti al 20 febbraio 2005.
Alla prima udienza del 14 gennaio 2016, il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento della società Il giudizio è stato quindi riassunto con ricorso ex Parte_4 art. 303 c.p.c. del 13 aprile 2016 da parte degli altri attori. All'udienza del 3 novembre 2016, rilevato il pagina 4 di 14 mancato esperimento della procedura di mediazione, il giudice ha assegnato termine per l'attivazione della stessa.
Nella fase istruttoria, gli attori hanno depositato perizie econometriche relative ai conti correnti n.
5546 ( , n. 5195.80 e 10195 (Beton S.p.A.), nonché gli estratti conto dei rapporti bancari. CP_11
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. hanno chiesto disporsi consulenza tecnica d'ufficio per la rideterminazione dei saldi, producendo altresì documentazione attestante l'esistenza di aperture di credito risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Il Tribunale ha rigettato la richiesta di CTU rilevando carenze documentali consistenti in:
- per il c/c 5546.48 : mancanza del contratto originario di apertura del 1990; CP_11
- per il c/c 5195.80 (Beton S.p.A.): mancanza del contratto di apertura del 2003;
- per il c/c 10195 (Beton S.p.A.): assenza di qualsiasi contratto di apertura;
- per gli altri conti: assenza delle condizioni generali di contratto e delle pattuizioni economiche.
Ha inoltre ritenuto inattendibili le perizie econometriche depositate dagli attori in quanto:
- predisposte prescindendo dalla documentazione contrattuale;
- basate su presupposti non dimostrati circa la validità delle pattuizioni;
- utilizzanti un metodo di calcolo dell'usura non conforme alle direttive della Banca d'Italia;
- prive dei requisiti di analiticità propri di un elaborato peritale.
La sentenza n. 749/2019 ha dunque rigettato integralmente le domande attoree e accolto la domanda riconvenzionale della banca in quanto relativamente ai saldaconto ex art. 50 TUB e alle dichiarazioni di riconoscimento del debito la mancata contestazione specifica da parte degli attori dispensasse la banca dall'onere della prova e, quindi, condannato:
- e i fideiussori , e , in Controparte_11 Parte_2 CP_13 Persona_1 Parte_1 solido, al pagamento di € 71.343,10;
- al pagamento di € 30.945,14; NT
- al pagamento di € 34.366,06; _2
- al pagamento di € 20.729,83; Controparte_14
- al pagamento di € 135.353,20; Controparte_1
- I fideiussori e in solido, al pagamento di € 206.582,76 per il conto Beton Parte_2 CP_13
S.p.A.
- gli attori anche in via solidale tra loro a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi €23.072,00 di cui €21.359,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, cpa ed iva come per legge, spese di registro e le successive occorrende.
Con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2020, gli appellanti hanno articolato sette motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale di Cuneo.
Con il primo motivo hanno censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere probatorio, sostenendo che nel corso del giudizio di primo grado la documentazione contrattuale sarebbe stata integralmente depositata, in parte dagli attori e in parte dalla banca convenuta in riconvenzionale.
Con il secondo motivo hanno contestato la statuizione sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, evidenziando come i contratti di Beton S.p.A., e _2 Controparte_11 non contengano valide pattuizioni al riguardo, trattandosi di mere "lettere-contratto di credito" prive delle necessarie condizioni generali.
pagina 5 di 14 Il terzo motivo ha investito il diniego di CTU contabile, sostenendo che la produzione delle perizie econometriche di parte imponesse di per sé la rimessione in istruttoria della causa, pena la violazione del divieto di scienza privata del giudice.
Con il quarto motivo gli appellanti hanno dedotto l'invalidità delle condizioni economiche pattuite nel contratto di apertura del conto corrente n. 6030.55 intestato a per mancanza della "prima _2 sottoscrizione" da parte della società correntista.
Il quinto motivo ha censurato l'accoglimento della domanda riconvenzionale della banca, contestando l'efficacia probatoria attribuita alle scritture di riconoscimento del debito.
Con il sesto motivo è stata impugnata la decisione sull'eccezione di prescrizione, sostenendo che il giudice non avrebbe potuto accoglierla senza prima valutare la legittimità della capitalizzazione degli interessi.
Il settimo motivo ha infine dedotto la violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando l'affermazione secondo cui le allegazioni fattuali della banca non sarebbero state oggetto di specifica contestazione.
In data 8 settembre 2020, si costituiva in giudizio (in qualità di cessionaria Controparte_5 del credito di con comparsa di costituzione e risposta Controparte_9 chiedendo: i) di dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c e dell'art. 345 c.p.c; ii) di dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c dell'appellante alle parti e della sentenza n. 749/2019 non impugnate, con conseguente rinuncia ex art. 346 c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte dal Tribunale di Cuneo e non riproposte ex adverso,; iii) di respingere la richiesta CTU contabile ex adverso formulata;
iv) nel merito respingere l'appello confermando integralmente la sentenza di primo grado;
v) in via subordinata nel caso di riforma della impugnata sentenza di primo grado accogliere le domande già formulate in primo grado dalla CP_9 anche laddove non esaminate o pretermesse o assorbite dal rigetto parziale delle domande attoree.
In data 17 gennaio 2023 il processo viene interrotto a seguito della morte del sig. e Persona_1 viene riassunto in data 12 aprile 2023.
In data 29 aprile 2024, previamente disposta e poi esperita CTU contabile, veniva depositata la relazione definitiva. La CTU disposta dalla Corte ha esaminato i rapporti di conto corrente n. 5546 Cont ( , n. 7885 ( , n. 6030 ( ), n. 6021 ( ) e n. 5195 (Beton Spa), CP_11 CP_4 CP_1 quantificando gli importi a credito di CP_11
L'appellata subentrata all'originaria convenuta (ed appellata nel Controparte_7 presente grado) per via di successive operazioni prima di cartolarizzazione e, poi, di fusione per incorporazione, nelle osservazioni del proprio CTP dell'11.04.2024 e nella successiva comparsa conclusionale, sollevava due contestazioni di ordine metodologico:
1) criteri di imputazione delle rimesse solutorie: secondo l'appellata, il CTU avrebbe errato nel non imputare le rimesse solutorie in via prioritaria al pagamento degli indebiti annotati dalla banca. In particolare, viene contestato il fatto che il CTU, dopo aver determinato il totale degli interessi asseritamente indebiti, abbia fatto confluire gli importi prescritti come maggior debito alla fine del periodo di eliminazione della capitalizzazione (31.12.2013). Secondo l'appellata, invece, la rimessa solutoria, avendo natura di pagamento e non di interesse, dovrebbe essere imputata a pagamento dell'indebito alla data stessa in cui viene effettuata, e non alla chiusura del rapporto. Ciò in applicazione dei criteri codicistici di imputazione dei pagamenti, che impongono di imputare le somme dapprima agli interessi e successivamente al capitale.
pagina 6 di 14 2) ambito oggettivo della prescrizione: viene contestato che il CTU, pur dovendo verificare la prescrizione per tutte le somme indebitamente annotate, abbia limitato l'analisi ai soli interessi passivi, escludendo la prescrizione del pagamento delle altre somme indebite (commissioni massimo scoperto, commissioni e spese).
L'appellata chiede pertanto l'integrazione della CTU affinché il consulente:
- imputi le rimesse solutorie prioritariamente al pagamento degli indebiti annotati e solo successivamente a capitale, procedendo al pagamento alle singole date delle rimesse non più ripetibili perché prescritte;
- consideri tra le somme indebite soggette a prescrizione non solo gli interessi passivi ma anche spese e commissioni.
Gli appellanti, invece, nella loro comparsa conclusionale:
- ritengono corrette le risultanze della CTU quanto alla quantificazione degli importi a credito di
[...]
CP_11 Cont
- contestano la mancata effettuazione del ricalcolo per il conto corrente nonostante l'assenza di valide pattuizioni per mancanza di sottoscrizione;
- insistono per la decisione sulla base delle risultanze già acquisite, senza necessità di integrazione.
In data 1° ottobre 2024, il processo veniva nuovamente interrotto, avendo il Tribunale di Cuneo con sentenza n. 46/2023 del 18 dicembre 2023 dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Il processo veniva infine riassunto in data 23 dicembre 2024. Controparte_11
La controversia sottoposta all'esame della Corte investe molteplici profili, sia processuali che sostanziali, relativi alla validità e agli effetti di diversi rapporti bancari di conto corrente, con particolare riferimento alla legittimità degli addebiti per interessi, commissioni e spese, nonché all'efficacia probatoria delle dichiarazioni di riconoscimento del debito e alla prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito. Sotto il profilo soggettivo, va preliminarmente dato atto che:
- la posizione creditoria della è stata ceduta a Controparte_9 Controparte_5
come da avviso pubblicato in G.U. n. 151 del 23/12/2017, che ha conferito mandato a
[...] CP_6
oggi a seguito di fusione per incorporazione del 23
[...] Controparte_7 novembre 2022;
- è subentrato quale erede del defunto nella posizione di fideiussore di CP_10 Persona_1
come risulta dalla documentazione prodotta dagli appellanti (certificato storico di Controparte_11 famiglia, certificato di stato di famiglia e residenza, comunicazione dell'amministratore di sostegno).
La sua qualità di unico erede non è stata contestata dall'appellata nelle conclusionali;
- la società è stata sottoposta a liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Controparte_11
Cuneo del 18 dicembre 2023. Il giudizio è stato ritualmente riassunto nei confronti della procedura, che non si è costituita;
- non è stato proposto appello dalla società nei cui confronti la sentenza Controparte_14 impugnata è passata in giudicato quanto alla condanna al pagamento di euro 20.729,83 oltre interessi a titolo di saldo debitore del conto corrente n. 7987.33.
Quanto alle questioni controverse, il primo nodo da sciogliere attiene all'assolvimento dell'onere della prova gravante sugli attori circa l'invalidità delle clausole contrattuali relative alla capitalizzazione degli interessi, agli interessi ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto. Sul punto, gli appellanti sostengono che la documentazione contrattuale sarebbe stata integralmente prodotta in giudizio, mentre la banca eccepisce l'incompletezza delle produzioni documentali, in particolare per pagina 7 di 14 quanto riguarda i contratti di apertura dei conti correnti nn. 5195.80, 5546.48 e 10195, nonché le condizioni generali dei contratti effettivamente depositati.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, occorre esaminare per ciascun rapporto bancario e per ciascun appellante se e in quali termini l'appello debba essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata anche in relazione alla domanda riconvenzionale accolta in primo grado. La CTU ha accertato i seguenti risultati:
- per il c/c 5546.48 ( : a fronte di un saldo a debito di € 66.329,94 richiesto dalla banca, è CP_11 stato accertato un saldo a credito di € 22.214,08, con una differenza complessiva di € 88.544,02;
- per il c/c 7885.68 ( ): a fronte di un saldo a debito di € 24.098,24 richiesto dalla banca, è CP_4 stato accertato un saldo a debito di € 23.791,79, con una differenza di € 306,45;
- per il c/c 6030.55 (FAG): a fronte di un saldo a debito di € 27.109,23 richiesto dalla banca, è stato accertato un saldo a debito di € 26.764,92, con una differenza di € 344,31;
- per il c/c 6021.21 ( ): a fronte di un saldo a debito di € 114.438,18 richiesto dalla banca, è CP_1 stato accertato un saldo a debito di € 113.235,25, con una differenza di € 1.202,93;
- per il c/c 5195.80 (Beton Spa): a fronte di un saldo a debito di € 402.148,10 richiesto dalla banca, è stato accertato un saldo a debito di € 398.747,67, con una differenza di € 3.400,43;
Alla luce degli esiti della CTU, consegue che:
A) conto corrente n. 5546.48 intestato a Con riferimento a tale rapporto, l'appello Controparte_11 risulta fondato e merita accoglimento. La CTU ha infatti accertato che:
1) la capitalizzazione trimestrale degli interessi è illegittima per tutto il periodo, non essendo presente in atti alcun nuovo contratto o pattuizione successiva alla Delibera CICR del 9.2.2000 che preveda pari periodicità nelle chiusure con clausola specificamente approvata per iscritto. Il Tribunale ha quindi errato nel ritenere che i contratti prodotti fossero adeguati alle condizioni di reciprocità.
2) vi è stato superamento dei tassi soglia antiusura nei trimestri I/2010 (0,1831 punti percentuali),
III/2010 (0,8763 p.p.), IV/2010 (0,8717 p.p.) e I/2011 (1,0784 p.p.). La sentenza impugnata non ha correttamente valutato tale profilo, ritenendo erroneamente inattendibili le perizie econometriche di parte.
3) la commissione di massimo scoperto risulta non dovuta in quanto non sono stati determinati in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione. Anche su questo punto la decisione di prime cure non ha correttamente valutato la documentazione contrattuale.
4) All'esito del ricalcolo, eliminata la capitalizzazione degli interessi e ricondotti i tassi entro le soglie antiusura, emerge un saldo finale a credito della società di € 22.214,08, con una differenza di €
88.544,02 rispetto al saldo a debito di € 66.329,94 risultante dall'ultimo estratto conto.
L'eccezione di prescrizione, correttamente sollevata dalla banca, è stata verificata dal CTU che ha accertato come degli interessi passivi indebiti (€ 114.100,21) la somma di € 113.526,15 risulti pagata con rimesse solutorie prescritte e quindi non ripetibile, mentre € 574,06 non sono stati pagati. Analogamente, della CMS indebita (€ 31.456,17) l'importo di € 31.167,08 risulta pagato con rimesse prescritte e € 289,09 non pagati. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di e ha accolto la domanda riconvenzionale della Controparte_11 banca, condannando la società e i fideiussori in solido al pagamento di € 71.343,10 oltre interessi. Va invece accertato il credito della società per € 22.214,08. Quanto ai fideiussori , Parte_2 CP_13
(quale erede di ) e , l'accoglimento dell'appello
[...] CP_10 Persona_1 Parte_1 comporta il venir meno della loro responsabilità solidale, essendo stato accertato che nulla è dovuto dal pagina 8 di 14 debitore principale alla banca. Peraltro, con riferimento alla posizione di va rilevato Controparte_11 che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale disposta dal Tribunale di Cuneo con sentenza del 19 dicembre 2023 determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 143 CCII. Il processo è stato ritualmente riassunto nei confronti della procedura, che non si è costituita.
B) Conto corrente n. 7885.68 intestato a Anche per tale rapporto l'appello è fondato, NT avendo la CTU accertato:
1) il superamento dei tassi soglia nei trimestri I/2010 (0,2935 p.p.), III/2010 (1,0034 p.p.), IV/2010
(1,0092 p.p.) e I/2011 (1,2281 p.p.);
2) all'esito del ricalcolo, un saldo a debito di € 23.791,79 anziché € 24.098,24, con una differenza a credito della società di € 306,45.
La sentenza impugnata va quindi riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di NT
e ha accolto la domanda riconvenzionale condannando la società al pagamento di € 30.945,14
[...] oltre interessi. Va invece accertato che il debito della società ammonta a € 23.791,79.
C) Conto corrente n. 6030.55 intestato a L'appello è fondato anche con riferimento a tale _2 rapporto, per il quale la CTU ha rilevato:
1) il superamento dei tassi soglia nei trimestri I/2010 (0,2699 p.p.), III/2010 (0,9763 p.p.), IV/2010
(0,9797 p.p.) e I/2011 (1,1962 p.p.);
2) all'esito del ricalcolo, un saldo a debito di € 26.764,92 anziché € 27.109,23, con una differenza a credito della società di € 344,31.
Non può invece trovare accoglimento il motivo di appello relativo alla nullità delle condizioni economiche per mancanza della sottoscrizione del contratto, trattandosi di eccezione nuova inammissibilmente proposta per la prima volta in appello. La sentenza va quindi riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di e ha accolto la domanda riconvenzionale condannando la _2 società al pagamento di € 34.366,06 oltre interessi. Va invece accertato che il debito della società ammonta a € 26.764,92.
D) Conto corrente n. 6021.21 intestato a L'appello è fondato anche per tale rapporto, Controparte_1 avendo la CTU accertato:
1) il superamento dei tassi soglia nei trimestri I/2010 (0,1474 p.p.), III/2010 (0,8352 p.p.), IV/2010
(0,8274 p.p.) e I/2011 (1,0302 p.p.);
2) all'esito del ricalcolo, un saldo a debito di € 113.235,25 anziché € 114.438,18, con una differenza a credito della società di € 1.202,93.
La sentenza impugnata va quindi riformata nella parte in cui ha rigettato la domanda di Controparte_1
e ha accolto la domanda riconvenzionale, sulla base delle mere risultanze di saldaconto, condannando la società al pagamento di € 135.353,20 oltre interessi. Va invece accertato che il debito della società ammonta a € 113.235,25.
E) conto corrente n. 5195.80 intestato a Beton S.p.A. Anche per tale rapporto l'appello è fondato, avendo la CTU rilevato:
1) il superamento dei tassi soglia nei trimestri III/2010 (0,4658 p.p.), IV/2010 (0,7944 p.p.) e I/2011
(0,9942 p.p.);
2) all'esito del ricalcolo, un saldo a debito di € 398.747,67 anziché € 402.148,10, con una differenza a credito della società di € 3.400,43.
F) Posizione dei fideiussori pagina 9 di 14 - per il c/c 5546.48 intestato a i fideiussori , Controparte_11 Parte_2 CP_13 CP_10
(quale erede di ) e sono liberati da ogni responsabilità, essendo stato Persona_1 Parte_1 accertato un saldo a credito della società debitrice principale;
- per il c/c 5195.80 intestato a Beton S.p.A., i fideiussori e rispondono in Parte_2 CP_13 solido nei limiti del minor importo di € 398.747,67 accertato all'esito del ricalcolo, in forza delle fideiussioni rilasciate il 26.05.1998.
G) Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale di L'apertura della procedura di Controparte_11 liquidazione giudiziale di disposta dal Tribunale di Cuneo con sentenza del 18 Controparte_11 dicembre 2023, rende comunque improcedibile, nella presente sede, qualunque domanda nei suoi confronti.
Va ancora osservato che, dall'esame della CTU, non risulta formale chiusura dei conti in questione anteriormente alla costituzione in giudizio della emergendo anzi che per tutti i rapporti l'ultimo CP_9 estratto conto prodotto non corrisponde alla data di chiusura del conto corrente, risultando i medesimi ancora operativi. Dagli allegati, non emerge alcuna evidenza della chiusura dei conti correnti e la CTU espressamente afferma che "per tutti i rapporti esaminati l'ultimo estratto conto prodotto non corrisponde alla data di chiusura del conto corrente in quanto i medesimi risultavano ancora operativi". Specificamente:
- c/c 5546.48 ( : l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/12/2013 ma il conto era CP_11 ancora operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 29/10/2014;
- c/c 7885.68 ( ): l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/03/2012 ma il conto era CP_4 ancora operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 29/10/2014;
- c/c 6030.55 (FAG): l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/03/2012 ma il conto era ancora operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 29/10/2014;
- c/c 6021.21 ( ): l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/03/2012 ma il conto era CP_1 ancora operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 29/10/2014;
- c/c 5195.80 ( ): l'ultimo estratto conto prodotto si riferisce al 31/03/2013 ma il conto era ancora CP_11 operativo, come risulta dal saldaconto certificato ex art. 50 TUB riferito al 30/09/2014.
Nondimeno, la domanda riconvenzionale proposta dalla volta alla condanna degli attori CP_9
(ciascuno per quanto di ragione in relazione a ciascuno dei rapporti) del debito finale risultante dai saldaconti, accolta in primo grado, va comunque ritenuta fondata nell'an, non essendo state sollevate - né in primo grado né in questa sede - specifiche contestazioni in ordine alla sua ammissibilità, essendosi le doglianze degli originari attori (ora appellanti) concentrate esclusivamente sulla illegittimità degli addebiti che hanno concorso alla formazione dei saldi debitori e sulla validità ed efficacia dei riconoscimenti di debito prodotti dall'istituto di credito.
In particolare, pur avendo gli appellanti dedotto l'illegittimità di varie voci di addebito
(capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto, interessi ultralegali) e contestato la valenza probatoria dei riconoscimenti di debito in quanto afferenti a poste asseritamente illegittime, non è stata mai specificamente eccepita l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta dalla Banca in via riconvenzionale in relazione alla perdurante operatività dei rapporti di conto corrente.
Tale questione, che pure avrebbe potuto essere rilevata - attenendo all'ammissibilità della domanda di condanna al pagamento di un saldo debitore in presenza di un rapporto di conto corrente ancora aperto - non è stata oggetto di specifiche contestazioni, essendosi il dibattito processuale pagina 10 di 14 incentrato esclusivamente sulla legittimità o meno delle singole poste che hanno concorso alla formazione del saldo e sulla completezza della documentazione bancaria prodotta a supporto della pretesa creditoria.
Del resto, la stessa proposizione da parte degli attori di una domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla - con contestuale richiesta di rideterminazione del saldo previa CP_9 espunzione degli addebiti ritenuti illegittimi - presuppone logicamente l'esistenza di un rapporto obbligatorio suscettibile di essere fatto valere in via giudiziale, sia pure previa verifica della sua effettiva consistenza.
Di là di ciò, la stessa proposizione della domanda riconvenzionale, previa allegazione degli estratti finali di saldaconto ex art. 50 TUB costituisce manifestazione inequivoca di volontà (e concreto esercizio) di recesso della dai rapporti già in essere, risultanti in ogni caso a debito (salvo uno, CP_9 per quanto sopra ricordato e, per gli altri, con differenze esigue all'esito della CTU disposta nel presente grado).
In questo contesto, la produzione da parte della dei saldaconti e delle lettere di riconoscimento CP_9 del debito - pur non costituendo prova decisiva dell'esistenza e dell'ammontare del credito in presenza di specifiche contestazioni sulla legittimità degli addebiti - vale quantomeno a cristallizzare la situazione contabile dei rapporti alla data della domanda giudiziale, consentendo così di individuare il petitum della pretesa creditoria da sottoporre al vaglio del giudice.
Né può ritenersi che l'incompletezza della documentazione bancaria prodotta a supporto della pretesa creditoria - pure evidenziata dagli appellanti - incida sull'ammissibilità della domanda di pagamento, attenendo piuttosto alla sua fondatezza nel merito e, in particolare, alla corretta determinazione del quantum dovuto.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'onere probatorio gravante sulla CP_9 attiene alla dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere, ma non si estende alla produzione dell'intera documentazione contrattuale e contabile sin dall'apertura dei rapporti, essendo sufficiente - ai fini dell'ammissibilità della domanda - la prova della situazione debitoria cristallizzata nei saldaconti prodotti in giudizio, salva poi la necessità di verificarne la correttezza alla luce delle specifiche contestazioni sollevate dal correntista.
In questa prospettiva, la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa ha consentito di accertare l'effettiva consistenza delle reciproche ragioni di credito, tenendo conto sia delle contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla illegittimità di vari addebiti, sia della documentazione bancaria disponibile.
Gli esiti della CTU - che questa Corte ritiene di condividere in quanto fondati su un'analisi accurata della documentazione in atti e su corretti criteri tecnico-contabili - hanno evidenziato la necessità di procedere ad una significativa rimodulazione dei saldi debitori originariamente pretesi dalla CP_9 giungendo in un caso ( addirittura all'accertamento di un saldo a credito della società Controparte_11 correntista.
Tale circostanza, tuttavia, non può condurre ad una pronuncia di condanna della al pagamento CP_9 del relativo importo in favore di non essendo stata proposta alcuna domanda in tal Controparte_11 senso da parte della società correntista (ora in liquidazione giudiziale) né essendo stata la causa riassunta dalla procedura concorsuale dopo l'interruzione del processo.
Per quanto riguarda invece gli altri rapporti di conto corrente oggetto di causa, gli accertamenti peritali
- pur evidenziando la necessità di procedere ad una significativa rideterminazione dei saldi a seguito pagina 11 di 14 dell'eliminazione degli addebiti illegittimi - hanno comunque confermato l'esistenza di una situazione debitoria, sia pure di importo inferiore rispetto a quello originariamente preteso dalla Banca.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dall'istituto di credito deve essere confermata nell'an - non sussistendo valide ragioni per ritenerne l'inammissibilità - ma deve essere accolta nel quantum per gli importi rideterminati in sede di CTU, che tengono conto delle fondate contestazioni sollevate dagli attori in ordine alla illegittimità di vari addebiti.
Dall'esame delle osservazioni critiche formulate dal CTP dell'appellata alla CTU, emerge ancora la necessità di affrontare due questioni metodologiche fondamentali che incidono sulla determinazione finale dei saldi.
La prima questione attiene al criterio di imputazione delle rimesse solutorie. Il CTU ha adottato un metodo che prevede, dopo aver determinato il totale degli interessi indebiti, di far confluire gli importi prescritti come maggior debito alla fine del periodo di eliminazione della capitalizzazione
(31.12.2013). L'appellata contesta tale metodologia, sostenendo che la rimessa solutoria, avendo natura di pagamento, dovrebbe essere imputata all'indebito alla data stessa in cui viene effettuata, in applicazione dei criteri codicistici di imputazione dei pagamenti.
Tale contestazione non può essere accolta. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che nelle controversie bancarie l'individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve avvenire solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito. Come affermato dalla Cassazione n. 29374/2024, "nelle controversie aventi ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative,
l'individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse deve avvenire solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito". Il procedimento corretto prevede quindi in via preliminare l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e, solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si può procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento. Tale principio è stato ribadito dalla
Cassazione n. 2602/2024, secondo cui il ricalcolo del reale ed effettivo rapporto di dare-avere mediante eliminazione delle competenze illegittimamente addebitate è operazione preliminare necessaria per individuare correttamente quali rimesse abbiano effettivamente natura solutoria. La Corte ha chiarito che tale operazione non viola l'art. 1422 c.c. sulla imprescrittibilità dell'azione di nullità, in quanto rappresenta una mera operazione preventiva e legittima rispetto all'individuazione dei versamenti solutori, finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca.
La seconda questione riguarda l'ambito oggettivo della prescrizione. L'appellata contesta che il
CTU abbia limitato l'analisi della prescrizione ai soli interessi passivi, escludendo spese e commissioni.
Anche questa contestazione non può essere accolta. Secondo la Cassazione n. 17997/2023, "per verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse occorre previamente eliminare tutti gli addebiti illegittimi e rideterminare il reale saldo passivo del conto". Non vi è quindi ragione di distinguere tra interessi, spese e commissioni, dovendo l'analisi riguardare tutte le competenze illegittime. In conclusione, la CTU già espletata appare conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non necessita di integrazione. Le contestazioni sollevate dall'appellata, pur tecnicamente sofisticate, non colgono nel segno in quanto si pongono in contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte in materia di accertamento dell'indebito bancario e di verifica della prescrizione. pagina 12 di 14 In conclusione, l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata nei termini sopra indicati. In particolare:
1) va accertato il credito di per € 22.214,08 (ora assoggettata a liquidazione Controparte_11 giudiziale), con conseguente liberazione dei fideiussori, essendo stato accertato che nulla è dovuto dalla società garantita.
2) va rideterminato il debito di in € 23.791,79, con una differenza a credito NT della società di € 306,45 rispetto al saldo originario di € 24.098,24. La CTU ha infatti accertato il superamento dei tassi soglia in diversi trimestri del 2010 e 2011, circostanza non adeguatamente valutata dal giudice di prime cure.
3) va rideterminato il debito di in € 26.764,92, con una differenza a credito della società _2 di € 344,31 rispetto al saldo originario di € 27.109,23. Non può invece trovare accoglimento l'eccezione di nullità delle condizioni economiche per mancanza della sottoscrizione del contratto, trattandosi di domanda nuova inammissibilmente proposta in appello.
4) va rideterminato il debito di in € 113.235,25, con una differenza a credito della Controparte_1 società di € 1.202,93 rispetto al saldo originario di € 114.438,18. La documentazione prodotta ha consentito al CTU di effettuare un ricalcolo attendibile, a differenza di quanto ritenuto dal
Tribunale.
5) va rideterminato il debito di Beton S.p.A. in € 398.747,67, con una differenza a credito della società di € 3.400,43 rispetto al saldo originario di € 402.148,10, con conseguente responsabilità solidale dei fideiussori e nei limiti di tale importo. Parte_2 CP_13
In tali termini, peraltro, va parimenti accolta la domanda riconvenzionale della Banca, limitatamente alle posizioni risultanti a debito, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al saldo, posto che il recesso dai rapporti non è temporalmente collocabile anteriormente alla proposizione della domanda riconvenzionale e, nel quantum, che il debito dev'essere accertato nella misura determinata dalla CTU.
Quanto alle spese processuali, va rilevato che, sebbene l'appello sia stato accolto con riferimento alla rideterminazione dei saldi di tutti i conti correnti oggetto di causa, permangono significativi crediti della banca nei confronti degli appellanti, come emerge dagli accertamenti effettuati in sede di CTU, conseguendone l'accoglimento della domanda riconvenzionale con riguardo a tre conti correnti sui quattro oggetto d'esame nel presente grado, nonché agli obblighi dei fideiussori relativamente alle garanzie prestate per Beton Spa, costituenti la magna pars dei loro debiti di firma e confermate per la grandissima parte (con uno scarto di poco più di tremila euro a fronte di un debito che si aggira intorno ai quattrocentomila euro). Tale situazione si risolve in sostanziale soccombenza reciproca (vittoria in relazione all'accertamento di minor debito;
vittoria in relazione alla condanna per il debito accertato, per lo più prossimo a quello preteso), se non in relazione a Beton Cavi srl, risultata schiettamente a credito, tuttavia poi assoggettata a procedura liquidatoria giudiziale e rimasta contumace in persona del suo curatore, successivamente alla riassunzione, come pure in relazione a erede del CP_10 fideiussore parimenti rimasto contumace, successivamente alla riassunzione Persona_1 conseguente al decesso dell'originario attore ed appellante, mentre fideiussore di Parte_1
Beton Cavi srl, ha agito anche quale legale rappresentante di Eurocem, comunque soccombente in punto riconvenzionale. Ne segue la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite relativamente al primo e al secondo grado.
pagina 13 di 14 Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura, sussistendo le medesime ragioni che militano in favore della compensazione delle spese di assistenza e rappresentanza legale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 749/2019 del Tribunale di Cuneo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e conseguente parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accerta che il saldo del conto corrente n. 5546.48 intestato a presenta, alla data del Controparte_11
31/12/2013, un credito della società di € 22.214,08;
b) accerta che il saldo del conto corrente n. 7885.68 intestato a ammonta, alla data NT del 31/03/2012, a € 23.791,79 a debito della società e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la società debitrice al pagamento in favore dell'appellata di tale somma in linea capitale, oltre interessi legali (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo;
c) accerta che il saldo del conto corrente n. 6030.55 intestato a ammonta, alla data del _2
31/03/2012, a € 26.764,92 a debito della società e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la società debitrice al pagamento in favore dell'appellata di tale somma in linea capitale, oltre interessi legali (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo;
d) accerta che il saldo del conto corrente n. 6021.21 intestato a ammonta, alla data del Controparte_1
31/03/2012, a € 113.235,25 a debito della società e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la società debitrice al pagamento in favore dell'appellata di tale somma in linea capitale, oltre interessi legali (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo;
e) accerta che il saldo del conto corrente n. 5195.80 intestato a Beton S.p.A. ammonta, alla data del
31/12/2013, a € 398.747,67 a debito della società, con conseguente responsabilità dei fideiussori e nei limiti di tale importo e, per l'effetto, dichiara tenuti e condanna questi Parte_2 CP_13 ultimi, in solido fra loro e nei limiti delle fideiussioni prestate, al pagamento di tale somma in linea capitale oltre interessi legali (art. 1284, primo comma, c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitivamente a carico solidale delle parti costituite spese e competenze di CTU, già liquidate con decreto in atti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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